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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/12/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2553/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2553/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
OV OP e EL MU in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti EL Benelli Controparte_2 P.IVA_3
e MO GI in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte (difetto legittimazione attiva, carenza documentale, mancato assolvimento onere probatorio, illegittimità delle pattuizioni presenti nella documentazione accertata in atti);
- in subordine, per l'ipotesi di giudizio a cognizione piena e previa produzione da parte dell'Istituto di credito della documentazione completa afferente il rapporto oggetto d'ingiunzione (contratti ed estratti conto completi di scalare), accertare l'effettivo saldo del rapporto oggetto di garanzia in pagina 1 di 9
considerazione delle eccezioni sollevate dai garanti, quali la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., applicazione di interessi usurari, ultralegali, spese, oneri, valute e commissioni mai pattuiti in forma scritta e/o indeterminati, il tutto con riserva di contestare l'usurarietà pattizia e/o sopravvenuta dei contratti azionati da controparte, anche in ragione delle modifiche unilaterali apportate dall'Istituto di credito ai rapporti oggetto d'ingiunzione.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE infondata /inefficace/nulla la presente opposizione a decreto ingiuntivo, e, in ogni caso
RIGETTARE, siccome destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico, tutte le eccezioni e domande avversarie, e per l'effetto
CONFERMARE il decreto ingiuntivo n.440/2022– RG N 1581/2022 emesso dal Tribunale di
NA
IN SUBORDINE:
d) in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande ed eccezioni, CONDANNARE la debitrice , al Parte_1
pagamento in favore di quale mandataria e procuratrice Controparte_2 speciale di , degli importi che dovessero risultare dovuti a seguito della espletata Controparte_1 istruttoria.
- IN OGNI CASO: con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali
I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 440/2022, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della CP_1
mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 279.204,36 oltre accessori e
[...] spese del procedimento monitorio. pagina 2 di 9 La pretesa creditoria azionata in monitorio originava, secondo la prospettazione della ricorrente, dal saldo negativo del conto corrente n. 10514 intestato alla società opponente e acceso presso la Banca
Popolare di NA Spa in data 6.7.2004.
A sostegno dell'opposizione parte attrice opponente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-la carenza di prova del credito azionato e l'insufficienza, a tal fine, dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. in quanto inidoneo a comprovare l'effettivo saldo del conto corrente;
-la carenza di prova della effettiva titolarità del credito in capo alla Sirio CP_1
- la erroneità del saldo in quanto la banca avrebbe, di fatto, operato una illegittima capitalizzazione dei soli interessi passivi nonché a causa della intervenuta pattuizione e applicazione di interessi usurari;
-la carenza di prova delle modifiche contrattuali intervenute ex art. 118 TUB nonché della pattuizione delle commissioni sostitutive della soppressa CMS, delle valute e di ogni ulteriore onere e spesa.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni e pretese, chiedendone il CP_1 rigetto unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza resa in data 7.2.2023 il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava il termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Preso atto del relativo esito negativo assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c..
La causa veniva quindi istruita mediante l'espletamento di CTU tecnico-contabile affidata al dr.
[...]
Per_1
Depositato il relativo elaborato, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.7.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 comma terzo c.p.c..
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. -resa il 2.7.2025 e comunicata alle parti il successivo 3.7.2025- la causa veniva, infine, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie di replica.
L'opposizione risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Alla luce dell'oggetto del presente giudizio e delle rispettive allegazioni delle parti, giova richiamare in pagina 3 di 9
primis i principi generali sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.
In proposito la S.C. ha stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. n. 826/2015; conformi, Cass.
n.15659/2011 e Cass. S.U. n. 13533/2001).
Trattandosi, in particolare, di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non appare superfluo evidenziare come lo stesso concreti un giudizio a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (cfr. ex plurimis Cass. n.
184/1980; Cass. n. 3688/1985; Cass. n. 12278/1992; Cass. n. 9708/1994; Cass. n. 1052/1995).
Di conseguenza, l'onere della prova del credito incombe sempre sull'opposto, il quale deve dimostrare gli elementi di fatto e di diritto sui quali è fondata la sua pretesa.
Tali elementi non possono peraltro essere identificati in quelli che hanno costituito la base del decreto ingiuntivo opposto, non presentando i requisiti di prova richiesti in un giudizio a cognizione piena.
L'opponente ha, invece, l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi e modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. n.
5071/2009).
Con specifico riferimento ai rapporti contrattuali bancari regolati in conto corrente la giurisprudenza ha ulteriormente specificato che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) ha esclusivo pagina 4 di 9 ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi, non solo meramente formali (come la deduzione di inutilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento dello stesso e fornire così la piena prova della propria pretesa (v. Cass. Sez. I, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018).
Orbene, nel caso di specie l'espletata CTU ha comprovato la fondatezza della tesi di parte opponente, la quale ha specificamente opposto, inter alia l'insussistenza di una valida posizione creditoria azionabile, contestando la legittimità e correttezza del saldo negativo risultante alla chiusura del rapporto di conto corrente n. 10514.
Si osserva, quindi, come l'Ausiliare incaricato abbia espletato l'incarico ricevuto alla luce delle vigenti coordinate giuridiche (sottese peraltro al quesito formulato), in tal senso rassegnando una relazione dettagliata e chiaramente motivata, sorretta da argomentazioni convincenti, nonché da pertinenti riferimenti giurisprudenziali, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene, anche in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
In aderenza al quesito formulato dal GI, l'Ausiliare ha esaminato il contratto relativo al conto corrente n. 10514, acceso, come si è detto, dalla società odierna opponente presso la allora Banca Popolare di
NA Spa ed estinto con un saldo risultante a debito della correntista per € - 279.204,36.
In particolare, analizzando la relativa operatività, il CTU ha, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, eliminato dal saldo del c/c n. 10514 gli interessi passivi addebitati trimestralmente avendo verificato che, nonostante: “Il contratto di apertura di conto corrente n. 10514 prevede la medesima periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi e la relativa clausola riportata all'art. 7
pagina 5 di 9
delle condizioni generali di contratto risulta approvata specificamente dal correntista.”, tuttavia: “le condizioni economiche ivi riportate prevedono un tasso di interesse creditore nominale (TAN =
0,0200%) identico a quello effettivo (TAE = 0,0200%).
Tale circostanza comporterebbe che la clausola relativa agli interessi anatocistici rimane priva di efficacia, malgrado risulti contrattualmente pattuita e sia stata concretamente applicata nel rapporto di conto corrente”.
E infatti la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 10755/2024 citata dallo stesso
Ausiliare) ha evidenziato che: “…occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo (così, in una fattispecie similare, Cass. n. 18664/23).
3.1.- Qualora, dunque, l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi
l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo.
Va in conclusione fatta applicazione il principio (già enunciato da Cass. n. 4321/22) secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”
In ordine, poi, “al periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3/8/2016, non risulta documentato in atti che la banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste agli articoli n. 4 e
n. 5 e che il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della citata delibera”.
Quanto alla verifica circa l'intervenuta pattuizione dei tassi di interesse passivi, il CTU ha riscontrato che gli stessi erano stati originariamente pattuiti in misura fissa e, tuttavia: “sono successivamente stati pagina 6 di 9
modificati in misura variabile senza che sia documentata in atti la relativa pattuizione”.
Correttamente, quindi, l'Ausiliare ha ricalcolato gli interessi passivi applicando i criteri sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
All'esito dei relativi conteggi il saldo finale del c/c n. 10514 al 6.12.2018 (data del passaggio a sofferenza ed estinzione) è risultato -per ciascuna delle ipotesi di calcolo rassegnate (ivi compresa quella più favorevole alla banca opposta, effettuata in accoglimento delle osservazioni del relativo consulente tecnico di parte)- a credito della società correntista.
La difesa della società opposta ha contestato l'applicazione, ad opera del CTU, del criterio cd. del
“saldo zero”; trattasi, tuttavia, di argomentazioni che non possono trovare accoglimento dal momento che l'Ausiliare ha agito secondo quanto specificamente prescritto dal quesito per la specifica ipotesi, verificatasi in concreto, di accertata carenza documentale consistente, in particolare, nella mancanza degli estratti conto a far data dall'accensione del rapporto.
L'indicazione fornita nel quesito, certamente non casuale, impinge, infatti, nei chiari e consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ripartizione fra le parti dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) impone, quando la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segno negativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dalla banca (Cass. n. 35979/2022).
In particolare: “Il criterio del cd. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare”(Cass. n. 25417/2023).
In conclusione, può affermarsi come, alla luce dell'accertamento effettuato nella espletata CTU, risulti pagina 7 di 9 dimostrata l'insussistenza ab origine di un credito legittimamente azionabile dalla ricorrente dal momento che il conto corrente n. 10514 alla data di estinzione avrebbe dovuto risultare addirittura attivo.
Difetta pertanto il titolo legittimante l'azione monitoria intrapresa.
Circa l'opponibilità della predetta rideterminazione del saldo alla società cessionaria e ricorrente in monitorio non vi sono dubbi, dal momento che si tratta di garantire il diritto di difesa della parte ingiunta, la quale, chiedendo tale rideterminazione, non ha preteso di far valere diritti afferenti al patrimonio della banca cedente il credito -come sarebbe stato in caso di domanda riconvenzionale restitutoria o financo di compensazione secondo i recenti insegnamenti di Cass. n. 13735/2022- bensì ha inteso, puramente e semplicemente, paralizzare, come nel suo pieno diritto, l'illegittima pretesa creditoria avanzata dalla società cessionaria.
L'accoglimento dell'opposizione per le sopra esposte e dirimenti ragioni esime il Tribunale dall'esame di ogni ulteriore censura della parte opponente, che deve intendersi assorbita in ossequio al principio cd. “della ragione più liquida”.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione risulta fondata e, come tale, deve essere accolta.
A tale accoglimento consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione della nota spese depositata e, in ogni caso, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa
(determinato secondo il criterio del disputatum) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
Le spese di CTU, già liquidate mediante separato decreto, restano parimenti a definitivo carico della parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 440/2022 emesso dal Tribunale di NA.
CONDANNA altresì la parte convenuta opposta, a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in € 634,00 per spese € 22.457,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
PONE le spese di CTU a definitivo carico della parte convenuta opposta.
NA, 20.12.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2553/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
OV OP e EL MU in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti EL Benelli Controparte_2 P.IVA_3
e MO GI in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte (difetto legittimazione attiva, carenza documentale, mancato assolvimento onere probatorio, illegittimità delle pattuizioni presenti nella documentazione accertata in atti);
- in subordine, per l'ipotesi di giudizio a cognizione piena e previa produzione da parte dell'Istituto di credito della documentazione completa afferente il rapporto oggetto d'ingiunzione (contratti ed estratti conto completi di scalare), accertare l'effettivo saldo del rapporto oggetto di garanzia in pagina 1 di 9
considerazione delle eccezioni sollevate dai garanti, quali la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., applicazione di interessi usurari, ultralegali, spese, oneri, valute e commissioni mai pattuiti in forma scritta e/o indeterminati, il tutto con riserva di contestare l'usurarietà pattizia e/o sopravvenuta dei contratti azionati da controparte, anche in ragione delle modifiche unilaterali apportate dall'Istituto di credito ai rapporti oggetto d'ingiunzione.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE infondata /inefficace/nulla la presente opposizione a decreto ingiuntivo, e, in ogni caso
RIGETTARE, siccome destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico, tutte le eccezioni e domande avversarie, e per l'effetto
CONFERMARE il decreto ingiuntivo n.440/2022– RG N 1581/2022 emesso dal Tribunale di
NA
IN SUBORDINE:
d) in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande ed eccezioni, CONDANNARE la debitrice , al Parte_1
pagamento in favore di quale mandataria e procuratrice Controparte_2 speciale di , degli importi che dovessero risultare dovuti a seguito della espletata Controparte_1 istruttoria.
- IN OGNI CASO: con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali
I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 440/2022, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della CP_1
mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 279.204,36 oltre accessori e
[...] spese del procedimento monitorio. pagina 2 di 9 La pretesa creditoria azionata in monitorio originava, secondo la prospettazione della ricorrente, dal saldo negativo del conto corrente n. 10514 intestato alla società opponente e acceso presso la Banca
Popolare di NA Spa in data 6.7.2004.
A sostegno dell'opposizione parte attrice opponente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-la carenza di prova del credito azionato e l'insufficienza, a tal fine, dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. in quanto inidoneo a comprovare l'effettivo saldo del conto corrente;
-la carenza di prova della effettiva titolarità del credito in capo alla Sirio CP_1
- la erroneità del saldo in quanto la banca avrebbe, di fatto, operato una illegittima capitalizzazione dei soli interessi passivi nonché a causa della intervenuta pattuizione e applicazione di interessi usurari;
-la carenza di prova delle modifiche contrattuali intervenute ex art. 118 TUB nonché della pattuizione delle commissioni sostitutive della soppressa CMS, delle valute e di ogni ulteriore onere e spesa.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni e pretese, chiedendone il CP_1 rigetto unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza resa in data 7.2.2023 il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava il termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Preso atto del relativo esito negativo assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c..
La causa veniva quindi istruita mediante l'espletamento di CTU tecnico-contabile affidata al dr.
[...]
Per_1
Depositato il relativo elaborato, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.7.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 comma terzo c.p.c..
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. -resa il 2.7.2025 e comunicata alle parti il successivo 3.7.2025- la causa veniva, infine, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie di replica.
L'opposizione risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Alla luce dell'oggetto del presente giudizio e delle rispettive allegazioni delle parti, giova richiamare in pagina 3 di 9
primis i principi generali sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.
In proposito la S.C. ha stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. n. 826/2015; conformi, Cass.
n.15659/2011 e Cass. S.U. n. 13533/2001).
Trattandosi, in particolare, di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non appare superfluo evidenziare come lo stesso concreti un giudizio a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (cfr. ex plurimis Cass. n.
184/1980; Cass. n. 3688/1985; Cass. n. 12278/1992; Cass. n. 9708/1994; Cass. n. 1052/1995).
Di conseguenza, l'onere della prova del credito incombe sempre sull'opposto, il quale deve dimostrare gli elementi di fatto e di diritto sui quali è fondata la sua pretesa.
Tali elementi non possono peraltro essere identificati in quelli che hanno costituito la base del decreto ingiuntivo opposto, non presentando i requisiti di prova richiesti in un giudizio a cognizione piena.
L'opponente ha, invece, l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi e modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. n.
5071/2009).
Con specifico riferimento ai rapporti contrattuali bancari regolati in conto corrente la giurisprudenza ha ulteriormente specificato che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) ha esclusivo pagina 4 di 9 ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi, non solo meramente formali (come la deduzione di inutilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento dello stesso e fornire così la piena prova della propria pretesa (v. Cass. Sez. I, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018).
Orbene, nel caso di specie l'espletata CTU ha comprovato la fondatezza della tesi di parte opponente, la quale ha specificamente opposto, inter alia l'insussistenza di una valida posizione creditoria azionabile, contestando la legittimità e correttezza del saldo negativo risultante alla chiusura del rapporto di conto corrente n. 10514.
Si osserva, quindi, come l'Ausiliare incaricato abbia espletato l'incarico ricevuto alla luce delle vigenti coordinate giuridiche (sottese peraltro al quesito formulato), in tal senso rassegnando una relazione dettagliata e chiaramente motivata, sorretta da argomentazioni convincenti, nonché da pertinenti riferimenti giurisprudenziali, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene, anche in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
In aderenza al quesito formulato dal GI, l'Ausiliare ha esaminato il contratto relativo al conto corrente n. 10514, acceso, come si è detto, dalla società odierna opponente presso la allora Banca Popolare di
NA Spa ed estinto con un saldo risultante a debito della correntista per € - 279.204,36.
In particolare, analizzando la relativa operatività, il CTU ha, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, eliminato dal saldo del c/c n. 10514 gli interessi passivi addebitati trimestralmente avendo verificato che, nonostante: “Il contratto di apertura di conto corrente n. 10514 prevede la medesima periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi e la relativa clausola riportata all'art. 7
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delle condizioni generali di contratto risulta approvata specificamente dal correntista.”, tuttavia: “le condizioni economiche ivi riportate prevedono un tasso di interesse creditore nominale (TAN =
0,0200%) identico a quello effettivo (TAE = 0,0200%).
Tale circostanza comporterebbe che la clausola relativa agli interessi anatocistici rimane priva di efficacia, malgrado risulti contrattualmente pattuita e sia stata concretamente applicata nel rapporto di conto corrente”.
E infatti la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 10755/2024 citata dallo stesso
Ausiliare) ha evidenziato che: “…occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo (così, in una fattispecie similare, Cass. n. 18664/23).
3.1.- Qualora, dunque, l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi
l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo.
Va in conclusione fatta applicazione il principio (già enunciato da Cass. n. 4321/22) secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”
In ordine, poi, “al periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3/8/2016, non risulta documentato in atti che la banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste agli articoli n. 4 e
n. 5 e che il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della citata delibera”.
Quanto alla verifica circa l'intervenuta pattuizione dei tassi di interesse passivi, il CTU ha riscontrato che gli stessi erano stati originariamente pattuiti in misura fissa e, tuttavia: “sono successivamente stati pagina 6 di 9
modificati in misura variabile senza che sia documentata in atti la relativa pattuizione”.
Correttamente, quindi, l'Ausiliare ha ricalcolato gli interessi passivi applicando i criteri sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
All'esito dei relativi conteggi il saldo finale del c/c n. 10514 al 6.12.2018 (data del passaggio a sofferenza ed estinzione) è risultato -per ciascuna delle ipotesi di calcolo rassegnate (ivi compresa quella più favorevole alla banca opposta, effettuata in accoglimento delle osservazioni del relativo consulente tecnico di parte)- a credito della società correntista.
La difesa della società opposta ha contestato l'applicazione, ad opera del CTU, del criterio cd. del
“saldo zero”; trattasi, tuttavia, di argomentazioni che non possono trovare accoglimento dal momento che l'Ausiliare ha agito secondo quanto specificamente prescritto dal quesito per la specifica ipotesi, verificatasi in concreto, di accertata carenza documentale consistente, in particolare, nella mancanza degli estratti conto a far data dall'accensione del rapporto.
L'indicazione fornita nel quesito, certamente non casuale, impinge, infatti, nei chiari e consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ripartizione fra le parti dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) impone, quando la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segno negativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dalla banca (Cass. n. 35979/2022).
In particolare: “Il criterio del cd. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare”(Cass. n. 25417/2023).
In conclusione, può affermarsi come, alla luce dell'accertamento effettuato nella espletata CTU, risulti pagina 7 di 9 dimostrata l'insussistenza ab origine di un credito legittimamente azionabile dalla ricorrente dal momento che il conto corrente n. 10514 alla data di estinzione avrebbe dovuto risultare addirittura attivo.
Difetta pertanto il titolo legittimante l'azione monitoria intrapresa.
Circa l'opponibilità della predetta rideterminazione del saldo alla società cessionaria e ricorrente in monitorio non vi sono dubbi, dal momento che si tratta di garantire il diritto di difesa della parte ingiunta, la quale, chiedendo tale rideterminazione, non ha preteso di far valere diritti afferenti al patrimonio della banca cedente il credito -come sarebbe stato in caso di domanda riconvenzionale restitutoria o financo di compensazione secondo i recenti insegnamenti di Cass. n. 13735/2022- bensì ha inteso, puramente e semplicemente, paralizzare, come nel suo pieno diritto, l'illegittima pretesa creditoria avanzata dalla società cessionaria.
L'accoglimento dell'opposizione per le sopra esposte e dirimenti ragioni esime il Tribunale dall'esame di ogni ulteriore censura della parte opponente, che deve intendersi assorbita in ossequio al principio cd. “della ragione più liquida”.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione risulta fondata e, come tale, deve essere accolta.
A tale accoglimento consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione della nota spese depositata e, in ogni caso, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa
(determinato secondo il criterio del disputatum) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
Le spese di CTU, già liquidate mediante separato decreto, restano parimenti a definitivo carico della parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 440/2022 emesso dal Tribunale di NA.
CONDANNA altresì la parte convenuta opposta, a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in € 634,00 per spese € 22.457,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
PONE le spese di CTU a definitivo carico della parte convenuta opposta.
NA, 20.12.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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