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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3052/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3052/2023 promossa da nata a [...], Parte_1
Brasile, il 14.07.1996, residente in [...], Residencial – Villa Brasilio, São Paulo,
Brasile (CAP 04289-130), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avv. Umberto Russo
(C.F.: ; pec: , come da procura notarile C.F._1 Email_1 in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Benevento, Via M. Pacifico n. 70.
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 24.11.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1 cittadina italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Per_1
nato a [...] il giorno 24.03.1874, figlio di e
[...] Persona_2 Per_3
(cfr. doc. in atti n. 1).
[...]
In data 18.01.1896, l'avo italiano contraeva matrimonio a Laureana di LO (RC) con CP_2
(cfr. doc. in atti n. 1) e dalla loro unione coniugale nasceva a São Paulo, Brasile, in data
[...]
18.03.1918, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 2). Persona_4
L'avo italiano, decedeva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_1 naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 1).
In data 06.02.1941, contraeva matrimonio con Persona_4 Per_5 Controparte_3 Parte_1
a São Paolo, Brasile (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il 17.03.1947 a São Paolo,
Brasile, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_6
Dall'unione matrimoniale tra e , nasceva a São Persona_6 Controparte_4
Paolo, il 14.07.1996, la loro figlia attuale ricorrente nel presente giudizio Pt_1 Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
18.12.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
All'udienza del 18.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte avvenuto in data 16.12.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
2 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano della ricorrente è nato a [...], dunque in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dalla ricorrente non vi sono dubbi sul fatto che si Persona_1 Persona_7 Persona_8 tratta della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della paternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
3 Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Orbene, parte ricorrente, in qualità di discendente in linea diretta dall'avo di cittadinanza italiana, rappresenta di aver formalmente richiesto al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente l'inserimento nelle liste d'attesa ai fini della successiva presentazione dell'istanza di riconoscimento
4 della cittadinanza italiana iure sanguinis. Tuttavia, veniva resa edotta del fatto che il termine stimato per l'esame della relativa documentazione si attesta in un arco temporale di almeno dieci anni. Tale dilazione, unitamente alla condizione di sostanziale inerzia e paralisi amministrativa in cui versa l'organo preposto, ha determinato l'impossibilità per la ricorrente di ottenere tempestivamente il riconoscimento del proprio status civitatis. Ne deriva che la protrazione sine die dell'iter amministrativo, sostanziandosi in una forma di diniego tacito, ha reso necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria al fine di vedere tutelata la propria posizione giuridica soggettiva.
Tuttavia, dall'analisi della documentazione allegata agli atti, emerge l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare in modo certo e inequivocabile che la ricorrente abbia effettivamente compiuto tentativi concreti di prenotazione presso l'Autorità consolare ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Nello specifico, la ricorrente ha prodotto un modulo di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana datato 23 novembre 2023, privo di sottoscrizione, nonché una comunicazione a mezzo e-mail trasmessa nella medesima data alle ore 10:51, dalla quale si desumerebbe l'allegazione di detto modulo unitamente a una copia della carta d'identità. Tuttavia, non è possibile evincere con certezza che il documento allegato alla suddetta e-mail corrisponda effettivamente al modulo prodotto in giudizio, né risultano ulteriori riscontri che comprovino l'effettiva trasmissione dell'istanza né, tantomeno, il compimento di reiterati tentativi di prenotazione presso la competente Autorità consolare.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può ritenersi dimostrata la prova dell'effettiva presentazione della domanda amministrativa da parte della ricorrente, con conseguente difetto di un presupposto essenziale per il riconoscimento della pretesa avanzata.
La circostanza per cui sia stata omessa, nel caso di specie, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa, quindi, assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento
5 di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che la ricorrente, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vanta alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo cui i tempi di attesa per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del
Consolato Generale d'Italia competente sarebbero pari a dieci anni. Tale affermazione, infatti, non risulta supportata da alcun riscontro documentale che ne comprovi l'attendibilità.
Dall'esame della documentazione versata in atti, non emergono elementi idonei a confermare l'effettiva durata della procedura amministrativa presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, né risultano prove di specifiche comunicazioni istituzionali o informative ufficiali atte a suffragare la deduzione della parte ricorrente. In assenza di dati concreti e verificabili in merito ai
6 tempi di attesa, tale allegazione si configura come una mera dichiarazione priva di fondamento probatorio, insufficiente a incidere sulla valutazione della controversia.
Pertanto, la prospettata eccessiva dilatazione temporale dell'iter amministrativo non può assumere rilievo ai fini della presente decisione, non risultando dimostrato che la ricorrente sia stata effettivamente pregiudicata da un'attesa anormalmente prolungata.
In definitiva, in assenza di una domanda validamente proposta e in difetto di prova circa un interesse concreto ed attuale della ricorrente a proporre ricorso, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_1 ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 15.02.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3052/2023 promossa da nata a [...], Parte_1
Brasile, il 14.07.1996, residente in [...], Residencial – Villa Brasilio, São Paulo,
Brasile (CAP 04289-130), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avv. Umberto Russo
(C.F.: ; pec: , come da procura notarile C.F._1 Email_1 in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Benevento, Via M. Pacifico n. 70.
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 24.11.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1 cittadina italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Per_1
nato a [...] il giorno 24.03.1874, figlio di e
[...] Persona_2 Per_3
(cfr. doc. in atti n. 1).
[...]
In data 18.01.1896, l'avo italiano contraeva matrimonio a Laureana di LO (RC) con CP_2
(cfr. doc. in atti n. 1) e dalla loro unione coniugale nasceva a São Paulo, Brasile, in data
[...]
18.03.1918, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 2). Persona_4
L'avo italiano, decedeva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_1 naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 1).
In data 06.02.1941, contraeva matrimonio con Persona_4 Per_5 Controparte_3 Parte_1
a São Paolo, Brasile (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il 17.03.1947 a São Paolo,
Brasile, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_6
Dall'unione matrimoniale tra e , nasceva a São Persona_6 Controparte_4
Paolo, il 14.07.1996, la loro figlia attuale ricorrente nel presente giudizio Pt_1 Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
18.12.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
All'udienza del 18.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte avvenuto in data 16.12.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
2 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano della ricorrente è nato a [...], dunque in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dalla ricorrente non vi sono dubbi sul fatto che si Persona_1 Persona_7 Persona_8 tratta della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della paternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
3 Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Orbene, parte ricorrente, in qualità di discendente in linea diretta dall'avo di cittadinanza italiana, rappresenta di aver formalmente richiesto al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente l'inserimento nelle liste d'attesa ai fini della successiva presentazione dell'istanza di riconoscimento
4 della cittadinanza italiana iure sanguinis. Tuttavia, veniva resa edotta del fatto che il termine stimato per l'esame della relativa documentazione si attesta in un arco temporale di almeno dieci anni. Tale dilazione, unitamente alla condizione di sostanziale inerzia e paralisi amministrativa in cui versa l'organo preposto, ha determinato l'impossibilità per la ricorrente di ottenere tempestivamente il riconoscimento del proprio status civitatis. Ne deriva che la protrazione sine die dell'iter amministrativo, sostanziandosi in una forma di diniego tacito, ha reso necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria al fine di vedere tutelata la propria posizione giuridica soggettiva.
Tuttavia, dall'analisi della documentazione allegata agli atti, emerge l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare in modo certo e inequivocabile che la ricorrente abbia effettivamente compiuto tentativi concreti di prenotazione presso l'Autorità consolare ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Nello specifico, la ricorrente ha prodotto un modulo di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana datato 23 novembre 2023, privo di sottoscrizione, nonché una comunicazione a mezzo e-mail trasmessa nella medesima data alle ore 10:51, dalla quale si desumerebbe l'allegazione di detto modulo unitamente a una copia della carta d'identità. Tuttavia, non è possibile evincere con certezza che il documento allegato alla suddetta e-mail corrisponda effettivamente al modulo prodotto in giudizio, né risultano ulteriori riscontri che comprovino l'effettiva trasmissione dell'istanza né, tantomeno, il compimento di reiterati tentativi di prenotazione presso la competente Autorità consolare.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può ritenersi dimostrata la prova dell'effettiva presentazione della domanda amministrativa da parte della ricorrente, con conseguente difetto di un presupposto essenziale per il riconoscimento della pretesa avanzata.
La circostanza per cui sia stata omessa, nel caso di specie, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa, quindi, assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento
5 di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che la ricorrente, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vanta alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo cui i tempi di attesa per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del
Consolato Generale d'Italia competente sarebbero pari a dieci anni. Tale affermazione, infatti, non risulta supportata da alcun riscontro documentale che ne comprovi l'attendibilità.
Dall'esame della documentazione versata in atti, non emergono elementi idonei a confermare l'effettiva durata della procedura amministrativa presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, né risultano prove di specifiche comunicazioni istituzionali o informative ufficiali atte a suffragare la deduzione della parte ricorrente. In assenza di dati concreti e verificabili in merito ai
6 tempi di attesa, tale allegazione si configura come una mera dichiarazione priva di fondamento probatorio, insufficiente a incidere sulla valutazione della controversia.
Pertanto, la prospettata eccessiva dilatazione temporale dell'iter amministrativo non può assumere rilievo ai fini della presente decisione, non risultando dimostrato che la ricorrente sia stata effettivamente pregiudicata da un'attesa anormalmente prolungata.
In definitiva, in assenza di una domanda validamente proposta e in difetto di prova circa un interesse concreto ed attuale della ricorrente a proporre ricorso, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_1 ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 15.02.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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