Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03654/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01629/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2025, proposto da
Giuseppe Zanghi', rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zanghi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Autostrade Siciliane, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2316/2024 del 04.12.2024 del Tribunale di Messina - Giudice Unico del Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. TA AN SA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2316 del 04.12.2024 del Tribunale di Messina - Giudice Unico del Lavoro, è stato:
- annullato il decreto ingiuntivo opposto e condanna RT RI a corrispondere in favore del CAS l’importo di € 1.143,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condannato il Consorzio Autostrade Siciliane alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di RT RI, che sono state liquidate – già ridotte - in € 1.313,00 per compensi professionali relativi al presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Zanghì, con compensazione della restante quota.
Malgrado tale sentenza fosse stata notificata dall’Avv. Giuseppe Zanghì in data 16.12.2024, e fosse altresì passata in cosa giudicata, il Consorzio Autostrade Siciliane non provvedeva alla refusione delle spese di lite liquidate e distratte in proprio favore. Di conseguenza, ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, egli, con ricorso notificato il 18 luglio 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1744/2024 del Tribunale di Patti - sez. Lavoro.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 23 ottobre 2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe. Ma qui il Collegio, dato che la cd. busta elettronica a riprova della effettuata notifica del ricorso in epigrafe risultava esser stata depositata in un formato che non risultava leggibile dal NSIGA, e che mancava altresì la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata – sicchè risultava impossibile verificare se il contraddittorio processuale fosse mancato soltanto per una libera scelta di quest’ultima, ovvero a causa di una notifica del gravame mai o non correttamente effettuata -, con ordinanza n. 2954 del 14/10/2025 ordinava al ricorrente il deposito in segreteria, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione o notificazione della stessa, della cd. busta elettronica relativa alla notificazione del ricorso in epigrafe in un formato che lo rendesse leggibile secondo le specifiche tecniche del NSIGA, fissando per l’ulteriore prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il ricorrente non ottemperava a quanto richiestogli con ordinanza n. 2954 del 14/10/2025, né entro il termine stabilito con la stessa, né comunque prima che si svolgesse la nuova camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe.
Il giorno 18 dicembre 2025 aveva luogo la (nuova) camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, che stavolta veniva trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto che la mancata ottemperanza da parte del ricorrente a quanto lui richiesto con ordinanza n. 2954 del 14/10/2025 non consente di ritenere correttamente attuato il contraddittorio processuale fra le parti, in particolare per una insuperabile incertezza circa la avvenuta notificazione del gravame all’Amministrazione intimata, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Non avendo l’Amministrazione intimata e vittoriosa sostenuto alcuna spesa per la propria difesa in giudizio, nulla il Collegio dispone in punto di refusione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN BU, Presidente
TA AN SA MI, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA AN SA MI | AN BU |
IL SEGRETARIO