CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa DO AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 595/2023 R.G. posta in deliberazione all'udienza pubblica del 15.7.2025, vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Trevisan Pt_1
-Appellante-
E con l'Avv. Controparte_1
-Appellato contumace-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7389/2022 del Tribunale di
Roma pubblicata il 20.9.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“riformare la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n.
7389/2022 pubblicata in data 20.09.2022 e pronunciata a definizione del giudizio R.G. n. 28768/2021 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 3846/2021 R.G. 7915/2021 emesso in favore del sig. . Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese, ivi comprese le spese generali, oltre
CA e IVA, di entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
- , con ricorso ex art. 633 cpc depositato dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma Sezione Lavoro in data 25.3.2021 nei confronti di ha dedotto che: Pt_1
- è stato dipendente di con mansioni operaio specializzato;
Pt_1
- il rapporto di lavoro è cessato in data 11.7.2020 per dimissioni del ricorrente;
- alla cessazione del rapporto di lavoro non ha ricevuto il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato pari ad € 23.169,65;
- in data 21.6.2021 il Tribunale di Roma Sezione Lavoro ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3846/2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 23.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto e oltre le spese legali liquidate in € 400.00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
con ricorso iscritto in data 29.10.2021 ha proposto Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3846/2021 ed ha dedotto che:
2 - per effetto del “contratto di prestito” concluso da con Controparte_1 ha pagato alla Controparte_2 Controparte_3
(“ex ”) la somma di €
[...] Controparte_2
11.668,37 a titolo di T.F.R. già maturato;
- ha sottoscritto con contratto di Controparte_1 Controparte_4 cessione del quinto dello stipendio, estesa al T.F.R. in caso di cessazione di cessazione del rapporto di lavoro;
- alla cessazione del rapporto di lavoro vanta un credito CP_4 residuo di € 29.234,23;
- il Tfr maturato da , pari ad € 25.332,76, non è Controparte_1 sufficiente ad estinguere il debito nei confronti delle suddette società.
L'opponente ha concluso chiedendo di dichiarare l'insussistenza/inesigibilità del credito ex adverso reclamato e per l'effetto accertare e dichiarare inammissibile e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 3846/2021 per carenza dei requisiti di cui all'art. 633
c.p.c. e quindi revocarlo e/o annullarlo, con condanna di CP_1
alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto da parte di
[...] in ragione della provvisoria esecutività del suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c.
Si è costituito l'opposto che ha contestato in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita documentalmente.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così statuito: “respinge il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3846/2021 di questo Tribunale. Condanna al pagamento delle spese Pt_1 processuali di liquidate in €.500,00 oltre spese Controparte_1 forfettarie al 15% oltre iva e cpa come per legge”.
3 Con ricorso depositato in data 20.3.2021 ha proposto Pt_1 gravame avverso la sentenza lamentando la violazione degli artt. 115
c.p.c. e 116 c.p.c., in quanto il Giudice di primo grado ha ritenuto che parte opponente non abbia dato dimostrazione e prova degli effettivi pagamenti.
L'appellato, nonostante la rituale notifica non si è costituito in giudizio e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
Il giudice di primo grado ha ritenuto tardivo il deposito del documento numero 9 (recante gli estremi dei bonifici effettuati da per Pt_1 violazione dell'art. 414 cpc., in quanto prodotto solo con le note conclusive e, peraltro, non riconducibile ai debiti del verso le CP_1 società finanziarie.
al fine di dimostrare la riconducibilità dei pagamenti effettuati Pt_1 per i titoli dedotti in giudizio ha depositato con il ricorso in appello nuovi documenti.
Il Collegio, nonostante il deposito dei suddetti documenti sia avvenuto con l'atto gravame, senza previa autorizzazione, ritiene che gli stessi debbano essere acquisiti, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in quanto indispensabili ai fini della decisione, in presenza di principio di prova costituito dalle buste paga dei dipendenti dell'azienda, già depositate in primo grado, contenenti levoce “Cess. e “Delega Controparte_5
4 Apulia spa” che meritavano un approfondimento istruttorio con riguardo alla posizione del ricorrente.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'acquisizione documentate può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere delta prova"
(Cass. ord. n. 33393/2019, Cass. n. 28134/2018; Cass. n.
11845/2018).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “ nel rito del lavoro, nel ricorrere del presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437
c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte"
(da ultimo ed ex plurimis Cass. 32265/2019); ciò si giustifica con l'esigenza, propria del rito del lavoro, di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, sicché il giudice, finanche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può, in via eccezionale, ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi del diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (ex plurimis Cass n. 7694/2018).
5 Dall'esame dei documenti prodotti nel presente grado di giudizio (in particolare dai docc. nn. 2, 4 e 5) si evince che l'appellante ha fornito prova dei pagamenti effettuati nei confronti delle società finanziarie per i titoli dedotti in giudizio.
Il documento n.2 è l'ordine di bonifico disposto dalla banca di parte appellante in favore delle società finanziarie ed in particolare gli importi corrisposti rispettivamente in favore di e per CP_4 Controparte_3
i debiti del . CP_1
Dal documento 4 si ricava che ha ricevuto da parte Controparte_3 dell'odierno appellante il bonifico per l'importo complessivo di €-
1.482,71, di cui € 210,00 relativi al rapporto di finanziamento con il
Sig. . Controparte_1
Con il documento 5 conferma di aver ricevuto il bonifico CP_6 dell'importo complessivo di €. 31.920,23 di cui €. 29.234,23 per il debito di . Controparte_1
Dunque, i documenti sopra richiamati confermano che parte appellante ha corrisposto somme di gran lunga superiori rispetto al credito vantato ed azionato in via monitoria dal . CP_1
Conclusivamente, in considerazione della prova dei fatti estintivi dell'obbligazione, l'appello va accolto e la sentenza riformata, con accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3846/2021.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione di e revoca il decreto ingiuntivo n. Pt_1
3846/2021;
6 -condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio liquidate in €.1.700,00 oltre spese generali 15% ed accessori come per legge per il primo grado ed in €.1.984,00 oltre spese generali 15% ed accessori come per legge per il secondo grado.
Roma, 15.7.2025
Il Presidente Estensore
DO AN
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa DO AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 595/2023 R.G. posta in deliberazione all'udienza pubblica del 15.7.2025, vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Trevisan Pt_1
-Appellante-
E con l'Avv. Controparte_1
-Appellato contumace-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7389/2022 del Tribunale di
Roma pubblicata il 20.9.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“riformare la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n.
7389/2022 pubblicata in data 20.09.2022 e pronunciata a definizione del giudizio R.G. n. 28768/2021 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 3846/2021 R.G. 7915/2021 emesso in favore del sig. . Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese, ivi comprese le spese generali, oltre
CA e IVA, di entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
- , con ricorso ex art. 633 cpc depositato dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma Sezione Lavoro in data 25.3.2021 nei confronti di ha dedotto che: Pt_1
- è stato dipendente di con mansioni operaio specializzato;
Pt_1
- il rapporto di lavoro è cessato in data 11.7.2020 per dimissioni del ricorrente;
- alla cessazione del rapporto di lavoro non ha ricevuto il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato pari ad € 23.169,65;
- in data 21.6.2021 il Tribunale di Roma Sezione Lavoro ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3846/2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 23.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto e oltre le spese legali liquidate in € 400.00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
con ricorso iscritto in data 29.10.2021 ha proposto Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3846/2021 ed ha dedotto che:
2 - per effetto del “contratto di prestito” concluso da con Controparte_1 ha pagato alla Controparte_2 Controparte_3
(“ex ”) la somma di €
[...] Controparte_2
11.668,37 a titolo di T.F.R. già maturato;
- ha sottoscritto con contratto di Controparte_1 Controparte_4 cessione del quinto dello stipendio, estesa al T.F.R. in caso di cessazione di cessazione del rapporto di lavoro;
- alla cessazione del rapporto di lavoro vanta un credito CP_4 residuo di € 29.234,23;
- il Tfr maturato da , pari ad € 25.332,76, non è Controparte_1 sufficiente ad estinguere il debito nei confronti delle suddette società.
L'opponente ha concluso chiedendo di dichiarare l'insussistenza/inesigibilità del credito ex adverso reclamato e per l'effetto accertare e dichiarare inammissibile e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 3846/2021 per carenza dei requisiti di cui all'art. 633
c.p.c. e quindi revocarlo e/o annullarlo, con condanna di CP_1
alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto da parte di
[...] in ragione della provvisoria esecutività del suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c.
Si è costituito l'opposto che ha contestato in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita documentalmente.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così statuito: “respinge il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3846/2021 di questo Tribunale. Condanna al pagamento delle spese Pt_1 processuali di liquidate in €.500,00 oltre spese Controparte_1 forfettarie al 15% oltre iva e cpa come per legge”.
3 Con ricorso depositato in data 20.3.2021 ha proposto Pt_1 gravame avverso la sentenza lamentando la violazione degli artt. 115
c.p.c. e 116 c.p.c., in quanto il Giudice di primo grado ha ritenuto che parte opponente non abbia dato dimostrazione e prova degli effettivi pagamenti.
L'appellato, nonostante la rituale notifica non si è costituito in giudizio e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
Il giudice di primo grado ha ritenuto tardivo il deposito del documento numero 9 (recante gli estremi dei bonifici effettuati da per Pt_1 violazione dell'art. 414 cpc., in quanto prodotto solo con le note conclusive e, peraltro, non riconducibile ai debiti del verso le CP_1 società finanziarie.
al fine di dimostrare la riconducibilità dei pagamenti effettuati Pt_1 per i titoli dedotti in giudizio ha depositato con il ricorso in appello nuovi documenti.
Il Collegio, nonostante il deposito dei suddetti documenti sia avvenuto con l'atto gravame, senza previa autorizzazione, ritiene che gli stessi debbano essere acquisiti, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in quanto indispensabili ai fini della decisione, in presenza di principio di prova costituito dalle buste paga dei dipendenti dell'azienda, già depositate in primo grado, contenenti levoce “Cess. e “Delega Controparte_5
4 Apulia spa” che meritavano un approfondimento istruttorio con riguardo alla posizione del ricorrente.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'acquisizione documentate può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere delta prova"
(Cass. ord. n. 33393/2019, Cass. n. 28134/2018; Cass. n.
11845/2018).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “ nel rito del lavoro, nel ricorrere del presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437
c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte"
(da ultimo ed ex plurimis Cass. 32265/2019); ciò si giustifica con l'esigenza, propria del rito del lavoro, di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, sicché il giudice, finanche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può, in via eccezionale, ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi del diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (ex plurimis Cass n. 7694/2018).
5 Dall'esame dei documenti prodotti nel presente grado di giudizio (in particolare dai docc. nn. 2, 4 e 5) si evince che l'appellante ha fornito prova dei pagamenti effettuati nei confronti delle società finanziarie per i titoli dedotti in giudizio.
Il documento n.2 è l'ordine di bonifico disposto dalla banca di parte appellante in favore delle società finanziarie ed in particolare gli importi corrisposti rispettivamente in favore di e per CP_4 Controparte_3
i debiti del . CP_1
Dal documento 4 si ricava che ha ricevuto da parte Controparte_3 dell'odierno appellante il bonifico per l'importo complessivo di €-
1.482,71, di cui € 210,00 relativi al rapporto di finanziamento con il
Sig. . Controparte_1
Con il documento 5 conferma di aver ricevuto il bonifico CP_6 dell'importo complessivo di €. 31.920,23 di cui €. 29.234,23 per il debito di . Controparte_1
Dunque, i documenti sopra richiamati confermano che parte appellante ha corrisposto somme di gran lunga superiori rispetto al credito vantato ed azionato in via monitoria dal . CP_1
Conclusivamente, in considerazione della prova dei fatti estintivi dell'obbligazione, l'appello va accolto e la sentenza riformata, con accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3846/2021.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione di e revoca il decreto ingiuntivo n. Pt_1
3846/2021;
6 -condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio liquidate in €.1.700,00 oltre spese generali 15% ed accessori come per legge per il primo grado ed in €.1.984,00 oltre spese generali 15% ed accessori come per legge per il secondo grado.
Roma, 15.7.2025
Il Presidente Estensore
DO AN
7