Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1577
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Giudice rileva il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Benevento, sulla base del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione in materia di competenza territoriale per l'impugnazione di atti di riscossione coattiva, quando si fanno valere vizi propri dell'atto presupposto. In questo caso, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della Riscossione, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore. Poiché il tributo è il bollo auto (tributo locale) e l'Agente della Riscossione è situato a Roma, mentre l'ente impositore (Regione Campania) è situato a Napoli, la competenza territoriale è della Corte di Giustizia Tributaria di Benevento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1577
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1577
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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