Articolo 8 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 7Articolo 9
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15 maggio 1975
Art. 8.

Ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, e' stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 100 miliardi.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975