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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2000/2022
Verbale di udienza del 28/03/2025
E' presente per parte opponente l'avv. Mary Musto che si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e ai precedenti verbali di causa. Insiste per le conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'accoglimento. Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa con attribuzione.
È presente per la resistente l'avv. Agnese Iantosca, Controparte_1 per delega dell' avv. Maria Teresa Scrima, il quale conclude come da atti, difese, note ed eccezioni tutte di causa. Impugna e contesta le avverse difese e chiede assegnarsi la causa a sentenza.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c. e manda la Cancelleria per gli adempimenti.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28.3.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2000/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(p.i. indicata ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Mary Musto, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in
Avellino alla via Pionati n. 12 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Giovanna Sereno con la quale è elettivamente domiciliato in Avellino alla via
Roma n. 17, presso la Sede provinciale dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
(p.i. indicata ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Scrima presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in NO NO (Av) al c.so Vittorio
Emanuele n. 39 (indirizzo pec indicato:
); Email_3
RESISTENTE
2 CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2022, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Avellino in funzione del giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220229001498388/000, notificata in data
18.05.2022, di importo complessivo pari ad € 25.822,93 avente a oggetto i crediti infra indicati portati nei seguenti titoli:
1. avviso di addebito n. 31220190001463668000 asseritamente notificato il
28.09.2019;
2. avviso di addebito n. 31220200000043478000 asseritamente notificato il
12.02.2020;
3. avviso di addebito n. 31220200000045405000 asseritamente notificato il
12.02.2020.
A sostegno della domanda deduceva: 1) l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento perché effettuata tramite un indirizzo pec non censito secondo la normativa prevista per la valida, esistente e corretta notificazione a mezzo pec;
2) la nullità derivata dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti;
3) la non debenza degli importi richiesti per difetto di prova “dell'iter procedimentale che presiede alla formazione del provvedimento sanzionatorio”.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'Intimazione di pagamento e dei sottesi avvisi di addebito opposti;
- in via principale e nel merito: dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, come per legge, da attribuire al Procuratore che si dichiara antistatario.”
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l il quale eccepiva il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva in merito alle domande e doglianze concernenti l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e l'inammissibilità dell'azione tesa all'accertamento negativo del debito contributivo nei confronti dell' per non essere CP_2 stati opposti, gli avvisi di addebito recanti crediti previdenziali, nel termine perentorio previsto dall'art. 24 comma 5 D. Lgs. N. 46/1999.
3 Allegava, poi, la relazione amministrativa del Funzionario – Sede di Avellino, CP_2
Dott.ssa ove si evidenziava che per tutti e tre gli avvisi di addebito erano Per_1 intervenuti sgravi parziali e che per il primo avviso la ricorrente aveva presentato, in data 18.10.2019, all' istanza di pagamento CP_1 Controparte_1 dilazionato dei debiti dei quali si discute.
Si costituiva altresì l' , eccependo la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva in ordine all'eccezione riferita alla mancata notifica degli avvisi di addebito, rilevando l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'eccezioni attinenti alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento per essere il ricorrente incorso nella decadenza del termine perentorio ai sensi dell'art. 617, 1° co. c.p.c.; rilevava, infine,
l'infondatezza delle eccezioni riferite alla irritualità della notifica effettuata a mezzo pec.
Istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione, la stessa, all'esito della discussione, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata
4 dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n.
46/99. È l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
In ipotesi, colui che agisce può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, più spesso, introduce censure di entrambe le tipologie.
4. Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto un'opposizione ex art. 24 co. 5 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Invero l'istante, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato
(nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, invalidità derivata
5 della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi.
Inoltre, l'istante, nella parte in cui ha dedotto che “Le considerazioni svolte sub – 1 impongono di esaminare, altresì, i profili connessi alla distribuzione dell'onere della prova. È noto che “in tema di opposizione a cartella esattoriale, l'onere della prova della notifica incombe sull'ente intimante e creditore”. Beninteso, dunque, spetta agli
Enti resistenti fornire la prova dell'iter procedimentale che presiede alla formazione del provvedimento sanzionatorio….In mancanza, il principio per cui l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte onerata, impone l'accoglimento dell'opposizione”, ha sollevato, sebbene in maniera non del tutto cristallina, una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
5. Venendo all'esame dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, va accolta l'eccezione di tardività dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto il ricorso introduttivo è stato depositato il 27.06.2022, ossia oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
considerato che
il ricorrente ha allegato di avere avuto conoscenza dell'atto esecutivo in data 18/05/2022.
Peraltro si osserva ad abundatiam la doglianza concernente la presunta inesistenza giuridica dell'atto di notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri è infondata.
Va evidenziato che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le
6 regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4,
D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata
-a monte– l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio.
Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione della intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del
18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' Controparte_1
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia
[...] consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 L.
21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici
7 elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA
e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del
2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, sebbene proveniente dall'indirizzo pec contestato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della Riscossione, come presente nei pubblici registri.
Per essere la comunicazione in discorso nota al ricorrente, l'atto di notifica, seppur proveniente da un indirizzo non risultante in alcuno dei pubblici registri stabiliti per legge, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore. Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa.
8 Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co. c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della doglianza attorea.
6. E' inammissibile pure l'opposizione recuperatoria.
Dai documenti versati agli atti di causa dall'ente impositore, è possibile evincere la regolare notificazione degli avvisi di addebito tutte eseguite via pec nelle date riportate nella intimazione di pagamento.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
7. Ne consegue per le suesposte motivazioni, complessivamente considerate,
l'inammissibilità del ricorso.
8. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo nel minimo tariffario ex D.M. 147/22 in considerazione delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' e dell' , con ricorso depositato in data CP_2 Controparte_4
27.06.2022 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita così provvede:
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) Condanna in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti e CP_2 Controparte_1
, spese queste che vengono liquidate, per ciascuno di detti resistenti in €
[...]
1.865,00 (euromilleottocentosessantacinque/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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Settore lavoro e previdenza
R.G. 2000/2022
Verbale di udienza del 28/03/2025
E' presente per parte opponente l'avv. Mary Musto che si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e ai precedenti verbali di causa. Insiste per le conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'accoglimento. Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa con attribuzione.
È presente per la resistente l'avv. Agnese Iantosca, Controparte_1 per delega dell' avv. Maria Teresa Scrima, il quale conclude come da atti, difese, note ed eccezioni tutte di causa. Impugna e contesta le avverse difese e chiede assegnarsi la causa a sentenza.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c. e manda la Cancelleria per gli adempimenti.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28.3.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2000/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(p.i. indicata ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Mary Musto, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in
Avellino alla via Pionati n. 12 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Giovanna Sereno con la quale è elettivamente domiciliato in Avellino alla via
Roma n. 17, presso la Sede provinciale dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
(p.i. indicata ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Scrima presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in NO NO (Av) al c.so Vittorio
Emanuele n. 39 (indirizzo pec indicato:
); Email_3
RESISTENTE
2 CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2022, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Avellino in funzione del giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220229001498388/000, notificata in data
18.05.2022, di importo complessivo pari ad € 25.822,93 avente a oggetto i crediti infra indicati portati nei seguenti titoli:
1. avviso di addebito n. 31220190001463668000 asseritamente notificato il
28.09.2019;
2. avviso di addebito n. 31220200000043478000 asseritamente notificato il
12.02.2020;
3. avviso di addebito n. 31220200000045405000 asseritamente notificato il
12.02.2020.
A sostegno della domanda deduceva: 1) l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento perché effettuata tramite un indirizzo pec non censito secondo la normativa prevista per la valida, esistente e corretta notificazione a mezzo pec;
2) la nullità derivata dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti;
3) la non debenza degli importi richiesti per difetto di prova “dell'iter procedimentale che presiede alla formazione del provvedimento sanzionatorio”.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'Intimazione di pagamento e dei sottesi avvisi di addebito opposti;
- in via principale e nel merito: dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, come per legge, da attribuire al Procuratore che si dichiara antistatario.”
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l il quale eccepiva il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva in merito alle domande e doglianze concernenti l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e l'inammissibilità dell'azione tesa all'accertamento negativo del debito contributivo nei confronti dell' per non essere CP_2 stati opposti, gli avvisi di addebito recanti crediti previdenziali, nel termine perentorio previsto dall'art. 24 comma 5 D. Lgs. N. 46/1999.
3 Allegava, poi, la relazione amministrativa del Funzionario – Sede di Avellino, CP_2
Dott.ssa ove si evidenziava che per tutti e tre gli avvisi di addebito erano Per_1 intervenuti sgravi parziali e che per il primo avviso la ricorrente aveva presentato, in data 18.10.2019, all' istanza di pagamento CP_1 Controparte_1 dilazionato dei debiti dei quali si discute.
Si costituiva altresì l' , eccependo la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva in ordine all'eccezione riferita alla mancata notifica degli avvisi di addebito, rilevando l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'eccezioni attinenti alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento per essere il ricorrente incorso nella decadenza del termine perentorio ai sensi dell'art. 617, 1° co. c.p.c.; rilevava, infine,
l'infondatezza delle eccezioni riferite alla irritualità della notifica effettuata a mezzo pec.
Istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione, la stessa, all'esito della discussione, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata
4 dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n.
46/99. È l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
In ipotesi, colui che agisce può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, più spesso, introduce censure di entrambe le tipologie.
4. Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto un'opposizione ex art. 24 co. 5 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Invero l'istante, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato
(nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, invalidità derivata
5 della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi.
Inoltre, l'istante, nella parte in cui ha dedotto che “Le considerazioni svolte sub – 1 impongono di esaminare, altresì, i profili connessi alla distribuzione dell'onere della prova. È noto che “in tema di opposizione a cartella esattoriale, l'onere della prova della notifica incombe sull'ente intimante e creditore”. Beninteso, dunque, spetta agli
Enti resistenti fornire la prova dell'iter procedimentale che presiede alla formazione del provvedimento sanzionatorio….In mancanza, il principio per cui l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte onerata, impone l'accoglimento dell'opposizione”, ha sollevato, sebbene in maniera non del tutto cristallina, una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
5. Venendo all'esame dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, va accolta l'eccezione di tardività dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto il ricorso introduttivo è stato depositato il 27.06.2022, ossia oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
considerato che
il ricorrente ha allegato di avere avuto conoscenza dell'atto esecutivo in data 18/05/2022.
Peraltro si osserva ad abundatiam la doglianza concernente la presunta inesistenza giuridica dell'atto di notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri è infondata.
Va evidenziato che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le
6 regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4,
D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata
-a monte– l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio.
Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione della intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del
18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' Controparte_1
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia
[...] consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 L.
21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici
7 elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA
e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del
2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, sebbene proveniente dall'indirizzo pec contestato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della Riscossione, come presente nei pubblici registri.
Per essere la comunicazione in discorso nota al ricorrente, l'atto di notifica, seppur proveniente da un indirizzo non risultante in alcuno dei pubblici registri stabiliti per legge, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore. Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa.
8 Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co. c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della doglianza attorea.
6. E' inammissibile pure l'opposizione recuperatoria.
Dai documenti versati agli atti di causa dall'ente impositore, è possibile evincere la regolare notificazione degli avvisi di addebito tutte eseguite via pec nelle date riportate nella intimazione di pagamento.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
7. Ne consegue per le suesposte motivazioni, complessivamente considerate,
l'inammissibilità del ricorso.
8. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo nel minimo tariffario ex D.M. 147/22 in considerazione delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' e dell' , con ricorso depositato in data CP_2 Controparte_4
27.06.2022 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita così provvede:
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) Condanna in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti e CP_2 Controparte_1
, spese queste che vengono liquidate, per ciascuno di detti resistenti in €
[...]
1.865,00 (euromilleottocentosessantacinque/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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