TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/09/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2535/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2535 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Agrigento, via
Cicerone n. 4, presso lo studio professionale dell'Avv. Bellanca Valentina (C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione;
C.F._2
PARTE ATTRICE
contro
(C.F./P. I. ) in persona del suo Procuratore Dr. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Didato (C.F. ), con studio in CP_2 C.F._3
Agrigento, nella Via Mazzini n. 12, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
e contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._4 residente a[...];
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Piaccia all'On. Tribunale;
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro verificatosi ai danni del sig. è da addebitare Parte_1 esclusivamente alla sig.ra ; Ritenere e dichiarare che il sig. ha CP_3 Parte_1 diritto ad essere risarcito dai convenuti di tutti i danni subiti;
Condannare i convenuti in solido a
Pag. 1 a 8 pagare al sig. la somma di € 159.875,92, il tutto con interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria. Condannare infine i convenuti a pagare tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Nell'interesse di parte convenuta: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO Nel merito, sotto il profilo dell'an debeatur: Ritenere e dichiarare che il sinistro de quo non è mai avvenuto o comunque non è avvenuto secondo la dinamica fornita da parte attrice, e, per l'effetto, rigettare tanto la domanda afferente la richiesta di risarcimento del danno fisico quanto la chiesta personalizzazione del danno biologico, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che carente del fatto storico, del nesso di casualità tra il sinistro ed i danni da risarcire, con condanna di parte avversa al pagamento delle spese, competenze e degli onorari in favore della convenuta Compagnia, ex art. 96 c.p.c., per avere ingiustamente adito codesta Autorità Giudiziaria;
Conseguentemente, disporre la trasmissione degli atti presso la locale Procura della Repubblica per le opportune valutazioni e decisioni, ritenendosi l' persona offesa e manifestandosi sin d'ora la volontà Controparte_1 di volersi costituire parte civile, nei confronti dell'attore, in caso di futuro giudizio penale. Nel merito, in via subordinata: Nella non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversa, ammettere a ristoro la stessa esclusivamente nella parte in cui risulterà in corso di causa fondata, legittima in diritto e processualmente provata nell'an e nel quantum debeatur, facendo se del caso ricorso ad una valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., disponendo per l'effetto la compensazione integrale delle spese di lite;
Nel merito, sotto il profilo del quantum debeatur: Dichiarare la domanda attorea sfornita di prova, e, in ogni caso, dichiarare l'eccessiva
e spropositata quantificazione dei danni eventualmente operata da parte ex adverso, alla luce delle due perizie redatte dai fiduciari della Compagnia sulla persona dell'odierno attore;
Indi, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda avversa, onde evitare che si determini un'iniqua locupletazione in favore di controparte, come rappresentato dalla celeberrima sentenza n. 1712/95 delle SS.UU della Corte di Cassazione Civile, si chiede all'Ill.mo
Decidente di dichiarare che gli eventuali interessi siano calcolati sulla minor somma corrispondente
a quella liquidata all'attualità (ottenendo dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rilevata sulla base degli indici Istat, dalla data del fatto a quella della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Rigettare, comunque, ogni eventuale ulteriore richiesta di parte ex adverso, perché infondata in fatto e in diritto.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 23/07/2019 e 29/07/2019, Parte_1
ha convenuto in giudizio e
[...] CP_3 Controparte_1
Pag. 2 a 8 rispettivamente quale conducente-proprietaria e compagnia assicuratrice del veicolo
Volkswagen Golf tg. CN530KA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Agrigento, CP_4
, il 26 settembre 2017, intorno alle ore 16:30 circa, allorquando, mentre l'attore si
[...] trovava a transitare a piedi nei pressi della fermata dell'autobus, sarebbe stato colpito all'occhio destro dallo sportello della predetta autovettura Volkswagen, distrattamente aperto dalla conducente CP_3
1.2. Parte attrice ha riferito, in particolare, che, nell'immediatezza del fatto, pur lamentando un intenso dolore all'occhio, aveva deciso di fare rientro presso il proprio domicilio.
Successivamente, a seguito di un progressivo peggioramento della capacità visiva, l'attore si sarebbe recato presso il proprio medico curante che l'avrebbe indirizzato ad una valutazione specialistica. Pertanto, in data 2 ottobre 2017, l'attore si sarebbe sottoposto ad una visita oculistica specialistica, all'esito della quale gli sarebbe stato diagnosticato un “distacco bolloso di retina”, condizione che lo avrebbe costretto ad affrontare un delicato intervento chirurgico.
1.3. L'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni subite e patrimoniale, per le spese mediche e di assistenza che ha affermato di aver sostenuto a causa dell'infortunio. Ha inoltre riferito che la compagnia assicuratrice ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di risarcimento a causa della riscontrata incompatibilità dei danni con la riferita dinamica del sinistro.
1.4. Ha chiesto pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno biologico patito pari al 28%, per un ammontare complessivo di € 157.749,00, oltre ad € 2.126,92, per rimborso spese mediche e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle superiori somme, oltre interessi e rivalutazione.
1.5. Nel costituirsi in giudizio la compagnia ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda ritenendo non acquisita la prova in ordine al nesso di causalità tra la dinamica del sinistro descritta in citazione e le lesioni riportate dall'attore, motivo per il quale in fase stragiudiziale non era stata formulata alcuna richiesta risarcitoria.
1.6. La società convenuta, inoltre, ha contestato l'entità dei danni indicata in citazione alla luce delle risultanze delle due perizie mediche redatte dai fiduciari incaricati dalla stessa compagnia.
1.7. Ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio e ne è stata CP_3 dichiarata la contumacia.
1.8. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stata assunta la prova orale ammessa ed è stata disposta CTU medico-legale. La convenuta non è comparsa e non ha reso l'interrogatorio formale che le era stato deferito.
Pag. 3 a 8
1.9. La causa è stata successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Esame nel merito della domanda di parte attrice
2.1. Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria svolta da parte attrice sia infondata e debba pertanto essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.2. Occorre in primo luogo premettere che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe sulla parte danneggiata l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva al preteso danneggiante (Cass. civ, sez. III, n. 390 del 11/01/2008).
2.3. Ne consegue che in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sul danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare, prima di ogni altro elemento in fatto e in diritto,
l'evento dannoso da cui sorge la sua pretesa nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno, ricostruendone con accuratezza la dinamica.
2.4. Ancora, in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non” che richiede un'analisi specifica di tutte le risultanze probatorie e, quindi, anche di tutte le eventuali concause o cause alternative idonee a produrre l'evento. Ne consegue che, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. Sez. 3, n. 25884 del 02/09/2022, Rv. 665948 - 01).
2.5. Facendo applicazione dei principi di diritto appena enunciati al caso di specie, ritiene il Tribunale che la domanda sia rimasta priva di riscontro probatorio, difettando la prova dell'effettiva connessione causale tra le lesioni riportate dall'attore e il sinistro.
2.6. Nel caso di specie, l'effettivo collegamento causale tra il sinistro, per come prospettato dall'attore, e le conseguenze lesive lamentate, è in aperto contrasto con le risultanze della c.t.u. medico-legale disposta.
2.7. Il consulente nominato, dott. chiamato a verificare se le lesioni riportate Persona_1 dall'attore fossero eziologicamente riconducibili all'incidente, ha concluso, in osservanza al criterio del “più probabile che non”, per l'esistenza di una scarsa probabilità logico-scientifica e statistica che le lesioni riferite dall'attore siano riconducibili al sinistro del settembre 2017.
Pag. 4 a 8
2.8. In particolare, il consulente, dopo un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, corredata da argomentazioni logiche e supportate da nozioni tecnico-scientifiche adeguate, ha evidenziato l'assenza di segni clinici compatibili con un impatto diretto tra lo sportello dell'auto e l'occhio dell'odierno attore, quali ematomi, ferite lacere o lacero-contuse che normalmente si associano a eventi traumatici della medesima natura. Ha poi aggiunto che
“Il lasso di tempo che intercorre tra il sinistro del giorno 26/9/2017 e il riscontro medico del giorno 29/9/2017, non esclude che siano potute intervenire altre cause, quali un picco pressorio da ipertensione arteriosa, patologia dalla quale è affetto il signor che in un soggetto Parte_1 una degenerazione retinica, come quella dell'attore, era sufficiente a determinare un distacco di retina.”
2.9. Il consulente nominato ha concluso che “la usuale criteriologia medico legale risulta disattesa nella sua quasi totalità. Il criterio cronologico, sinistro del 26/9/2017 – riscontro medico del giorno 29/9/2017, in riferimento al c. di esclusione di altre cause, risulta piuttosto blando.
Similarmente deficitario risulta quello dell'idoneità lesiva quali e quantitavia. Se in linea generale si può ritenere qualitativamente valido un trauma da portiera dell'auto, dall'altro la vis lesiva deve essere quantitativamente adeguata, ma nel caso in specie l'assenza di ulteriori elementi indicativi di un impatto ad alta energia (ematoma, ferite lacere o lacero-contuse), mi fanno ritenere l'evento non sufficiente a determinare le lesioni lamentate”.
2.10. Ritiene inoltre il Tribunale che le osservazioni del CTP di parte attrice non consentano di disattendere le conclusioni raggiunte dal CTU nominato.
2.11.Il consulente di parte attrice, in particolare, ha posto in evidenza che “l'attore già soffriva di retinopatia regmatogena per cui era già in cura (…) e quindi si trattava di un occhio con importante patologia e particolarmente fragile”. In base alle osservazioni del CTP, la pregressa condizione patologica dell'occhio dell'attore renderebbe compatibile il danno lamentato con un urto anche non particolarmente violento e non accompagnato da segni esteriori di contusione o lacerazione.
2.12.Dev'essere rilevato che tale osservazione pone in luce il significativo deficit di allegazione della prospettazione della parte attrice. Nei suoi scritti difensivi, infatti, l'odierno attore ha del tutto omesso di riferire le pregresse, gravi patologie che interessavano l'occhio destro.
2.13.Tale lacuna assertiva è particolarmente significativa anche in relazione all'ulteriore elemento clinico, accertato dal CTU, costituito dalla condizione di ipertensione arteriosa dello stesso attore, di per sé sufficiente a determinare un distacco di retina.
2.14.Le pregresse patologie dell'attore, dunque, confermano quanto affermato dal CTU ed in particolare l'insufficienza degli elementi raccolti per affermare che le lesioni lamentate siano
Pag. 5 a 8 dipese proprio dal sinistro descritto in citazione e non dalle precedenti condizioni di salute del danneggiato. Il CTU, del resto, con argomentazione logica ed approfondita, ha tenuto conto della pregressa grave retinopatia dell'odierno attore, nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi medico-legali rilevanti ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'evento e il danno.
2.15. L'inverosimiglianza della prospettazione attorea, in base alla quale il distacco di retina sarebbe dipeso proprio dall'urto con la portiera dell'autovettura dell'odierna convenuta , è CP_3 confermata dalla documentazione in atti, da cui emerge che l'attore riportava il trauma nel giorno del riferito incidente (26 settembre 2017), decidendo tuttavia di rivolgersi al medico curante solo in data 29 settembre 2017 e di sottoporsi a visita medica specialistica solo in data 2 ottobre 2017.
Tale circostanza, sotto un primo profilo, preclude di apprezzare la natura e l'entità delle lesioni subite nell'immediatezza del fatto e di concludere con sufficiente grado di probabilità nel senso della serietà delle lesioni riportate. Sotto un secondo profilo, la tempistica con la quale l'odierno attore decise di rivolgersi al suo medico curante e allo specialista, induce ad escludere che vi sia stato un impatto della portiera dell'auto con l'occhio destro sufficientemente violento e tale da condurre al grave risultato lesivo lamentato. In tal caso, infatti, verosimilmente, il danneggiato avrebbe fatto prontamente ricorso alle cure mediche, anche alla luce della pregressa grave retinopatia di cui soffriva.
2.16. Quanto alla testimonianza resa all'udienza del 6/2/2023 dalla teste va rilevato Testimone_1 che le dichiarazioni rese non consentono di superare il giudizio probabilistico medico-legale del
CTU nominato. La teste ha infatti dichiarato di aver visto, dalla distanza di circa cinque metri,
l'impatto descritto in citazione e di aver sentito il gridare “l'occhio l'occhio Parte_1
l'occhio”. Le dichiarazioni acquisite, anche alla luce della rapida evoluzione degli eventi, non consentono di accertare con sufficiente grado di certezza l'effettiva portata e la localizzazione specifica dell'impatto; inoltre, la dinamica descritta, con particolare riferimento le grida dell'attore, è compatibile con la preoccupazione dello stesso attore che, sorpreso dall'apertura della portiera dell'auto, ha verosimilmente temuto per le pregresse condizioni patologiche dell'occhio destro, senza che da questo possa desumersi con sufficiente grado di probabilità che vi sia stato un effettivo impatto di portata sufficiente a determinare le conseguenze lesive di cui si è detto ed in particolare il distacco della retina.
2.17.Quanto al valore probatorio del modulo di constatazione amichevole che, in base alla prospettazione attorea, confermerebbe la dinamica del sinistro descritta in citazione e la portata lesiva del fatto, va considerato il principio di diritto in base al quale < responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di
Pag. 6 a 8 constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2438 del
25/01/2024 (Rv. 670064 - 01)). Ne consegue che l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che, si ribadisce, ha escluso nel caso di specie il collegamento causale tra l'evento e il danno lamentato, rende irrilevante il contenuto del modulo c.d. “CID”.
2.18.Va infine considerato che nella documentazione medica specialistica e ospedaliera depositata da parte attrice, non si fa alcun riferimento, quale dato anamnestico, all'evento traumatico descritto in citazione.
2.19.Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che, tra le ipotesi valutabili, la più probabile, in base agli elementi raccolti, sia quella indicata dal CTU, in base alla quale il distacco di retina è più probabilmente dipeso da un picco pressorio da ipertensione arteriosa e non dall'impatto con la portiera della vettura della convenuta . CP_3
2.20.Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, considerata l'assenza di elementi probatori certi e univoci a sostegno della ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, la domanda risarcitoria dev'essere rigettata non potendo escludersi, con sufficiente grado di probabilità, che le lesioni lamentate siano riconducibili ad altre cause diverse dal sinistro.
3. Le spese
3.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate. Per le medesime ragioni, le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'Erario, in considerazione dell'ammissione al PSS della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2535/ 2019 promossa da Parte_1
contro e , disattesa ogni altra
[...] Controparte_1 CP_3 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 3.809,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Controparte_1 oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- dichiara le spese irripetibili quanto al rapporto processuale instaurato con la convenuta contumace
CP_3
- pone le spese di CTU a carico dell'Erario
Agrigento, 29/8/2025.
Pag. 7 a 8 Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2535 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Agrigento, via
Cicerone n. 4, presso lo studio professionale dell'Avv. Bellanca Valentina (C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione;
C.F._2
PARTE ATTRICE
contro
(C.F./P. I. ) in persona del suo Procuratore Dr. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Didato (C.F. ), con studio in CP_2 C.F._3
Agrigento, nella Via Mazzini n. 12, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
e contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._4 residente a[...];
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Piaccia all'On. Tribunale;
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro verificatosi ai danni del sig. è da addebitare Parte_1 esclusivamente alla sig.ra ; Ritenere e dichiarare che il sig. ha CP_3 Parte_1 diritto ad essere risarcito dai convenuti di tutti i danni subiti;
Condannare i convenuti in solido a
Pag. 1 a 8 pagare al sig. la somma di € 159.875,92, il tutto con interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria. Condannare infine i convenuti a pagare tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Nell'interesse di parte convenuta: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO Nel merito, sotto il profilo dell'an debeatur: Ritenere e dichiarare che il sinistro de quo non è mai avvenuto o comunque non è avvenuto secondo la dinamica fornita da parte attrice, e, per l'effetto, rigettare tanto la domanda afferente la richiesta di risarcimento del danno fisico quanto la chiesta personalizzazione del danno biologico, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che carente del fatto storico, del nesso di casualità tra il sinistro ed i danni da risarcire, con condanna di parte avversa al pagamento delle spese, competenze e degli onorari in favore della convenuta Compagnia, ex art. 96 c.p.c., per avere ingiustamente adito codesta Autorità Giudiziaria;
Conseguentemente, disporre la trasmissione degli atti presso la locale Procura della Repubblica per le opportune valutazioni e decisioni, ritenendosi l' persona offesa e manifestandosi sin d'ora la volontà Controparte_1 di volersi costituire parte civile, nei confronti dell'attore, in caso di futuro giudizio penale. Nel merito, in via subordinata: Nella non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversa, ammettere a ristoro la stessa esclusivamente nella parte in cui risulterà in corso di causa fondata, legittima in diritto e processualmente provata nell'an e nel quantum debeatur, facendo se del caso ricorso ad una valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., disponendo per l'effetto la compensazione integrale delle spese di lite;
Nel merito, sotto il profilo del quantum debeatur: Dichiarare la domanda attorea sfornita di prova, e, in ogni caso, dichiarare l'eccessiva
e spropositata quantificazione dei danni eventualmente operata da parte ex adverso, alla luce delle due perizie redatte dai fiduciari della Compagnia sulla persona dell'odierno attore;
Indi, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda avversa, onde evitare che si determini un'iniqua locupletazione in favore di controparte, come rappresentato dalla celeberrima sentenza n. 1712/95 delle SS.UU della Corte di Cassazione Civile, si chiede all'Ill.mo
Decidente di dichiarare che gli eventuali interessi siano calcolati sulla minor somma corrispondente
a quella liquidata all'attualità (ottenendo dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rilevata sulla base degli indici Istat, dalla data del fatto a quella della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Rigettare, comunque, ogni eventuale ulteriore richiesta di parte ex adverso, perché infondata in fatto e in diritto.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 23/07/2019 e 29/07/2019, Parte_1
ha convenuto in giudizio e
[...] CP_3 Controparte_1
Pag. 2 a 8 rispettivamente quale conducente-proprietaria e compagnia assicuratrice del veicolo
Volkswagen Golf tg. CN530KA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Agrigento, CP_4
, il 26 settembre 2017, intorno alle ore 16:30 circa, allorquando, mentre l'attore si
[...] trovava a transitare a piedi nei pressi della fermata dell'autobus, sarebbe stato colpito all'occhio destro dallo sportello della predetta autovettura Volkswagen, distrattamente aperto dalla conducente CP_3
1.2. Parte attrice ha riferito, in particolare, che, nell'immediatezza del fatto, pur lamentando un intenso dolore all'occhio, aveva deciso di fare rientro presso il proprio domicilio.
Successivamente, a seguito di un progressivo peggioramento della capacità visiva, l'attore si sarebbe recato presso il proprio medico curante che l'avrebbe indirizzato ad una valutazione specialistica. Pertanto, in data 2 ottobre 2017, l'attore si sarebbe sottoposto ad una visita oculistica specialistica, all'esito della quale gli sarebbe stato diagnosticato un “distacco bolloso di retina”, condizione che lo avrebbe costretto ad affrontare un delicato intervento chirurgico.
1.3. L'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni subite e patrimoniale, per le spese mediche e di assistenza che ha affermato di aver sostenuto a causa dell'infortunio. Ha inoltre riferito che la compagnia assicuratrice ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di risarcimento a causa della riscontrata incompatibilità dei danni con la riferita dinamica del sinistro.
1.4. Ha chiesto pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno biologico patito pari al 28%, per un ammontare complessivo di € 157.749,00, oltre ad € 2.126,92, per rimborso spese mediche e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle superiori somme, oltre interessi e rivalutazione.
1.5. Nel costituirsi in giudizio la compagnia ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda ritenendo non acquisita la prova in ordine al nesso di causalità tra la dinamica del sinistro descritta in citazione e le lesioni riportate dall'attore, motivo per il quale in fase stragiudiziale non era stata formulata alcuna richiesta risarcitoria.
1.6. La società convenuta, inoltre, ha contestato l'entità dei danni indicata in citazione alla luce delle risultanze delle due perizie mediche redatte dai fiduciari incaricati dalla stessa compagnia.
1.7. Ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio e ne è stata CP_3 dichiarata la contumacia.
1.8. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stata assunta la prova orale ammessa ed è stata disposta CTU medico-legale. La convenuta non è comparsa e non ha reso l'interrogatorio formale che le era stato deferito.
Pag. 3 a 8
1.9. La causa è stata successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Esame nel merito della domanda di parte attrice
2.1. Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria svolta da parte attrice sia infondata e debba pertanto essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.2. Occorre in primo luogo premettere che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe sulla parte danneggiata l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva al preteso danneggiante (Cass. civ, sez. III, n. 390 del 11/01/2008).
2.3. Ne consegue che in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sul danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare, prima di ogni altro elemento in fatto e in diritto,
l'evento dannoso da cui sorge la sua pretesa nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno, ricostruendone con accuratezza la dinamica.
2.4. Ancora, in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non” che richiede un'analisi specifica di tutte le risultanze probatorie e, quindi, anche di tutte le eventuali concause o cause alternative idonee a produrre l'evento. Ne consegue che, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. Sez. 3, n. 25884 del 02/09/2022, Rv. 665948 - 01).
2.5. Facendo applicazione dei principi di diritto appena enunciati al caso di specie, ritiene il Tribunale che la domanda sia rimasta priva di riscontro probatorio, difettando la prova dell'effettiva connessione causale tra le lesioni riportate dall'attore e il sinistro.
2.6. Nel caso di specie, l'effettivo collegamento causale tra il sinistro, per come prospettato dall'attore, e le conseguenze lesive lamentate, è in aperto contrasto con le risultanze della c.t.u. medico-legale disposta.
2.7. Il consulente nominato, dott. chiamato a verificare se le lesioni riportate Persona_1 dall'attore fossero eziologicamente riconducibili all'incidente, ha concluso, in osservanza al criterio del “più probabile che non”, per l'esistenza di una scarsa probabilità logico-scientifica e statistica che le lesioni riferite dall'attore siano riconducibili al sinistro del settembre 2017.
Pag. 4 a 8
2.8. In particolare, il consulente, dopo un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, corredata da argomentazioni logiche e supportate da nozioni tecnico-scientifiche adeguate, ha evidenziato l'assenza di segni clinici compatibili con un impatto diretto tra lo sportello dell'auto e l'occhio dell'odierno attore, quali ematomi, ferite lacere o lacero-contuse che normalmente si associano a eventi traumatici della medesima natura. Ha poi aggiunto che
“Il lasso di tempo che intercorre tra il sinistro del giorno 26/9/2017 e il riscontro medico del giorno 29/9/2017, non esclude che siano potute intervenire altre cause, quali un picco pressorio da ipertensione arteriosa, patologia dalla quale è affetto il signor che in un soggetto Parte_1 una degenerazione retinica, come quella dell'attore, era sufficiente a determinare un distacco di retina.”
2.9. Il consulente nominato ha concluso che “la usuale criteriologia medico legale risulta disattesa nella sua quasi totalità. Il criterio cronologico, sinistro del 26/9/2017 – riscontro medico del giorno 29/9/2017, in riferimento al c. di esclusione di altre cause, risulta piuttosto blando.
Similarmente deficitario risulta quello dell'idoneità lesiva quali e quantitavia. Se in linea generale si può ritenere qualitativamente valido un trauma da portiera dell'auto, dall'altro la vis lesiva deve essere quantitativamente adeguata, ma nel caso in specie l'assenza di ulteriori elementi indicativi di un impatto ad alta energia (ematoma, ferite lacere o lacero-contuse), mi fanno ritenere l'evento non sufficiente a determinare le lesioni lamentate”.
2.10. Ritiene inoltre il Tribunale che le osservazioni del CTP di parte attrice non consentano di disattendere le conclusioni raggiunte dal CTU nominato.
2.11.Il consulente di parte attrice, in particolare, ha posto in evidenza che “l'attore già soffriva di retinopatia regmatogena per cui era già in cura (…) e quindi si trattava di un occhio con importante patologia e particolarmente fragile”. In base alle osservazioni del CTP, la pregressa condizione patologica dell'occhio dell'attore renderebbe compatibile il danno lamentato con un urto anche non particolarmente violento e non accompagnato da segni esteriori di contusione o lacerazione.
2.12.Dev'essere rilevato che tale osservazione pone in luce il significativo deficit di allegazione della prospettazione della parte attrice. Nei suoi scritti difensivi, infatti, l'odierno attore ha del tutto omesso di riferire le pregresse, gravi patologie che interessavano l'occhio destro.
2.13.Tale lacuna assertiva è particolarmente significativa anche in relazione all'ulteriore elemento clinico, accertato dal CTU, costituito dalla condizione di ipertensione arteriosa dello stesso attore, di per sé sufficiente a determinare un distacco di retina.
2.14.Le pregresse patologie dell'attore, dunque, confermano quanto affermato dal CTU ed in particolare l'insufficienza degli elementi raccolti per affermare che le lesioni lamentate siano
Pag. 5 a 8 dipese proprio dal sinistro descritto in citazione e non dalle precedenti condizioni di salute del danneggiato. Il CTU, del resto, con argomentazione logica ed approfondita, ha tenuto conto della pregressa grave retinopatia dell'odierno attore, nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi medico-legali rilevanti ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'evento e il danno.
2.15. L'inverosimiglianza della prospettazione attorea, in base alla quale il distacco di retina sarebbe dipeso proprio dall'urto con la portiera dell'autovettura dell'odierna convenuta , è CP_3 confermata dalla documentazione in atti, da cui emerge che l'attore riportava il trauma nel giorno del riferito incidente (26 settembre 2017), decidendo tuttavia di rivolgersi al medico curante solo in data 29 settembre 2017 e di sottoporsi a visita medica specialistica solo in data 2 ottobre 2017.
Tale circostanza, sotto un primo profilo, preclude di apprezzare la natura e l'entità delle lesioni subite nell'immediatezza del fatto e di concludere con sufficiente grado di probabilità nel senso della serietà delle lesioni riportate. Sotto un secondo profilo, la tempistica con la quale l'odierno attore decise di rivolgersi al suo medico curante e allo specialista, induce ad escludere che vi sia stato un impatto della portiera dell'auto con l'occhio destro sufficientemente violento e tale da condurre al grave risultato lesivo lamentato. In tal caso, infatti, verosimilmente, il danneggiato avrebbe fatto prontamente ricorso alle cure mediche, anche alla luce della pregressa grave retinopatia di cui soffriva.
2.16. Quanto alla testimonianza resa all'udienza del 6/2/2023 dalla teste va rilevato Testimone_1 che le dichiarazioni rese non consentono di superare il giudizio probabilistico medico-legale del
CTU nominato. La teste ha infatti dichiarato di aver visto, dalla distanza di circa cinque metri,
l'impatto descritto in citazione e di aver sentito il gridare “l'occhio l'occhio Parte_1
l'occhio”. Le dichiarazioni acquisite, anche alla luce della rapida evoluzione degli eventi, non consentono di accertare con sufficiente grado di certezza l'effettiva portata e la localizzazione specifica dell'impatto; inoltre, la dinamica descritta, con particolare riferimento le grida dell'attore, è compatibile con la preoccupazione dello stesso attore che, sorpreso dall'apertura della portiera dell'auto, ha verosimilmente temuto per le pregresse condizioni patologiche dell'occhio destro, senza che da questo possa desumersi con sufficiente grado di probabilità che vi sia stato un effettivo impatto di portata sufficiente a determinare le conseguenze lesive di cui si è detto ed in particolare il distacco della retina.
2.17.Quanto al valore probatorio del modulo di constatazione amichevole che, in base alla prospettazione attorea, confermerebbe la dinamica del sinistro descritta in citazione e la portata lesiva del fatto, va considerato il principio di diritto in base al quale < responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di
Pag. 6 a 8 constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2438 del
25/01/2024 (Rv. 670064 - 01)). Ne consegue che l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che, si ribadisce, ha escluso nel caso di specie il collegamento causale tra l'evento e il danno lamentato, rende irrilevante il contenuto del modulo c.d. “CID”.
2.18.Va infine considerato che nella documentazione medica specialistica e ospedaliera depositata da parte attrice, non si fa alcun riferimento, quale dato anamnestico, all'evento traumatico descritto in citazione.
2.19.Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che, tra le ipotesi valutabili, la più probabile, in base agli elementi raccolti, sia quella indicata dal CTU, in base alla quale il distacco di retina è più probabilmente dipeso da un picco pressorio da ipertensione arteriosa e non dall'impatto con la portiera della vettura della convenuta . CP_3
2.20.Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, considerata l'assenza di elementi probatori certi e univoci a sostegno della ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, la domanda risarcitoria dev'essere rigettata non potendo escludersi, con sufficiente grado di probabilità, che le lesioni lamentate siano riconducibili ad altre cause diverse dal sinistro.
3. Le spese
3.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate. Per le medesime ragioni, le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'Erario, in considerazione dell'ammissione al PSS della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2535/ 2019 promossa da Parte_1
contro e , disattesa ogni altra
[...] Controparte_1 CP_3 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 3.809,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Controparte_1 oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- dichiara le spese irripetibili quanto al rapporto processuale instaurato con la convenuta contumace
CP_3
- pone le spese di CTU a carico dell'Erario
Agrigento, 29/8/2025.
Pag. 7 a 8 Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
Pag. 8 a 8