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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/04/2025, n. 5205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5205 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del dott.
Francesco Cina, visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione orale, all'odierna udienza, mediante lettura in aula del provvedimento, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 32972 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), in giudizio con Parte_1 C.F._1
l'avv. Pierpaolo Mari
- parte opponente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Christian Faggella Pellegrino
- parte opposta -
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “Voglia l'adito Giudice: NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Signor
[...]
e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4274/22 Parte_1
– R.G.: 8019/22, e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato il quale si dichiara antistatario.”;
1 - per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del
Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti;
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro CP_1 CP_1
7.148,88, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti
i motivi esposti;
- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini istruttori dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. ha chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte di Controparte_1
questo Tribunale, del decreto n. 4274/22, con cui è stato ingiunto ad
[...]
il pagamento della somma di euro 7.148,88, oltre interessi e spese Parte_1
della fase monitoria, quale credito maturato a fronte della somministrazione di energia elettrica e gas effettuata presso le utenze contraddistinte, rispettivamente, dal POD IT002E3048080A e dal PDR 881100272606.
1.2. ha quindi proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 Parte_1
c.p.c., chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ha infatti eccepito:
- la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 125 c.p.c., in ragione della eccessiva genericità del suo contenuto;
- l'inidoneità delle fatture poste a fondamento della domanda monitoria a dare prova del credito, in quando documenti formati unilateralmente dalla controparte;
- l'inesistenza del credito oggetto di ingiunzione e, in ogni caso, l'eccessività dei
2 consumi riportati nelle fatture azionate rispetto a quelli normalmente imputabili ad un immobile ad uso abitativo, quale quello a cui si riferiva la somministrazione oggetto di causa.
1.3. si è tempestivamente costituita in giudizio, concludendo CP_1
per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, per la condanna della parte opponente al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di euro 7.148,88, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Parte opposta, per quanto qui più rileva, ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
- il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3 del Testo integrale Conciliazione, recante la disciplina in ordine alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
- l'idoneità della documentazione prodotta ad offrire la prova del credito, atteso, fra l'altro, che le fatture allegate erano state emesse sulla base di consumi effettivi, come rilevati e comunicati dal distributore locale, unico soggetto cui competeva tale attività.
1.3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata poi assunta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., previa discussione orale e sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
2. L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1. L'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, sollevata da parte opponente sul presupposto dell'omessa esposizione delle ragioni della domanda, è infondata.
Il ricorso per decreto ingiuntivo indica infatti con sufficiente chiarezza – come d'altra parte confermato dalle difese svolte nel merito da parte opponente – le ragioni di fatto della domanda, ossia la mancata estinzione mediante pagamento del credito maturato per effetto della somministrazione di energia e gas presso le due utenze indicate, come da fatture allegate al ricorso e da esso
3 espressamente richiamate.
2.2. L'eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione, sollevata da parte opposta, va rigettata per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 16.11.2022.
La controversia non è infatti assoggettata al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO, di cui alla delibera ARERA 209/2016/E/com
(testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), posto che le disposizioni in questione sono applicabili esclusivamente alle controversie che sono i clienti finali o gli utenti ad introdurre nei confronti degli operatori e dei gestori (cfr. Tribunale di Roma, Sezione decima, ordinanza 25 Maggio 2017, edita in www.ilcaso.it). Controversie fra le quali non rientra, evidentemente, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la domanda oggetto del giudizio è quella già proposta in via monitoria.
2.3. Passando all'esame del merito, l'esistenza del credito azionato dalla opposta trova adeguato riscontro nelle risultanze acquisite.
2.4. L'esistenza del rapporto contrattuale non è contestata.
Così come non vi sono specifiche contestazioni in ordine alla corrispondenza fra tariffe esposte nelle fatture e corrispettivi unitari dovuti in base alle previsioni negoziali.
2.5. Quanto poi alla prova dei consumi addebitati valgono le seguenti considerazioni.
2.5.1. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
13605/2019 e 297/2020, le cui affermazioni sono estensibili anche alla somministrazione di gas), in tema di riparto dell'onere della prova in materia di somministrazione di energia elettrica, occorre innanzitutto distinguere fra tre ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio
4 è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella, infine, in cui la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente.
Nell'ipotesi di cui alla lettera A), che ricorre nella specie, si deve poi in particolare considerare:
- che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione” (con ciò che in linea generale ne consegue in termini di onere per l'utente di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.);
- che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore,
l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione
– richiedendone la verifica – e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
In quest'ultimo caso, l'utente è a sua volta tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non
è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
In definitiva, dunque, quanto sopra implica che, in materia, le risultanze delle fatture siano destinate ad avere un'efficacia probatoria ben maggiore di quella di norma attribuita a tale tipologia di documento.
Le fatture emesse dalla somministrante contengono infatti il dettaglio, non solo delle condizioni economiche applicate, ma dei consumi registrati dal soggetto terzo (il distributore locale) cui, per normativa di settore avente efficacia
5 integrativa del regolamento contrattuale, compete in via esclusiva l'attività di rilevazione e comunicazione dei consumi effettuati dal somministrato.
Di modo che, ove non vi sia specifica contestazione della corrispondenza fra dati di consumo riportati in fattura e dati comunicati dal distributore oppure il somministrato non adempia agli oneri di specifica contestazione e prova sopra descritti, le fatture in questione costituiscono adeguata prova del credito da esse portato.
2.5.2. Nel caso di specie, parte opponente non ha né specificamente contestato la corrispondenza fra dati di consumo esposti nelle fatture e dati rilevati dal soggetto terzo a ciò deputato (il distributore locale), né lamentato
(richiedendone la verifica) il malfunzionamento del misuratore, né fornito elementi idonei ad evidenziare una palese sproporzione dei consumi fatturati rispetto a quelli ritenuti congrui (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia caratterizzanti la specifica attività svolta), né, infine, allegato e provato che i consumi siano da imputare a terzi e che l'impiego abusivo non sia stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
La documentazione prodotta dalla opposta (fatture prodotte come doc. 4 del fascicolo della fase monitoria e certificazioni dei consumi trasmesse dai distributori e allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) dà quindi idonea prova della corrispondenza fra consumi di energia elettrica e gas addebitati con le fatture poste a base della domanda e consumi effettuati dall'utente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, valori medi per le fasi di studio ed introduzione;
minimi per le fasi di istruttoria e decisione, in ragione della ridotta attività difensiva resasi necessaria nel corso delle stesse).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
6 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n.
4274/2022 di questo Tribunale), già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del dott.
Francesco Cina, visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione orale, all'odierna udienza, mediante lettura in aula del provvedimento, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 32972 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), in giudizio con Parte_1 C.F._1
l'avv. Pierpaolo Mari
- parte opponente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Christian Faggella Pellegrino
- parte opposta -
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “Voglia l'adito Giudice: NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Signor
[...]
e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4274/22 Parte_1
– R.G.: 8019/22, e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato il quale si dichiara antistatario.”;
1 - per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del
Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti;
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro CP_1 CP_1
7.148,88, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti
i motivi esposti;
- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini istruttori dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. ha chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte di Controparte_1
questo Tribunale, del decreto n. 4274/22, con cui è stato ingiunto ad
[...]
il pagamento della somma di euro 7.148,88, oltre interessi e spese Parte_1
della fase monitoria, quale credito maturato a fronte della somministrazione di energia elettrica e gas effettuata presso le utenze contraddistinte, rispettivamente, dal POD IT002E3048080A e dal PDR 881100272606.
1.2. ha quindi proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 Parte_1
c.p.c., chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ha infatti eccepito:
- la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 125 c.p.c., in ragione della eccessiva genericità del suo contenuto;
- l'inidoneità delle fatture poste a fondamento della domanda monitoria a dare prova del credito, in quando documenti formati unilateralmente dalla controparte;
- l'inesistenza del credito oggetto di ingiunzione e, in ogni caso, l'eccessività dei
2 consumi riportati nelle fatture azionate rispetto a quelli normalmente imputabili ad un immobile ad uso abitativo, quale quello a cui si riferiva la somministrazione oggetto di causa.
1.3. si è tempestivamente costituita in giudizio, concludendo CP_1
per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, per la condanna della parte opponente al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di euro 7.148,88, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Parte opposta, per quanto qui più rileva, ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
- il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3 del Testo integrale Conciliazione, recante la disciplina in ordine alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
- l'idoneità della documentazione prodotta ad offrire la prova del credito, atteso, fra l'altro, che le fatture allegate erano state emesse sulla base di consumi effettivi, come rilevati e comunicati dal distributore locale, unico soggetto cui competeva tale attività.
1.3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata poi assunta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., previa discussione orale e sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
2. L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1. L'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, sollevata da parte opponente sul presupposto dell'omessa esposizione delle ragioni della domanda, è infondata.
Il ricorso per decreto ingiuntivo indica infatti con sufficiente chiarezza – come d'altra parte confermato dalle difese svolte nel merito da parte opponente – le ragioni di fatto della domanda, ossia la mancata estinzione mediante pagamento del credito maturato per effetto della somministrazione di energia e gas presso le due utenze indicate, come da fatture allegate al ricorso e da esso
3 espressamente richiamate.
2.2. L'eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione, sollevata da parte opposta, va rigettata per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 16.11.2022.
La controversia non è infatti assoggettata al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO, di cui alla delibera ARERA 209/2016/E/com
(testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), posto che le disposizioni in questione sono applicabili esclusivamente alle controversie che sono i clienti finali o gli utenti ad introdurre nei confronti degli operatori e dei gestori (cfr. Tribunale di Roma, Sezione decima, ordinanza 25 Maggio 2017, edita in www.ilcaso.it). Controversie fra le quali non rientra, evidentemente, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la domanda oggetto del giudizio è quella già proposta in via monitoria.
2.3. Passando all'esame del merito, l'esistenza del credito azionato dalla opposta trova adeguato riscontro nelle risultanze acquisite.
2.4. L'esistenza del rapporto contrattuale non è contestata.
Così come non vi sono specifiche contestazioni in ordine alla corrispondenza fra tariffe esposte nelle fatture e corrispettivi unitari dovuti in base alle previsioni negoziali.
2.5. Quanto poi alla prova dei consumi addebitati valgono le seguenti considerazioni.
2.5.1. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
13605/2019 e 297/2020, le cui affermazioni sono estensibili anche alla somministrazione di gas), in tema di riparto dell'onere della prova in materia di somministrazione di energia elettrica, occorre innanzitutto distinguere fra tre ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio
4 è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella, infine, in cui la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente.
Nell'ipotesi di cui alla lettera A), che ricorre nella specie, si deve poi in particolare considerare:
- che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione” (con ciò che in linea generale ne consegue in termini di onere per l'utente di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.);
- che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore,
l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione
– richiedendone la verifica – e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
In quest'ultimo caso, l'utente è a sua volta tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non
è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
In definitiva, dunque, quanto sopra implica che, in materia, le risultanze delle fatture siano destinate ad avere un'efficacia probatoria ben maggiore di quella di norma attribuita a tale tipologia di documento.
Le fatture emesse dalla somministrante contengono infatti il dettaglio, non solo delle condizioni economiche applicate, ma dei consumi registrati dal soggetto terzo (il distributore locale) cui, per normativa di settore avente efficacia
5 integrativa del regolamento contrattuale, compete in via esclusiva l'attività di rilevazione e comunicazione dei consumi effettuati dal somministrato.
Di modo che, ove non vi sia specifica contestazione della corrispondenza fra dati di consumo riportati in fattura e dati comunicati dal distributore oppure il somministrato non adempia agli oneri di specifica contestazione e prova sopra descritti, le fatture in questione costituiscono adeguata prova del credito da esse portato.
2.5.2. Nel caso di specie, parte opponente non ha né specificamente contestato la corrispondenza fra dati di consumo esposti nelle fatture e dati rilevati dal soggetto terzo a ciò deputato (il distributore locale), né lamentato
(richiedendone la verifica) il malfunzionamento del misuratore, né fornito elementi idonei ad evidenziare una palese sproporzione dei consumi fatturati rispetto a quelli ritenuti congrui (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia caratterizzanti la specifica attività svolta), né, infine, allegato e provato che i consumi siano da imputare a terzi e che l'impiego abusivo non sia stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
La documentazione prodotta dalla opposta (fatture prodotte come doc. 4 del fascicolo della fase monitoria e certificazioni dei consumi trasmesse dai distributori e allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) dà quindi idonea prova della corrispondenza fra consumi di energia elettrica e gas addebitati con le fatture poste a base della domanda e consumi effettuati dall'utente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, valori medi per le fasi di studio ed introduzione;
minimi per le fasi di istruttoria e decisione, in ragione della ridotta attività difensiva resasi necessaria nel corso delle stesse).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
6 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n.
4274/2022 di questo Tribunale), già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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