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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/10/2024, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2187/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi Collura (c.f. , in Parma (PR) alla C.F._2
via Vincenzo Mistrali n. 2;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliato presso lo studio degli avv.ti Maurizio Motta (c.f. ) e C.F._4 Parte_3
(c.f. ), in Lodi (LO) alla via Marsala n. 35; C.F._5
- Ricorrente
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 29.07.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) “dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 della Legge n. 898/1970 e successive modifiche, e dunque a titolo di una tantum divorzile, il sig. ha già versato alla Parte_2 sig.ra l'importo di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), che le parti chiedono al Pt_1
pagina 1 di 3 Tribunale di dichiarare equo.
2) Conseguentemente, con l'esatto adempimento di quanto previsto alla clausola n. 1) che precede, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale, dunque ogni rapporto di dare – avere.
3) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
4) Le spese legali del procedimento di divorzio sono interamente compensate fra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.10.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La sentenza di separazione n. 317/2023 è stata pronunciata da codesto Tribunale, pubblicata il
24.05.2023, e passata in giudicato il 27.12.2023.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Lavagno (VR), in data 14.10.1991,
[...]
con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, atto n. 21, parte II, serie A, anno 1991;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 2 di 3 3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lavagno (VR) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15.10. 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2187/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi Collura (c.f. , in Parma (PR) alla C.F._2
via Vincenzo Mistrali n. 2;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliato presso lo studio degli avv.ti Maurizio Motta (c.f. ) e C.F._4 Parte_3
(c.f. ), in Lodi (LO) alla via Marsala n. 35; C.F._5
- Ricorrente
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 29.07.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) “dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 della Legge n. 898/1970 e successive modifiche, e dunque a titolo di una tantum divorzile, il sig. ha già versato alla Parte_2 sig.ra l'importo di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), che le parti chiedono al Pt_1
pagina 1 di 3 Tribunale di dichiarare equo.
2) Conseguentemente, con l'esatto adempimento di quanto previsto alla clausola n. 1) che precede, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale, dunque ogni rapporto di dare – avere.
3) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
4) Le spese legali del procedimento di divorzio sono interamente compensate fra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.10.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La sentenza di separazione n. 317/2023 è stata pronunciata da codesto Tribunale, pubblicata il
24.05.2023, e passata in giudicato il 27.12.2023.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Lavagno (VR), in data 14.10.1991,
[...]
con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, atto n. 21, parte II, serie A, anno 1991;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 2 di 3 3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lavagno (VR) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15.10. 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
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