Articolo 22 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 21Articolo 23
Versione
18 febbraio 1992
Art. 22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico
e privato 1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non e' richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992
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