Art. 22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico
e privato 1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non e' richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
e privato 1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non e' richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.