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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/10/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 188 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da
[...]
(c.f. Parte_1
), (c.f. ) P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
e (c.f. ) con l'avv. Parte_1 C.F._2
UD EN;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_1 P.IVA_2
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002515102 con cui l' ha ordinato il pagamento della sanzione CP_1
amministrativa di € 13.420,02 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'anno 2020, in violazione dell'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, modificato dall'art. 3, co. 6, D. lgs. n. 8/2016, oltre € 9,05 a titolo di spese, eccependo, tra l'altro, la l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
L' si è costituito deducendo la propria intenzione di annullare in CP_1
autotutela l'ordinanza opposta, non potendo documentare la tempestiva notificazione dell'accertamento della violazione, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La pacifica infondatezza della pretesa per inutile decorso del termine per la notifica dell'accertamento comporta la cessazione della materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza (virtuale) e si liquidano considerando solo le fasi di studio ed introduttiva, essendo venuta meno ogni contesa già in prima “udienza”. Non si dispone l'aumento per la pluralità di parti essendo le difese uniformi.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere ai ricorrenti in solido le spese di lite, CP_1
liquidate in € 900 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, distratte a favore del difensore.
08/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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