TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 20/06/2025 alle ore 10,35 innanzi al Giudice dr.ssa Maria De Vivo è presente per la parte opposta l'avv. Concezione Illiano, la quale, nel riportarsi ai propri scritti conclude per il rigetto dell'opposizione. Evidenzia che la controparte non ha aderito alla proposta conciliativa e non ha depositato alcuna memoria istruttoria. Rappresenta, altresì, di aver depositato i contratti di cessione del credito, dovendosi ritenere superata l'unica eccezione sollevata dall'opponente;
per la parte opponente nessuno è comparso.
Il Giudice
Invita la parte presente a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto il difensore illustra le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riporta.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Napoli nord - Terza Sezione civile - in persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
1 Nel procedimento iscritto al n. 10786 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e vertente
TRA
(c. f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Carmine Iazzetta (c. f. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._2
OPPONENTE
E
(c. f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Maurizio Miceli Sopo (C.F. e dall'avv. AN C.F._3
De RO (C.F. ), con domicilio digitale come in atti; C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2807/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 18 settembre 2023 in favore di per l'importo capitale di euro 28.603,80, oltre interessi e spese, quale debito Controparte_1 residuo del finanziamento n. 291425950287, stipulato in data 28 giugno 2007 con
[...]
Controparte_2
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, il difetto di titolarità del credito in capo alla parte opposta, chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni Controparte_1
e concludendo per il rigetto dell'opposizione, chiedendo, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma richiesta in via monitoria, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che fosse risultata dovuta.
Trattata la causa, con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperimento del tentativo di mediazione (conclusosi con esito negativo) e formulazione di una proposta ex art. 185 bis c.p.c. (rimasta senza seguito), è stata fissata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 26 giugno 2025.
2 All'esito, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve, preliminarmente, darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti). La mancata partecipazione della parte opponente alla mediazione senza giustificato motivo – trattandosi di procedimento introdotto successivamente al 28 febbraio 2023 – comporta, in applicazione dell'art. 12 bis co 2 d.lgs. 28/2010, come introdotto dal D. Lgs. 149/2022, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, per i motivi di cui appresso.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di al pagamento del debito Controparte_1 residuo di un finanziamento stipulato da con in virtù della Parte_1 Controparte_2 cessione del credito drivante dal predetto rapporto.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dal creditore opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (cfr. Cass. ord. n. 25584/18).
Con riferimento ai contratti di mutuo, l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo di restituzione, nonché la consegna della somma mutuata (cfr. Cass. Sez. II, n. 27372/2021, nonché Cass.
n.180/2018).
Nel caso di specie, a sostegno della pretesa, l'istituto di credito ha prodotto: il contratto di finanziamento sottoscritto da recante le condizioni del finanziamento Parte_1
(segnatamente: tan, taeg, tasso di interesse di mora, numero ed importo delle rate;
cfr. all. n. 2
3 fascicolo monitorio); copia degli assegni corrisposti per l'estinzione anticipata di precedenti finanziamenti (cfr. all.ti nn. 4 – 7 fascicolo monitorio); il piano di ammortamento del finanziamento n. 291425950287 e i rendiconti periodici del rapporto (cfr. all. n. 14, 15 e 16 fascicolo monitorio).
Da quanto documentato emerge che la somma finanziata, pari ad euro 44.494,80, è stata utilizzata da per estinguere alcune esposizioni debitorie pendenti nei confronti di varie Parte_1 finanziarie: Linea SPA (cfr. doc.4 – fascicolo monitorio); (cfr. doc.5 – fascicolo CP_3 monitorio); (cfr. doc.6 – fascicolo monitorio) e la stessa CP_4 Controparte_2 che, al netto della compensazione con quanto dovuto, ha corrisposto alla sig.ra a Parte_1 mezzo assegno, la somma di € 6.700,00 (cfr. doc.7 – fascicolo monitorio).
La conclusione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma non hanno formato oggetto di contestazione, “rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto (…) e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso (così, in motivazione, Cass.
S.U., n. 761 del 2002)” (cfr. Cass., sez I, n. 31837/21).
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della domanda, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva dell'odierna opposta, oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio.
Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce
4 un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I]. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr. Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del 5 debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U. (cfr.
Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi
(Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n.
14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n.
5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, la parte opposta, a dimostrazione della propria legittimazione attiva, ha allegato: l'estratto del contratto di cessione crediti del 21 novembre 2010, in virtù del quale Citicorp
Finanziaria s.p.a. – Citifin, originaria creditrice, ha ceduto il credito per cui è causa a CP_5
(cfr. doc. 9 – fascicolo monitorio), nonchè l'estratto della Gazzetta Ufficiale della
[...]
Repubblica Italiana Parte II n. 152 del 23 dicembre 2010 (cfr. doc. 8 – fascicolo monitorio) in cui si
è data notizia dell'avvenuta cessione.
Sebbene il contratto di cessione dei crediti in blocco sia redatto in lingua inglese, la parte relativa ai criteri di individuazione dei crediti ceduti da – Controparte_2 Controparte_6
(portfolio 2) è redatta in lingua italiana (pagine 89 e 90). Ivi si fa riferimento a finanziamenti
[...]
6 concessi dalla Citifin tra il 1° novembre 1987 e il 27 maggio 2010, per i quali, alla data del 30 settembre 2010, risulti l'inadempimento di almeno una rata. Tale criterio risulta rispettato nel caso di specie.
Quanto al secondo trasferimento, è stato allegato il contratto di cessione dei crediti in blocco del 23 maggio 2019 tra e , il quale, a pagina 16, indica quale Controparte_5 Controparte_1 criterio di individuazione dei crediti ceduti quelli già oggetto dell'operazione di cartolarizzazione di cui sopra. In calce vi è, inoltre, l'elenco omissato dei crediti ceduti, in cui figura il nominativo di
È stato, inoltre, versato in atti l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Parte_1
Italiana Parte II n. 64 del 01.06.2019 (cfr. doc. 11 – fascicolo monitorio), con cui si è data notizia della intervenuta cessione.
Sulla scorta di tali elementi documentali, la cui efficacia rappresentativa non è stata in alcun modo contestata dalla parte opposta, può ritenersi adeguatamente dimostrato l'acquisto del credito per cui
è causa in capo all'odierna opposta.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate in contratto.
Non è, invece, necessaria la produzione del certificato di saldaconto ex art. 50 tub, trattandosi non già di un rapporto di conto corrente (ove vi è l'esigenza di dimostrare analiticamente la formazione del saldo), bensì di un rapporto di finanziamento, in cui l'istituto di credito, come si è detto, una volta provata la dazione della somma a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali vizi del contratto o il pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli contabilizzati dalla banca.
Una volta che la finanziaria abbia allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava infatti sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che l'opposta ha allegato i rendiconti periodici, le cui risultanze non sono state contestate dall'opponente, la quale neppure ha dedotto l'erronea contabilizzazione delle rate o l'avvenuto pagamento di ulteriori importi.
7 Pertanto, fermo restando quanto sopra dedotto circa il riparto degli oneri di allegazione e prova in materia di inadempimento contrattuale, la documentazione prodotta dall'opposta offre, ad abundantiam, una adeguata rappresentazione della formazione del credito vantato.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e reso esecutivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opponente si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come attestato dal verbale in atti, va, inoltre, condannata al versamento all'entrata del Parte_1 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 12 bis co 2 d.lgs. 28/2010, come introdotto dal D. Lgs. 149/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento iscritto al n.
10786 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 2807/2023;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che qui si liquidano in euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Parte_1 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. ex art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010.
Così deciso in Aversa, il 26 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
8