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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1487/2020 R.G.A.C. promossa da:
(c.f./p.iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv.
Alessandro Tassinari ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Carrara via Provinciale Nazzano n. 24 (MS); attrice nei confronti di
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Grimaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tivoli, via Vincenzo Pacifici n. 20 (RM); convenuta
Oggetto: vizi della vendita della cosa venduta e inadempimento contrattuale.
Conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - Parte_1
accertare e dichiarare che la merce fornita dalla relativamente alle fatture Controparte_1
n. 4 del 13.05.2020 di euro 28.515,98, n. 29 del 28.05.2020 di euro 20.135,23 e n. n. 60 del
15.06.2020 di euro 16.163,75, è affetta dalle difformità e dai vizi meglio descritti in narrativa;
- accertare e dichiarare che ha unilateralmente modificato le condizioni Controparte_1
pagina 1 di 21 contrattuali pattuite riducendo i termini di pagamento convenuti a 90/120 giorni in 60/90 giorni ed infine “a vista fattura”; - conseguentemente accertare e dichiarare che si Controparte_1
è resa gravemente inadempiente al contratto per la fornitura di materiale Travertino Romano di cui in narrativa, per tutte le motivazioni sopra argomentate e, per l'effetto, - accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a relativamente agli addebiti eseguiti Parte_1 Controparte_1
con l'emissione da parte della delle fatture n. 4 del 13.05.2020 di euro Controparte_1
28.515,98, n. 29 del 28.05.2020 di euro 20.135,23 e n. 60 del 15.06.2020 di euro 16.163,75; - accertare e dichiarare che il grave inadempimento della ha causato alla Controparte_1
i danni evidenziati in narrativa nella somma provvisoriamente indicata in Parte_1
Euro 50.000,00, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà quantificata all'esito della fase istruttoria, anche con ricorso a valutazione equitativa e, per l'effetto, - dichiarare tenuta, e quindi condannare, al risarcimento di tutti i danni causati a Controparte_1 Parte_1
nella somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. Vinte le spese ed i compensi di
[...]
causa”; per “1) dichiararsi la società decaduta Controparte_1 Parte_1
dalla garanzia per i vizi in relazione al materiale fornito dalla società Controparte_1
ed oggetto di causa;
2) respingersi comunque tutte le domande proposte dalla società Parte_1
nei confronti della società perché infondate;
3) in via
[...] Controparte_1
riconvenzionale, condannarsi la società a pagare alla società Parte_1 [...]
la somma di € 64.814,96, a saldo delle fatture n. 4/2020, 29/2020 e 60/2020, Controparte_1
con gli interessi ai sensi del d. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo;
4) spese e competenze di causa integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, società Parte_1
specializzata nella lavorazione, trasformazione e commercio di marmi, pietre e graniti, rappresentava che: 1) nel dicembre 2019 aveva concluso con CI RB s.r.l. un contratto per la fornitura di 3.000 mq di materiale travertino destinato al cliente australiano AP TO;
2) più precisamente, le parti avevano pattuito: i) la fornitura di mq 3.000 di materiale travertino “romano” al prezzo di € 50,00 per le lastre ed € 75,00 pagina 2 di 21 per le marmette levigate;
ii) la consegna di circa tre contenitori al mese per terminare il lavoro in tre mesi;
iii) il pagamento delle fatture a 90/120 giorni tramite ri.ba.; 3) il prezzo era esente IVA in quanto la merce oggetto della fornitura era destinata all'esportazione (Australia); 4) dopo una prima fornitura, come risultante dalla fatture emesse da CI RB s.r.l. n. 93 del 28.02.2020 e n. 120 del 12.03.2020, l'esecuzione del contratto veniva sospesa in conseguenza dell'emergenza Covid-19; 4) nel mese di maggio 2020, il sig. della CI RB s.r.l. aveva comunicato all'attrice Persona_1
che la fornitura sarebbe stata portata a termine, alle stesse condizioni, da un'altra società del “gruppo”, vale a dire dalla realizzandosi a favore di Controparte_1
quest'ultima la cessione del contratto;
5) il “Gruppo CI” aveva sottaciuto la circostanza per cui il subentro nell'esecuzione del contratto da parte della convenuta era dovuto all'intervenuto fallimento dell'originaria contraente CI RB s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Verona in data 16.3.2020 (R.G.F. n. 43/2020); 6) ad ogni modo, la aveva effettuato la fornitura di altri due Controparte_1
container, come risultante dalla fattura n. 4 del 13.05.2020 emessa per l'importo di €
28.515,98 e dalla fattura n. 29 del 28.05.2020 emessa per € 20.135,23; 7) e tuttavia, senza alcuna preventiva comunicazione né negoziazione, Controparte_1
aveva modificato unilateralmente i termini di pagamento convenuti in 90/120 giorni, dapprima riducendoli arbitrariamente in 60/90 giorni e poi richiedendo il pagamento “a vista” della fattura n. 60 del 15.06.2020, rifiutando di consegnare la merce;
7) difatti, il giorno 6 luglio 2020, mentre il quinto container era in fase di carico presso una società di logistica di Verona, la convenuta aveva ordinato di scaricare il camion, rifiutando la consegna se non previo pagamento del prezzo da parte della 8) Parte_1
nel frattempo, la aveva ricevuto contestazioni dal cliente Parte_1
australiano AP TO circa la sussistenza di difformità e vizi riscontrati nelle forniture eseguite sia dalla CI RB s.r.l. che dalla 9) l'attrice Controparte_1
aveva informato la in persona dei sigg.ri e Controparte_1 Persona_1
delle contestazioni ricevute dalla AP TO, chiedendo altresì di Persona_2
attivarsi per porvi rimedio ed insistendo per il rispetto delle condizioni di pagamento pagina 3 di 21 convenute a 90/120 giorni;
10) la si era resa gravemente Controparte_1
inadempiente per aver modificato le condizioni contrattuali in relazione ai termini di pagamento, interrompendo la fornitura, e per aver venduto merce contenente vizi e difformità; 11) a fronte dei difetti riscontrati, la non aveva Controparte_1
diritto ad ottenere il pagamento della merce viziata (rappresentante il 50% della merce spedita) né il diritto ad ottenere il pagamento della restante merce, considerando che il materiale fornito avrebbe dovuto essere integralmente sostituito per garantire uniformità di caratteristiche tipologiche e qualitative del materiale usato nell'esecuzione del lavoro commissionato dal cliente, non essendo possibile rinvenire un tipo identico sul mercato;
12) in tale ottica, l'interruzione della fornitura da parte della convenuta aveva cagionato rallentamenti nei SAL della medesima costruzione, oltre costi per la sostituzione del materiale fornito, mediante ritiro e spedizione di nuovi materiali, nonché la necessità di concordare con il cliente finale abbuoni e sconti per evitare cause risarcitorie;
13) i danni causati dalla erano superiori al Controparte_1
valore della merce fornita essendo necessario provvedere al ritiro ed alla sostituzione del materiale viziato per un importo ad stimabile in € 50.000,00 circa;
14) a detta voce di danno dovevano aggiungersi i costi di acquisto del nuovo materiale (maggiorati rispetto a quelli contrattuali), oltre alle spese di ricerca del medesimo, i costi per la sua spedizione in Australia, nonché i costi per il ritiro della merce contestata, oltre al prevedibile addebito di maggiorazioni di costi e spese che sarebbe stato eseguito da
AP TO per non avere potuto rispettare i termini di costruzione. Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, domandava al Tribunale adito di Parte_1
volere: “- accertare e dichiarare che la merce fornita dalla relativamente Controparte_1
alle fatture n. 4 del 13.05.2020 di euro 28.515,98, n. 29 del 28.05.2020 di euro 20.135,23 e n. n.
60 del 15.06.2020 di euro 16.163,75, è affetta dalle difformità e dai vizi meglio descritti in narrativa;
- accertare e dichiarare che ha unilateralmente modificato le Controparte_1
condizioni contrattuali pattuite riducendo i termini di pagamento convenuti a 90/120 giorni in 60/90 giorni ed infine “a vista fattura”; - conseguentemente accertare e dichiarare che Controparte_1
si è resa gravemente inadempiente al contratto per la fornitura di materiale Travertino Romano di
[...]
pagina 4 di 21 cui in narrativa, per tutte le motivazioni sopra argomentate e, per l'effetto, - accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a relativamente agli addebiti Pt_1 Parte_1 Controparte_1
eseguiti con l'emissione da parte della delle fatture n. 4 del 13.05.2020 Controparte_1
di euro 28.515,98, n. 29 del 28.05.2020 di euro 20.135,23 e n. 60 del 15.06.2020 di euro
16.163,75; - accertare e dichiarare che il grave inadempimento della ha Controparte_1
causato alla i danni evidenziati in narrativa nella somma provvisoriamente Parte_1
indicata in Euro 50.000,00, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà quantificata all'esito della fase istruttoria e, per l'effetto, - dichiarare tenuta, e quindi condannare, Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni causati a nella somma che risulterà
[...] Parte_1
all'esito dell'espletanda istruttoria. Vinte le spese ed i compensi di causa”.
2. Si costituiva in giudizio unipersonale rappresentando Controparte_1
che: 1) non esisteva alcun “gruppo CI” dato che non vi era alcuna reciproca partecipazione societaria né alcun tipo di controllo tra CI RB s.r.l. e
[...]
che rimanevano due soggetti giuridici distinti;
2) il contratto di Controparte_1
fornitura di specie non era stato ceduto dalla società CI RB s.r.l. a
[...]
attesa l'impossibilità che una società fallita potesse cedere un contratto Controparte_1
ad un altro soggetto;
3) dopo la dichiarazione di fallimento di CI RB s.r.l., la aveva concordato la fornitura di travertino con la società Controparte_1
Santucci, stipulando un nuovo contratto che aveva “il contenuto oggettivo in parte coincidente con il contenuto del precedente accordo contrattuale” ma che prevedeva diversi termini per il pagamento della fornitura;
4) la società aveva fornito all'attrice il materiale CP_1
richiesto per l'importo complessivo di € 64.814,96 a fronte delle fatture nn. 4, 29 e 60 in atti;
5) il materiale era stato consegnato in data 13.5.2020, 27.5.2020 e 5.6.2020, di guisa che la avrebbe dovuto denunciare gli eventuali vizi presenti nella merce Parte_1
entro il termine di otto giorni decorrenti dalle predette date a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1495 c.c.; 6) l'asserito vizio era apparente per cui il termine di otto giorni era decorrente dalla consegna;
7) per converso, la prima contestazione da parte di Pt_1
era contenuta nella comunicazione pec inviata a mezzo del proprio legale in data
7.8.2020; 8) la veva fornito il materiale all'attrice, senza essere a conoscenza che CP_1
pagina 5 di 21 questo sarebbe stato destinato al cliente australiano AP TO;
9) tutto il materiale era stato verificato al momento del carico dal sig. dipendente della Testimone_1
il quale non aveva sollevato alcuna obiezione circa la qualità dello Pt_1 Parte_1
stesso; 10) era inverosimile che il sig. non avesse avuto tempestiva notizia della Pt_1
dichiarazione di fallimento, atteso che questo era stato chiesto da un “soggetto di Carrara” che aveva “dato massima pubblicità alla vicenda”; 11) circa il rifiuto di effettuare ulteriori forniture, la società aveva fatto applicazione della facoltà prevista dall'art. 1460 CP_1
c.c.; 12) difatti, non avendo ricevuto alcun corrispettivo da parte della Parte_1
per la merce fornita pari al valore di € 64.814,96, la convenuta aveva legittimamente domandato il pagamento immediato delle altre eventuali fatture;
13) il materiale fornito era immune da vizi e difetti;
14) le fotografie in atti non erano idonee a provare i vizi della merce, in quanto non consentivano di comprendere se quello fosse il materiale fornito dalla in relazione a quale forniture e cosa fosse successo al materiale in CP_1
seguito alla consegna;
15) l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio era stato notificato alla solo pochi giorni prima della scadenza di pagamento dell'ultima CP_1
fattura che avrebbe consentito alla convenuta di agire in via monitoria;
16) non vi era alcun inadempimento imputabile alla per cui la richiesta risarcitoria ex adverso CP_1
avanzata era infondata;
17) non era comprensibile il motivo per cui il materiale fornito avrebbe dovuto essere integralmente sostituito perché inservibile;
18) il costo d'acquisto del nuovo materiale e l'addebito di maggiorazioni non poteva costituire danno risarcibile;
19) d'altra parte, non aveva provato la quantificazione Parte_1
dell'asserito danno. In considerazione di quanto sopra, la società
[...]
rassegnava le seguenti conclusioni: “1) pronunciarsi a carico Controparte_2
della società ed a favore della società Parte_1 Controparte_1
unipersonale, ai sensi dell'art. 186 ter, ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per l'importo di € 64.814,96, oltre interessi ai sensi del d. Lgs. 231/2002 dalla scadenza di pagamento indicata nelle singole fatture 4/2020, 29/2020 e 60/2020 al saldo effettivo;
2) dichiararsi la società decaduta dalla garanzia per i vizi in relazione al Parte_1
materiale fornito dalla società unipersonale ed oggetto di causa;
3) Controparte_1
pagina 6 di 21 respingersi comunque tutte le domande proposte dalla società nei confronti della Parte_1
società unipersonale perché infondate;
4) in via riconvenzionale, Controparte_1
condannarsi la società a pagare alla società Parte_1 Controparte_1
unipersonale la somma di € 64.814,96, a saldo delle fatture n. 4/2020, 29/2020 e 60/2020, con gli interessi ai sensi del d. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo;
5) spese e competenze di causa integralmente rifuse”.
3. Con ordinanza datata 1 marzo 2021, il G.I. accoglieva la richiesta avanzata da parte convenuta ex art. 186-ter c.p.c. e, per l'effetto, pronunciava nei confronti di
[...]
ordinanza di ingiunzione avente ad oggetto il pagamento a favore di Parte_1 [...]
di € 64.814,96, oltre interessi dalla scadenza di pagamento Controparte_1
indicata nelle singole fatture sino al saldo effettivo. Con la medesima ordinanza rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività dell'ordinanza suddetta, difettandone i requisiti.
3. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale. 4. In data 14 giugno 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza con cui le stesse precisavano le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Garanzia per i vizi della cosa venduta e risarcimento del danno.
1.1. Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, lo scrutinio richiesto non può che muovere dalle domande avanzate da In primo Parte_1
luogo, l'attrice ha domandato l'accertamento e la dichiarazione dei vizi della merce fornita da relativamente alle fatture emesse da Controparte_1
quest'ultima n. 4 del 13.5.2020, n. 29 del 20.5.2020, n. 60 del 15.6.2020 e il conseguente risarcimento dei danni patiti.
1.2. E' opinione del magistrato che, nella specie, si sia al cospetto di un contratto di compravendita, considerato che alla prestazione di dare dei beni (marmo, n.d.r.) a pagina 7 di 21 carico della parte venditrice, si contrappone quella in capo alla parte acquirente sostanziantesi nel pagamento del corrispettivo pattuito.
Ciò posto, brevi cenni merita la disciplina relativa alla garanzia per vizi nella vendita di beni mobili. Segnatamente, nel contratto di compravendita, tra gli obblighi gravanti sull'alienante, sussiste quello di garantire l'acquirente dai vizi della cosa che, ai sensi dell'art. 1490 c.c., la rendano inidonea all'uso a cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore: vizi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito essere identificabili in quei difetti attinenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.
1218/2022).
In presenza di un vizio – anche occulto – il legislatore tutela l'acquirente permettendogli di esperire, a sua scelta, l'actio redhibitoria, volta alla risoluzione del contratto, nonché l'actio quanti minoris o azione estimatoria, finalizzata alla riduzione del prezzo pattuito. Tali strumenti di tutela rientrano nel novero della più ampia categoria delle azioni edilizie, contraddistinte dai seguenti elementi tipici: i) l'onere gravante sull'acquirente di denunciare l'esistenza del vizio al venditore nel termine di otto giorni a pena di decadenza, decorrenti a partire dalla scoperta, se si tratta di vizi occulti, ovvero dalla conclusione del contratto se si tratta di vizi apparenti (a meno che il venditore non abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato ai sensi dell'art. 1495 co. 2 c.c.); ii) l'onere in capo all'acquirente di fornire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. civ., Sez. Un. sent. n. 11748/2019); iii) l'irrilevanza della colpa del venditore ai fini della soggezione alla garanzia;
iv) il termine prescrizionale di un anno entro cui l'azione deve essere esercitata, che decorre dal momento della consegna del bene.
E' d'uopo, altresì, precisare che la stessa disciplina codicistica fa comunque salva la possibilità per l'acquirente di esperire – oltre all'azione di garanzia – anche l'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1494 c.c. Più precisamente, la norma garantisce al compratore non solo il ristoro per il pregiudizio economico subito per il fatto stesso di aver ricevuto un bene viziato (v. art. 1494, comma 1 c.c.) ma anche quello per le pagina 8 di 21 specifiche conseguenze dirette ed immediate derivate dall'esistenza del difetto (v. art. 1494, comma 2 c.c.). Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi”
(cfr. Cass. civ. n. 36052/2021. In senso conforme cfr. Cass. civ. n. 10728/2001 e Cass. civ. Sez. Un. 18672/2019 in parte motiva).
1.3. Nella specie, al fine di verificare il rispetto da parte dell'attrice del termine decadenziale di otto giorni stabilito dall'art. 1495 c.c. è utile richiamare le risultanze documentali in atti.
Segnatamente, dalla comunicazione e-mail inviata in data 20 dicembre 2019 dal sig. in qualità di dipendente della al sig. Testimone_1 Parte_1 [...]
dipendente di CI RB s.r.l. (il quale, escusso in udienza, ha Tes_2
confermato di aver ricevuto tale e-mail) si legge quanto segue: “Ciao a seguito della Tes_2
conversazione telefonica di pochi minuti or sono desidero confermare l'ordine per pannelli tagliati di travertino silver 30 mm levigati e non stuccati range come per i pennelli in parente firmati dai clienti in occasione della loro visita il 14 Novembre. Quantità 3000 m2 – al prezzo netto Euro 75.00 m2.
Imballo compreso. La pennellatura è essenzialmente di 1200x600 ma ci sono alcuni pezzi di
1600x600 (non ancora quantificati). Il cliente desidererebbe ottenere da ogni lastra 2 pannelli di misure 1200 x 600 e 2 pannelli 1600 x 600 per questo blocchi da lastre 2800 x 1200 sarebbero ideali. Per rendere il nostro lavoro quanto più semplice e spedito possibile, il cliente chiede di avere foto dei blocchi con relative dimensioni, e successivamente dal 1 lastra ogni 5 – in modo da poterci rimandare indietro il suo schema di taglio per la numerazione (la cosa è più semplice a farla che a scriverla). Il lavoro può iniziare immediatamente, ovviamente sono disposto a salire a Verona quanto prima possibile per poter finalizzare gli ultimi dettagli (…)” (v. doc. 1 attore).
1.4. Dalle risultanze testimoniali è poi emerso come la società CI RB s.r.l. si sia resa disponibile ad effettuare le consegne di marmo richieste. In particolare, i testi ex collaboratore esterno, quale tecnico commerciale di Persona_2 [...]
impiegato presso e coordinatore Controparte_1 Tes_3 Parte_1
di azienda, dipendente della e assistente del Testimone_4 Parte_1
pagina 9 di 21 sig. escussi all'udienza del 29.3.2022, e ex Tes_1 Testimone_5
dipendente della fino al 30.10.2020, escusso all'udienza del Parte_1
22.5.2023, hanno confermato che nell'ottobre 2019 aveva Parte_1
contattato la CI RB s.r.l. per chiedere la disponibilità all'esecuzione dell'ordine ricevuto dal cliente australiano AP TO e che la società, nella persona del sig. Per_1
si era dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura della merce. I predetti testi
[...]
hanno, altresì, riferito che il sig. quale incaricato della Testimone_1 [...]
aveva ispezionato presso il centro logistico “Logistock” sito in Verona il Parte_1
materiale fornito dalla In particolare, la verifica era avvenuta mediante il CP_1
controllo di alcuni campioni di materiale di “travertino romano” dichiarati conformi alla merce imballata. Più precisamente, il teste ha riferito che: “la Testimone_1
fornitura estratta da Roma veniva trasportata a Verona per essere successivamente prodotta nel formato finale che avevamo ordinato;
i controlli avvenivano a Verona presso Logistock”; (…)
“visionato le fatture che mi vengono mostrate, confermo di aver effettuato le ispezioni presso i vari terzisti che la utilizzava per la lavorazione, il tutto prima della spedizione in Australia. CP_1
Logistock era l'indirizzo ove aveva sede la e da qui andavamo presso i terzisti”; (…) “spesso CP_1
presso i terzisti trovavo il materiale imballato e pronto per la spedizione;
chiedevo quindi di sballare per verificare la bontà del prodotto”. In tali circostanze, il teste ha riferito che gli venivano mostrati solo alcuni campioni di materiale (“mi venivano mostrati alcuni pezzi a campione, quindi la mia verifica era parziale e sommaria”). Concordemente, ha riferito Persona_2
che: “il materiale veniva ispezionato anche presso il centro logistico “Logistock” di Verona”; (…) “la merce veniva verificata con pezzi a caso scelti dal cliente”. Ancora, ha dichiarato Tes_3
che: “il materiale veniva ispezionato presso in Verona”. (…) Tutti i contenitori ed i carichi CP_3
sono stati ispezionati da (…) durante l'ispezione veniva aperta una cassa a caso e Testimone_1
venivano preso un po' di pezzi per poter verificare se il materiale era conforme a quanto concordato”.
Da quanto sopra può trarsi il ragionevole convincimento che la Parte_1
fosse in condizioni di verificare la qualità della merce contestualmente alla consegna mediante i controlli effettuati dal sig. presso il centro logistico di Verona, Tes_1
pagina 10 di 21 decorrendo da tale momento il termine decadenziale di otto giorni di cui all'art. 1495
c.c..
1.5. E tuttavia, anche a voler ritenere che il termine decadenziale abbia iniziato a decorrere successivamente, la prima contestazione da parte della è Parte_1
avvenuta mediante comunicazione pec inviata in data 7 agosto 2020 con cui la società,
a mezzo del proprio legale, ha denunciato l'asserito grave inadempimento della controparte aggiungendo che: “Detto palese e grave inadempimento è ulteriormente aggravato dal fatto di avere fornito materiale non conforme all'ordine e materiale viziato, come da formali contestazioni ricevute dal cliente australiano” (v. doc. 9 convenuta). Parte attrice non ha però dimostrato in quale precisa data abbia ricevuto la comunicazione della contestazione dei vizi da parte di AP TO. Momento a decorrere dal quale la società attrice ha indubbiamente acquisito certezza obiettiva e completa dei vizi, trovandosi nelle condizioni di denunciarne l'esistenza al venditore ai sensi dell'art. 1495 c.c.. Ed infatti, la comunicazione contenente il report inoltrato dal cliente australiano non riporta alcuna data di invio né di ricezione.
Neppure può dirsi, inoltre, che abbia riconosciuto i vizi, Controparte_1
atteso che, nella medesima data del 7 agosto 2020, mediante comunicazione a mezzo del proprio legale, in risposta a quella ricevuta da questa ha rilevato Parte_1
che: “[…] La società cliente non ha modificato alcun elemento concordato tra le parti ed ha, ad oggi, regolarmente fornito quanto ad oggi richiesto, rappresentato dal materiale indicato nelle fatture n. 4 in data 13.05.2020, n. 29 in data 28.05.2020 e n. 60 in data 15.06.2020. Tale materiale è perfettamente conforme all'ordine ed esente da vizi, come verificato dall'incaricato della società
[...]
prima della spedizione e come confermato dall'assenza di ogni contestazione” (v. doc. Parte_1
10 convenuta).
1.6. Non può che affermarsi, quindi, che l'acquirente sia decaduto Parte_1
dal diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta e dal relativo diritto di domandare il risarcimento del danno derivante da tali vizi ai sensi dell'art. 1494 c.c.. Il che appare conforme all'orientamento di legittimità secondo cui: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, è consolidato il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denuncia pagina 11 di 21 rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495
c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 12337/2023. In senso conforme cfr. Cass. civ. sez. II,
14/05/2008 n. 12130).
2. Inadempimento contrattuale, risarcimento del danno ed eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
2.1. L'attrice ha inoltre domandato il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento contrattuale di per avere quest'ultima modificato Controparte_1
unilateralmente le condizioni contrattuali convenute in relazione ai termini di pagamento (riducendoli da 90/120 giorni a 60/90 giorni ed infine “a vista fattura”) per aver rifiutato di consegnare la merce richiesta ed interrotto, pertanto, la fornitura di specie. A tal riguardo, questa ha chiesto che venga accertato che nulla è dovuto da nei confronti di relativamente agli Parte_1 Controparte_1
addebiti di cui all'emissione delle fatture n. 4 del 13.5.2020, n. 29 del 28.5.2020, n. 60 del 15.6.2020. In particolare, secondo la ricostruzione attorea, l'interruzione della fornitura da parte di ha costituito un grave Controparte_1
inadempimento, cagionando un danno risarcibile in quanto ha costretto
[...]
ad impiegare tempo e personale per cercare sul mercato blocchi di un Parte_1
materiale simile a quello fornito dalla società CI, così da poter completare la fornitura a favore del cliente AP TO, nonché a sopportare la maggiorazione dei costi per la produzione delle marmette ordinate da AP TO, considerando che il prezzo convenuto con era pari ad € 75,00/mq mentre quello poi sostenuto è CP_1
stato pari ad € 87,00/mq (v. pp.
9-10 conclusionale attore).
2.2. Poiché si è al cospetto dell'identico ambito contrattuale, deve scrutinarsi congiuntamente anche la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, avente ad oggetto la condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
64.814,96 a saldo delle fatture n. 4/2020, 29/2020 e 60/2020, oltre ad interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo.
pagina 12 di 21 2.3. Tanto chiarito, brevi cenni merita l'istituto della responsabilità contrattuale che sorge, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., in caso di inadempimento della prestazione dedotta nel contratto.
Segnatamente, l'inadempimento consiste nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione che sia imputabile e riconducibile a cause dipendenti dal colpevole comportamento del debitore. Invero, in accordo all'art. 1176 c.c., nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, intesa quale nozione elastica che può variare a seconda dell'attività svolta e del tipo di rapporto esaminato, conseguendone che se l'obbligazione è di tipo professionale, la diligenza è valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata in concreto. L'art. 1218 c.c. stabilisce, inoltre, che: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Quanto, invece, alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità, a partire dall'arresto a Sezioni Unite n. 13533/2001, ha chiarito che il creditore che agisce in giudizio per il risarcimento del danno (così come per la risoluzione ovvero l'adempimento) è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto, del danno-conseguenza subito, nonché del relativo nesso di causalità giuridica, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento altrui ed essendo sollevato dall'onere di provare il danno-evento, il relativo nesso di causalità materiale, nonché l'elemento soggettivo, che si presumono assorbiti dall'inadempimento stesso. Spetta, invece, al debitore dimostrare il fatto estintivo delle proprie obbligazioni e, dunque, l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile nei termini sopra detti.
Ancora, in termini generali, vale evidenziare che l'art. 1460 c.c. disciplina l'eccezione di inadempimento, secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle
pagina 13 di 21 parti o risultano dalla natura del contratto” (co. 1) ma che “tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede” (co. 2).
Mediante lo strumento di cui all'art. 1460 c.c., la parte paralizza la domanda che gli viene rivolta sostenendo che il proprio inadempimento è giustificato dall'inadempimento altrui. In tale ottica, il giudice deve svolgere una valutazione comparativa degli inadempimenti per stabilire quale dei due sia prevalente e se l'eccezione risulti conforme a buona fede soprattutto alla luce del criterio della proporzionalità che valuta la gravità dell'inadempimento in relazione al sinallagma, alla causa del contratto e agli interessi delle parti e, dunque, l'incidenza dello stesso sull'economia complessiva del rapporto.
2.4. Ciò posto e venendo ora al merito della vicenda che ne occupa, in via preliminare, mette conto chiarire i rapporti contrattuali tra CI RB s.r.l. e
[...]
e la loro rilevanza ai fini di causa. Controparte_1
Segnatamente, parte attrice ha sostenuto che il contratto avente ad oggetto la fornitura del materiale travertino romano, inizialmente stipulato dalla CI RB s.r.l., a causa del fallimento di quest'ultima, sia stato ceduto nel maggio 2020 ad un'altra società del
“gruppo CI”, vale a dire la realizzandosi una cessione Controparte_1
del contratto a favore di quest'ultima da eseguirsi con le modalità e i termini originariamente pattuiti (v. p. 5 comparsa conclusionale attorea).
In merito, i testi (ex collaboratore esterno quale tecnico commerciale Persona_2
di (impiegato presso Controparte_1 Tes_3 Parte_1
(dipendente della e Testimone_4 Parte_1 Tes_5
(ex dipendente della hanno confermato che, nel
[...] Parte_1
maggio 2020, il sig. ha contattato proponendo di Persona_1 Parte_1
continuare la fornitura in essere mediante la società e Controparte_1
specificando che il materiale fornito sarebbe rimasto invariato. In particolare, il sig. ha riferito che, nel maggio 2020 “la prosecuzione dei rapporti su richiesta del Tes_1
nipote, avvenne con CI Asset Traversitno Srl;
i termini della fornitura rimasero gli Persona_1
pagina 14 di 21 stessi; per noi non era importante se non che la fornitura corrispondesse a quella già concordata”; (…)
– nipote – ci garantì che il marmo era quello ordinato dalla cava di Roma”. Persona_1
Mette conto evidenziare, però, che dalla visura camerale di CI RB s.r.l. è emerso come tale società sia stata dichiarata fallita dal Tribunale di Verona in data 16 marzo
2020 mediante sentenza n. 47/2020 (v. all. 11 attore). A tal proposito, assume rilevanza l'art. 72 l. fall. vigente al momento della dichiarazione di fallimento della società secondo cui: “se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”.
Posto che il fallimento è avvenuto nel marzo 2020, che la Controparte_1
è stata costituita solo il 9 aprile 2020 come risultante da visura ordinaria (v. all. 8 attore)
e che la ricostruzione attorea, corroborata dalle deposizioni testimoniali sopra evidenziate, ha collocato l'asserita cessione del contratto nel maggio 2020, appare evidente l'insussistenza dei presupposti giuridici affinché potesse configurarsi tale modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, stante la necessità di dare prevalenza alla disciplina fallimentare rispetto al disposto dell'art. 1406 c.c. secondo cui
“ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”. In altri termini, alla data della dichiarazione di fallimento, il potere di decidere se subentrare o meno nel contratto è stato trasferito in capo al curatore (anche in virtù della superiore esigenza di tutelare il soddisfacimento delle pretese della massa dei creditori); di talché, la parte risulta privata dei poteri e delle facoltà connesse alla precedente posizione contrattualmente assunta, compresa la facoltà di cedere il contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c.. A nulla rilevano le considerazioni svolte dall'attore circa l'identità della sede di registrazione delle due società, dell'oggetto sociale, nonché l'identità dei soci (v. pp. 6-7
pagina 15 di 21 conclusionali attore) atteso che CI RB s.r.l. e Controparte_1
restano comunque soggetti giuridici differenti ed autonomi.
2.5. Dalle predette dichiarazioni testimoniali, se accompagnate da ulteriori ed idonei riscontri probatori, può – al più – desumersi che e Parte_1 [...]
abbiano stipulato un nuovo contratto avente il medesimo oggetto del Controparte_1
negozio originario, vale a dire la consegna del marmo alle stesse condizioni di vendita inizialmente pattuite quanto a tempistica, costi e modalità di esecuzione.
Per quanto attiene a tale ultimo profilo, oggetto di peculiare contrasto tra le ricostruzioni delle parti è la disciplina relativa ai termini di pagamento delle fatture emesse dalla La questione appare rilevante in relazione Controparte_1
all'incidenza che tale aspetto può avere sulla possibilità di configurare l'inadempimento a carico di una delle parti.
Un primo rilievo è che non risulta versata in atti alcuna pattuizione scritta né alcuna comunicazione tra le parti avente ad oggetto i termini di pagamento delle fatture.
Difatti, l'unico documento scritto da cui può evincersi l'originario negozio stipulato dalle parti – vale a dire la comunicazione via e-mail inviata dal sig. al sig. Tes_1
CI RB s.r.l. in data 20.12.2019 – non contiene alcuna Parte_2
indicazione sui termini di pagamento.
Il regime a suo tempo applicato ha trovato unicamente riscontro dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che i testi (ex collaboratore esterno quale tecnico Persona_2
commerciale di (impiegato presso Controparte_1 Tes_3 [...]
(dipendente della e Parte_1 Testimone_4 Parte_1 [...]
(ex dipendente della hanno riferito che le Testimone_5 Parte_1
parti originarie – vale a dire e CI RB s.r.l. – avevano Parte_1
concordato il pagamento delle fatture a 90/120 giorni tramite ri. (v. capitolo 11 formulato nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attore).
Come sopra evidenziato, tuttavia, non si è verificata alcuna cessione del contratto a favore dell'asserita cessionaria di guisa che non può ritenersi, in Controparte_1
via immediata, che i termini originariamente pattuiti valessero anche per il pagamento pagina 16 di 21 delle fatture emesse in esecuzione del successivo negozio (tanto anche alla luce delle circostanze sopravvenute, vale a dire il fallimento dell'altra società riconducibile alla famiglia l'emergenza epidemiologica covid-19). CP_1
Ciò posto, all'esito dell'analisi dei termini di pagamento evincibili dalla documentazione contabile in atti, può affermarsi che la parte che ha invocato l'altrui inadempimento – vale a dire – non abbia assolto l'onere della prova sulla stessa Parte_1
gravante circa la sussistenza dei termini contrattuali asseritamente inadempiuti.
Invero, la società CI RB s.r.l. ha emesso:
- la fattura n. 93/20 del 28.2.2020 per l'importo di € 16.865,75 che indica il termine di pagamento a 60/90 giorni (all. 2 attore)
- la fattura n. 120/20 emessa in data 12.3.2020 per l'importo di € 8.433,36 che indica come termine di pagamento 90/120 giorni (all. 3 attore).
Le successive fatture sono state emesse da nei seguenti Controparte_1
termini:
- fattura n. 4/20 del 13.5.2020 per l'importo di € 28.515,98 che indica il termine di pagamento a 60/90 giorni, con scadenza stabilita al 31.7.2020 per il pagamento della metà dell'importo e al 31.8.2020 per il pagamento della restante metà (v. all.
4 attore);
- fattura n. 29/20 del 28.5.2020 per l'importo di € 20.135,23 che indica il termine di pagamento in 60/90 giorni con scadenza stabilita al 31.7.2020 per il pagamento della prima metà dell'importo e al 31.8.2020 per il pagamento della restante metà (v. all. 5 attore);
- fattura n. 60/20 del 15.6.2020 per l'importo di € 16.163,75 con richiesta di pagamento immediato, atteso che la scadenza per la corresponsione dell'intero importo risulta fissata alla stessa data di emissione della fattura, vale a dire al
15.6.2020 (v. all. 6 attore).
Orbene, dal momento che nell'ambito dell'originaria pattuizione intercorsa con CI
RB s.r.l., tale ultima società ha emesso due fatture contenenti termini differenti, appare arduo poter ritenere che nel successivo rapporto negoziale intercorso tra pagina 17 di 21 e le parti abbiano mutuato i termini Parte_1 Controparte_1
di pagamento a giorni del precedente rapporto, atteso che – come si è visto – il CP_5
pagamento anche nella fase successiva è stato richiesto secondo termini ulteriormente differenti. Ne consegue che, a dispetto di quanto dedotto da parte attrice, non può affermarsi che parte convenuta abbia modificato unilateralmente i termini di pagamento delle fatture, posto che non è stata provata alcuna specifica pattuizione sul punto.
2.6. Per quanto attiene, poi, al profilo dell'adempimento da parte della società venditrice, risulta provata documentalmente la spedizione da parte di
[...]
dei container corrispondenti alle fatture n. 4/2020, 29/2020 e 60/2020 Controparte_1
e la relativa ricezione della merce da parte di Difatti, alla fattura n. Parte_1
4/0 del 13.5.2020 corrisponde il documento di trasporto d.d.t. nr. 2/0 attestante la spedizione effettuata in data 13.5.2020; alla fattura n. 29/0 del 28.5.2020 corrisponde il d.d.t. nr. 22/0 per la spedizione effettuata in data 27.5.2020; alla fattura n. 60/0 del
15.6.2020 corrisponde il d.d.t. nr. 37/0 per la spedizione del 5.6.2020 (v. docc. nn.
5-7 convenuta).
Mentre la spedizione della merce corrispondente alle prime due fatture risulta circostanza pacifica, in quanto non espressamente contestata, in relazione alla fattura n.
60/2020 parte attrice ha lamentato la mancata spedizione. E tuttavia, può ritenersi che abbia dimostrato, mediante la produzione del documento Controparte_1
di trasporto, che questa sia stata effettivamente consegnata e che, per converso,
l'interruzione della fornitura sia stata opposta in relazione ad una successiva spedizione che si sarebbe dovuta effettuare in data 6 luglio 2020.
Pertanto, il grave inadempimento lamentato dalla può riferirsi, al Parte_1
più, all'interruzione ingiustificata della fornitura del materiale relativa ad una successiva spedizione che, tuttavia, non è stata mai effettuata.
Parte convenuta, ad ogni modo, ha eccepito di aver rifiutato la spedizione di ulteriore merce in data 6 luglio 2020 solo a fronte del mancato pagamento della fattura n.
60/2020 da parte della sollevando quindi l'eccezione di Parte_1
inadempimento sulla base del disposto dell'art. 1460 c.c.. In particolare, la convenuta ha pagina 18 di 21 evidenziato che la fattura n. 60 del 15.6.2020 era relativa alla spedizione effettuata il
5.6.2020 ed era stata comunicata alla già in data 26 giugno 2020, Parte_1
come risultante dalla ricevuta di consegna della fattura in atti (v. doc. 8 convenuta), e alla data del 6 luglio 2020 era ancora insoluta.
La ricostruzione operata da parte convenuta merita di essere condivisa:
[...]
non avendo ricevuto il pagamento della fattura n. 60/2020 per cui era Controparte_1
previsto il pagamento immediato, ha legittimamente rifiutato di adempiere alla propria prestazione. Si evidenzia anche che non vi è riscontro che – alla data del 6 luglio 2020 – parte attrice avesse ricevuto le contestazioni circa gli asseriti vizi della merce da parte del cliente australiano di guisa che non vi era alcun motivo per non Controparte_6
corrispondere l'importo stabilito nella fattura n. 60/2020. In tal senso, non vi sono ostacoli per ritenere che abbia correttamente rifiutato Controparte_1
l'adempimento della propria prestazione eccependo l'inadempimento altrui ai sensi dell'art. 1460 c.c.. Conferma della bontà di tale ricostruzione si evince, del resto, dallo stesso contenuto dell'atto di citazione, ove si legge che: “7) per il ritiro del quarto container, relativo alla fornitura di circa 215 mq di marmette levigate, emetteva la Controparte_1
fattura n. 60 del 15.06.2020, con pagamento a vista, modificando ancora una volta le condizioni di pagamento concordate in 90/120 giorni;
8) in occasione del carico del quinto container, il Sig. Per_1
della dichiarava che non avrebbe più consegnato merce alle condizioni concordate,
[...] CP_1
ovvero con pagamento a 90/120 giorni ed avrebbe preteso un pagamento immediato alla consegna;
9) il giorno 6 luglio 2020 infatti, mentre il quinto container era in fase di carico presso una società di logistica di Verona, ordinava di scaricare il camion e rifiutava la Controparte_1
consegna se non previo pagamento del prezzo”. Parte attrice, inoltre, in citazione ha così concluso: “accertare e dichiarare che la merce fornita dalla Controparte_1
relativamente alle fatture n. 4 del 13.05.2020 di euro 28.515,98, n. 29 del 28.05.2020 di euro
20.135,23 e n. n. 60 del 15.06.2020 di euro 16.163,75, è affetta dalle difformità e dai vizi meglio descritti in narrativa”. La denuncia di vizi della merce è incompatibile con la mancata consegna della stessa.
pagina 19 di 21 2.7. Ne consegue quindi il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata da stante l'assenza dei relativi elementi costitutivi. Invero, alla luce di Parte_1
quanto sopra esposto, non può ravvisarsi alcun inadempimento a carico di
[...]
per cui difetta l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, e gli Controparte_1
asseriti pregiudizi allegati dall'attrice (v. all. 29-31) non risultano eziologicamente riconducibili ad una condotta illecita dell'odierna convenuta.
2.8. A fronte del superiore dato argomentativo deve essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta. Sussiste, infatti, l'obbligo di
[...]
di corrispondere il prezzo pattuito per le forniture effettuate da Parte_1 [...]
atteso che, come sopra chiarito, la merce di cui alle fatture n. Controparte_1
4/2020, 29/2020 e 60/2020 risulta essere stata correttamente consegnata all'attrice.
Ne consegue che è tenuta al pagamento della somma Parte_1
complessivamente determinata in € 64.814,96 (derivante dalla somma di € 28.515,98 di cui alla fattura n. 4/2020, di € 20.135,23 di cui alla fattura n. 29/2020 e di € 16.163,75 di cui alla fattura n. 60/2020) oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dal giorno in cui gli importi erano esigibili (in accordo ai termini di pagamento indicati nelle relative fatture) fino al saldo.
3. Le spese di lite.
3.1. Le spese di lite, che seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. devono quantificarsi
– in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014 e tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità della stessa – in € 14.103,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
pagina 20 di 21 2. accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e, Controparte_1
per l'effetto, condanna a corrispondere a favore di Parte_1 [...]
la somma di € 64.814,96 a saldo delle fatture n. 4/0 del Controparte_1
13.5.2020, n. 29 del 28.5.2020 e n. 60 del 15.6.2020, oltre agli interessi legali nella misura di cui al d.lgs. 231\2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento indicata nelle singole fatture sino al saldo effettivo;
3. condanna a rifondere a favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, in misura pari ad € 14.103,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Così deciso in Massa, il 2.1.2025
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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