Art. 8.
Ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, e' stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 100 miliardi.
Ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, e' stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 100 miliardi.