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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1577/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9436/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N° 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N° 18 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240009017535000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1446/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna la cartella n. 01720240009017535000: emessa dall'AdER di Benevento per un presunto debito nei confronti della Regione Campania, (Tasse automobilistiche - anno 2017), notificata in data 31.03.2025.
Il ricorrente motiva il ricorso come in atti, chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarre agli avvocati difensori che si dichiarano antistatari.
Con memoria chiede la conferma di quanto in atti ed insiste sulle spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione risponde alle eccezioni per quanto di sua competenza, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La regione Campania non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice unico rileva il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia a favore della Corte di Giustizia di Benevento.
La Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto:
«Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere - esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell'atto presupposto, asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della
Riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore» (in tal senso, Corte di Cassazione, ordinanza n. 28064 depositata il
31/10/2019)
Il tributo contenuto nella cartella è il bollo auto.
Va per l'effetto dichiarato, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, onerando il ricorrente della riassunzione del giudizio dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione e invita parte ricorrente a riassumere il giudizio davanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento nei termini di legge.
Napoli lì 27 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9436/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N° 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N° 18 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240009017535000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1446/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna la cartella n. 01720240009017535000: emessa dall'AdER di Benevento per un presunto debito nei confronti della Regione Campania, (Tasse automobilistiche - anno 2017), notificata in data 31.03.2025.
Il ricorrente motiva il ricorso come in atti, chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarre agli avvocati difensori che si dichiarano antistatari.
Con memoria chiede la conferma di quanto in atti ed insiste sulle spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione risponde alle eccezioni per quanto di sua competenza, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La regione Campania non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice unico rileva il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia a favore della Corte di Giustizia di Benevento.
La Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto:
«Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere - esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell'atto presupposto, asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della
Riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore» (in tal senso, Corte di Cassazione, ordinanza n. 28064 depositata il
31/10/2019)
Il tributo contenuto nella cartella è il bollo auto.
Va per l'effetto dichiarato, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, onerando il ricorrente della riassunzione del giudizio dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione e invita parte ricorrente a riassumere il giudizio davanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento nei termini di legge.
Napoli lì 27 gennaio 2026