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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UG DR, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2644/2023 depositato il 15/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229007319921 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229007319921 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229007319921 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229007319921 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.10.2023 Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di intimazione n° 29820229007319921/000, notificato il 15/09/2023, con il quale si intimava di pagare la somma di € 1.197,79 per quanto riportato in due cartelle, asseritamente notificate il 4.10.2011, eccependo la mancata notifica degli atti sottesi ed in ogni caso la prescrizione quinquennale.
Si costituiva l'AdER contestando il ricorso e le contestazioni mosse eccependo la corretta notifica delle cartelle e la insussistenza della eccepita prescrizione .
Alla udienza del 20.10.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Parte ricorrente ha impugnato la intimazione notificata in data 15.9.2023 eccependo, preliminarmente, il difetto di notifica dell'atto presupposto e la prescrizione, essendo decorso oltre un decennio dalla asserita data di notifica della cartelle alla intimazione.
Invero le contestazioni addotte dall'AdER non appaiono inficiare la fondatezza della eccezione di prescrizione atteso che, pur ritenendo corretta e provata la notifica delle cartelle a mani proprie in data 4.10.2011, appare indubbio che dalla notifica delle stesse alla notifica della intimazione (2023) sono trascorsi oltre dieci anni, ed avendo ad oggetto le cartelle de quibus tributi erariali e locali, questi ultimi con prescrizione quinquennale.
Attese pertanto le superiori considerazioni, stante la tardiva notifica della intimazione rispetto alla notifica delle cartelle sottese ed il conseguente decorso prescrizionale, in mancanza di validi atti interruttivi, va accolto il ricorso ed annullato l'atto opposto
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 605 ,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 20.10.2025 .
Il Giudice
dr. Adriana Puglisi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UG DR, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2644/2023 depositato il 15/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229007319921 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229007319921 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229007319921 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229007319921 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.10.2023 Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di intimazione n° 29820229007319921/000, notificato il 15/09/2023, con il quale si intimava di pagare la somma di € 1.197,79 per quanto riportato in due cartelle, asseritamente notificate il 4.10.2011, eccependo la mancata notifica degli atti sottesi ed in ogni caso la prescrizione quinquennale.
Si costituiva l'AdER contestando il ricorso e le contestazioni mosse eccependo la corretta notifica delle cartelle e la insussistenza della eccepita prescrizione .
Alla udienza del 20.10.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Parte ricorrente ha impugnato la intimazione notificata in data 15.9.2023 eccependo, preliminarmente, il difetto di notifica dell'atto presupposto e la prescrizione, essendo decorso oltre un decennio dalla asserita data di notifica della cartelle alla intimazione.
Invero le contestazioni addotte dall'AdER non appaiono inficiare la fondatezza della eccezione di prescrizione atteso che, pur ritenendo corretta e provata la notifica delle cartelle a mani proprie in data 4.10.2011, appare indubbio che dalla notifica delle stesse alla notifica della intimazione (2023) sono trascorsi oltre dieci anni, ed avendo ad oggetto le cartelle de quibus tributi erariali e locali, questi ultimi con prescrizione quinquennale.
Attese pertanto le superiori considerazioni, stante la tardiva notifica della intimazione rispetto alla notifica delle cartelle sottese ed il conseguente decorso prescrizionale, in mancanza di validi atti interruttivi, va accolto il ricorso ed annullato l'atto opposto
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 605 ,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 20.10.2025 .
Il Giudice
dr. Adriana Puglisi