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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati Magistrati:
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1664/2022 riservata in decisione con termini ex art190c pc all'udienza sostitutiva del 20.1.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A
- - con l'Avv. Antonio Barilaro, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti;
Ricorrente
E
- on l'Avv. Giuseppe Orecchio, giusta CP_1 CodiceFiscale_2 procura in atti;
Resistente
Nonché PM – sede: intervenuto ex lege
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2022, premesso di aver contratto in Parte_1 data 25.4.1992 matrimonio concordatario con il resistente, unione dalla quale nascevano quattro figli, (n. il 19.9.1992) – maggiorenne ed autonomo avendo costituito un Per_1 proprio nucleo familiare;
( n. il 25.10.1993); ( n. 9.11.1996) e (n. Per_2 Per_3 Per_4
24.10.2005)- chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, pronunciarsi la separazione dei coniugi, con addebito al resistente ( a cagione die maltrattamenti subiti incorso di matrimonio, sfocianti anche in violenza fisica e per le quali aveva sporto plurime denunce, relazioni extraconiugali, ecc…), l'affido condiviso dell'ultimogenita – all'epoca, ancora minore
- con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, da assegnarsi in suo
Pag. 1 a 5 favore;
la regolamentazione del diritto – dovere di visita del padre;
i contributi di mantenimento in favore della ricorrente in € 250,00 mensili e in € 300,00 mensili per ogni figlio, oltre la metà della spese straordinarie.
Si costituiva , il quale aderiva alla domanda principale, contestando la CP_2 versione attorea, chiedendo pertanto il rigetto della domanda di addebito e instando, di contro, per l'addebito della separazione alla ricorrente (per disinteressamento morale e materiale della moglie nei confronti della famiglia, atteggiamento provocatorio ed istigatorio della moglie, nei confronti della quale ha sporto plurime denunce); deduceva inoltre di essere già di fatto separati poiché era stato costretto ad andare a vivere nel locale garage di pertinenza della casa coniugale;
non si opponeva alla richiesta di affido condiviso della figlia ancora minore con collocazione presso la madre nell'abitazione familiare riservando a sé il locale garage (oltre alla distribuzione delle autovetture possedute dalla coppia); proponeva regolamentazione del regime di visita libero;
chiedeva infine una diversa e minore quantificazione dell'assegno di mantenimento solo in favore della figlia nella misura Per_4 di € 200,00 mensili.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente emetteva ordinanza interinale con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre, disciplinava il diritto di visita paterno;
stabiliva il Per_4 contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore della sola figlia in € Per_4
250,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria;
nulla riconosceva in favore dei figli Per_2
e né in favore della ricorrente alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni Per_3 rese dai coniugi in riferimento alla situazione abitativa ed economica dei figli medesimi;
indi rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 10.10.2023 – dichiarata preliminarmente l'improponibilità in questa sede di alcune domande avanzate dal resistente – sentite le parti, la causa veniva rinviata per tentativo (infruttuoso) di bonario componimento;
concessi i termini istruttori richiesti;
rigettate le richieste di prova siccome articolate (ord. del 25.6.2024), con ordinanza ex art.
127 ter c.p.c. del 20.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione collegiale con termini ex art 190 cpc. Le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche e il PM nulla opponeva.
1. In rito Preliminarmente, va ribadita l'improponibilità in questa sede delle domande divisorie e di attribuzione di beni mobili\immobili (garage, autovetture) avanzate dal resistente nel presente giudizio poiché esulano dalla materia relativa al giudizio di separazione attesa la specificità del rito.
Come è noto, l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus " tra l'azione di divorzio (o separazione) e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni, divisioni di beni, restituzioni, risarcimenti essendo queste autonome e distinte dalla prima e soggette al rito ordinario (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006 ) “L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello
Pag. 2 a 5 stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte
o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario - salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale - e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (cfr. Cass. Sez I n. 18870 del 8.9.2014; n. 20638 del 2004)”.
Nella specie, la connessione tra le domande a contenuto patrimoniale avanzate dalle parti e quella di separazione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di connessione qualificata, conseguendone che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio.
Nel merito
1. Sulla domanda di separazione Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e, pertanto va accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, poggianti sui motivi addotti dalle parti, inequivocabile indice di una situazione di disaffezione talmente grave che ha reso non più tollerabile la convivenza, ciò integrando le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
La serietà delle reciproche accuse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la prolungata e perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. Sulle reciproche domande di addebito Le domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate non meritano accoglimento essendo rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio sia quanto al loro manifestarsi che, soprattutto, in punto di nesso causale con l'irreversibilità della crisi coniugale. Ne consegue che la separazione deve essere pronunciata ex art. 151 co. 1 c.c.
3. Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita e contributo di mantenimento della figlia minore. L'intervenuta maggiore età in corso di causa anche della figlia esime il Collegio Per_4 dal disciplinare affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Tuttavia, quanto all'assegnazione della casa coniugale, ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni di cui all'Ordinanza Presidenziale, alla luce della dedotta ed incontestata convivenza con la madre della figlia minore maggiorenne ma non Per_4 autosufficiente.
Per ciò che concerne il contributo di mantenimento della figlia il mancato Per_4 raggiungimento dell'indipendenza economica - in assenza di specifica e puntuale contestazione o di evidenze contrarie – depone per la conferma di detto contributo nella misura fissata dall'ordinanza presidenziale ovvero di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione
Pag. 3 a 5 monetaria e al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra questo Tribunale e COA di VV.
4. Sul contributo di mantenimento in favore dei figli e Per_2 Per_3
Le parti controvertono in ordine alla dovutezza del contributo di mantenimento in favore dei due figli maggiorenni ma asseritamente non autosufficienti, e Per_2
Per_3
Giova premettere che l'art. 337-septies c.c., comma 1, dispone che il giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass, Sez. 1n. 17183 del 14/08/2020).
A tal proposito, il Collegio condivide e aderisce all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa l'impegno profuso dai figli per il perseguimento di un obiettivo di formazione (iscrizione a eventuali corsi formativi, corsi di laurea ecc..) né tantomeno di essersi adoperati per conseguire un'occupazione lavorativa consona ai titoli conseguiti o confacenti alle proprie attitudini né, infine, può ritenersi che, considerata l'età ( ormai di 32 anni e quasi trentenne) il padre Per_2 Per_3 possa ritenersi obbligato sine die.
Invero sono rimaste altresì indimostrate eventuali patologie o problematiche sofferte dai figli e meramente dedotte dalla ricorrente, sicché la relativa domanda deve essere rigettata.
5. Sul contributo di mantenimento in favore della moglie.
In assenza di emergenze fattuali nuove o ritualmente introdotte rispetto a quanto già vagliato in sede presidenziale, attesa la dichiarata occupazione lavorativa della ricorrente in sede di sua audizione, vagliate le rispettive ed iniziali posizioni reddituali – pressoché equivalenti – ancorché non aggiornate, sebbene onerati - il Collegio ritiene di confermare anche in parte qua l'OP in punto di mancato riconoscimento dell'assegno separativo in favore della ricorrente.
Pag. 4 a 5
6. Sulle spese del giudizio La natura del giudizio e la reciproca soccombenza anche sulle questioni in rito, depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
I) pronunzia, ai sensi dell'art 151 co 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
e smg – ; Parte_1 CP_3
II) rigetta le reciproche domande di addebito
III) conferma l'OP del 7.3.2023 quanto ad assegnazione della casa familiare alla ricorrente convivente con la figlia e agli obblighi economici verso Per_4
l'ultimogenita;
IV) rigetta la domanda di assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
V) dichiara improponibili \rigetta nel resto
VI) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acquaro (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (RAM : Anno 1992 Parte II Serie A Atto n. 3);
VII) compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso nella CC ell'11.6.2025.
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 5 a 5