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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del Giudice Emanuele Rocco all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 11/12/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.r.g. 3325/2022 del ruolo generale lavoro: spettanze retributive in seguito a ricostruzione di carriera
T R A
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv.
Paolo Zinzi, con i quali elett.te domicilia in Isola del Liri (FR) alla Via
Siracusa n. 5 ricorrente
C O N T R O Contr n persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal
Dirigente Dott. Vincenzo Romano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, presso l Controparte_2
[...]
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2022, l'istante evocava in giudizio il
, esponendo di essere stato assunto Controparte_3
alle dipendenze del suddetto come assistente amministrativo, CP_3 giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data
01.09.2011. Evidenziava di aver prestato servizio in virtù di reiterati contratti a tempo determinato sin dall'anno scolastico 2000/2001, ma che il convenuto, a fronte di un'anzianità complessiva di anni 10 CP_3
mesi 1 giorni 6, con decreto di ricostruzione carriera del giugno 13 riconosceva l'anzianità complessiva non di ruolo “ai fini giuridici ed economici anni 8, mesi 0, giorni 18, ai soli fini economici anni 2, mesi 0 e giorni 11” (cfr. decreto in atti).
Pertanto, il ricorrente, posto il mancato riconoscimento dell'effettiva anzianità lavorativa ha adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, onde ottenere la corresponsione delle differenze retributive maturate. Contr Il itualmente evocato in giudizio, provvedeva alla propria costituzione processuale contestando, sulla base di diverse argomentazioni, la fondatezza delle domande avverse chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la prescrizione delle differenze retributive anteriori al 2017.
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti di parte ricorrente e, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa
è stata riservata in decisione.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione Contr passiva proposta dal che ha sostenuto che la competenza alla ricostruzione di carriera attribuita alle singole Istituzioni scolastiche dotate di autonoma personalità giuridica.
Pag. 2 di 6 Si ricorda che la maggioritaria e più recente giurisprudenza ha chiarito che, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_3
legittimazione passiva del singolo (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. CP_4
n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008).
Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione CP_3
passiva del singolo istituto e degli Ambiti Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi che non risultano CP_5
possedere autonoma capacità giuridica e processuale.
Tanto chiarito in via preliminare, vendendo al merito della domanda si osserva che sono documentalmente provati e non contestati sono i fatti posti a base della domanda ed, in particolare, lo svolgimento di servizio con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici indicati in ricorso nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), Area A, profilo di assistente amministrativo.
Sulla questione del precariato in ambito scolastico era già intervenuta la
Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n.22258/2016 ha affermato il pieno diritto del personale precario della scuola di vedersi riconosciuta la medesima progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio che viene riconosciuta al personale di ruolo, proprio sulla base del principio di
Pag. 3 di 6 non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato.
Le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto della pronuncia n. 2924 del 20.2.2020 della
Cassazione, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, il c.c.n.l. 4 agosto 2011, art. 2, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione ".
La decisione, pertanto, si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, orientamento a cui questo giudice ritiene di aderire e di condividere.
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale
Pag. 4 di 6 ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Tanto chiarito in punto di diritto, venendo al caso che ci occupa, la parte ricorrente, come si evince dallo stato matricolare e dal decreto di ricostruzione di carriera in atti del 18.06.13 (all.1 ricorso), all'atto della immissione in ruolo avvenuto in data 1.09.2011, aveva maturato un'anzianità pre-ruolo di anni 10, 1 mese 10 e giorni 6 di servizio a fronte del riconoscimento “ai fini giuridici ed economici anni 8, mesi 0, giorni 18, ai soli fini economici anni 2, mesi 0 e giorni 11”. Deve rilevarsi che non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dal convenuto, con riferimento alle rivendicazioni retributive CP_3
anteriori al 2017 atteso che le stesse, come indicato a pagina 20 del ricorso e come riportato nell'all. 9, sono state calcolate a decorrere dal 31.08.2017 data in cui il ricorrente avrebbe maturato, ove correttamente riconosciuto l'intero pre-ruolo, il successivo gradone stipendiale. Pertanto, poiché il ricorso è stato notificato a controparte in data 24.06.2022, alcuna prescrizione risulta maturata.
Per i motivi esposti il ricorso merita accoglimento e va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo effettivamente svolto presso istituti scolastici statali prima della assunzione a tempo indeterminato. Ne consegue che l'amministrazione convenuta va condannata a collocare il ricorrente nella posizione stipendiale spettante sulla base dell'intero ed effettivo servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, e a corrispondere le differenze retributive maturate per la cui determinazione possono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante,
Pag. 5 di 6 non oggetto di specifica impugnazione e, pertanto, andrà riconosciuta in favore del ricorrente la somma di € 6.244,84, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria ove maggiore, dalle singole scadenze fino al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) in accoglimento della domanda di , Parte_1
condanna il , in persona del legale Controparte_3
rapp. p.t., in ragione del diritto maturato dall'istante, al pagamento, delle differenze retributive pari a complessivi euro € 6.244,84, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalle singole scadenze fino al saldo;
4) condanna , in persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., al pagamento di € 1.700,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 18/4/2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del Giudice Emanuele Rocco all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 11/12/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.r.g. 3325/2022 del ruolo generale lavoro: spettanze retributive in seguito a ricostruzione di carriera
T R A
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv.
Paolo Zinzi, con i quali elett.te domicilia in Isola del Liri (FR) alla Via
Siracusa n. 5 ricorrente
C O N T R O Contr n persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal
Dirigente Dott. Vincenzo Romano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, presso l Controparte_2
[...]
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2022, l'istante evocava in giudizio il
, esponendo di essere stato assunto Controparte_3
alle dipendenze del suddetto come assistente amministrativo, CP_3 giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data
01.09.2011. Evidenziava di aver prestato servizio in virtù di reiterati contratti a tempo determinato sin dall'anno scolastico 2000/2001, ma che il convenuto, a fronte di un'anzianità complessiva di anni 10 CP_3
mesi 1 giorni 6, con decreto di ricostruzione carriera del giugno 13 riconosceva l'anzianità complessiva non di ruolo “ai fini giuridici ed economici anni 8, mesi 0, giorni 18, ai soli fini economici anni 2, mesi 0 e giorni 11” (cfr. decreto in atti).
Pertanto, il ricorrente, posto il mancato riconoscimento dell'effettiva anzianità lavorativa ha adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, onde ottenere la corresponsione delle differenze retributive maturate. Contr Il itualmente evocato in giudizio, provvedeva alla propria costituzione processuale contestando, sulla base di diverse argomentazioni, la fondatezza delle domande avverse chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la prescrizione delle differenze retributive anteriori al 2017.
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti di parte ricorrente e, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa
è stata riservata in decisione.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione Contr passiva proposta dal che ha sostenuto che la competenza alla ricostruzione di carriera attribuita alle singole Istituzioni scolastiche dotate di autonoma personalità giuridica.
Pag. 2 di 6 Si ricorda che la maggioritaria e più recente giurisprudenza ha chiarito che, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_3
legittimazione passiva del singolo (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. CP_4
n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008).
Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione CP_3
passiva del singolo istituto e degli Ambiti Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi che non risultano CP_5
possedere autonoma capacità giuridica e processuale.
Tanto chiarito in via preliminare, vendendo al merito della domanda si osserva che sono documentalmente provati e non contestati sono i fatti posti a base della domanda ed, in particolare, lo svolgimento di servizio con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici indicati in ricorso nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), Area A, profilo di assistente amministrativo.
Sulla questione del precariato in ambito scolastico era già intervenuta la
Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n.22258/2016 ha affermato il pieno diritto del personale precario della scuola di vedersi riconosciuta la medesima progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio che viene riconosciuta al personale di ruolo, proprio sulla base del principio di
Pag. 3 di 6 non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato.
Le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto della pronuncia n. 2924 del 20.2.2020 della
Cassazione, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, il c.c.n.l. 4 agosto 2011, art. 2, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione ".
La decisione, pertanto, si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, orientamento a cui questo giudice ritiene di aderire e di condividere.
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale
Pag. 4 di 6 ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Tanto chiarito in punto di diritto, venendo al caso che ci occupa, la parte ricorrente, come si evince dallo stato matricolare e dal decreto di ricostruzione di carriera in atti del 18.06.13 (all.1 ricorso), all'atto della immissione in ruolo avvenuto in data 1.09.2011, aveva maturato un'anzianità pre-ruolo di anni 10, 1 mese 10 e giorni 6 di servizio a fronte del riconoscimento “ai fini giuridici ed economici anni 8, mesi 0, giorni 18, ai soli fini economici anni 2, mesi 0 e giorni 11”. Deve rilevarsi che non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dal convenuto, con riferimento alle rivendicazioni retributive CP_3
anteriori al 2017 atteso che le stesse, come indicato a pagina 20 del ricorso e come riportato nell'all. 9, sono state calcolate a decorrere dal 31.08.2017 data in cui il ricorrente avrebbe maturato, ove correttamente riconosciuto l'intero pre-ruolo, il successivo gradone stipendiale. Pertanto, poiché il ricorso è stato notificato a controparte in data 24.06.2022, alcuna prescrizione risulta maturata.
Per i motivi esposti il ricorso merita accoglimento e va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo effettivamente svolto presso istituti scolastici statali prima della assunzione a tempo indeterminato. Ne consegue che l'amministrazione convenuta va condannata a collocare il ricorrente nella posizione stipendiale spettante sulla base dell'intero ed effettivo servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, e a corrispondere le differenze retributive maturate per la cui determinazione possono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante,
Pag. 5 di 6 non oggetto di specifica impugnazione e, pertanto, andrà riconosciuta in favore del ricorrente la somma di € 6.244,84, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria ove maggiore, dalle singole scadenze fino al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) in accoglimento della domanda di , Parte_1
condanna il , in persona del legale Controparte_3
rapp. p.t., in ragione del diritto maturato dall'istante, al pagamento, delle differenze retributive pari a complessivi euro € 6.244,84, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalle singole scadenze fino al saldo;
4) condanna , in persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., al pagamento di € 1.700,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 18/4/2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
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