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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9633 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RO De LU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20882 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità professionale vertente
TRA
, C.F. titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale sita in Marano di Napoli alla via G. Di Vittorio n. 14, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LU Ranucci, presso il cui studio in Napoli alla via Ugo Ricci n. 26 ha eletto domicilio;
- ATTORE - E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 29 settembre 2025, in cui il difensore di parte attrice ha concluso nei termini che seguono: “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale: accertare e dichiarare che la convenuta rag. ha svolto la sua attività di consulenza Controparte_1 contabile, amministrativa, fiscale e del lavoro in favore di parte attrice senza la diligenza richiesta ai professionisti dall'art. 1176 comma 2 c.c.; accertare che in conseguenza dell'operato della convenuta, parte attrice ha subito i danni enunciati in premessa all'atto introduttivo;
per
l'effetto condannare la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Controparte_1 non, patiti e patiendi, cagionati al Sig. nello svolgimento della sua attività Parte_1 professionale, quantificati nella misura di euro 60.169,37, ovvero nella misura che risulterà stata provata nel corso del presente giudizio o, in subordine, che verrà determinata in via equitativa da codesto Ill.mo Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione, con riserva di agire in giudizio nei confronti della medesima rag. CP_1 nel caso in cui venissero accertati ulteriori inadempimenti ed ulteriori danni;
il tutto
[...] con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato tramite pec in data 05/09/2022, contenente citazione a comparire per l'udienza del 19/02/2023, ha premesso di aver Parte_1 conferito incarico professionale alla ragioniera commercialista , Controparte_1 avente ad oggetto l'espletamento dell'attività di consulenza fiscale e del lavoro relativa alla propria impresa individuale di attività di servizi di pulizie, generali e specializzati. Ha, quindi, riferito che, avendo ricevuto un cospicuo numero di atti impositivi di un certo rilievo notificati alla propria impresa di pulizie, nel mese di dicembre del 2019, dopo aver richiesto ed ottenuto il parere di un secondo esperto in materia, venendo a conoscenza di innumerevoli e gravi inadempienze dell'espletamento dell'incarico, attribuibili in via esclusiva all'attività professionale affidata e svolta da , aveva provveduto a revocarle il mandato Controparte_1 professionale.
Ha, perciò, richiesto il risarcimento dei danni connessi e cagionati dall'operato della per il lasso temporale che va dall'anno 2009 all'anno 2019 e, segnatamente, CP_1 ascrivibili:
- ai danni per le inadempienze fiscali, in relazione alle quali era stata riscontrata la totale assenza di numerose dichiarazioni annuali dal 2016 al 2018, sia IVA che Modello
Unico 770, con conseguente violazione dell'art. 8, I comma, D.P.R 322/1998, sanzionabile ai sensi dell'art. 5, I comma, del d. lgs. 471/1997, e degli artt. 2 e 4 del
D.P.R. 322/1998, sanzionabile ai sensi dell'art. 2, I comma, d. lgs. 471/1997, con danno imputabile alle sanzioni irrogabili, non richiesto giacché le sanzioni non erano ancora pervenute e definite, ed al costo che avrebbe dovuto sostenere per regolarizzare e sanare la propria posizione fiscale;
- ai danni da inadempimento legati al settore della consulenza del lavoro, i quali avevano comportato una maturazione di atti di rettifica ed accertamento contenenti sanzioni particolarmente onerose, dovuti al fatto che: le denunce mensili relative CP_2 alle annualità dal 2013 al 2019 erano state trasmesse in notevole ritardo rispetto ai termini previsti dalla normativa in materia e tutte nell'anno 2019; quelle relative all'anno 2012 erano state del tutto omesse;
quelle dei mesi di gennaio e febbraio del
2011 erano state tardivamente trasmesse nel mese di aprile 2011; quelle da giugno a dicembre del 2011 erano state del tutto omesse;
quelle dell'anno 2010 erano state tardivamente trasmesse nel 2011;
- ai danni da inadempimento legati al settore della consulenza del lavoro e concernenti la autoliquidazione annuale INAIL che erano mancate per diverse annualità, con emissione di cartella di pagamento n. 07120140006138387000 per evasioni premio e interessi per regolazione premio anno 2012 -2013 per un importo di € 96,69 e cartella di pagamento n. 07120150154807867000 per rata premio e sanzioni civili per un importo di € 757,97.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, ha rassegnato le conclusioni che seguono:
“accertare e dichiarare che la convenuta rag. ha svolto la sua attività di Controparte_1 consulenza contabile, amministrativa, fiscale e del lavoro in favore della ditta attrice senza la diligenza richiesta ai professionisti dall'art. 1176 comma 2° c.c.;
- accertare che la ditta attrice ha subito in conseguenza dell'operato della convenuta i danni descritti in narrativa e conseguentemente - condannare la sig.ra al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi, cagionati nello svolgimento della sua attività alla Ditta attrice, per le causali di cui in narrativa, nella misura di: - €
6.248,70 per inadempienze fiscali, - € 53.920,67 per inadempienze nel settore “consulenza lavoro”, per un totale di € 60.169,37, ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa o in subordine che verrà determinata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione, con riserva di agire in giudizio nei confronti della medesima rag. nel caso in cui venissero accertati ulteriori Controparte_1 inadempimenti ed ulteriori danni;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Dichiarata la contumacia di e concessi i termini di cui all'art. 183, VI Controparte_1 comma, c.p.c., con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. l'attore ha chiesto,
a titolo di risarcimento del danno, l'ulteriore importo di € 10.928,86, pari agli importi di tre cartelle esattoriali nelle more notificategli, contenenti ulteriori sanzioni ricollegabili agli inadempimenti della convenuta.
La causa è stata successivamente istruita con consulenza d'ufficio e, disattesa la richiesta di convocazione del consulente d'ufficio a chiarimenti, nel corso dell'udienza del 29 settembre 2025 è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di cui all'art. 190, II comma, c.p.c. di venti giorni per il deposito di note conclusionali, con scadenza il 20/10/2025.
2. La domanda proposta, con la quale l'attore ha chiesto il risarcimento del danno patito in forza dell'inesatto o mancato adempimento, da parte della convenuta, delle obbligazioni scaturenti dal contratto di consulenza fiscale e del lavoro deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
Nell'esaminare tale responsabilità, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 1176
c.c., secondo cui il soggetto obbligato, nell'adempiere, deve usare la “diligenza del buon padre di famiglia”. Il secondo comma di tale disposizione precisa che “nell'adempimento delle prestazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
In concreto, la diligenza nell'eseguire la prestazione a regola d'arte e secondo le tecniche proprie dell'attività demandata non è solo quella generica del bonus pater familias, bensì quella più intensa e concreta che incombe al lavoratore qualificato ed esperto in una determinata attività professionale (cfr., in tal senso, Cass. civ., sent. n.
10454 del 18.07.2002 secondo cui: “ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione”). Ciò, sempre che, ovviamente, la prestazione non implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nel qual caso il prestatore d'opera non potrà essere chiamato a rispondere dei danni, se non per le ipotesi di dolo o colpa grave, in forza del disposto di cui all'art. 2236 c.c.
La violazione del dovere di diligenza comporta, perciò, la sussistenza di responsabilità del professionista anche per colpa lieve, con la sola esclusione della sussistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà. Applicando i noti principi in tema di onere della prova, quindi, il soggetto agente dovrà provare il titolo contrattuale ed allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento altrui.
Anche nel caso in cui sia provato un inadempimento del soggetto obbligato, occorre inoltre, ai fini risarcitori, che sia il danneggiato a provare un danno conseguenza, il quale si ponga in rapporto di derivazione causale dall'inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligazione assunta dal professionista.
Va, infatti, rimarcato, quanto al nesso causale tra l'inesatto adempimento ed il danno, che la relativa prova grava pur sempre sulla parte attrice in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., “trattandosi di elemento della fattispecie egualmente
'distante' da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova” (cfr Cass. civ., ord. n.
20707 del 17.07.2023).
Nella fattispecie l'attore ritiene che il titolo contrattuale, avente ad oggetto sia la consulenza fiscale che quella del lavoro, sia evincibile dalla documentazione depositata, in particolare dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2010 al
2018, le quali riportano l'indicazione della quale soggetto il quale presentò i CP_1
Modelli Unici, ora c.d. Redditi Persone Fisiche, dell'attore presso gli uffici competenti, oltre che dalla corrispondenza intercorsa e relativa alla consegna della documentazione contabile e fiscale alla scadenza del mandato professionale, con mail riscontrate dalla convenuta, la quale aveva chiesto del tempo per poter predisporre e collazionare la documentazione da recapitare.
Ritiene la scrivente che la documentazione offerta fornisca valida prova del rapporto contrattuale intercorso fra le parti in causa e del fatto che lo stesso perdurava quantomeno dall'anno 2010.
Va rimarcato che la corrispondenza intercorsa proviene da indirizzo pec intestato alla e che la e-mail costituisce documento informatico sicché, seppur priva di CP_1 firma, rientra fra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate dall'art. 2712 c.c., sicché forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale è prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (così Cass. civ., ord. n. 11606 del 14.05.2018; in termini Cass. civ., sent. n. 14046 del 21.05.2024). Ne consegue che il riscontro delle mail di sollecito alla consegna della documentazione contabile e fiscale dell'attore, senza contestazione della preesistenza del pregresso rapporto contrattuale, unitamente alla prova documentale dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'attore a partire dal 2010, integrano valida prova del rapporto contrattuale intercorso con la convenuta a partire dal mese di settembre 2011 (data di invio della prima dichiarazione dei redditi prodotta) e fino al mese di novembre 2019.
Allegato l'altrui inadempimento, in quale è sicuramente connotato da colpa, trattandosi di adempimenti i quali devono essere curati da un professionista di media diligenza, va rimarcato, quanto alla domanda di risarcimento del danno che, in relazione alla stessa: “l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto
l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio;
la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali” (cfr
Cass. civ., sent. n. 10141 del 16.04.2021, pronunciata in tema di domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, ma con principio applicabile alla fattispecie).
Ciò detto, l'indicazione dell'avvenuta ricezione di nuove cartelle di pagamento del complessivo ammontare di € 10.928,86, contenuta nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., costituisce modifica della domanda consentita, non essendosi modificati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria ed il danno richiesto, bensì solo modificato l'ammontare economico del danno in forza dell'avvenuta ricezione di nuove richieste di pagamento contenenti sanzioni in relazione all'inesatto operato della convenuta.
La domanda di risarcimento del danno, peraltro, può e deve essere ancorata agli specifici fatti costitutivi indicati in citazione e, segnatamente: alle sanzioni per regolarizzare e sanare la propria posizione fiscale in relazione alle dichiarazioni annuali IVA e modello 770 non trasmesse;
alle sanzioni per gli atti di rettifica ed accertamento ricollegati alle omesse o tardive denunce mensili ed alle sanzioni CP_2 concernenti la mancatala autoliquidazione annuale INAIL. L'accertamento operato dal consulente d'ufficio in ordine alla sussistenza dei danni ed al loro ammontare economico è stato effettuato sulla base della documentazione contabile già versata in atti o acquisita previo consenso delle parti in causa ai sensi dell'art. 198 c.p.c. e relativa ai soli predetti danni, non potendo essere esteso ad ulteriori voci di danno, non richieste con l'atto introduttivo del giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022, hanno delineato i poteri del consulente d'ufficio nell'espletamento delle operazioni peritali, rilevando che al consulente d'ufficio non si applichino le medesime preclusioni istruttorie le quali si applicano alle parti, sicché quest'ultimo, in qualità di ausiliario del giudice, ai sensi dell'art. 61 c.p.c., può porre in essere un'attività svincolata dalla volontà delle parti ed affidata al solo apprezzamento del giudice, il quale vi ricorre quando la definizione della contesa al suo esame postuli l'acquisizione di conoscenze specialistiche estranee alla sua scienza ufficiale. Ne consegue che, nel caso in cui compia le indagini peritali da sé solo, ha i medesimi poteri istruttori e processuali che, d'ufficio, possono essere esercitati dal giudice, ivi compreso quello di rilievo d'ufficio di fatti principali posti a fondamento delle domande ed eccezioni mosse, ma nel solo caso in cui “essi risultino acquisiti al giudizio indipendentemente dalla volontà dispositiva della parte che ne trae vantaggio”.
La citata sentenza Corte di Cassazione, nell'indagare sui poteri del consulente d'ufficio, parte dall'osservazione secondo cui è fatto fermo il divieto di consulenza esplorativa, ovvero di una consulenza con la quale “la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”.
Nel momento in cui la Cassazione estende la possibilità di accertamento peritale anche a fatti non previamente allegati e provati dalle parti, peraltro, in alcun modo ha inteso derogare al divieto, per il consulente, di acquisire da sé solo le prove dell'esistenza di un danno conseguenza.
Va, infatti, rimarcato che “il principio della domanda, in correlazione con il principio di corrispondenza tra il chiesto pronunciato” delimita il campo del giudizio, in quanto
“espressione di un principio dispositivo di ordine sostanziale che identifica solo nella parte il titolare del potere esclusivo di disporre dell'interesse materiale sotteso al proprio diritto” e, quindi, anche il perimetro dei poteri esercitabili dal giudice e, di riflesso, dal consulente d'ufficio che dal giudice acquisisce i suoi poteri. In ambito di consulenza contabile l'art. 198, II comma, c.p.c. attribuisce al consulente d'ufficio poteri maggiormente incisivi, consentendo al consulente d'ufficio anche la facoltà di acquisire documentazione relativa ai fatti principali, purché peraltro sia osservato il chiaro dettato della norma, che tale potere di estensione dell'indagine ammette solo “previo consenso di tutte” le parti.
Le Sezioni Unite, del resto, hanno rimarcato che “l'attenuazione di che trattasi opera nei soli limiti dell'onere della prova e, beninteso, della prova documentale, restando per converso immutato ogni altro onere probatorio gravante ordinariamente sulle parti. In breve, la specialità dell'art. 198 c.p.c. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile
l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti” e nei limiti del perimetro delineato dalla norma suddetta.
Trattasi di orientamento in seguito espresso e ribadito dopo la pronuncia delle sezioni unite, essendosi chiarito che “in materia di consulenza contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionale del 'previo consenso' delle stesse, previsto dall'art.
198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni” (cfr. Cass. civ., ord. n. 5370 del 21.02.2023).
Il potere di acquisizione documentale, peraltro, può essere esercitato nel perimetro dei quesiti formulati, con i quali era stato richiesto al consulente d'ufficio, in punto di inadempimenti legati alla consulenza del lavoro, di accertare e determinare “le inadempienze connesse all'attività di consulenza del lavoro espletata dalla convenuta, mediante l'esame della documentazione e dai dati riportati nel cassetto previdenziale CP_2 relativo alla Ditta individuale (matricola 5121476978), nonché dalla Parte_1 CP_2 documentazione e dai dati tratti dalla posizione contabile della medesima , presso CP_3 [...]
(già ) e presso l'INAIL e determini l'importo delle Controparte_4 CP_5 sanzioni connesse”, coerentemente con le allegazioni, circa il danno subito, contenute nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
L'allargamento dell'indagine peritale richiesto dal tecnico di parte attrice, con il quale si era richiesto al consulente d'ufficio di estendere la sua indagine, verificando se tramite la documentazione acquisita potessero accertarsi i danni ascrivibili alla perdita dei benefici ricevuti dalla parte attrice e di cui agli avvisi di addebito emessi dall' - voce di danno mai richiesta né nell'atto di citazione, né nella prima CP_2 memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. - mirava, invece, non già a provare fatti principali già indicati quanto, piuttosto, ad allargare il thema decidendum, inserendo nelle poste risarcitorie anche voci di danno originariamente non richieste.
Va, del resto, evidenziato che nell'atto di citazione, successivamente integrato dagli ulteriori danni di cui alle cartelle indicate nella prima memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c., era stato richiesto il pagamento di specifiche voci di danno “con riserva di agire in giudizio nei confronti della medesima rag. nel caso in cui venissero Controparte_1 accertati ulteriori inadempimenti ed ulteriori danni”, quindi con esclusione di ulteriori voci di danno non allegate.
Ciò posto, il consulente d'ufficio nominato in corso di causa ha escluso che sia conseguito un danno dall'omessa tempestiva presentazione di dichiarazioni fiscali, evidenziando che le sanzioni comminate all'attore erano da ricollegarsi non già ad omesse o tardive presentazioni documentali, bensì all'omesso versamento delle imposte da lui dovute sulla scorta delle dichiarazioni presentate all CP_4
.
[...]
Per quanto concerne le sanzioni ricollegabili agli inadempimenti collegati all'attività di consulenza del lavoro, il C.T.U. ha riscontrato sanzioni per tardività dell'invio della denuncia mensile e per compensazione indebita da modello F24 per il CP_2 complessivo ammontare di € 14.809,49, importo dal quale va detratto quello di € 25,58, imputabile a sanzioni dovute per l'anno 2009, e quelli di € 201,26 e di € 463,88, imputabili a sanzioni dovute per l'anno 2010, in relazione ai quali non vi è stata evidenza documentale della esistenza del rapporto contrattuale con la convenuta.
Il danno causalmente ricollegabile agli inadempimenti a carico della convenuta e riconducibile al rapporto contrattuale, quale provato in atti, è perciò pari ad €
14.118,77, ovvero all'ammontare degli importi a titolo di sanzioni irrogate con avvisi di addebito richiesti all'attore ma del cui pagamento non vi è prova. CP_2
Il risarcimento del danno può essere esteso anche ai “danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità” (cfr. Cass. civ., sent. n. 14446 del 24.05.2023).
La circostanza che le sanzioni non siano ancora state pagate non esclude, quindi,
l'esistenza del danno, liquidato all'attualità e sul quale non vanno, in difetto di prova del relativo esborso, essere liquidati accessori (rivalutazione monetaria ed interessi) ricollegabili alla perdita di disponibilità della somma ed all'impossibilità di suo reimpiego fruttifero.
In conclusione, deve essere condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
, dell'importo di € 14.118,77, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. Parte_2
1284, I comma, c.c. dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
3. Le spese del presente giudizio, liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M.
55/14, secondo lo scaglione fino ad € 26.000,00, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed istruttoria, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, riconoscendosi, a titolo di spese vive, le spese della marca da bollo e quelle del contributo unificato che avrebbe dovuto essere versato in ragione del valore della domanda, così come accolta.
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 28.10.2024 (cfr.
Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente n. 20882/2022 R.G.A.C. vertente tra contro Parte_1
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di dell'importo di € 14.118,77, oltre interessi al Parte_1 tasso legale su detto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso di spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
c) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U.
Napoli, 24 ottobre 2025.
Il G.U.
(dott.ssa RO De LU)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RO De LU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20882 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità professionale vertente
TRA
, C.F. titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale sita in Marano di Napoli alla via G. Di Vittorio n. 14, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LU Ranucci, presso il cui studio in Napoli alla via Ugo Ricci n. 26 ha eletto domicilio;
- ATTORE - E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 29 settembre 2025, in cui il difensore di parte attrice ha concluso nei termini che seguono: “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale: accertare e dichiarare che la convenuta rag. ha svolto la sua attività di consulenza Controparte_1 contabile, amministrativa, fiscale e del lavoro in favore di parte attrice senza la diligenza richiesta ai professionisti dall'art. 1176 comma 2 c.c.; accertare che in conseguenza dell'operato della convenuta, parte attrice ha subito i danni enunciati in premessa all'atto introduttivo;
per
l'effetto condannare la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Controparte_1 non, patiti e patiendi, cagionati al Sig. nello svolgimento della sua attività Parte_1 professionale, quantificati nella misura di euro 60.169,37, ovvero nella misura che risulterà stata provata nel corso del presente giudizio o, in subordine, che verrà determinata in via equitativa da codesto Ill.mo Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione, con riserva di agire in giudizio nei confronti della medesima rag. CP_1 nel caso in cui venissero accertati ulteriori inadempimenti ed ulteriori danni;
il tutto
[...] con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato tramite pec in data 05/09/2022, contenente citazione a comparire per l'udienza del 19/02/2023, ha premesso di aver Parte_1 conferito incarico professionale alla ragioniera commercialista , Controparte_1 avente ad oggetto l'espletamento dell'attività di consulenza fiscale e del lavoro relativa alla propria impresa individuale di attività di servizi di pulizie, generali e specializzati. Ha, quindi, riferito che, avendo ricevuto un cospicuo numero di atti impositivi di un certo rilievo notificati alla propria impresa di pulizie, nel mese di dicembre del 2019, dopo aver richiesto ed ottenuto il parere di un secondo esperto in materia, venendo a conoscenza di innumerevoli e gravi inadempienze dell'espletamento dell'incarico, attribuibili in via esclusiva all'attività professionale affidata e svolta da , aveva provveduto a revocarle il mandato Controparte_1 professionale.
Ha, perciò, richiesto il risarcimento dei danni connessi e cagionati dall'operato della per il lasso temporale che va dall'anno 2009 all'anno 2019 e, segnatamente, CP_1 ascrivibili:
- ai danni per le inadempienze fiscali, in relazione alle quali era stata riscontrata la totale assenza di numerose dichiarazioni annuali dal 2016 al 2018, sia IVA che Modello
Unico 770, con conseguente violazione dell'art. 8, I comma, D.P.R 322/1998, sanzionabile ai sensi dell'art. 5, I comma, del d. lgs. 471/1997, e degli artt. 2 e 4 del
D.P.R. 322/1998, sanzionabile ai sensi dell'art. 2, I comma, d. lgs. 471/1997, con danno imputabile alle sanzioni irrogabili, non richiesto giacché le sanzioni non erano ancora pervenute e definite, ed al costo che avrebbe dovuto sostenere per regolarizzare e sanare la propria posizione fiscale;
- ai danni da inadempimento legati al settore della consulenza del lavoro, i quali avevano comportato una maturazione di atti di rettifica ed accertamento contenenti sanzioni particolarmente onerose, dovuti al fatto che: le denunce mensili relative CP_2 alle annualità dal 2013 al 2019 erano state trasmesse in notevole ritardo rispetto ai termini previsti dalla normativa in materia e tutte nell'anno 2019; quelle relative all'anno 2012 erano state del tutto omesse;
quelle dei mesi di gennaio e febbraio del
2011 erano state tardivamente trasmesse nel mese di aprile 2011; quelle da giugno a dicembre del 2011 erano state del tutto omesse;
quelle dell'anno 2010 erano state tardivamente trasmesse nel 2011;
- ai danni da inadempimento legati al settore della consulenza del lavoro e concernenti la autoliquidazione annuale INAIL che erano mancate per diverse annualità, con emissione di cartella di pagamento n. 07120140006138387000 per evasioni premio e interessi per regolazione premio anno 2012 -2013 per un importo di € 96,69 e cartella di pagamento n. 07120150154807867000 per rata premio e sanzioni civili per un importo di € 757,97.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, ha rassegnato le conclusioni che seguono:
“accertare e dichiarare che la convenuta rag. ha svolto la sua attività di Controparte_1 consulenza contabile, amministrativa, fiscale e del lavoro in favore della ditta attrice senza la diligenza richiesta ai professionisti dall'art. 1176 comma 2° c.c.;
- accertare che la ditta attrice ha subito in conseguenza dell'operato della convenuta i danni descritti in narrativa e conseguentemente - condannare la sig.ra al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi, cagionati nello svolgimento della sua attività alla Ditta attrice, per le causali di cui in narrativa, nella misura di: - €
6.248,70 per inadempienze fiscali, - € 53.920,67 per inadempienze nel settore “consulenza lavoro”, per un totale di € 60.169,37, ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa o in subordine che verrà determinata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione, con riserva di agire in giudizio nei confronti della medesima rag. nel caso in cui venissero accertati ulteriori Controparte_1 inadempimenti ed ulteriori danni;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Dichiarata la contumacia di e concessi i termini di cui all'art. 183, VI Controparte_1 comma, c.p.c., con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. l'attore ha chiesto,
a titolo di risarcimento del danno, l'ulteriore importo di € 10.928,86, pari agli importi di tre cartelle esattoriali nelle more notificategli, contenenti ulteriori sanzioni ricollegabili agli inadempimenti della convenuta.
La causa è stata successivamente istruita con consulenza d'ufficio e, disattesa la richiesta di convocazione del consulente d'ufficio a chiarimenti, nel corso dell'udienza del 29 settembre 2025 è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di cui all'art. 190, II comma, c.p.c. di venti giorni per il deposito di note conclusionali, con scadenza il 20/10/2025.
2. La domanda proposta, con la quale l'attore ha chiesto il risarcimento del danno patito in forza dell'inesatto o mancato adempimento, da parte della convenuta, delle obbligazioni scaturenti dal contratto di consulenza fiscale e del lavoro deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
Nell'esaminare tale responsabilità, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 1176
c.c., secondo cui il soggetto obbligato, nell'adempiere, deve usare la “diligenza del buon padre di famiglia”. Il secondo comma di tale disposizione precisa che “nell'adempimento delle prestazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
In concreto, la diligenza nell'eseguire la prestazione a regola d'arte e secondo le tecniche proprie dell'attività demandata non è solo quella generica del bonus pater familias, bensì quella più intensa e concreta che incombe al lavoratore qualificato ed esperto in una determinata attività professionale (cfr., in tal senso, Cass. civ., sent. n.
10454 del 18.07.2002 secondo cui: “ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione”). Ciò, sempre che, ovviamente, la prestazione non implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nel qual caso il prestatore d'opera non potrà essere chiamato a rispondere dei danni, se non per le ipotesi di dolo o colpa grave, in forza del disposto di cui all'art. 2236 c.c.
La violazione del dovere di diligenza comporta, perciò, la sussistenza di responsabilità del professionista anche per colpa lieve, con la sola esclusione della sussistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà. Applicando i noti principi in tema di onere della prova, quindi, il soggetto agente dovrà provare il titolo contrattuale ed allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento altrui.
Anche nel caso in cui sia provato un inadempimento del soggetto obbligato, occorre inoltre, ai fini risarcitori, che sia il danneggiato a provare un danno conseguenza, il quale si ponga in rapporto di derivazione causale dall'inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligazione assunta dal professionista.
Va, infatti, rimarcato, quanto al nesso causale tra l'inesatto adempimento ed il danno, che la relativa prova grava pur sempre sulla parte attrice in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., “trattandosi di elemento della fattispecie egualmente
'distante' da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova” (cfr Cass. civ., ord. n.
20707 del 17.07.2023).
Nella fattispecie l'attore ritiene che il titolo contrattuale, avente ad oggetto sia la consulenza fiscale che quella del lavoro, sia evincibile dalla documentazione depositata, in particolare dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2010 al
2018, le quali riportano l'indicazione della quale soggetto il quale presentò i CP_1
Modelli Unici, ora c.d. Redditi Persone Fisiche, dell'attore presso gli uffici competenti, oltre che dalla corrispondenza intercorsa e relativa alla consegna della documentazione contabile e fiscale alla scadenza del mandato professionale, con mail riscontrate dalla convenuta, la quale aveva chiesto del tempo per poter predisporre e collazionare la documentazione da recapitare.
Ritiene la scrivente che la documentazione offerta fornisca valida prova del rapporto contrattuale intercorso fra le parti in causa e del fatto che lo stesso perdurava quantomeno dall'anno 2010.
Va rimarcato che la corrispondenza intercorsa proviene da indirizzo pec intestato alla e che la e-mail costituisce documento informatico sicché, seppur priva di CP_1 firma, rientra fra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate dall'art. 2712 c.c., sicché forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale è prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (così Cass. civ., ord. n. 11606 del 14.05.2018; in termini Cass. civ., sent. n. 14046 del 21.05.2024). Ne consegue che il riscontro delle mail di sollecito alla consegna della documentazione contabile e fiscale dell'attore, senza contestazione della preesistenza del pregresso rapporto contrattuale, unitamente alla prova documentale dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'attore a partire dal 2010, integrano valida prova del rapporto contrattuale intercorso con la convenuta a partire dal mese di settembre 2011 (data di invio della prima dichiarazione dei redditi prodotta) e fino al mese di novembre 2019.
Allegato l'altrui inadempimento, in quale è sicuramente connotato da colpa, trattandosi di adempimenti i quali devono essere curati da un professionista di media diligenza, va rimarcato, quanto alla domanda di risarcimento del danno che, in relazione alla stessa: “l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto
l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio;
la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali” (cfr
Cass. civ., sent. n. 10141 del 16.04.2021, pronunciata in tema di domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, ma con principio applicabile alla fattispecie).
Ciò detto, l'indicazione dell'avvenuta ricezione di nuove cartelle di pagamento del complessivo ammontare di € 10.928,86, contenuta nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., costituisce modifica della domanda consentita, non essendosi modificati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria ed il danno richiesto, bensì solo modificato l'ammontare economico del danno in forza dell'avvenuta ricezione di nuove richieste di pagamento contenenti sanzioni in relazione all'inesatto operato della convenuta.
La domanda di risarcimento del danno, peraltro, può e deve essere ancorata agli specifici fatti costitutivi indicati in citazione e, segnatamente: alle sanzioni per regolarizzare e sanare la propria posizione fiscale in relazione alle dichiarazioni annuali IVA e modello 770 non trasmesse;
alle sanzioni per gli atti di rettifica ed accertamento ricollegati alle omesse o tardive denunce mensili ed alle sanzioni CP_2 concernenti la mancatala autoliquidazione annuale INAIL. L'accertamento operato dal consulente d'ufficio in ordine alla sussistenza dei danni ed al loro ammontare economico è stato effettuato sulla base della documentazione contabile già versata in atti o acquisita previo consenso delle parti in causa ai sensi dell'art. 198 c.p.c. e relativa ai soli predetti danni, non potendo essere esteso ad ulteriori voci di danno, non richieste con l'atto introduttivo del giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022, hanno delineato i poteri del consulente d'ufficio nell'espletamento delle operazioni peritali, rilevando che al consulente d'ufficio non si applichino le medesime preclusioni istruttorie le quali si applicano alle parti, sicché quest'ultimo, in qualità di ausiliario del giudice, ai sensi dell'art. 61 c.p.c., può porre in essere un'attività svincolata dalla volontà delle parti ed affidata al solo apprezzamento del giudice, il quale vi ricorre quando la definizione della contesa al suo esame postuli l'acquisizione di conoscenze specialistiche estranee alla sua scienza ufficiale. Ne consegue che, nel caso in cui compia le indagini peritali da sé solo, ha i medesimi poteri istruttori e processuali che, d'ufficio, possono essere esercitati dal giudice, ivi compreso quello di rilievo d'ufficio di fatti principali posti a fondamento delle domande ed eccezioni mosse, ma nel solo caso in cui “essi risultino acquisiti al giudizio indipendentemente dalla volontà dispositiva della parte che ne trae vantaggio”.
La citata sentenza Corte di Cassazione, nell'indagare sui poteri del consulente d'ufficio, parte dall'osservazione secondo cui è fatto fermo il divieto di consulenza esplorativa, ovvero di una consulenza con la quale “la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”.
Nel momento in cui la Cassazione estende la possibilità di accertamento peritale anche a fatti non previamente allegati e provati dalle parti, peraltro, in alcun modo ha inteso derogare al divieto, per il consulente, di acquisire da sé solo le prove dell'esistenza di un danno conseguenza.
Va, infatti, rimarcato che “il principio della domanda, in correlazione con il principio di corrispondenza tra il chiesto pronunciato” delimita il campo del giudizio, in quanto
“espressione di un principio dispositivo di ordine sostanziale che identifica solo nella parte il titolare del potere esclusivo di disporre dell'interesse materiale sotteso al proprio diritto” e, quindi, anche il perimetro dei poteri esercitabili dal giudice e, di riflesso, dal consulente d'ufficio che dal giudice acquisisce i suoi poteri. In ambito di consulenza contabile l'art. 198, II comma, c.p.c. attribuisce al consulente d'ufficio poteri maggiormente incisivi, consentendo al consulente d'ufficio anche la facoltà di acquisire documentazione relativa ai fatti principali, purché peraltro sia osservato il chiaro dettato della norma, che tale potere di estensione dell'indagine ammette solo “previo consenso di tutte” le parti.
Le Sezioni Unite, del resto, hanno rimarcato che “l'attenuazione di che trattasi opera nei soli limiti dell'onere della prova e, beninteso, della prova documentale, restando per converso immutato ogni altro onere probatorio gravante ordinariamente sulle parti. In breve, la specialità dell'art. 198 c.p.c. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile
l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti” e nei limiti del perimetro delineato dalla norma suddetta.
Trattasi di orientamento in seguito espresso e ribadito dopo la pronuncia delle sezioni unite, essendosi chiarito che “in materia di consulenza contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionale del 'previo consenso' delle stesse, previsto dall'art.
198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni” (cfr. Cass. civ., ord. n. 5370 del 21.02.2023).
Il potere di acquisizione documentale, peraltro, può essere esercitato nel perimetro dei quesiti formulati, con i quali era stato richiesto al consulente d'ufficio, in punto di inadempimenti legati alla consulenza del lavoro, di accertare e determinare “le inadempienze connesse all'attività di consulenza del lavoro espletata dalla convenuta, mediante l'esame della documentazione e dai dati riportati nel cassetto previdenziale CP_2 relativo alla Ditta individuale (matricola 5121476978), nonché dalla Parte_1 CP_2 documentazione e dai dati tratti dalla posizione contabile della medesima , presso CP_3 [...]
(già ) e presso l'INAIL e determini l'importo delle Controparte_4 CP_5 sanzioni connesse”, coerentemente con le allegazioni, circa il danno subito, contenute nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
L'allargamento dell'indagine peritale richiesto dal tecnico di parte attrice, con il quale si era richiesto al consulente d'ufficio di estendere la sua indagine, verificando se tramite la documentazione acquisita potessero accertarsi i danni ascrivibili alla perdita dei benefici ricevuti dalla parte attrice e di cui agli avvisi di addebito emessi dall' - voce di danno mai richiesta né nell'atto di citazione, né nella prima CP_2 memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. - mirava, invece, non già a provare fatti principali già indicati quanto, piuttosto, ad allargare il thema decidendum, inserendo nelle poste risarcitorie anche voci di danno originariamente non richieste.
Va, del resto, evidenziato che nell'atto di citazione, successivamente integrato dagli ulteriori danni di cui alle cartelle indicate nella prima memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c., era stato richiesto il pagamento di specifiche voci di danno “con riserva di agire in giudizio nei confronti della medesima rag. nel caso in cui venissero Controparte_1 accertati ulteriori inadempimenti ed ulteriori danni”, quindi con esclusione di ulteriori voci di danno non allegate.
Ciò posto, il consulente d'ufficio nominato in corso di causa ha escluso che sia conseguito un danno dall'omessa tempestiva presentazione di dichiarazioni fiscali, evidenziando che le sanzioni comminate all'attore erano da ricollegarsi non già ad omesse o tardive presentazioni documentali, bensì all'omesso versamento delle imposte da lui dovute sulla scorta delle dichiarazioni presentate all CP_4
.
[...]
Per quanto concerne le sanzioni ricollegabili agli inadempimenti collegati all'attività di consulenza del lavoro, il C.T.U. ha riscontrato sanzioni per tardività dell'invio della denuncia mensile e per compensazione indebita da modello F24 per il CP_2 complessivo ammontare di € 14.809,49, importo dal quale va detratto quello di € 25,58, imputabile a sanzioni dovute per l'anno 2009, e quelli di € 201,26 e di € 463,88, imputabili a sanzioni dovute per l'anno 2010, in relazione ai quali non vi è stata evidenza documentale della esistenza del rapporto contrattuale con la convenuta.
Il danno causalmente ricollegabile agli inadempimenti a carico della convenuta e riconducibile al rapporto contrattuale, quale provato in atti, è perciò pari ad €
14.118,77, ovvero all'ammontare degli importi a titolo di sanzioni irrogate con avvisi di addebito richiesti all'attore ma del cui pagamento non vi è prova. CP_2
Il risarcimento del danno può essere esteso anche ai “danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità” (cfr. Cass. civ., sent. n. 14446 del 24.05.2023).
La circostanza che le sanzioni non siano ancora state pagate non esclude, quindi,
l'esistenza del danno, liquidato all'attualità e sul quale non vanno, in difetto di prova del relativo esborso, essere liquidati accessori (rivalutazione monetaria ed interessi) ricollegabili alla perdita di disponibilità della somma ed all'impossibilità di suo reimpiego fruttifero.
In conclusione, deve essere condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
, dell'importo di € 14.118,77, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. Parte_2
1284, I comma, c.c. dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
3. Le spese del presente giudizio, liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M.
55/14, secondo lo scaglione fino ad € 26.000,00, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed istruttoria, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, riconoscendosi, a titolo di spese vive, le spese della marca da bollo e quelle del contributo unificato che avrebbe dovuto essere versato in ragione del valore della domanda, così come accolta.
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 28.10.2024 (cfr.
Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente n. 20882/2022 R.G.A.C. vertente tra contro Parte_1
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di dell'importo di € 14.118,77, oltre interessi al Parte_1 tasso legale su detto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso di spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
c) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U.
Napoli, 24 ottobre 2025.
Il G.U.
(dott.ssa RO De LU)