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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/09/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 925 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad oggetto opposizione a precetto ex artt. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c.
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. Iva , P.IVA_1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_4
, e , nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_5
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Curcio, in virtù C.F._4 di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Potenza alla via Livorno n. 58;
- OPPONENTI -
E
C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona della procuratrice, dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Ettore Lo Nigro, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera alla Piazza G. Matteotti n. 10;
- OPPOSTA -
NONCHÉ
(già Controparte_3 [...]
, C.F. , in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_3 dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Logrieco, in Controparte_5 virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Sanremo n.
67 presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Brienza;
- TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.03.2019 Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto del Parte_5
4.02.2019, spedito per la notifica in data 19.02.2019, notificato ai primi in data
12.03.2019 e alla sola in data 22.03.2019, con cui Parte_5 [...] ha loro intimato il pagamento della complessiva somma Controparte_1 di euro 528.604,32, al netto di quanto versato, oltre CPA 4% e IVA 22%, se dovuta su compenso e spese, e ulteriori interessi maturati e maturandi da calcolarsi al tasso convenzionale previsto in contratto - e comunque nei limiti del c.d. tasso soglia di cui alla Legge 7 Marzo 1996 n. 108 tempo per tempo vigente e del Decreto Ministro del Tesoro del 22.03.1997 pubblicato su G.U. n° 76 del 02.04.1997 – dal dovuto sino al soddisfo, le spese di notifica e tutti gli accessori e spese successive eventuali occorrende, sulla scorta del titolo costituito dal contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale a rogito della dott.ssa notaio in Laurenzana, del 15.05.2009, rep. n. 3807, racc. n. Persona_1
2135, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo posto a base del precetto non può essere ritenuto titolo esecutivo idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, per effetto dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto;
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza del credito portato dal precetto opposto non essendo possibile ricostruire il credito intimato dagli elementi contenuti nel titolo esecutivo e per effetto dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto;
- dichiarare che
l'intimante non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno della opponente;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo stipulato con atto per Notaio in data 15 maggio 2009, in Persona_1 quanto contiene pattuizioni usurarie e per effetto disporre la conversione forzosa in mutuo gratuito e condannare la banca convenuta alla restituzione di tutti gli interessi e commissioni illecitamente percepiti, oltre interessi legali e rivalutazione sulle singole indebite percezioni dal dovuto al saldo effettivo”.
Gli opponenti hanno posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) carenza di valido titolo esecutivo in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 474, co.
1, n. 2, c.p.c., poiché la riconsegna della somma di denaro dalla parte mutuataria al finanziatore, la sua costituzione in deposito infruttifero a favore della banca e a garanzia dell'adempimento di alcune obbligazioni, la previsione dello svincolo a giudizio della banca e solo dopo essersi verificato tale adempimento, testimoniano l'intento delle parti di non consentire alla mutuataria di poter liberamente disporre del denaro finanziato sin dal momento della conclusione del contratto, sicché questo non documenta l'esistenza attuale e certa dell'obbligazione di restituire la somma finanziata, né risulta che la definitiva consegna del denaro sia stata documentata con le stesse forme prescritte dall'art. 474 c.p.c.; 2) nullità del precetto per indeterminatezza del credito portato, che non può ritenersi certo, liquido ed esigibile per non essere comprovato né comprovabile il corretto ammontare dell'importo precettato, non essendo esplicitate le modalità con cui è stato calcolato, non essendo indicato l'importo delle rate insolute e il loro ammontare, nonché i conteggi degli interessi;
3) nullità parziale del contratto di mutuo per usurarietà delle condizioni bancarie pattuite, poiché, alla data di stipula del contratto di mutuo del 15.05.2009, il tasso nominale annuo è stato fissato all'art. 2 del contratto al 2,738%, mentre all'art. 4 il tasso di mora è stato stabilito maggiorando di 3 punti il tasso contrattualmente convenuto e, quindi, nella misura del 5,738%, dovendo effettuare una maggiorazione di quest'ultimo che tenga conto della penale per estinzione anticipata (con determinazione del tasso di mora nella misura del 6,738%), nonché dei costi e delle spese sostenute (escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito), che determinerebbero complessivamente un tasso di mora superiore al tasso soglia vigente al 15.05.2009 per la categoria mutui ipotecari a tasso variabile fissato nella misura del 6,87.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.06.2019 si è costituita
[...]
diffusamente contestando le avverse deduzioni e Controparte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “2)- dichiarare che la
[...] ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti delle opponenti Parte_1
, e Parte_3 Parte_2 Parte_4 in virtù del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di Parte_5 finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale n.
741432409 ai sensi dell'art. 38 e segg. del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 con atto unico per Dott.ssa notaio in Laurenzana, del 15.05.2009 Rep. n° Persona_1
3807 e Racc. n° 2135, registrato a Potenza il 18.05.2009 al n. 2446 Mod. 1/T e dell' atto di precetto di pagamento notificato il 12.3.2019 per la complessiva somma di euro 528.604,32 al netto di quanto versato, oltre CPA 4% e IVA 22% se dovuta su compenso e spese, gli ulteriori interessi maturati e maturandi da calcolarsi al tasso convenzionale previsto in contratto - e comunque nei limiti del c.d. tasso soglia di cui alla Legge 7 Marzo 1996 n. 108 tempo per tempo vigente e del Decreto Ministro del Tesoro del 22.03.1997 pubblicato su G.U. n° 76 del 02.04.1997 - dal dovuto sino al dì dell'effettivo soddisfo, le spese di notifica in € 34,67 e tutti gli accessori
e le spese successive eventuali occorrende;
3)- rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.”.
Con ordinanza del 26.11.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi il 6.11.2019, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. All'udienza cartolare del 23.06.2021, il Giudice, rilevata la inammissibilità delle memorie ex art. 183, co. 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. di parte attrice, in quanto depositate oltre il termine perentorio di cui alla citata disposizione normativa, atteso che la data di scadenza cadeva relativamente alla memoria n. 1 il giorno 27/12/2019, relativamente alla memoria n. 2 il giorno 27/01/2020 e relativamente alla memoria n. 3 il giorno 17/02/2020, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata il 5.03.2022 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. succeduta nella titolarità Controparte_3 del credito di la quale si è riportata alle Controparte_1 istanze della parte opposta e propria dante causa, chiedendone l'estromissione.
All'udienza cartolare del 20.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, quanto al perimetro soggettivo del giudizio, occorre osservare che, nel corso di quest'ultimo, è intervenuto un fenomeno di successione a titolo particolare del credito oggetto della vertenza, non potendosi tuttavia accogliere la richiesta di estromissione formulata dalla terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.,
[...]
in relazione alla propria dante causa, atteso Controparte_3 che l'estromissione è “attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (condizione qui non integrata) e che non è quindi sufficiente, ex art. 111, comma 3, c.p.c., l'intervento volontario del terzo successore a titolo particolare del diritto controverso (in quanto “il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particola-re, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 cod. proc. civ., l'estromissione del dante causa” - in questi termini, ex multis, Cass. civ., 11 maggio 2000, n. 6031; cfr. anche Cass. civ.,
26 gennaio 2010, n. 1535 e Cass. civ., 22 ottobre 2009, n. 22424, nonché, da ultimo,
Trib. Cosenza, 19 aprile 2020, n. 776 e Trib. Bari, sez. I, 12/05/2015, n. 2171).
A ciò consegue che il rapporto processuale “continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam”, fermo che, ai sensi dell'art. 111, co. 4, c.p.c., “la sentenza che viene pronunciata nei confronti della parte originaria ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare” (in questi termini Cass. civ., 9 novembre 2018, n.
28684), poiché quest'ultimo “non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 15674 del 15.7.2007).
Si rileva, quindi, l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di
[...] avendo questa fornito prova della propria Controparte_3 legittimazione attiva mediante il deposito:
- dell'atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. di Siena rep. 39.399, racc. 20.019 (doc. nella Persona_2 produzione della terza intervenuta), con cui la Controparte_1
( ”) si è scissa in
[...] CP_6 Controparte_3
(“Società Beneficiaria”), da cui si evince il trasferimento a quest'ultima di un compendio di attività e passività composto, quanto all'attivo, in particolare, da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici (pag. 5 e 6 dell'atto di scissione), precisando all'art. 3.1, nominato “Situazioni patrimoniali e compendio scisso”, del punto 3 del contratto, nominato “Compendio oggetto di assegnazione per effetto della scissione”, che “le situazioni patrimoniali di riferimento di cui all'articolo 2501-quater del Cod. Civ., come richiamato dall'articolo 2506-ter del Cod. Civ., sono costituite, rispettivamente, dal bilancio relativo all'esercizio 2019 di BMPS (la "Situazione Patrimoniale di MPS") e dal bilancio relativo all'esercizio 2019 di (la "Situazione Patrimoniale di CP_3
" e, unitamente alla Situazione Patrimoniale di BMPS, le "Situazioni CP_3
Patrimoniali").” […] “In particolare, i crediti oggetto di scissione sono assegnati alla Beneficiaria alla Data di Efficacia della Scissione unitamente ai contratti
(qualora vigenti) che li disciplinano ovvero ai rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, nonché unitamente ad ogni accessorio ed a tutte le garanzie che li assistono, da chiunque prestate o comunque esistenti, le quali conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società Beneficiaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. A meri fini pubblicitari, si precisa che del trasferimento degli elementi patrimoniali attivi del Compendio (tra i Pt_6 quali, inter alia, i crediti deteriorati) verrà data comunicazione da parte della
Società Beneficiaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.57 e per quanto occorrer possa all'art.58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato”;
- avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, del 29.12.2020, foglio delle inserzioni n. 151, con effetto dal 1 dicembre 2020, con cui
[...] rende noto di essersi resa beneficiaria in forza del Controparte_3 suddetto atto di scissione stipulato con il Controparte_1
25.11.2020 di un compendio di attività e passività, da ritenersi sufficientemente specifico circa il contenuto dell'atto di scissione e, in particolare, sulla circostanza che sono stati assegnati alla beneficiaria, in particolare “• crediti classificati come
“sofferenze” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008
(i “Crediti NPL”); • crediti classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti UTP” e, unitamente ai Crediti NPL, i “Crediti Deteriorati”); • rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
” […] e che “Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione” (doc. nella produzione della terza intervenuta), tra cui senz'altro rientra il credito vantato nei confronti della parte opponente, già inadempiente nel 2017, e, quindi, prima della scissione, come si evince dagli atti di precetto del 13.11.2017 allegati dalla stessa parte (doc. nella produzione della parte opponente).
Invero, deve ritenersi fermo il principio giurisprudenziale, a lungo ribadito dalla prevalente giurisprudenza (allo stato non smentita da arresto a Sezioni unite), per cui l'avviso in GU già sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (Cass. 10200/2021; Cass CIV 13 giugno 2019 n. 15884, Cass
Civ. 29 dicembre 2017, n. 31188; nonché, ex plurimis, Trib. Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640), ogni questione relativa all'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo in ogni caso risolversi sul piano della valutazione probatoria, piano nel quale occorre valutare ex aliis se l'avviso in GU “ non individua il contenuto del contratto di cessione” e comunque la condotta processuale delle parti atteso che, ove la parte onerata abbia offerto
(oltre al predetto avviso, in ogni caso di per sé indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione e munito di pregnante “valore probatorio” essendo lo stesso, ove specifico, “ in concreto idoneo a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che, assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”), altresì allegazioni specifiche e puntuali, anche in punto di ricostruzione della vicenda circolatoria, ex adverso devono essere almeno dedotte dalla controparte ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell'intervenuta cessione c.d. in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso. Va considerato, del resto, che la più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
La terza intervenuta ha reso allegazioni specifiche e puntuali, anche in punto di ricostruzione della vicenda successoria, laddove la controparte non ha dedotto ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Si rileva, preliminarmente, l'inefficacia del disconoscimento della conformità all'originale del documento n. 9 prodotto dall'opposta in copia effettuato dalla parte opponente alla prima udienza del 6.11.2019, attesa la genericità dello stesso, considerato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata –
a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27633 del
30/10/2018; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017; Cass., Sez. 3, Sez. 3, Sentenza n. 7105 del
12/04/2016; Cass., Sentenza n. 7775 del 03/04/2014).
Il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dal contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale,
a rogito del Notaio dott.ssa del 15.05.2009, rep. n. 3807, racc. Persona_1
n. 2135, con cui ha concesso un mutuo di Controparte_1 euro 800.000,00 alla società parte Parte_1 mutuataria e datrice di ipoteca, con garanzia fideiussoria prestata da Pt_1
, e garanzia ipotecaria prestata, altresì,
[...] Parte_4 Parte_5 dal terzo , con l'intervento del coniuge di Parte_3 quest'ultimo, al fine di prestare il consenso ai sensi dell'art. 169 Parte_2
c.c.
La prima doglianza avanzata dalla parte opponente, che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., è infondata per i motivi che seguono. Nel contratto di finanziamento a rogito del Notaio dott.ssa del Persona_1
15.05.2009, rep. n. 3807, racc. n. 2135, all'art. 3, è riportato che la
[...]
“consegna la somma di Euro 800.000,00 (Euro Controparte_1 ottocentomila e zero centesimi) alla società “ Parte_1
che, come innanzi rappresentata , accetta e rilascia, con la
[...] sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”, nonché che
“La parte mutuataria incarica la di custodire la somma in un deposito CP_1 cauzionale infruttifero presso la stessa, fino a quando, a giudizio della CP_1
Banca, la parte mutuataria non abbia fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ostative, ad eccezione di quelle indicate nell'art. 5, che la detta iscrizione è stata operata regolarmente ed utilmente e che sono state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel presente contratto con particolare riferimento a quelle indicate nel successivo articolo 5 e comunque non prima del termine di 10 (dieci) giorni previsto dal 4° comma dell'articolo 39 del D.Lgs. 385/93”. All'art. 1 del contratto di finanziamento, poi,
“La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 15
(quindici) mediante pagamento di n. 180 (centottanta) rate mensili comprensive di capitale e interessi, da pagarsi l'ultimo giorno del mese di ogni anno”.
Si rileva, che la Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza del 6 marzo 2025,
n. 5968 ha chiarito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario
e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Le Sezioni Unite hanno dato, quindi, continuità all'orientamento univoco e costante della giurisprudenza della Suprema Corte, che si condivide, il quale afferma il principio secondo cui “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9229 del
22/03/2022).
Si rileva, infatti, che è costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema
Corte il principio secondo cui, pure essendo il mutuo un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma di denaro, perché sia integrato tale elemento costitutivo del contratto non è necessaria la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che ne sia assicurata al mutuatario da parte del mutuante la disponibilità giuridica.
Si è, quindi, ritenuto che costituiscano equipollenti della traditio la creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, sì da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del primo e l'acquisizione della stessa al patrimonio del secondo, ovvero le specifiche pattuizioni inserite dalle parti nel contratto di mutuo, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata al fine di soddisfare un interesse del primo
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/2011; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25569 del 30/11/2011; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9074 del 05/07/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6686 del 15/07/1994).
Si rileva, infatti, che sotto il profilo logico, l'atto di disposizione, compiuto dal mutuatario con la costituzione della somma appena accreditatagli in deposito cauzionale infruttifero in favore della stessa banca, presuppone necessariamente la conseguita disponibilità giuridica della somma;
così come l'accordo intervenuto tra le parti (art. 3 del contratto di finanziamento) secondo il quale, in ipotesi di inadempimento, la banca avrebbe potuto avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo, appare anche esso logicamente coerente alla “effettività” dell'erogazione della somma da parte del mutuante, essendo diretto a fondare il diritto della banca a incamerare il deposito cauzionale ai fini della estinzione anticipata del mutuo, risoltosi per inadempimento degli obblighi preliminari.
In definitiva, la disponibilità giuridica della somma conseguita dalla mutuataria, la contestuale quietanza rilasciata in atto pubblico dalla stessa e l'assunzione da parte sua dell'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituire la somma mutuata valgono ad integrare un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 3
c.p.c., non pregiudicato dal coevo - e però logicamente e giuridicamente distinto - atto della mutuataria di costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale, e dalle prescrizioni cautelative adottate dalla banca anche al fine di garantire una utile iscrizione ipotecaria.
In applicazione dei principi di diritto sopra esposti deve, dunque, ritenersi che il contratto di finanziamento a rogito del Notaio dott.ssa del Persona_1
15.05.2009, rep. n. 3807, racc. n. 2135, costituisca valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., sicché sussiste il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti in forza dello stesso.
Quanto alla doglianza sub 2), che costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., in via preliminare si rileva che è stata tempestivamente proposta, mediante la notifica dell'atto di citazione in data
26.03.2019, entro il termine decadenziale di 20 giorni indicato nella suddetta norma dalla notificazione dell'atto di precetto agli intimati avvenuta il 12 e il 22.03.2019
(doc. nella produzione dell'opposta).
Il suddetto motivo di opposizione è infondato, atteso che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
11281 del 16/11/1993; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022).
Peraltro, l'opposta ha specificato che l'importo richiesto di euro 527.166,82, indicato in precetto come “capitale residuo alla data dell'ultima rata versata con valuta 30.4.2015”, è dato dalla somma del capitale a scadere pari ad euro
405.248,24 e delle rate insolute pari ad euro 138.302,92, al netto della somma di euro 50.000,00 versata dalla parte mutuataria quale pagamento parziale di una proposta transattiva da questa avanzata il 27.12.2017, imputata agli interessi come per legge (doc. 7 e 8 nella produzione dell'opposta), precisando lo stesso atto di precetto opposto che l'importo intimato è da considerarsi al netto di quanto versato e, relativamente agli interessi, che sia quelli maturati che maturandi, sono da calcolarsi al tasso convenzionale - e comunque nei limiti del c.d. tasso soglia di cui alla Legge 7 Marzo 1996 n. 108 tempo per tempo vigente e del Decreto Ministro del Tesoro del 22.03.1997 pubblicato su G.U. n° 76 del 02.04.1997 – dal dovuto sino al soddisfo.
Il terzo motivo di doglianza, poi, che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., non è meritevole di accoglimento per le motivazioni che seguono.
Deve, innanzitutto, ricordarsi come l'opposizione all'esecuzione configuri un giudizio di accertamento negativo che investe il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (quale consacrato nel titolo esecutivo) sulla scorta dei fatti impeditivi/estintivi/modificativi di tale diritto allegati dall'opponente (ciò che configura, a ben vedere la causa petendi dell'opposizione).
In tale contesto, quindi, l'opponente assume la veste di attore non solo dal punto di vista formale, ma anche da quello sostanziale (cfr., sul punto, Cass. 16 giugno 2016,
n. 12415).
Ne discende allora che ricade pur sempre su quest'ultimo l'onere di allegare e provare quei fatti che – nella prospettazione dello stesso opponente – impedirebbero al creditore di procedere ad esecuzione forzata, ivi compreso i fatti costitutivi della nullità del contratto per anatocismo o della nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per il superamento del tasso soglia antiusura.
Esaurita tale premessa e venendo a delibare la contestazione in punto di usurarietà del tasso di mora previsto nel contratto per cui è causa, si osserva che costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui il limite dell'art. 1 della legge n. 108 del 1996 (che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari) riguarda sia gli interessi corrispettivi, che quelli moratori.
Parte opponente ha dedotto che la nullità parziale del contratto di mutuo per usurarietà delle condizioni bancarie pattuite sarebbe determinata effettuando una maggiorazione del tasso di mora convenzionalmente pattuito, che tenga conto della penale per estinzione anticipata, nonché dei costi e delle spese sostenute, escluse quelle per imposte e tasse.
La Suprema Corte, piuttosto di recente, ha chiarito che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., Sez. 3 - , Sentenza
n. 7352 del 07/03/2022; cfr. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022).
Nella parte motiva della suddetta pronuncia i giudici di legittimità hanno precisato che la commissione di estinzione anticipata costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Gli interessi moratori, invece, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2- bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.
Pertanto, in considerazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti,
l'allegazione della parte opponente, secondo cui, ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, si deve procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la penale per estinzione anticipata è infondata.
Nel caso di specie, inoltre, la clausola di cui all'art. 7 del contratto di finanziamento
- secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento la parte mutuataria
è tenuta a versare alla banca un compenso pari all'1% del capitale rimborsato anticipatamente - non assume rilievo ai fini della determinazione del TAEG, trattandosi di una clausola che non trova applicazione nella fisiologia del rapporto contrattuale, ma solo nell'ipotesi in cui il mutuatario si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, né in concreto tale clausola ha trovato applicazione nella fattispecie in esame.
Si rileva, altresì, la genericità delle ulteriori deduzioni di parte opponente, che non ha specificato in che misura le ulteriori voci di costo - costituite dalle spese per la gestione del rapporto, in particolare spese amministrative di invio rate e polizza assicurativa a copertura dei rischi per l'immobile ipotecato - avrebbero inciso sul costo del contratto determinando il superamento del tasso soglia.
Il motivo di opposizione n. 3, dunque, non è meritevole di accoglimento, dovendosi aggiungere che la CTU richiesta dalla parte opponente con l'atto introduttivo del giudizio è inammissibile, poiché esplorativa, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio, essendo precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, derivando da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26048 del 2023).
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., la quale richiede il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, che non è desumibile dall'esito del procedimento.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22 per lo scaglione di valore della controversia (fino a euro 1.000.000,00), nella misura minima, in ragione dell'importo precettato prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
In particolare, sono liquidati in favore dell'opposta Controparte_1 le fasi di studio, introduzione e istruttoria e in favore di
[...] [...] le fasi di studio e decisionale. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) CONDANNA gli opponenti Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, Parte_4 Parte_5 in favore dell'opposta delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 10.591,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
3) CONDANNA gli opponenti Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, Parte_4 Parte_5 in favore della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.
[...] elle spese processuali che liquida in euro Controparte_3
6.311,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza, in data 8.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 925 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad oggetto opposizione a precetto ex artt. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c.
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. Iva , P.IVA_1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_4
, e , nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_5
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Curcio, in virtù C.F._4 di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Potenza alla via Livorno n. 58;
- OPPONENTI -
E
C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona della procuratrice, dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Ettore Lo Nigro, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera alla Piazza G. Matteotti n. 10;
- OPPOSTA -
NONCHÉ
(già Controparte_3 [...]
, C.F. , in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_3 dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Logrieco, in Controparte_5 virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Sanremo n.
67 presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Brienza;
- TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.03.2019 Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto del Parte_5
4.02.2019, spedito per la notifica in data 19.02.2019, notificato ai primi in data
12.03.2019 e alla sola in data 22.03.2019, con cui Parte_5 [...] ha loro intimato il pagamento della complessiva somma Controparte_1 di euro 528.604,32, al netto di quanto versato, oltre CPA 4% e IVA 22%, se dovuta su compenso e spese, e ulteriori interessi maturati e maturandi da calcolarsi al tasso convenzionale previsto in contratto - e comunque nei limiti del c.d. tasso soglia di cui alla Legge 7 Marzo 1996 n. 108 tempo per tempo vigente e del Decreto Ministro del Tesoro del 22.03.1997 pubblicato su G.U. n° 76 del 02.04.1997 – dal dovuto sino al soddisfo, le spese di notifica e tutti gli accessori e spese successive eventuali occorrende, sulla scorta del titolo costituito dal contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale a rogito della dott.ssa notaio in Laurenzana, del 15.05.2009, rep. n. 3807, racc. n. Persona_1
2135, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo posto a base del precetto non può essere ritenuto titolo esecutivo idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, per effetto dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto;
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza del credito portato dal precetto opposto non essendo possibile ricostruire il credito intimato dagli elementi contenuti nel titolo esecutivo e per effetto dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto;
- dichiarare che
l'intimante non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno della opponente;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo stipulato con atto per Notaio in data 15 maggio 2009, in Persona_1 quanto contiene pattuizioni usurarie e per effetto disporre la conversione forzosa in mutuo gratuito e condannare la banca convenuta alla restituzione di tutti gli interessi e commissioni illecitamente percepiti, oltre interessi legali e rivalutazione sulle singole indebite percezioni dal dovuto al saldo effettivo”.
Gli opponenti hanno posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) carenza di valido titolo esecutivo in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 474, co.
1, n. 2, c.p.c., poiché la riconsegna della somma di denaro dalla parte mutuataria al finanziatore, la sua costituzione in deposito infruttifero a favore della banca e a garanzia dell'adempimento di alcune obbligazioni, la previsione dello svincolo a giudizio della banca e solo dopo essersi verificato tale adempimento, testimoniano l'intento delle parti di non consentire alla mutuataria di poter liberamente disporre del denaro finanziato sin dal momento della conclusione del contratto, sicché questo non documenta l'esistenza attuale e certa dell'obbligazione di restituire la somma finanziata, né risulta che la definitiva consegna del denaro sia stata documentata con le stesse forme prescritte dall'art. 474 c.p.c.; 2) nullità del precetto per indeterminatezza del credito portato, che non può ritenersi certo, liquido ed esigibile per non essere comprovato né comprovabile il corretto ammontare dell'importo precettato, non essendo esplicitate le modalità con cui è stato calcolato, non essendo indicato l'importo delle rate insolute e il loro ammontare, nonché i conteggi degli interessi;
3) nullità parziale del contratto di mutuo per usurarietà delle condizioni bancarie pattuite, poiché, alla data di stipula del contratto di mutuo del 15.05.2009, il tasso nominale annuo è stato fissato all'art. 2 del contratto al 2,738%, mentre all'art. 4 il tasso di mora è stato stabilito maggiorando di 3 punti il tasso contrattualmente convenuto e, quindi, nella misura del 5,738%, dovendo effettuare una maggiorazione di quest'ultimo che tenga conto della penale per estinzione anticipata (con determinazione del tasso di mora nella misura del 6,738%), nonché dei costi e delle spese sostenute (escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito), che determinerebbero complessivamente un tasso di mora superiore al tasso soglia vigente al 15.05.2009 per la categoria mutui ipotecari a tasso variabile fissato nella misura del 6,87.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.06.2019 si è costituita
[...]
diffusamente contestando le avverse deduzioni e Controparte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “2)- dichiarare che la
[...] ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti delle opponenti Parte_1
, e Parte_3 Parte_2 Parte_4 in virtù del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di Parte_5 finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale n.
741432409 ai sensi dell'art. 38 e segg. del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 con atto unico per Dott.ssa notaio in Laurenzana, del 15.05.2009 Rep. n° Persona_1
3807 e Racc. n° 2135, registrato a Potenza il 18.05.2009 al n. 2446 Mod. 1/T e dell' atto di precetto di pagamento notificato il 12.3.2019 per la complessiva somma di euro 528.604,32 al netto di quanto versato, oltre CPA 4% e IVA 22% se dovuta su compenso e spese, gli ulteriori interessi maturati e maturandi da calcolarsi al tasso convenzionale previsto in contratto - e comunque nei limiti del c.d. tasso soglia di cui alla Legge 7 Marzo 1996 n. 108 tempo per tempo vigente e del Decreto Ministro del Tesoro del 22.03.1997 pubblicato su G.U. n° 76 del 02.04.1997 - dal dovuto sino al dì dell'effettivo soddisfo, le spese di notifica in € 34,67 e tutti gli accessori
e le spese successive eventuali occorrende;
3)- rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.”.
Con ordinanza del 26.11.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi il 6.11.2019, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. All'udienza cartolare del 23.06.2021, il Giudice, rilevata la inammissibilità delle memorie ex art. 183, co. 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. di parte attrice, in quanto depositate oltre il termine perentorio di cui alla citata disposizione normativa, atteso che la data di scadenza cadeva relativamente alla memoria n. 1 il giorno 27/12/2019, relativamente alla memoria n. 2 il giorno 27/01/2020 e relativamente alla memoria n. 3 il giorno 17/02/2020, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata il 5.03.2022 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. succeduta nella titolarità Controparte_3 del credito di la quale si è riportata alle Controparte_1 istanze della parte opposta e propria dante causa, chiedendone l'estromissione.
All'udienza cartolare del 20.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, quanto al perimetro soggettivo del giudizio, occorre osservare che, nel corso di quest'ultimo, è intervenuto un fenomeno di successione a titolo particolare del credito oggetto della vertenza, non potendosi tuttavia accogliere la richiesta di estromissione formulata dalla terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.,
[...]
in relazione alla propria dante causa, atteso Controparte_3 che l'estromissione è “attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (condizione qui non integrata) e che non è quindi sufficiente, ex art. 111, comma 3, c.p.c., l'intervento volontario del terzo successore a titolo particolare del diritto controverso (in quanto “il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particola-re, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 cod. proc. civ., l'estromissione del dante causa” - in questi termini, ex multis, Cass. civ., 11 maggio 2000, n. 6031; cfr. anche Cass. civ.,
26 gennaio 2010, n. 1535 e Cass. civ., 22 ottobre 2009, n. 22424, nonché, da ultimo,
Trib. Cosenza, 19 aprile 2020, n. 776 e Trib. Bari, sez. I, 12/05/2015, n. 2171).
A ciò consegue che il rapporto processuale “continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam”, fermo che, ai sensi dell'art. 111, co. 4, c.p.c., “la sentenza che viene pronunciata nei confronti della parte originaria ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare” (in questi termini Cass. civ., 9 novembre 2018, n.
28684), poiché quest'ultimo “non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 15674 del 15.7.2007).
Si rileva, quindi, l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di
[...] avendo questa fornito prova della propria Controparte_3 legittimazione attiva mediante il deposito:
- dell'atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. di Siena rep. 39.399, racc. 20.019 (doc. nella Persona_2 produzione della terza intervenuta), con cui la Controparte_1
( ”) si è scissa in
[...] CP_6 Controparte_3
(“Società Beneficiaria”), da cui si evince il trasferimento a quest'ultima di un compendio di attività e passività composto, quanto all'attivo, in particolare, da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici (pag. 5 e 6 dell'atto di scissione), precisando all'art. 3.1, nominato “Situazioni patrimoniali e compendio scisso”, del punto 3 del contratto, nominato “Compendio oggetto di assegnazione per effetto della scissione”, che “le situazioni patrimoniali di riferimento di cui all'articolo 2501-quater del Cod. Civ., come richiamato dall'articolo 2506-ter del Cod. Civ., sono costituite, rispettivamente, dal bilancio relativo all'esercizio 2019 di BMPS (la "Situazione Patrimoniale di MPS") e dal bilancio relativo all'esercizio 2019 di (la "Situazione Patrimoniale di CP_3
" e, unitamente alla Situazione Patrimoniale di BMPS, le "Situazioni CP_3
Patrimoniali").” […] “In particolare, i crediti oggetto di scissione sono assegnati alla Beneficiaria alla Data di Efficacia della Scissione unitamente ai contratti
(qualora vigenti) che li disciplinano ovvero ai rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, nonché unitamente ad ogni accessorio ed a tutte le garanzie che li assistono, da chiunque prestate o comunque esistenti, le quali conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società Beneficiaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. A meri fini pubblicitari, si precisa che del trasferimento degli elementi patrimoniali attivi del Compendio (tra i Pt_6 quali, inter alia, i crediti deteriorati) verrà data comunicazione da parte della
Società Beneficiaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.57 e per quanto occorrer possa all'art.58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato”;
- avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, del 29.12.2020, foglio delle inserzioni n. 151, con effetto dal 1 dicembre 2020, con cui
[...] rende noto di essersi resa beneficiaria in forza del Controparte_3 suddetto atto di scissione stipulato con il Controparte_1
25.11.2020 di un compendio di attività e passività, da ritenersi sufficientemente specifico circa il contenuto dell'atto di scissione e, in particolare, sulla circostanza che sono stati assegnati alla beneficiaria, in particolare “• crediti classificati come
“sofferenze” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008
(i “Crediti NPL”); • crediti classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti UTP” e, unitamente ai Crediti NPL, i “Crediti Deteriorati”); • rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
” […] e che “Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione” (doc. nella produzione della terza intervenuta), tra cui senz'altro rientra il credito vantato nei confronti della parte opponente, già inadempiente nel 2017, e, quindi, prima della scissione, come si evince dagli atti di precetto del 13.11.2017 allegati dalla stessa parte (doc. nella produzione della parte opponente).
Invero, deve ritenersi fermo il principio giurisprudenziale, a lungo ribadito dalla prevalente giurisprudenza (allo stato non smentita da arresto a Sezioni unite), per cui l'avviso in GU già sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (Cass. 10200/2021; Cass CIV 13 giugno 2019 n. 15884, Cass
Civ. 29 dicembre 2017, n. 31188; nonché, ex plurimis, Trib. Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640), ogni questione relativa all'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo in ogni caso risolversi sul piano della valutazione probatoria, piano nel quale occorre valutare ex aliis se l'avviso in GU “ non individua il contenuto del contratto di cessione” e comunque la condotta processuale delle parti atteso che, ove la parte onerata abbia offerto
(oltre al predetto avviso, in ogni caso di per sé indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione e munito di pregnante “valore probatorio” essendo lo stesso, ove specifico, “ in concreto idoneo a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che, assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”), altresì allegazioni specifiche e puntuali, anche in punto di ricostruzione della vicenda circolatoria, ex adverso devono essere almeno dedotte dalla controparte ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell'intervenuta cessione c.d. in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso. Va considerato, del resto, che la più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
La terza intervenuta ha reso allegazioni specifiche e puntuali, anche in punto di ricostruzione della vicenda successoria, laddove la controparte non ha dedotto ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Si rileva, preliminarmente, l'inefficacia del disconoscimento della conformità all'originale del documento n. 9 prodotto dall'opposta in copia effettuato dalla parte opponente alla prima udienza del 6.11.2019, attesa la genericità dello stesso, considerato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata –
a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27633 del
30/10/2018; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017; Cass., Sez. 3, Sez. 3, Sentenza n. 7105 del
12/04/2016; Cass., Sentenza n. 7775 del 03/04/2014).
Il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dal contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale,
a rogito del Notaio dott.ssa del 15.05.2009, rep. n. 3807, racc. Persona_1
n. 2135, con cui ha concesso un mutuo di Controparte_1 euro 800.000,00 alla società parte Parte_1 mutuataria e datrice di ipoteca, con garanzia fideiussoria prestata da Pt_1
, e garanzia ipotecaria prestata, altresì,
[...] Parte_4 Parte_5 dal terzo , con l'intervento del coniuge di Parte_3 quest'ultimo, al fine di prestare il consenso ai sensi dell'art. 169 Parte_2
c.c.
La prima doglianza avanzata dalla parte opponente, che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., è infondata per i motivi che seguono. Nel contratto di finanziamento a rogito del Notaio dott.ssa del Persona_1
15.05.2009, rep. n. 3807, racc. n. 2135, all'art. 3, è riportato che la
[...]
“consegna la somma di Euro 800.000,00 (Euro Controparte_1 ottocentomila e zero centesimi) alla società “ Parte_1
che, come innanzi rappresentata , accetta e rilascia, con la
[...] sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”, nonché che
“La parte mutuataria incarica la di custodire la somma in un deposito CP_1 cauzionale infruttifero presso la stessa, fino a quando, a giudizio della CP_1
Banca, la parte mutuataria non abbia fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ostative, ad eccezione di quelle indicate nell'art. 5, che la detta iscrizione è stata operata regolarmente ed utilmente e che sono state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel presente contratto con particolare riferimento a quelle indicate nel successivo articolo 5 e comunque non prima del termine di 10 (dieci) giorni previsto dal 4° comma dell'articolo 39 del D.Lgs. 385/93”. All'art. 1 del contratto di finanziamento, poi,
“La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 15
(quindici) mediante pagamento di n. 180 (centottanta) rate mensili comprensive di capitale e interessi, da pagarsi l'ultimo giorno del mese di ogni anno”.
Si rileva, che la Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza del 6 marzo 2025,
n. 5968 ha chiarito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario
e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Le Sezioni Unite hanno dato, quindi, continuità all'orientamento univoco e costante della giurisprudenza della Suprema Corte, che si condivide, il quale afferma il principio secondo cui “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9229 del
22/03/2022).
Si rileva, infatti, che è costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema
Corte il principio secondo cui, pure essendo il mutuo un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma di denaro, perché sia integrato tale elemento costitutivo del contratto non è necessaria la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che ne sia assicurata al mutuatario da parte del mutuante la disponibilità giuridica.
Si è, quindi, ritenuto che costituiscano equipollenti della traditio la creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, sì da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del primo e l'acquisizione della stessa al patrimonio del secondo, ovvero le specifiche pattuizioni inserite dalle parti nel contratto di mutuo, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata al fine di soddisfare un interesse del primo
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/2011; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25569 del 30/11/2011; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9074 del 05/07/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6686 del 15/07/1994).
Si rileva, infatti, che sotto il profilo logico, l'atto di disposizione, compiuto dal mutuatario con la costituzione della somma appena accreditatagli in deposito cauzionale infruttifero in favore della stessa banca, presuppone necessariamente la conseguita disponibilità giuridica della somma;
così come l'accordo intervenuto tra le parti (art. 3 del contratto di finanziamento) secondo il quale, in ipotesi di inadempimento, la banca avrebbe potuto avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo, appare anche esso logicamente coerente alla “effettività” dell'erogazione della somma da parte del mutuante, essendo diretto a fondare il diritto della banca a incamerare il deposito cauzionale ai fini della estinzione anticipata del mutuo, risoltosi per inadempimento degli obblighi preliminari.
In definitiva, la disponibilità giuridica della somma conseguita dalla mutuataria, la contestuale quietanza rilasciata in atto pubblico dalla stessa e l'assunzione da parte sua dell'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituire la somma mutuata valgono ad integrare un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 3
c.p.c., non pregiudicato dal coevo - e però logicamente e giuridicamente distinto - atto della mutuataria di costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale, e dalle prescrizioni cautelative adottate dalla banca anche al fine di garantire una utile iscrizione ipotecaria.
In applicazione dei principi di diritto sopra esposti deve, dunque, ritenersi che il contratto di finanziamento a rogito del Notaio dott.ssa del Persona_1
15.05.2009, rep. n. 3807, racc. n. 2135, costituisca valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., sicché sussiste il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti in forza dello stesso.
Quanto alla doglianza sub 2), che costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., in via preliminare si rileva che è stata tempestivamente proposta, mediante la notifica dell'atto di citazione in data
26.03.2019, entro il termine decadenziale di 20 giorni indicato nella suddetta norma dalla notificazione dell'atto di precetto agli intimati avvenuta il 12 e il 22.03.2019
(doc. nella produzione dell'opposta).
Il suddetto motivo di opposizione è infondato, atteso che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
11281 del 16/11/1993; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022).
Peraltro, l'opposta ha specificato che l'importo richiesto di euro 527.166,82, indicato in precetto come “capitale residuo alla data dell'ultima rata versata con valuta 30.4.2015”, è dato dalla somma del capitale a scadere pari ad euro
405.248,24 e delle rate insolute pari ad euro 138.302,92, al netto della somma di euro 50.000,00 versata dalla parte mutuataria quale pagamento parziale di una proposta transattiva da questa avanzata il 27.12.2017, imputata agli interessi come per legge (doc. 7 e 8 nella produzione dell'opposta), precisando lo stesso atto di precetto opposto che l'importo intimato è da considerarsi al netto di quanto versato e, relativamente agli interessi, che sia quelli maturati che maturandi, sono da calcolarsi al tasso convenzionale - e comunque nei limiti del c.d. tasso soglia di cui alla Legge 7 Marzo 1996 n. 108 tempo per tempo vigente e del Decreto Ministro del Tesoro del 22.03.1997 pubblicato su G.U. n° 76 del 02.04.1997 – dal dovuto sino al soddisfo.
Il terzo motivo di doglianza, poi, che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., non è meritevole di accoglimento per le motivazioni che seguono.
Deve, innanzitutto, ricordarsi come l'opposizione all'esecuzione configuri un giudizio di accertamento negativo che investe il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (quale consacrato nel titolo esecutivo) sulla scorta dei fatti impeditivi/estintivi/modificativi di tale diritto allegati dall'opponente (ciò che configura, a ben vedere la causa petendi dell'opposizione).
In tale contesto, quindi, l'opponente assume la veste di attore non solo dal punto di vista formale, ma anche da quello sostanziale (cfr., sul punto, Cass. 16 giugno 2016,
n. 12415).
Ne discende allora che ricade pur sempre su quest'ultimo l'onere di allegare e provare quei fatti che – nella prospettazione dello stesso opponente – impedirebbero al creditore di procedere ad esecuzione forzata, ivi compreso i fatti costitutivi della nullità del contratto per anatocismo o della nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per il superamento del tasso soglia antiusura.
Esaurita tale premessa e venendo a delibare la contestazione in punto di usurarietà del tasso di mora previsto nel contratto per cui è causa, si osserva che costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui il limite dell'art. 1 della legge n. 108 del 1996 (che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari) riguarda sia gli interessi corrispettivi, che quelli moratori.
Parte opponente ha dedotto che la nullità parziale del contratto di mutuo per usurarietà delle condizioni bancarie pattuite sarebbe determinata effettuando una maggiorazione del tasso di mora convenzionalmente pattuito, che tenga conto della penale per estinzione anticipata, nonché dei costi e delle spese sostenute, escluse quelle per imposte e tasse.
La Suprema Corte, piuttosto di recente, ha chiarito che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., Sez. 3 - , Sentenza
n. 7352 del 07/03/2022; cfr. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022).
Nella parte motiva della suddetta pronuncia i giudici di legittimità hanno precisato che la commissione di estinzione anticipata costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Gli interessi moratori, invece, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2- bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.
Pertanto, in considerazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti,
l'allegazione della parte opponente, secondo cui, ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, si deve procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la penale per estinzione anticipata è infondata.
Nel caso di specie, inoltre, la clausola di cui all'art. 7 del contratto di finanziamento
- secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento la parte mutuataria
è tenuta a versare alla banca un compenso pari all'1% del capitale rimborsato anticipatamente - non assume rilievo ai fini della determinazione del TAEG, trattandosi di una clausola che non trova applicazione nella fisiologia del rapporto contrattuale, ma solo nell'ipotesi in cui il mutuatario si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, né in concreto tale clausola ha trovato applicazione nella fattispecie in esame.
Si rileva, altresì, la genericità delle ulteriori deduzioni di parte opponente, che non ha specificato in che misura le ulteriori voci di costo - costituite dalle spese per la gestione del rapporto, in particolare spese amministrative di invio rate e polizza assicurativa a copertura dei rischi per l'immobile ipotecato - avrebbero inciso sul costo del contratto determinando il superamento del tasso soglia.
Il motivo di opposizione n. 3, dunque, non è meritevole di accoglimento, dovendosi aggiungere che la CTU richiesta dalla parte opponente con l'atto introduttivo del giudizio è inammissibile, poiché esplorativa, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio, essendo precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, derivando da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26048 del 2023).
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., la quale richiede il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, che non è desumibile dall'esito del procedimento.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22 per lo scaglione di valore della controversia (fino a euro 1.000.000,00), nella misura minima, in ragione dell'importo precettato prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
In particolare, sono liquidati in favore dell'opposta Controparte_1 le fasi di studio, introduzione e istruttoria e in favore di
[...] [...] le fasi di studio e decisionale. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) CONDANNA gli opponenti Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, Parte_4 Parte_5 in favore dell'opposta delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 10.591,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
3) CONDANNA gli opponenti Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, Parte_4 Parte_5 in favore della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.
[...] elle spese processuali che liquida in euro Controparte_3
6.311,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza, in data 8.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino