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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 763/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 763/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “spettanze sindacali” e vertente
TRA
( ) - avv. BOCCIA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE ( ); C.F._1
RICORRENTE
E
- contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.02.2025, la sigla di cui in epigrafe deduceva che svariati lavoratori della società convenuta, nel corso degli anni, avevano sottoscritto volontariamente la propria adesione al sindacato,
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autorizzando la propria trattenuta mensile in favore dell'associazione.
Rilevava che, nonostante la comunicazione di adesione, la datrice resistente non aveva mai proceduto al versamento di 14 quote mensili pari all'1% della retribuzione base parametrale. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro adito, di condannare al pagamento in suo Controparte_1 favore della complessiva somma di € 14.777,56, calcolate come da conteggi allegati.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
La causa si presenta di pronta soluzione in quanto di natura meramente documentale e la domanda attorea appare fondata e meritevole di accoglimento.
Sono agli atti le deleghe conferite dai lavoratori della parte resistente alla sigla sindacale con relativa Parte_1 comunicazione alla datrice di lavoro. Di contro, quest'ultima, neppure costituita nel presente giudizio, non ha ottemperato alla prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento del credito ceduto in favore dell'associazione dei lavoratori.
Inoltre, quanto alla determinazione del dovuto, la parte ricorrente ha versato in atti dei propri conteggi che si presentano pienamente attendibili in quanto coerenti col numero dei lavoratori deleganti e con l'ammontare delle singole quote (pari all'1% della retribuzione base mensile). Del resto, la datrice, rimasta, come detto, contumace, non ha neppure fornito una versione contabile alternativa a quella prospettata dalla parte attrice.
La parte resistente va, quindi, condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 14.777,56, oltre interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. -150 disp. att. c.p.c. calcolati dal dovuto sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
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1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 14.777,56 oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa e oltre C.U. se versato, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 10.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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