Art. 13.
All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 22 milioni, si fara' fronte, relativamente all'esercizio 1951-52 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio finanziario.
All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 22 milioni, si fara' fronte, relativamente all'esercizio 1951-52 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio finanziario.