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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/07/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona della dr.ssa Vanessa Avolio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 398 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2015 avente ad OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
TRA
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) in proprio e nella qualità di legale Parte_3 C.F._3
rappresentante p.t. il primo e di soci gli altri della Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Romano e nel cui studio in Cosenza alla Via
Gravina, n. 6, elettivamente domiciliano;
- opponenti -
contro
(C.F.: ) sua qualità di erede di , CP_2 C.F._4 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Laghi, e nel cui studio in Castrovillari alla Piazza
Indipendenza, n. 6, elettivamente domicilia;
nel giudizio 399/2015 RG riunito, dall'avv.
Lorenzo Laghi;
nel giudizio 400/2015 RG riunito, dall'avv. Domenico Laghi;
nel giudizio
401/2015 RG dall'avv. Donatella De Franco.
- opposto –
nonché
quale procuratore dei sigg.ri: (C.F.: CP_2 Controparte_3
), (C.F.: ) e C.F._5 Controparte_4 C.F._6
RG 398/2015 (C.F.: ) e (C.F.: Parte_4 C.F._7 Parte_5
) rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Laghi e nel cui studio in C.F._8
Castrovillari alla Piazza Indipendenza, n. 6, elettivamente domicilia;
- intervenuti opposti –
Oggetto: opposizione avverso decreti ingiuntivi n. 20/2015, n. 28/2015; n. 32/2015; 807/2015, emessi dal
Tribunale di Castrovillari
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 31.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atti di citazione in opposizione ritualmente notificati gli opponenti indicati in epigrafe proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 20/2015; 28/2015; 32/2015;
807/2015 emessi dal Tribunale di Castrovillari rispettivamente per gli importi di €
133.422,06; € 55.160,94; € 56.836,73; € 52.835,38 che instauravano diversi giudizi di opposizione (RG 399/15; 400/15; 401/15) tutti riuniti al presente rubricato al n. 398/15.
Nel merito, evidenziavano, la prescrizione del credito;
l'erronea applicazione degli artt. 633
e 636 c.p.c. e la carenza della prova scritta del credito;
l'erronea applicazione del D.M. di
Giustizia n. 169 del 2/9/2010 - tariffa dei commercialisti;
sollevavano eccezione di inadempimento.
RG 398/2015 Concludevano, dunque, per la revoca dei decreti ingiuntivi con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Instaurato il contradittorio si costituiva con diverse comparse depositate in cancelleria e, interrotto il giudizio per morte, veniva regolarmente riassunto con Persona_1
costituzione, quale erede, di , il quale ribadiva la fondatezza della propria CP_2
pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto la domanda degli opponenti, con il favore di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale e prova testi nonché tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. non andato a buon fine e all'udienza del 16.10.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p.c. per il deposito di note conclusionali. La causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito dei pareri del Consiglio dell'ordine e con distinte comparse costitutive interveniva quale procuratore di CP_2 Controparte_3
, e . Controparte_4 Parte_4 Parte_5
All'udienza del 31.03.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p.c. per il deposito di note conclusionali.
1.Preliminarmenteandrà accolta la doglianza di parte opponente relativamente al difetto di legittimazione degli odierni intervenuti atteso che non insiste agli atti alcuna documentazione attestante l'accettazione dell'eredità di Controparte_3 Controparte_5
e . Accettazione di eredità che rappresenta
[...] Parte_4 Parte_5
l'atto fondamentale per acquisire la qualità di erede e la relativa legittimazione processuale. Pertanto, era preciso dovere processuale del , che agiva come CP_2
procuratore, dimostrare che le persone che egli rappresentava avessero effettivamente accettato l'eredità. Ciò non è stato provato e documentato e pertanto ne andrà dichiarato il
RG 398/2015 difetto di legittimazione ad agire.
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.,
incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità,
sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo
RG 398/2015 semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste
(Cass. 31 marzo 2014 n. 7510). Il parere, infatti, attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Detto altrimenti, la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né
inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore (attore in senso sostanziale)
sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti. È stato, altresì, precisato che al fine di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico.
Andrà rilevato che gli odierni attori opponenti non hanno contestato le prestazioni eseguite e tanto è vero che hanno aderito alla proposta conciliativa avanzata ex art. 185 c.p.c. dal giudicante.
3. Sempre in via preliminare va considerato come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”,
così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-
sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine
RG 398/2015 di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa
(Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014).
3.1. Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida andrà rilevata l'erronea applicazione dell'art. 47 tab. 3 comma 2, punto 2 D.P.R. 100/97 nella liquidazione delle parcelle. Le censure di parte opponente andranno accolte relativamente all'errata applicazione dell'art. 47 Tab. 3, comma 2, punto 2 del D.P.R. 100/97 che si riferisce ad un errore nell'applicazione delle tariffe professionali per le prestazioni di liquidatori di società o di imprese individuali e regola i compensi per le attività svolte dai liquidatori e che comporta un pagamento errato o un'errata determinazione dell'onorario dovuto. Così come non potrà trovare applicazione l'art. 49 DPR 1000/97 relativamente all'attività di consulenza in materia tributaria prestata in favore dei soci, allorquando la consulenza è stata già resa in favore della società sottoposta a verifica principale. Pertanto,
l'attività di consulenza prestata dall'opposto ex art. 49 è imputabile alla sola società di persone sottoposta ad accertamento e non applicata anche ai singoli soci come nella fattispecie de quo.
Dalla lettura delle singole parcelle risulta evidente l'applicazione dell'attività di consulenza ex art. 49 per ogni singola attività funzionale del professionista. Gli onorari per la consulenza devono essere addebitati una sola volta quando più prestazioni di assistenza o di rappresentanza siano riconducibili al medesimo evento. Altrimenti avremmo la conseguenza di avere infinite duplicazioni.
3.2. Andrà parimenti accolta la censura sollevata dagli odierni opponenti e relativa all'applicazione dell'art. 19 D.M.G. 169/2010. Dalla lettura della documentazione si
RG 398/2015 evincono ripetizioni della voce “indennità di trasferta andata – ritorno” con motivazione di:
presentazione ricorsi;
memorie; istanze;
ritiro memorie, solleciti;
trattazione in pubblica udienza;
esami atti presso gli uffici.
Questo Tribunale rileva che parte opposta non ha assolto il proprio onere probatorio, su di essa gravante, provando l'attività effettivamente svolta e la necessità delle svariate e infinite trasferte per ritiro e atti soprattutto allorquando sussistono vie meno onerose al fine dell'assolvimento dei predetti fini.
Orbene applicando correttamente la tariffa professionale questo giudicante, nel suo libero convincimento, concorda con quanto sostenuto dal CTP di parte opponente e sulla determinazione degli importi spettanti all'opposto che risulterebbero così calcolati: decreto ingiuntivo 20/2015 pari ad€ 45.599,35; decreto ingiuntivo n. 28/2015€ 15.219.66; decreto ingiuntivo n. 32/2015€ 15.537.64; decreto ingiuntivo 807/2014 € 13.521,87.
Pertanto, i decreti ingiuntivi sopra richiamati dovranno essere revocati e gli opponenti condannati alla somma complessiva di € 89.878,52.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
4. Stante la soccombenza reciproca le spese di lite restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione attiva di , Controparte_3 Controparte_4
e ; Parte_4 Parte_5
2. accoglie per quanto di ragione e nei limiti di motivazione l'opposizione avanzata e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi n. 20/2015; 28/2015; 32/2015 e 807/2014;
RG 398/2015 3. Condanna , e nella loro qualità spiegata di legale Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentante p.t. il primo e di soci gli altri della al Controparte_1
pagamento, in favore di , nella sua qualità di erede di CP_2 Persona_1
della somma di € 89.878,52, oltre ad interessi legali ovvero interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Castrovillari, il 04.07.2025
Il GOP
Dr.ssa Vanessa Avolio
RG 398/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona della dr.ssa Vanessa Avolio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 398 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2015 avente ad OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
TRA
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) in proprio e nella qualità di legale Parte_3 C.F._3
rappresentante p.t. il primo e di soci gli altri della Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Romano e nel cui studio in Cosenza alla Via
Gravina, n. 6, elettivamente domiciliano;
- opponenti -
contro
(C.F.: ) sua qualità di erede di , CP_2 C.F._4 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Laghi, e nel cui studio in Castrovillari alla Piazza
Indipendenza, n. 6, elettivamente domicilia;
nel giudizio 399/2015 RG riunito, dall'avv.
Lorenzo Laghi;
nel giudizio 400/2015 RG riunito, dall'avv. Domenico Laghi;
nel giudizio
401/2015 RG dall'avv. Donatella De Franco.
- opposto –
nonché
quale procuratore dei sigg.ri: (C.F.: CP_2 Controparte_3
), (C.F.: ) e C.F._5 Controparte_4 C.F._6
RG 398/2015 (C.F.: ) e (C.F.: Parte_4 C.F._7 Parte_5
) rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Laghi e nel cui studio in C.F._8
Castrovillari alla Piazza Indipendenza, n. 6, elettivamente domicilia;
- intervenuti opposti –
Oggetto: opposizione avverso decreti ingiuntivi n. 20/2015, n. 28/2015; n. 32/2015; 807/2015, emessi dal
Tribunale di Castrovillari
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 31.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atti di citazione in opposizione ritualmente notificati gli opponenti indicati in epigrafe proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 20/2015; 28/2015; 32/2015;
807/2015 emessi dal Tribunale di Castrovillari rispettivamente per gli importi di €
133.422,06; € 55.160,94; € 56.836,73; € 52.835,38 che instauravano diversi giudizi di opposizione (RG 399/15; 400/15; 401/15) tutti riuniti al presente rubricato al n. 398/15.
Nel merito, evidenziavano, la prescrizione del credito;
l'erronea applicazione degli artt. 633
e 636 c.p.c. e la carenza della prova scritta del credito;
l'erronea applicazione del D.M. di
Giustizia n. 169 del 2/9/2010 - tariffa dei commercialisti;
sollevavano eccezione di inadempimento.
RG 398/2015 Concludevano, dunque, per la revoca dei decreti ingiuntivi con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Instaurato il contradittorio si costituiva con diverse comparse depositate in cancelleria e, interrotto il giudizio per morte, veniva regolarmente riassunto con Persona_1
costituzione, quale erede, di , il quale ribadiva la fondatezza della propria CP_2
pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto la domanda degli opponenti, con il favore di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale e prova testi nonché tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. non andato a buon fine e all'udienza del 16.10.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p.c. per il deposito di note conclusionali. La causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito dei pareri del Consiglio dell'ordine e con distinte comparse costitutive interveniva quale procuratore di CP_2 Controparte_3
, e . Controparte_4 Parte_4 Parte_5
All'udienza del 31.03.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p.c. per il deposito di note conclusionali.
1.Preliminarmenteandrà accolta la doglianza di parte opponente relativamente al difetto di legittimazione degli odierni intervenuti atteso che non insiste agli atti alcuna documentazione attestante l'accettazione dell'eredità di Controparte_3 Controparte_5
e . Accettazione di eredità che rappresenta
[...] Parte_4 Parte_5
l'atto fondamentale per acquisire la qualità di erede e la relativa legittimazione processuale. Pertanto, era preciso dovere processuale del , che agiva come CP_2
procuratore, dimostrare che le persone che egli rappresentava avessero effettivamente accettato l'eredità. Ciò non è stato provato e documentato e pertanto ne andrà dichiarato il
RG 398/2015 difetto di legittimazione ad agire.
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.,
incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità,
sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo
RG 398/2015 semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste
(Cass. 31 marzo 2014 n. 7510). Il parere, infatti, attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Detto altrimenti, la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né
inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore (attore in senso sostanziale)
sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti. È stato, altresì, precisato che al fine di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico.
Andrà rilevato che gli odierni attori opponenti non hanno contestato le prestazioni eseguite e tanto è vero che hanno aderito alla proposta conciliativa avanzata ex art. 185 c.p.c. dal giudicante.
3. Sempre in via preliminare va considerato come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”,
così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-
sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine
RG 398/2015 di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa
(Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014).
3.1. Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida andrà rilevata l'erronea applicazione dell'art. 47 tab. 3 comma 2, punto 2 D.P.R. 100/97 nella liquidazione delle parcelle. Le censure di parte opponente andranno accolte relativamente all'errata applicazione dell'art. 47 Tab. 3, comma 2, punto 2 del D.P.R. 100/97 che si riferisce ad un errore nell'applicazione delle tariffe professionali per le prestazioni di liquidatori di società o di imprese individuali e regola i compensi per le attività svolte dai liquidatori e che comporta un pagamento errato o un'errata determinazione dell'onorario dovuto. Così come non potrà trovare applicazione l'art. 49 DPR 1000/97 relativamente all'attività di consulenza in materia tributaria prestata in favore dei soci, allorquando la consulenza è stata già resa in favore della società sottoposta a verifica principale. Pertanto,
l'attività di consulenza prestata dall'opposto ex art. 49 è imputabile alla sola società di persone sottoposta ad accertamento e non applicata anche ai singoli soci come nella fattispecie de quo.
Dalla lettura delle singole parcelle risulta evidente l'applicazione dell'attività di consulenza ex art. 49 per ogni singola attività funzionale del professionista. Gli onorari per la consulenza devono essere addebitati una sola volta quando più prestazioni di assistenza o di rappresentanza siano riconducibili al medesimo evento. Altrimenti avremmo la conseguenza di avere infinite duplicazioni.
3.2. Andrà parimenti accolta la censura sollevata dagli odierni opponenti e relativa all'applicazione dell'art. 19 D.M.G. 169/2010. Dalla lettura della documentazione si
RG 398/2015 evincono ripetizioni della voce “indennità di trasferta andata – ritorno” con motivazione di:
presentazione ricorsi;
memorie; istanze;
ritiro memorie, solleciti;
trattazione in pubblica udienza;
esami atti presso gli uffici.
Questo Tribunale rileva che parte opposta non ha assolto il proprio onere probatorio, su di essa gravante, provando l'attività effettivamente svolta e la necessità delle svariate e infinite trasferte per ritiro e atti soprattutto allorquando sussistono vie meno onerose al fine dell'assolvimento dei predetti fini.
Orbene applicando correttamente la tariffa professionale questo giudicante, nel suo libero convincimento, concorda con quanto sostenuto dal CTP di parte opponente e sulla determinazione degli importi spettanti all'opposto che risulterebbero così calcolati: decreto ingiuntivo 20/2015 pari ad€ 45.599,35; decreto ingiuntivo n. 28/2015€ 15.219.66; decreto ingiuntivo n. 32/2015€ 15.537.64; decreto ingiuntivo 807/2014 € 13.521,87.
Pertanto, i decreti ingiuntivi sopra richiamati dovranno essere revocati e gli opponenti condannati alla somma complessiva di € 89.878,52.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
4. Stante la soccombenza reciproca le spese di lite restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione attiva di , Controparte_3 Controparte_4
e ; Parte_4 Parte_5
2. accoglie per quanto di ragione e nei limiti di motivazione l'opposizione avanzata e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi n. 20/2015; 28/2015; 32/2015 e 807/2014;
RG 398/2015 3. Condanna , e nella loro qualità spiegata di legale Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentante p.t. il primo e di soci gli altri della al Controparte_1
pagamento, in favore di , nella sua qualità di erede di CP_2 Persona_1
della somma di € 89.878,52, oltre ad interessi legali ovvero interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Castrovillari, il 04.07.2025
Il GOP
Dr.ssa Vanessa Avolio
RG 398/2015