Art. 17. 1. I programmi triennali concernenti le attivita' della societa' "Centro per gli studi di tecnica navale", sono presentati al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 marzo del primo anno del triennio cui si riferiscono. 2. Il programma relativo al triennio 1988-1990 e' presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico. 4. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , sottopone il programma all'approvazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI). 5. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, puo' autorizzare eventuali variazioni al programma qualora ritenute necessarie in relazione alle indicazioni emerse dallo svolgimento dell'attivita' di ricerca. 6. Le variazioni al programma, corredate da apposita relazione, devono essere comunicate al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, per l'approvazione. 7. Il Ministro della marina mercantile, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria od assicurativa, e' autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, anticipazioni pari al 90 per cento del contributo disposto ai sensi del secondo comma
dell'articolo 1 della legge 1 aprile 1985, n. 122 . 8. La liquidazione del contributo relativo, attinente a ciascuna fase del programma e' disposta dal Ministro della marina mercantile, a seguito di presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna fase del programma desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi della societa', approvati nei modi di legge. 9. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 il Ministro della marina mercantile puo' concedere un contributo non superiore a 21.200 milioni di lire nell'anno 1988, ed a 20.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1991. 10. L' articolo 2 della legge 1 aprile 1985, n. 122 e' abrogato.
Nota all'art. 17, comma 7:
Il testo dell' art. 1 della legge 1 aprile 1985, n. 122/1985 e' il seguente:
"Art. 1. - Alla societa' denominata "centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , e' affidato, in aggiunta alle finalita' previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e degli interventi a sostegno dell'industria stessa.
Alla predetta societa' puo' essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalita' e dei compiti di cui al precedente comma.
Per l'attuazione dei propri compiti, la societa' ha facolta' di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonche' con universita' ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca".
dell'articolo 1 della legge 1 aprile 1985, n. 122 . 8. La liquidazione del contributo relativo, attinente a ciascuna fase del programma e' disposta dal Ministro della marina mercantile, a seguito di presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna fase del programma desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi della societa', approvati nei modi di legge. 9. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 il Ministro della marina mercantile puo' concedere un contributo non superiore a 21.200 milioni di lire nell'anno 1988, ed a 20.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1991. 10. L' articolo 2 della legge 1 aprile 1985, n. 122 e' abrogato.
Nota all'art. 17, comma 7:
Il testo dell' art. 1 della legge 1 aprile 1985, n. 122/1985 e' il seguente:
"Art. 1. - Alla societa' denominata "centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , e' affidato, in aggiunta alle finalita' previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e degli interventi a sostegno dell'industria stessa.
Alla predetta societa' puo' essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalita' e dei compiti di cui al precedente comma.
Per l'attuazione dei propri compiti, la societa' ha facolta' di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonche' con universita' ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca".