CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/10/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/123
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MA SA SP Presidente
EL RU Consigliere
GRAZIA M. BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 123 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023 promossa da:
C.F. , in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. ), presso P.IVA_2
i cui uffici, in via Dante n. 23, ha eletto domicilio
APPELLANTE
contro
, C.F. elettivamente domiciliato in Sanluri, presso lo Controparte_1 C.F._1
studio dell'avvocato Angelo Bandinu, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
APPELLATO
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis
reiectiis:1) accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza: - in
Pagina 1 via principale respingere integralmente le domande e conclusioni formulate dall' attore odierno
appellato, anche, occorrendo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno,
per essere la posta risarcitoria interamente assorbita dall'indennizzo ex lege 210/92 percepito e
percipiendo; - in via gradata e con riserva, previa rideterminazione del danno alla persona (e, di
riflesso, del danno da ritardo) nella inferiore misura indicata nel terzo motivo di appello, disporre,
sempre in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, la riduzione del
risarcimento in ragione del complessivo importo dall'indennizzo ex lege 210/92 già corrisposto
alla data della decisione del gravame e, per il prosieguo, la sospensione della liquidazione
dell'indennizzo fino a totale compensazione del risarcimento;
2) vinte le spese di entrambi i gradi
di giudizio in caso di contestazione”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni
contraria istanza: 1) Respingere l'appello proposto dal perché infondato, Parte_1
confermando l'impugnata sentenza;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio il Controparte_1 Parte_1
esponendo che: 1) il 3.6.1987 era stato ricoverato presso l'ospedale Binaghi in Cagliari ove
[...]
era stato sottoposto ad intervento chirurgico e a trattamento trasfusionale;
2) l'11.6.2009, in seguito ad un esame ecografico disposto per una frattura, gli era stata riscontrata una epatite di tipo C da
trasfusione; 3) in seguito era stato accertato dalla C.M.O. incaricata a fronte della sua domanda di indennizzo ex L.210/1992, il nesso causale tra somministrazione di emoderivati ed epatite cronica attiva HCV.
Invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c. del , che nella sua veste di istituto di tutela Parte_1
della pubblica salute, non aveva esercitato la dovuta vigilanza in via preventiva e successiva rispetto all'acquisizione ed alla circolazione dei plasmaderivati, concluse per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
Costituito in giudizio, il eccepì: 1) la prescrizione del diritto al risarcimento;
Parte_1
Pagina 2 2) il proprio difetto di legittimazione passiva;
3) nel merito, la mancanza di prova del nesso eziologico nonché il difetto dell'elemento psicologico;
4) l'inammissibilità del cumulo tra integrale risarcimento dei danni e indennizzo ex L.210/1992.
La causa, istruita con produzioni documentali e c.t.u., venne definita con sentenza n. 530/2023 resa all'udienza del 9 marzo 2023, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che statuì nei seguenti termini:
“…definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in accoglimento
della domanda di parte attrice, dichiara il convenuto responsabile del fatto lesivo per cui Parte_1
è causa;
- per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore,
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 119.362,00 oltre agli interessi legali dalla data
odierna al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in
favore dell'attore che liquida in € 14.100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, e
oltre spese prenotate a debito da erogarsi in favore dello Stato;
- pone a carico di parte convenuta i
costi della CTU”.
In estrema sintesi, il Tribunale, preliminarmente, respinse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in ragione dell'attività di vigilanza e controllo demandata al , nonché Parte_1
l'eccezione di prescrizione, sul rilievo che la scoperta del virus risultava documentata per la prima volta nel giugno del 2009 e che il termine era stato interrotto con la raccomandata dell'agosto del
2012.
Nel merito, il giudice di primo grado rilevò quanto segue:
- dalla consulenza tecnica, congruamente motivata e immune da vizi, si poteva desumere con elevata probabilità il nesso causale tra la trasfusione e l'infezione da HCV;
- quanto all'elemento psicologico, richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto,
doveva concludersi per la sua sussistenza, posto che una condotta doverosa del , Parte_1
individuabile nell'adozione di norme / condotte precauzionali idonee ad evitare le donazioni di sangue da parte di soggetti epatici, ove tenuta, ben avrebbe impedito la verificazione dell'evento.
Invero, ha osservato il primo Giudice: “… la consapevolezza della possibilità di trasmissioni virali,
Pagina 3 in occasione di emotrasfusioni, era già stata acquisita quanto meno sin dall'inizio degli anni '70,
come, del resto, anche comprova il fatto che gli artt. 46 e 47, D.P.R. 1256/71, avevano previsto
l'esclusione dalla donazione del sangue chi fosse risultato affetto da epatite e la non ammissione
temporanea alla donazione di coloro i quali, nei sei mesi prima, avessero ricevuto una trasfusione
di sangue che potesse trasmettere l'epatite”;
- con riguardo alla quantificazione del danno – richiamate le conclusioni della c.t.u. – dovevano utilizzarsi le tabelle di Milano come parametro di riferimento, e il danno doveva essere determinato complessivamente in euro 155.591,00 (ovvero euro 150.011,00 + euro 5.580,00), “non potendo
seriamente neppure contestarsi che, avuto riguardo al decorso della malattia e al progressivo
aggravarsi della stessa al medesimo debba presuntivamente riconoscersi anche il risarcimento
danno c.d. da sofferenza morale”. A tale somma doveva aggiungersi la rivalutazione e il danno da ritardo, per un ammontare totale di euro 173.895,00. Da tale importo doveva, infine, essere detratto quanto effettivamente già percepito dal a titolo di indennizzo ex L. 210/1992, pari ad euro CP_1
52.875,58, importo non contestato, oltre interessi, con la precisazione che nulla poteva essere
disposto relativamente alle somme corrisposte al in data successiva, stante l'assenza di CP_1
elementi certi sul quantum, la cui prova doveva essere introdotta in causa dal convenuto.
***
Il ha proposto appello, articolando quattro motivi di censura. Parte_1
1) Violazione degli artt. 2043 c.c. e 40 e 41 c.p. Insussistenza del nesso causale tra trasfusione e
danno. Insussistenza del nesso causale tra condotta del e danno. Carenza e/o Parte_1
insufficienza dell'istruttoria e della motivazione.
La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto integrato il requisito del nesso causale tra la trasfusione di sangue praticata nel 1987 e l'infezione da HCV riscontrata soltanto nel
2009. Il Tribunale avrebbe, infatti, affermato la sussistenza di tale nesso sulla base della
considerazione della riferibilità eziologica della patologia contratta dal Sig. alle trasfusioni CP_1
praticate in occasione del suo ricovero.
Pagina 4 Il nesso causale tra la trasfusione praticata nel 1987 e l'infezione HCV riscontrata nel 2009
apparirebbe meramente ipotetico e non sorretto dal criterio del “più probabile che non”. Invero,
l'arco temporale di oltre vent'anni, la mancanza di registri trasfusionali e la possibile esposizione a ulteriori fattori di rischio (come, ad esempio, un intervento chirurgico) renderebbero l'affidare il
giudizio di causalità alle presunzioni estremamente aleatorio e assai poco convincente.
In ogni caso, secondo l'appellante, l'evento dedotto non potrebbe essere casualmente riferito all'assenza di omissione dei compiti di vigilanza e controllo ascritti al . Infatti, all'epoca Parte_1
del presunto contagio non esistevano ancora metodologie e cautele atte a evitare l'uso di sangue infetto (scoperte solo nel 1989-1990), né avrebbero potuto soccorrere test surrogati.
1.2. La censura non è fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 19129/2023, e da questa stessa Corte in plurimi suoi precedenti, “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento Parte_1
amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non
integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo
sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via,
il nesso causale, sicché il , per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici Parte_1
elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute
acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei
requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”.
Nel caso di specie, il non ha fornito alcun elemento concreto in grado di contrastare la Parte_1
presunzione costituita da siffatto riconoscimento, non essendovi pertanto ragione di discostarsi dal principio su enunciato in punto di nesso di causalità, che, di conseguenza, deve ritenersi sussistere fra la trasfusione praticata nel 1987 e l'infezione HCV riscontrata nel 2009.
Tale conclusione è peraltro confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio, puntualmente motivata,
la quale ha evidenziato – sulla base della documentazione sanitaria – l'elevata probabilità che
Pagina 5 l'infezione epatica HCV-correlata sia conseguenza della terapia trasfusionale effettuata nel Giugno
1987, non essendo emersi fattori di rischio atti a cagionare l'etiopatogenesi (cfr. ctu pag. 8).
2) Violazione dell'art. 2043 c.c. (elemento soggettivo). Falsa applicazione dell'art. 1 della legge
n. 296/1958; della legge 14 luglio 1967, n. 592; del d.p.r. 24 agosto 1971, n. 1256; del d.m. 18
giugno 1971; del d.m. 15 settembre 1972. Travisamento del fatto. Violazione della legge
quadro 833/1978 e dalla legge n. 107/1990.
La sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico dell'illecito aquiliano in capo al . La decisione di primo grado avrebbe posto a carico Parte_1
dell'Amministrazione una responsabilità di tipo oggettivo, imputandole l'omissione di cautele in
realtà inesigibili all'epoca del contagio.
Secondo l'appellante, l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento, di spettanza dell'Amministrazione nel campo della prevenzione delle malattie connesse all'uso del sangue e degli emoderivati, sarebbe sempre stata adeguata ed allineata al progredire della scienza medica.
Inoltre, le fonti normative poste alla base della responsabilità del non introdurrebbero Parte_1
affatto un obbligo di vigilanza - quale quello prospettato nella domanda risarcitoria – esteso al
controllo su ogni singolo prodotto emoderivato o su ogni singola unità da trasfondere. Né, tanto
meno, dalle stesse
fonti sarebbe possibile inferire un obbligo di garanzia in relazione a ciascun prodotto farmaceutico
ed alla buona riuscita di ciascuna trasfusione praticata.”.
2.2. Il motivo non è fondato.
Occorre muovere dal consolidato insegnamento della giurisprudenza che individua in capo al un obbligo di vigilanza, direzione e controllo sull'intera filiera di raccolta, preparazione e Parte_1
distribuzione del sangue e dei suoi derivati. L'omissione di tali cautele integra colpa per omissione e fonda la responsabilità del . Parte_1
Si richiama, in proposito, la chiarificatrice sentenza della Suprema Corte n. 5800/2019 con la quale
(a tacere dei profili relativi alla prova del nesso causale), richiamato l'ampio quadro delle fonti
Pagina 6 normative (a partire dall'art. 1 L. 296/1958) alla stregua delle quali risultano attribuiti al Parte_1
attivi poteri di vigilanza nella preparazione e utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine
alla relativa sicurezza, i giudici di legittimità hanno:
i. citato copiosa giurisprudenza, anche di merito, che da tempo aveva dato conto di come fosse già
ben noto sin dalla fine degli anni 60 e inizi anni 70 il rischio di trasmissione di epatite virale anche
attraverso la rilevazione indiretta dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle
transaminasi ALT e il metodo dell'anti-HbcAg, tanto che sin dalla metà degli anni '60 erano esclusi dalle donazioni del sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT fossero alterati rispetto ai limiti prescritti;
ii. ribadito il principio secondo cui: a fronte dei citati obblighi normativi la discrezionalità
amministrativa si arresta e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare
settore della plasmaferesi;
iii. evidenziato il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed
utilizzazione del sangue e degli emoderivati il quale postula d'altro canto l'osservanza di un
comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata specificamente in relazione
all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo esso ottenuto ad evitare o
ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr. Cass. Sez. Un., 11/1/2008 n. 581);
iiii. concluso che: “la violazione dei comportamenti dovuti di vigilanza e controllo imposti dalle
fonti normative specificamente richiamate, costituenti limiti esterni all'attività discrezionale ed
integranti la norma primaria del neminem ledere di cui all'articolo 2043 cc. ridonda in termini di relativa responsabilità, nonché che al mantenimento di tali condotte la pubblica amministrazione è
comunque tenuta già in base all'obbligo di buona fede o correttezza, generale principio di
solidarietà sociale -che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale- in
base al quale nei rapporti della vita di relazione il soggetto è tenuto a mantenere un
comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla
salvaguardia dell'utilità altrui -nei limiti dell'apprezzabile sacrificio- dalla cui violazione
Pagina 7 conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente
ingenerati nei terzi”.
Per completezza sul punto va precisato che, contrariamente a quanto assunto dal , è Parte_1
notorio che all'epoca del presunto contagio esistessero da tempo metodologie e cautele atte a evitare l'uso di sangue infetto (risalenti addirittura alla fine degli anni '60 inizi degli anni '70) quali i test surrogati, idonei a segnalare situazioni di rischio di epatiti virali asintomatiche, così da consentire, in via tanto prudenziale quanto doverosa, lo scarto delle donazioni da parte di soggetti inconsapevolmente portatori di virus epatitici.
Ne consegue che con riguardo all'emotrasfusione de quo, effettuata nel 1987, deve ritenersi configurabile senz'altro la responsabilità del per omissione dei doverosi obblighi di Parte_1
vigilanza e controllo.
3) Violazione artt. 2043 e 2059 c.c. Erroneità della liquidazione del danno in aggiunta alla
liquidazione tabellare.
In via subordinata, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire una somma in aumento a titolo di danno morale. In base ai nuovi criteri illustrati nella menzionata nota del
Tribunale di Milano, invero, il valore del cd. “punto” comprende anche l'aspetto della sofferenza
soggettiva, come si evince, del resto, dalle stesse tabelle, che evidenziano le due componenti del
valore tabellare (punto per danno biologico ed incremento per sofferenza).
3.2. La censura è infondata. Invero, il giudice di primo grado non ha liquidato una voce autonoma di danno morale aggiuntiva rispetto al danno biologico, ma ha legittimamente quanto correttamente operato una personalizzazione del danno complessivo valorizzando in tal modo le sofferenze soggettive e dei patimenti propri della vicenda specifica, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Tabelle
del Tribunale di Milano, che comprendono, appunto, la sofferenza soggettiva nel valore tabellato.
4) Violazione della L. 210/92 ed dell'art. 2043 c.c., in relazione al principio della “compensatio
lucri cum damno”. Violazione dell'art. 2967 c.c.; violazione dell'art. 115 c.p.c..
Pagina 8 L'appellante, in via ancora più subordinata, si duole dell'erronea applicazione solo parziale della
compensatio lucri cum damno, avendo il primo giudice detratto unicamente l'indennizzo effettivamente corrisposto fino al 2015 (€ 52.875,58) ma non quello previsto per gli anni successivi.
Ciò sarebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “…. la compensatio lucri cum damno non è materia di un'eccezione di parte ma di
un obbligo officioso del Giudice, da osservare in ogni stato e grado del procedimento;
e,
soprattutto, precisa che il defalco si estende anche alle somme ancora da percepire (v. già ord.
Cass., III sez., 05/10/2018, 31543 /2018; e Cassazione civile sez. VI, 23/12/2020, n.29432)”.
Nel caso di specie “… l'importo complessivo degli indennizzi risulta ampiamente superiore al
risarcimento riconosciuto, circostanza che porterebbe, comunque, all'integrale rigetto dell'avversa
domanda (da ult. Cass., n. 33444/ 2022)”.
Il Tribunale, secondo l'appellante, aveva, infatti, tutti gli elementi per provvedere anche con riferimento alle somme non ancora percepite da parte del alla data del maturare della CP_1
preclusione istruttoria e anche alle ulteriori da venire, essendo stato dato puntualmente atto, non solo del pagamento della somma poi detratta ma, altresì, dell'erogazione periodica dell'indennizzo,
con correlativa apertura di un ruolo di spesa fissa, dato che, peraltro, l'attore non aveva contestato.
Il Ministero aveva difatti altresì precisato di aver espressamente indicato, senza contestazione,
l'importo complessivo erogando sulla base dell'aspettativa di vita media (anni 79), pari ad euro
343.658,73 (somma già inclusiva della rivalutazione annuale secondo la media dei tassi programmati degli ultimi dieci anni).
4.2. Il motivo è fondato e deve pertanto essere accolto alla luce dei principi giurisprudenziali come evolutisi negli ultimi anni.
Deve preliminarmente richiamarsi il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2840 del 30/01/2024), secondo il quale “Nel giudizio
promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni Parte_1
con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 dev'essere
Pagina 9 scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della "compensatio lucri
cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne
l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici
competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere
immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo
necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione
risultata certa, anche se non nella sua misura. (In applicazione di tale principio la S.C. ha
affermato la sindacabilità del mancato esercizio del potere di acquisire informazioni ex art. 213
c.p.c. in un caso in cui l'erogazione dell'indennizzo, ammessa dall'avente diritto senza indicare
l'importo riscosso, era stata effettuata non dal predetto , ignaro perciò dell'esatto Parte_1
ammontare percepito, ma dalla Regione Sicilia).
Nel caso di specie, il , con memoria del 23.06.2016, ha riportato che la C.M.O. aveva Parte_1
riconosciuto il nesso, con iscrizione alla 8° categoria della tabella A, allegata al d.p.r. n. 843/1981, e pertanto il sig. aveva già ricevuto, in forza di provvedimento n. 397/2012 della Regione CP_1
Autonoma della Sardegna, importo di euro 13.224,30 a titolo di indennizzo, con apertura di ruolo,
nonché il pagamento di euro 52.875,58 fino al 31 dicembre 2015. Sempre nello stesso atto il ha indicato l'importo percipiendo, calcolato in relazione all'aspettativa di vita media di Parte_1
79 anni, quantificato in complessivi euro 343.658,73, tenuto conto della rivalutazione annuale secondo la media dei tassi programmati degli ultimi dieci anni. Ebbene, anche tali ulteriori indicazioni e relativo importo, analogamente all'ammontare già percepito, non sono stati oggetto di contestazione da parte del CP_1
sicché, se del caso in applicazione del principio di cui all' art. 115 c.p.c., la relativa percezione ripartita per gli anni trascorsi nelle more e a venire deve ritenersi pacifica, apparendo dunque superfluo o comunque non necessario acquisire informazioni dalla P.A. ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Ne consegue che l'intero importo del risarcimento deve essere scomputato dall'indennizzo ex L.
210/1992 percepito e percipiendo in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Pagina 10 Liquidazione delle spese
La riforma della sentenza di primo grado in senso più favorevole all'appellante impone una nuova pronuncia sulle spese del primo e secondo grado che tenga conto dell'esito globale della lite. A tal fine, rilevano, in particolare, la recente evoluzione giurisprudenziale in punto di compensatio lucri
cum damno nonché la soccombenza del con riferimento ai primi tre motivi d'appello, i Parte_1
quali hanno comportato lo svolgimento di notevole attività processuale con l'espletamento di una consulenza tecnica.
Di tal che, appare equa la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica, attesa la funzione svolta e le relative risultanze, vanno definitivamente poste a carico del . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 530/2023 che nel resto conferma;
- dichiara l'operatività della compensatio lucri cum damno fra l'intero ammontare del risarcimento dovuto dal , nei termini di cui in motivazione, e il maggiore importo percepito Parte_1
e percipiendo da a titolo di indennizzo ex L. 210/1993; Controparte_1
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- pone definitivamente a carico del le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Parte_1
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MA SA SP Presidente
EL RU Consigliere
GRAZIA M. BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 123 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023 promossa da:
C.F. , in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. ), presso P.IVA_2
i cui uffici, in via Dante n. 23, ha eletto domicilio
APPELLANTE
contro
, C.F. elettivamente domiciliato in Sanluri, presso lo Controparte_1 C.F._1
studio dell'avvocato Angelo Bandinu, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
APPELLATO
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis
reiectiis:1) accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza: - in
Pagina 1 via principale respingere integralmente le domande e conclusioni formulate dall' attore odierno
appellato, anche, occorrendo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno,
per essere la posta risarcitoria interamente assorbita dall'indennizzo ex lege 210/92 percepito e
percipiendo; - in via gradata e con riserva, previa rideterminazione del danno alla persona (e, di
riflesso, del danno da ritardo) nella inferiore misura indicata nel terzo motivo di appello, disporre,
sempre in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, la riduzione del
risarcimento in ragione del complessivo importo dall'indennizzo ex lege 210/92 già corrisposto
alla data della decisione del gravame e, per il prosieguo, la sospensione della liquidazione
dell'indennizzo fino a totale compensazione del risarcimento;
2) vinte le spese di entrambi i gradi
di giudizio in caso di contestazione”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni
contraria istanza: 1) Respingere l'appello proposto dal perché infondato, Parte_1
confermando l'impugnata sentenza;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio il Controparte_1 Parte_1
esponendo che: 1) il 3.6.1987 era stato ricoverato presso l'ospedale Binaghi in Cagliari ove
[...]
era stato sottoposto ad intervento chirurgico e a trattamento trasfusionale;
2) l'11.6.2009, in seguito ad un esame ecografico disposto per una frattura, gli era stata riscontrata una epatite di tipo C da
trasfusione; 3) in seguito era stato accertato dalla C.M.O. incaricata a fronte della sua domanda di indennizzo ex L.210/1992, il nesso causale tra somministrazione di emoderivati ed epatite cronica attiva HCV.
Invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c. del , che nella sua veste di istituto di tutela Parte_1
della pubblica salute, non aveva esercitato la dovuta vigilanza in via preventiva e successiva rispetto all'acquisizione ed alla circolazione dei plasmaderivati, concluse per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
Costituito in giudizio, il eccepì: 1) la prescrizione del diritto al risarcimento;
Parte_1
Pagina 2 2) il proprio difetto di legittimazione passiva;
3) nel merito, la mancanza di prova del nesso eziologico nonché il difetto dell'elemento psicologico;
4) l'inammissibilità del cumulo tra integrale risarcimento dei danni e indennizzo ex L.210/1992.
La causa, istruita con produzioni documentali e c.t.u., venne definita con sentenza n. 530/2023 resa all'udienza del 9 marzo 2023, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che statuì nei seguenti termini:
“…definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in accoglimento
della domanda di parte attrice, dichiara il convenuto responsabile del fatto lesivo per cui Parte_1
è causa;
- per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore,
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 119.362,00 oltre agli interessi legali dalla data
odierna al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in
favore dell'attore che liquida in € 14.100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, e
oltre spese prenotate a debito da erogarsi in favore dello Stato;
- pone a carico di parte convenuta i
costi della CTU”.
In estrema sintesi, il Tribunale, preliminarmente, respinse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in ragione dell'attività di vigilanza e controllo demandata al , nonché Parte_1
l'eccezione di prescrizione, sul rilievo che la scoperta del virus risultava documentata per la prima volta nel giugno del 2009 e che il termine era stato interrotto con la raccomandata dell'agosto del
2012.
Nel merito, il giudice di primo grado rilevò quanto segue:
- dalla consulenza tecnica, congruamente motivata e immune da vizi, si poteva desumere con elevata probabilità il nesso causale tra la trasfusione e l'infezione da HCV;
- quanto all'elemento psicologico, richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto,
doveva concludersi per la sua sussistenza, posto che una condotta doverosa del , Parte_1
individuabile nell'adozione di norme / condotte precauzionali idonee ad evitare le donazioni di sangue da parte di soggetti epatici, ove tenuta, ben avrebbe impedito la verificazione dell'evento.
Invero, ha osservato il primo Giudice: “… la consapevolezza della possibilità di trasmissioni virali,
Pagina 3 in occasione di emotrasfusioni, era già stata acquisita quanto meno sin dall'inizio degli anni '70,
come, del resto, anche comprova il fatto che gli artt. 46 e 47, D.P.R. 1256/71, avevano previsto
l'esclusione dalla donazione del sangue chi fosse risultato affetto da epatite e la non ammissione
temporanea alla donazione di coloro i quali, nei sei mesi prima, avessero ricevuto una trasfusione
di sangue che potesse trasmettere l'epatite”;
- con riguardo alla quantificazione del danno – richiamate le conclusioni della c.t.u. – dovevano utilizzarsi le tabelle di Milano come parametro di riferimento, e il danno doveva essere determinato complessivamente in euro 155.591,00 (ovvero euro 150.011,00 + euro 5.580,00), “non potendo
seriamente neppure contestarsi che, avuto riguardo al decorso della malattia e al progressivo
aggravarsi della stessa al medesimo debba presuntivamente riconoscersi anche il risarcimento
danno c.d. da sofferenza morale”. A tale somma doveva aggiungersi la rivalutazione e il danno da ritardo, per un ammontare totale di euro 173.895,00. Da tale importo doveva, infine, essere detratto quanto effettivamente già percepito dal a titolo di indennizzo ex L. 210/1992, pari ad euro CP_1
52.875,58, importo non contestato, oltre interessi, con la precisazione che nulla poteva essere
disposto relativamente alle somme corrisposte al in data successiva, stante l'assenza di CP_1
elementi certi sul quantum, la cui prova doveva essere introdotta in causa dal convenuto.
***
Il ha proposto appello, articolando quattro motivi di censura. Parte_1
1) Violazione degli artt. 2043 c.c. e 40 e 41 c.p. Insussistenza del nesso causale tra trasfusione e
danno. Insussistenza del nesso causale tra condotta del e danno. Carenza e/o Parte_1
insufficienza dell'istruttoria e della motivazione.
La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto integrato il requisito del nesso causale tra la trasfusione di sangue praticata nel 1987 e l'infezione da HCV riscontrata soltanto nel
2009. Il Tribunale avrebbe, infatti, affermato la sussistenza di tale nesso sulla base della
considerazione della riferibilità eziologica della patologia contratta dal Sig. alle trasfusioni CP_1
praticate in occasione del suo ricovero.
Pagina 4 Il nesso causale tra la trasfusione praticata nel 1987 e l'infezione HCV riscontrata nel 2009
apparirebbe meramente ipotetico e non sorretto dal criterio del “più probabile che non”. Invero,
l'arco temporale di oltre vent'anni, la mancanza di registri trasfusionali e la possibile esposizione a ulteriori fattori di rischio (come, ad esempio, un intervento chirurgico) renderebbero l'affidare il
giudizio di causalità alle presunzioni estremamente aleatorio e assai poco convincente.
In ogni caso, secondo l'appellante, l'evento dedotto non potrebbe essere casualmente riferito all'assenza di omissione dei compiti di vigilanza e controllo ascritti al . Infatti, all'epoca Parte_1
del presunto contagio non esistevano ancora metodologie e cautele atte a evitare l'uso di sangue infetto (scoperte solo nel 1989-1990), né avrebbero potuto soccorrere test surrogati.
1.2. La censura non è fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 19129/2023, e da questa stessa Corte in plurimi suoi precedenti, “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento Parte_1
amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non
integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo
sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via,
il nesso causale, sicché il , per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici Parte_1
elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute
acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei
requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”.
Nel caso di specie, il non ha fornito alcun elemento concreto in grado di contrastare la Parte_1
presunzione costituita da siffatto riconoscimento, non essendovi pertanto ragione di discostarsi dal principio su enunciato in punto di nesso di causalità, che, di conseguenza, deve ritenersi sussistere fra la trasfusione praticata nel 1987 e l'infezione HCV riscontrata nel 2009.
Tale conclusione è peraltro confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio, puntualmente motivata,
la quale ha evidenziato – sulla base della documentazione sanitaria – l'elevata probabilità che
Pagina 5 l'infezione epatica HCV-correlata sia conseguenza della terapia trasfusionale effettuata nel Giugno
1987, non essendo emersi fattori di rischio atti a cagionare l'etiopatogenesi (cfr. ctu pag. 8).
2) Violazione dell'art. 2043 c.c. (elemento soggettivo). Falsa applicazione dell'art. 1 della legge
n. 296/1958; della legge 14 luglio 1967, n. 592; del d.p.r. 24 agosto 1971, n. 1256; del d.m. 18
giugno 1971; del d.m. 15 settembre 1972. Travisamento del fatto. Violazione della legge
quadro 833/1978 e dalla legge n. 107/1990.
La sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico dell'illecito aquiliano in capo al . La decisione di primo grado avrebbe posto a carico Parte_1
dell'Amministrazione una responsabilità di tipo oggettivo, imputandole l'omissione di cautele in
realtà inesigibili all'epoca del contagio.
Secondo l'appellante, l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento, di spettanza dell'Amministrazione nel campo della prevenzione delle malattie connesse all'uso del sangue e degli emoderivati, sarebbe sempre stata adeguata ed allineata al progredire della scienza medica.
Inoltre, le fonti normative poste alla base della responsabilità del non introdurrebbero Parte_1
affatto un obbligo di vigilanza - quale quello prospettato nella domanda risarcitoria – esteso al
controllo su ogni singolo prodotto emoderivato o su ogni singola unità da trasfondere. Né, tanto
meno, dalle stesse
fonti sarebbe possibile inferire un obbligo di garanzia in relazione a ciascun prodotto farmaceutico
ed alla buona riuscita di ciascuna trasfusione praticata.”.
2.2. Il motivo non è fondato.
Occorre muovere dal consolidato insegnamento della giurisprudenza che individua in capo al un obbligo di vigilanza, direzione e controllo sull'intera filiera di raccolta, preparazione e Parte_1
distribuzione del sangue e dei suoi derivati. L'omissione di tali cautele integra colpa per omissione e fonda la responsabilità del . Parte_1
Si richiama, in proposito, la chiarificatrice sentenza della Suprema Corte n. 5800/2019 con la quale
(a tacere dei profili relativi alla prova del nesso causale), richiamato l'ampio quadro delle fonti
Pagina 6 normative (a partire dall'art. 1 L. 296/1958) alla stregua delle quali risultano attribuiti al Parte_1
attivi poteri di vigilanza nella preparazione e utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine
alla relativa sicurezza, i giudici di legittimità hanno:
i. citato copiosa giurisprudenza, anche di merito, che da tempo aveva dato conto di come fosse già
ben noto sin dalla fine degli anni 60 e inizi anni 70 il rischio di trasmissione di epatite virale anche
attraverso la rilevazione indiretta dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle
transaminasi ALT e il metodo dell'anti-HbcAg, tanto che sin dalla metà degli anni '60 erano esclusi dalle donazioni del sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT fossero alterati rispetto ai limiti prescritti;
ii. ribadito il principio secondo cui: a fronte dei citati obblighi normativi la discrezionalità
amministrativa si arresta e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare
settore della plasmaferesi;
iii. evidenziato il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed
utilizzazione del sangue e degli emoderivati il quale postula d'altro canto l'osservanza di un
comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata specificamente in relazione
all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo esso ottenuto ad evitare o
ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr. Cass. Sez. Un., 11/1/2008 n. 581);
iiii. concluso che: “la violazione dei comportamenti dovuti di vigilanza e controllo imposti dalle
fonti normative specificamente richiamate, costituenti limiti esterni all'attività discrezionale ed
integranti la norma primaria del neminem ledere di cui all'articolo 2043 cc. ridonda in termini di relativa responsabilità, nonché che al mantenimento di tali condotte la pubblica amministrazione è
comunque tenuta già in base all'obbligo di buona fede o correttezza, generale principio di
solidarietà sociale -che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale- in
base al quale nei rapporti della vita di relazione il soggetto è tenuto a mantenere un
comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla
salvaguardia dell'utilità altrui -nei limiti dell'apprezzabile sacrificio- dalla cui violazione
Pagina 7 conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente
ingenerati nei terzi”.
Per completezza sul punto va precisato che, contrariamente a quanto assunto dal , è Parte_1
notorio che all'epoca del presunto contagio esistessero da tempo metodologie e cautele atte a evitare l'uso di sangue infetto (risalenti addirittura alla fine degli anni '60 inizi degli anni '70) quali i test surrogati, idonei a segnalare situazioni di rischio di epatiti virali asintomatiche, così da consentire, in via tanto prudenziale quanto doverosa, lo scarto delle donazioni da parte di soggetti inconsapevolmente portatori di virus epatitici.
Ne consegue che con riguardo all'emotrasfusione de quo, effettuata nel 1987, deve ritenersi configurabile senz'altro la responsabilità del per omissione dei doverosi obblighi di Parte_1
vigilanza e controllo.
3) Violazione artt. 2043 e 2059 c.c. Erroneità della liquidazione del danno in aggiunta alla
liquidazione tabellare.
In via subordinata, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire una somma in aumento a titolo di danno morale. In base ai nuovi criteri illustrati nella menzionata nota del
Tribunale di Milano, invero, il valore del cd. “punto” comprende anche l'aspetto della sofferenza
soggettiva, come si evince, del resto, dalle stesse tabelle, che evidenziano le due componenti del
valore tabellare (punto per danno biologico ed incremento per sofferenza).
3.2. La censura è infondata. Invero, il giudice di primo grado non ha liquidato una voce autonoma di danno morale aggiuntiva rispetto al danno biologico, ma ha legittimamente quanto correttamente operato una personalizzazione del danno complessivo valorizzando in tal modo le sofferenze soggettive e dei patimenti propri della vicenda specifica, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Tabelle
del Tribunale di Milano, che comprendono, appunto, la sofferenza soggettiva nel valore tabellato.
4) Violazione della L. 210/92 ed dell'art. 2043 c.c., in relazione al principio della “compensatio
lucri cum damno”. Violazione dell'art. 2967 c.c.; violazione dell'art. 115 c.p.c..
Pagina 8 L'appellante, in via ancora più subordinata, si duole dell'erronea applicazione solo parziale della
compensatio lucri cum damno, avendo il primo giudice detratto unicamente l'indennizzo effettivamente corrisposto fino al 2015 (€ 52.875,58) ma non quello previsto per gli anni successivi.
Ciò sarebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “…. la compensatio lucri cum damno non è materia di un'eccezione di parte ma di
un obbligo officioso del Giudice, da osservare in ogni stato e grado del procedimento;
e,
soprattutto, precisa che il defalco si estende anche alle somme ancora da percepire (v. già ord.
Cass., III sez., 05/10/2018, 31543 /2018; e Cassazione civile sez. VI, 23/12/2020, n.29432)”.
Nel caso di specie “… l'importo complessivo degli indennizzi risulta ampiamente superiore al
risarcimento riconosciuto, circostanza che porterebbe, comunque, all'integrale rigetto dell'avversa
domanda (da ult. Cass., n. 33444/ 2022)”.
Il Tribunale, secondo l'appellante, aveva, infatti, tutti gli elementi per provvedere anche con riferimento alle somme non ancora percepite da parte del alla data del maturare della CP_1
preclusione istruttoria e anche alle ulteriori da venire, essendo stato dato puntualmente atto, non solo del pagamento della somma poi detratta ma, altresì, dell'erogazione periodica dell'indennizzo,
con correlativa apertura di un ruolo di spesa fissa, dato che, peraltro, l'attore non aveva contestato.
Il Ministero aveva difatti altresì precisato di aver espressamente indicato, senza contestazione,
l'importo complessivo erogando sulla base dell'aspettativa di vita media (anni 79), pari ad euro
343.658,73 (somma già inclusiva della rivalutazione annuale secondo la media dei tassi programmati degli ultimi dieci anni).
4.2. Il motivo è fondato e deve pertanto essere accolto alla luce dei principi giurisprudenziali come evolutisi negli ultimi anni.
Deve preliminarmente richiamarsi il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2840 del 30/01/2024), secondo il quale “Nel giudizio
promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni Parte_1
con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 dev'essere
Pagina 9 scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della "compensatio lucri
cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne
l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici
competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere
immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo
necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione
risultata certa, anche se non nella sua misura. (In applicazione di tale principio la S.C. ha
affermato la sindacabilità del mancato esercizio del potere di acquisire informazioni ex art. 213
c.p.c. in un caso in cui l'erogazione dell'indennizzo, ammessa dall'avente diritto senza indicare
l'importo riscosso, era stata effettuata non dal predetto , ignaro perciò dell'esatto Parte_1
ammontare percepito, ma dalla Regione Sicilia).
Nel caso di specie, il , con memoria del 23.06.2016, ha riportato che la C.M.O. aveva Parte_1
riconosciuto il nesso, con iscrizione alla 8° categoria della tabella A, allegata al d.p.r. n. 843/1981, e pertanto il sig. aveva già ricevuto, in forza di provvedimento n. 397/2012 della Regione CP_1
Autonoma della Sardegna, importo di euro 13.224,30 a titolo di indennizzo, con apertura di ruolo,
nonché il pagamento di euro 52.875,58 fino al 31 dicembre 2015. Sempre nello stesso atto il ha indicato l'importo percipiendo, calcolato in relazione all'aspettativa di vita media di Parte_1
79 anni, quantificato in complessivi euro 343.658,73, tenuto conto della rivalutazione annuale secondo la media dei tassi programmati degli ultimi dieci anni. Ebbene, anche tali ulteriori indicazioni e relativo importo, analogamente all'ammontare già percepito, non sono stati oggetto di contestazione da parte del CP_1
sicché, se del caso in applicazione del principio di cui all' art. 115 c.p.c., la relativa percezione ripartita per gli anni trascorsi nelle more e a venire deve ritenersi pacifica, apparendo dunque superfluo o comunque non necessario acquisire informazioni dalla P.A. ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Ne consegue che l'intero importo del risarcimento deve essere scomputato dall'indennizzo ex L.
210/1992 percepito e percipiendo in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Pagina 10 Liquidazione delle spese
La riforma della sentenza di primo grado in senso più favorevole all'appellante impone una nuova pronuncia sulle spese del primo e secondo grado che tenga conto dell'esito globale della lite. A tal fine, rilevano, in particolare, la recente evoluzione giurisprudenziale in punto di compensatio lucri
cum damno nonché la soccombenza del con riferimento ai primi tre motivi d'appello, i Parte_1
quali hanno comportato lo svolgimento di notevole attività processuale con l'espletamento di una consulenza tecnica.
Di tal che, appare equa la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica, attesa la funzione svolta e le relative risultanze, vanno definitivamente poste a carico del . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 530/2023 che nel resto conferma;
- dichiara l'operatività della compensatio lucri cum damno fra l'intero ammontare del risarcimento dovuto dal , nei termini di cui in motivazione, e il maggiore importo percepito Parte_1
e percipiendo da a titolo di indennizzo ex L. 210/1993; Controparte_1
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- pone definitivamente a carico del le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Parte_1
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 11