Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1230/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1230/2025, promossa con ricorso depositato il 26/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...], cittadina italiana, C.F.: , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Michele Squarzon;
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...], cittadino (dato non indicato in atti), C.F. , C.F._2
residente in [...] Villa 11, 22710
Popotla Rosarito, BCN, Mexico;
con l'Avv. Michele Squarzon;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Daverio (VA), in data 15 ottobre 2008
(anno 2008 atto n. 6 parte I); separati consensualmente con sentenza n. 101/2024 del pagina 1 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) la GL minore resterà affidata ad entrambi i genitori e collocata Persona_1
prevalentemente presso la residenza materna. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei di lei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la minore con sé;
2) il padre potrà frequentare liberamente, previo accordo con la madre. Persona_1
Ad ogni modo, in considerazione del fatto che il padre vive per la quasi totalità dell'anno all'estero per ragioni di lavoro, nei periodi nei quali il padre sarà in Italia, le visite potranno così svolgersi: fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 20.30, alla domenica alle ore
21.00, e un giorno alla settimana, preferibilmente il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 22.00, salvo diverso accordo tra i coniugi;
3) i giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi da alternativamente Persona_1
con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
4) in caso di malattia di durante i giorni che sarebbero di spettanza del Persona_1
padre, quest'ultimo potrà farle visita presso la casa materna, previo accordo telefonico;
5) trascorrerà con il padre una settimana tra il giorno 1 ed il giorno 29 Persona_1
febbraio di ogni anno, ed una settimana tra il giorno 1 ed il giorno 31 agosto, periodi che verranno definiti rispettivamente entro il giorno 1 settembre ed il giorno 1 maggio di ogni anno, compatibilmente con le disponibilità lavorativa di entrambi i genitori.
6) I coniugi si impegnano a far mantenere costanti rapporti fra ed i nonni Persona_1
paterni e materni;
7) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare le località ove intenderanno trascorrere le ferie con la minore;
pagina 2 di 6 8) il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento della GL l'importo mensile di € 1.050,00 mensili, oltre Persona_1 rivalutazione ISTAT, entro il giorno dieci di ogni mese di riferimento, con l'impegno del padre a provvedere al mantenimento diretto della ragazza nei giorni infrasettimanali e nei weekend nei quali la predetta si tratterrà a casa del padre anche per la notte;
detta somma sarà versata dal padre fino a quando la GL non avrà terminato l'ultimo ciclo di studi universitari o, comunque, fino a quando la GL non risulterà economicamente autosufficiente;
9) le spese extra occorrenti per la GL (ivi comprese le spese Persona_1
universitarie, ludiche, ricreative, sportive, le spese straordinarie non prevedibili e le spese mediche non mutuabili o non coperte da assicurazioni) saranno suddivise tra i genitori nella misura del 100% a carico del padre, nel rispetto delle linee guida sancite nel Protocollo del
Tribunale di Varese, condiviso dalle parti e a cui i genitori fanno espresso riferimento;
10) La SI , quale collocataria prevalente della GL, godrà delle Parte_1
deduzioni per il carico familiare nella misura del 100% ciascuno;
le detrazioni ai fini Irpef per le spese straordinarie sostenute in favore della GL spetteranno a ciascun genitore secondo la propria quota di partecipazione;
11) Sull'immobile di cui al punto 2) delle premesse grava un mutuo per complessivi €
240.000,00 contratto nell'anno 2023 e con scadenza nell'anno 2053, che vede un rateo mensile pari a complessivi € 1.196,00; al pagamento dei ratei di cui sopra, come determinato negli accordi sottoscritti dalle parti in sede di separazione, continuerà a provvedere integralmente il SI. fino allo spirare del trentaseiesimo mese Parte_2 successivo all'atto di omologa di separazione avvenuto in data 27/05/2024. Successivamente, quest'ultimo si farà carico del pagamento del 50% dei ratei suddetti, e ciò sino al settantaduesimo mese successivo a tale data. Dal settantreesimo mese successivo all'omologa di separazione, il pagamento del mutuo per l'acquisto dell'immobile di cui al punto 2) delle premesse verrà integralmente corrisposto dalla SI.ra Parte_1
12) il contratto assicurativo “vita” n. 18728015 stipulato dal SI. Parte_2
con la società TE UT in favore della GL , continuerà ad Persona_1 essere quietanzato mensilmente da quest'ultimo.
13) Le Parti dichiarano di aver raggiunto un accordo definitivo in merito agli aspetti economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo che il SI.
pagina 3 di 6 in luogo della corresponsione di un assegno divorzile periodico in Parte_2 favore della SI.ra , verserà a quest'ultima, a titolo di assegno divorzile in Parte_1
forma una tantum, l'importo complessivo di € 92.600,00.
Tale importo sarà corrisposto dalla Parte obbligata alla Parte beneficiaria con le seguenti modalità:
• € 46.300,00 alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
• € 46.300,00 entro sei mesi dall'avvenuto deposito del ricorso medesimo.
Oltre a ciò, il SI. si impegna irrevocabilmente a corrisponderle alla Parte_2
SI.ra un importo pari al 4% (quattro per cento) del valore economico, al Parte_1
netto delle imposte, che egli dovesse ricavare dalla vendita, anche parziale, delle proprie quote sociali detenute nella società 33 Threads, con sede in 1330 Park Center Dr, Vista, CA
92081, USA.
In ogni caso, l'importo massimo complessivo che SI. sarà tenuto a Parte_2
versare alla SI.ra in forza del presente obbligo non potrà superare la somma Parte_1
di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).
A tal fine, il SI. si impegna a: Parte_2
1. Comunicare alla SI.ra , entro 15 giorni dall'avvenuta vendita, l'importo Parte_1
complessivo percepito e la relativa documentazione fiscale attestante il valore netto della cessione;
2. Effettuare il pagamento della somma dovuta alla SI.ra entro 30 giorni Parte_1
dalla data di effettiva riscossione del corrispettivo di vendita, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra . Parte_1
Il presente obbligo sorge esclusivamente al verificarsi della condizione sospensiva rappresentata dalla vendita, totale o parziale, delle quote sociali del SI. Parte_2
nella società sopra indicata, e cessa definitivamente una volta adempiuto.
[...]
Le Parti dichiarano inoltre che, con il pagamento dell'importo determinato secondo i criteri sopra indicati, nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile o altra forma di contribuzione economica derivante dallo scioglimento del vincolo matrimoniale.
pagina 4 di 6 Le Parti dichiarano che tale accordo è stato liberamente e consapevolmente raggiunto, nel reciproco rispetto delle proprie eSIenze patrimoniali e personali, e che esso ha carattere definitivo e irrevocabile, non essendo soggetto a revisione o modifica, anche in caso di mutamento delle condizioni economiche di una o di entrambe le Parti.
14) la SI.ra ed il SI. prestano sin d'ora reciproco Parte_1 Parte_2 assenso alla richiesta e/o al rinnovo dei passaporti o altri documenti d'identità validi per l'espatrio, per sé e per la GL minore;
15) Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, avendo già provveduto a regolare ogni altro rapporto anche di carattere patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra , nata a [...]_1
(VA), il 17/03/1977, e , nato a [...], il Parte_2
19/11/1970, contratto dai coniugi in data 15/10/2008 in Daverio (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Daverio (anno 2008 atto n. 6 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 5 di 6 3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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