Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5477 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
(già Codice Fiscale n. , in qualità di mandataria della Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
codice fiscale n. , rappresentata e difesa – per procura in Parte_3 P.IVA_2 atti – dall'Avv. Roberto Malizia;
APPELLANTE E
contumace Controparte_1
APPELLATO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, convenendo in giudizio quale Controparte_1 Controparte_2 mandataria di dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 19815/2013, emesso dal Tribunale in data 30 settembre 2013, per sentir “in via principale: rigettare le domande di perché infondate in fatto e in diritto … e dichiarare CP_2 pertanto nullo e/o revocare il decreto opposto;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del saldo debitore vantato dalla con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. CP_3
500033003 e anticipi su fatture sbf n. 500033340 per l'importo di euro 577.173,81 o di quella diversa
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 14 novembre 2013, la notificazione del decreto opposto, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 1.782.080,05, oltre interessi e spese, nei confronti di e per essa della mandataria Controparte_2 [...]
quale fideiussore della Q5 s.r.l., quest'ultima debitrice in relazione al saldo Controparte_2 negativo del conto corrente n. 500033003 (già 12750/54), intrattenuto presso la Filiale della CP_4
(ag. 07391) e al saldo negativo del rapporto anticipo su documenti accreditati sbf, di cui al conto
[...] corrente ordinario n. 500033340, intrattenuto dalla società presso la agenzia 4 di Fiumicino.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta nei suoi confronti sotto plurimi profili: segnatamente, deduceva la nullità dei contratti relativi ai rapporti nn. 500033033 e 500033340, per violazione di norme imperative (in relazione alla previsione di interessi anatocistici e usurari); la sussistenza di errori di calcolo nella determinazione del saldo debitore;
la nullità delle clausole aventi ad oggetto la previsione di commissioni massimo scoperto, per mancanza di causa ed indeterminatezza dell'oggetto, la nullità delle clausole contenenti previsioni di antergazione o postergazione delle valute
Chiedeva che il saldo dei rapporti fosse rideterminato e che fosse accertato il diritto della Q5 di ripetere nei confronti della le somme illegittimamente addebitate sui conti, da compensare con CP_3 il credito della nei confronti della debitrice principale. CP_3
Affermava che la banca non avesse comunque assolto all'onere di provare il proprio credito nei confronti delle parti ingiunte, avendo omesso di produrre in atti gli estratti dei rapporti per cui è causa.
Deduceva, infine, la nullità della fideiussione da lui rilasciata in favore della banca, per violazione del disposto degli artt. 1936 e 1941 c.c., per essere stata la garanzia prestata in relazione ad un importo massimo eccedente quello del fido concesso.
Si costituiva sostenendo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dall'opponente, in ragione sia della natura autonoma della garanzia dal medesimo prestata, che della mancata contestazione degli estratti conto analitici inviati periodicamente al cliente da parte del fideiussore.
Contestava le doglianze dell'opponente in ordine a presunti profili di nullità del contratto e depositava gli estratti conto comprovanti lo svolgimento del rapporto.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare principale: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, né essere di pronta soluzione o, in via subordinata, concedere l'esecutorietà parziale del decreto sulla minor somma di euro 1.204.906,24, ovvero emettendo un nuovo provvedimento ad hoc.
In subordine, emettere l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. nei confronti del sig ed Controparte_1 in favore dell'opposta, per l'importo di euro 1.204.906,24. Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto… e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. … Con vittoria di spese..”.
Con ordinanza depositata in data 7 agosto 2014 era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica contabile. All'esito il Giudice emetteva ordinanza ex art. 186 ter c.p.c, provvisoriamente esecutiva, con la quale ingiungeva all'opponente il pagamento nei confronti dell'opposta dell'importo di euro 1.446.974,94.
Con comparsa depositata in data 19 settembre 2018, interveniva in giudizio Parte_3
e per essa la mandataria allegando che nell'ambito di
[...] Parte_1 Controparte_2 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, le aveva trasferito, con contratto di cessione pro-soluto, la titolarità di crediti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2017 n. 93 (doc. n. 1), tra i quali quelli oggetto di causa.
L'intervenuta si associava alle difese già svolte dalla opposta e concludeva nei seguenti termini: “In via preliminare principale: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, in quanto, l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, né, essere di pronta soluzione o in via subordinata concedere l'esecutorietà parziale del decreto sulla minor somma di euro 1.204.906,24, ovvero, emettendo un nuovo provvedimento ad hoc. In subordine: emettere l'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. nei confronti del Sig. e d in favore dell'opposta, per l'importo di Controparte_1 euro 1.204.906,24. Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, in quanto, infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: in caso di revoca del decreto opposto, condannare il Sig. al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_2
della somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese…”.
[...]
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 11 gennaio 2017, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
Con ordinanza del 26 giugno 2017, era disposta la rimessione sul ruolo del procedimento, ai fini di un approfondimento istruttorio.
La causa era nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 18 settembre 2019, con concessione dei termini richiesti ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nei quali depositava comparsa conclusionale la sola parte intervenuta.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU e successive integrazioni peritali, ha così deciso: “ - in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte opponente al pagamento nei confronti della parte intervenuta della somma di euro 770.174,42, oltre interessi come richiesti dall'opposta nel ricorso per ingiunzione;
- condanna le parti opposta e intervenuta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento, che liquida in euro 756,84 e complessivi euro 13.430, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico delle parti opposta e intervenuta”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – respinta la eccezione della banca finalizzata ad una qualificazione della garanzia come autonoma ed escluso che la mancata contestazione degli estratti conto impedisse di denunciare la natura indebita di voci economiche applicate dalla banca - ha posto le seguenti considerazioni: «[…Il Consulente nominato ha in primo luogo individuato i rapporti intercorsi tra la debitrice principale e la nei seguenti: conto corrente ordinario n. 33003 (già n. 12750/54); conto CP_3 corrente ordinario n. 30184, estinto in data 8 settembre 2009, il cui saldo è confluito nel conto n.
33003; conto anticipi n. 338400, estinto in data 8 settembre 2009, il cui saldo è confluito nel conto
n. 33003; conto anticipi n. 33340.
Ha poi ricostruito i saldi dei rapporti, rispondendo ai quesiti formulati dal Giudice e secondo le indicazioni fornitegli nel corso dell'istruttoria.
In un primo tempo è stato chiesto al CTU di verificare se nei rapporti per cui è causa fossero stati pattuiti od applicati interessi usurari: all'esito del lavoro peritale e tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve aversi riguardo ai tassi soglia al momento della stipula dei contratti e dell'irrilevanza dell'eventuale sopravvenuto superamento delle soglie nel corso dello svolgimento del rapporto (cfr. sul punto Sez. U - , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017), si ritiene che nel caso di specie debba escludersi la Banca abbia fatto applicazione di interessi usurari.
E' stata successivamente disposta integrazione della consulenza, affinché il Ctu rideterminasse il saldo dei conti, con applicazione degli interessi ultralegali, delle commissioni e della capitalizzazione degli interessi, nei limiti in cui gli stessi fossero stati convenuti nelle forme previste dalla legge: il
Consulente ha dapprima risposto ai quesiti sul presupposto erroneo che non fossero stati prodotti in atti taluni dei contratti costituenti il titolo dei rapporti per cui è causa ed anche non tenendo conto del fatto che la parte opposta non avesse documentato lo svolgimento dei rapporti dalla loro costituzione, mediante produzione degli estratti conto integrali di essi;
ha poi modificato le conclusioni cui era originariamente pervenuto, tenendo conto di tali circostanze.
La parte intervenuta nei suoi scritti conclusivi ha dedotto che il Giudice avesse illegittimamente disposto le successive integrazioni delle quali si è detto, non essendo stati mossi rilievi da parte dell'opponente in ordine alla mancata produzione in atti dei contratti e successivamente in ordine alla mancata produzione degli estratti conto completi;
i provvedimenti istruttori assunti dal
Tribunale si sarebbero, quindi, posti in contrasto con il principio dispositivo che informa la disciplina del processo civile.
Sul punto si rileva che l'opponente, invero, fin dall'atto introduttivo ha posto in evidenza la circostanza che l'opposta avesse omesso di assolvere all'onere di provare i fatti dedotti a fondamento della sua pretesa creditoria, omettendo di produrre gli estratti dei conti dai quali desumere lo svolgimento dei rapporti per cui è causa dalla data di apertura di essi e l'opposta, nel costituirsi in giudizio, si è limitata alla produzione parziale degli estratti conto: per tale ragione si è resa necessaria l'integrazione della CTU nel senso che fosse determinato il saldo dei rapporti tenuto conto soltanto delle risultanze desumibili dai documenti prodotti, con azzeramento del saldo negativo dei conti eventualmente risultante dal primo estratto disponibile, non avendo assolto la banca all'onere di provare come esso si fosse formato.
L'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dalla legge in relazione ai periodi di svolgimento dei rapporti antecedenti alle date di stipulazione dei contratti prodotti è invece diretta conseguenza della nullità imposta dall'art. 117 tub per i contratti bancari, in caso di mancato rispetto delle forme previste, quest'ultimo rilevabile d'ufficio, data la natura della sanzione comminata.
A seguito della definitiva integrazione dei quesiti operata in data 19 dicembre 2018, il CTU ha quindi verificato che, in relazione al conto corrente n. 33003 (già individuato al n. 12750/54), fossero stati prodotti in atti il contratto del 28 gennaio 2009 e gli estratti conto a far data dal 2 gennaio 2006, sebbene il conto fosse stato aperto e fosse operativo da epoca antecedente al 31 dicembre 2005, tanto che il saldo iniziale al 2 gennaio 2006 era pari ad euro 31.536,48 a credito della correntista;
ha poi constatato l'intervenuta produzione in atti del contratto di affidamento fino ad euro 2.200.000 del 3 giugno 2009 e del contratto di affidamento per elasticità di cassa fino a 25.000 euro del 3 giugno
2009, entrambi regolati sul conto corrente menzionato.
Sulla base dei quesiti postigli ha quindi provveduto a rideterminare il saldo del rapporto alla data di passaggio in sofferenza (29 novembre 2012), tenendo conto delle risultanze desumibili dagli estratti disponibili a far data dal 2 gennaio 2006 e fino alla data del 28 gennaio 2009, facendo applicazione dei criteri sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, data la mancata produzione in atti del contratto costituente il titolo costitutivo del rapporto e quindi la mancanza di prova della pattuizione scritta delle condizioni di esso tra le parti ed, invece, dei tassi convenzionali previsti dalle parti a far data dal 28 gennaio 2009 fino al 29 novembre 2012.
Il saldo del rapporto è stato così rideterminato nella misura di euro 509.106,90 a debito della correntista.
Circa il conto anticipi n. 33340, il Ctu ha rilevato la produzione in atti del contratto costituente il titolo del rapporto, non anche degli estratti conto integrali di esso;
per tale ultima ragione, il
Consulente ha ricostruito il saldo del rapporto azzerando quello iniziale desumibile dal primo estratto disponibile e ha poi rideterminato lo stesso tenendo conto dei tassi convenuti tra le parti, nella misura di euro 331.046,74.
Infine, quanto al conto n. 3384, aperto in data antecedente al 1 gennaio 2005 e rimasto operativo fino al 30 settembre 2009 - data in cui il saldo debitorio di esso è confluito sul conto 33003 - il saldo
è stato rideterminato tenendo conto della mancata produzione in atti del contratto costitutivo del rapporto e degli estratti completi;
pertanto, operato l'azzeramento del saldo negativo iniziale desumibile dal primo estratto disponibile, il Consulente ha ricalcolato il saldo tenuto conto dei criteri sostitutivi previsti dall'art. 117 Tub e con esclusione delle commissioni di massimo scoperto non convenute;
conclusivamente il saldo è stato rideterminato nella misura di euro 17.578,30.
A seguito dei rilievi del Consulente di parte opposta, che aveva evidenziato degli errori di calcolo nell'elaborato inviato alle parti per le loro osservazioni, il Consulente d'ufficio ha rettificato le proprie conclusioni, rideterminando definitivamente i saldi dei rapporti per cui è causa come segue: conto n. 33003, saldo debitorio di euro 592.989,55, conto anticipi n. 33340, saldo debitorio pari ad euro 347.017,36, conto n. 3384, saldo pari ad euro 152.254,19 e conto n. 30184, saldo di euro
17.578,30.
Operando pertanto la somma algebrica dei saldi dei diversi rapporti il CTU ha concluso quantificando il debito complessivo della società Q5 s.r.l. nei confronti della nella misura di CP_3 euro 770.174,42.
Ritiene il giudicante di dover recepire le conclusioni cui è pervenuto il CTU nella relazione definitiva depositata, nella quale ha tenuto conto dei rilievi dell'opposta, in quanto motivate in modo adeguato
e condivisibile.
Ne discende l'accertamento dei saldi dei rapporti per cui è causa nei termini indicati dal CTU e conseguentemente del debito complessivo della Q5 s.r.l. nella misura sopra riportata.
L'opponente ha ulteriormente dedotto l'invalidità della garanzia da lui prestata per presunta violazione del disposto degli artt. 1936 e 1941 c.c., assumendo che la fideiussione fosse stata rilasciata per un importo massimo eccedente quello dell'affidamento concesso alla debitrice principale, cosicché fosse in parte riferibile ad un debito non esistente.
L'eccezione si ritiene infondata: il titolo del rapporto di garanzia è infatti costituito, nel caso di specie, da una fideiussione (c.d. “omnibus”) rilasciata dall'opponente fino ad un importo massimo determinato e in relazione ai debiti della società Q5 “dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero di seguito consentite”, in piena rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 1938 c.c. per la sua validità. Per le ragioni esposte, l'opposizione è meritevole di accoglimento parziale, dovendosi accertare il debito dell'opponente, alla data del 29 novembre 2012, nell'importo sopra individuato, minore rispetto a quello oggetto di ingiunzione;
per l'effetto si dispongono la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché dell'ordinanza ingiuntiva emessa in corso di causa e la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'intervenuta, in quanto cessionaria dei crediti per cui è causa, dell'importo complessivo di euro 770.174,42 oltre interessi come richiesti nel ricorso per ingiunzione.
In ragione della soccombenza, le parti opposta e intervenuta sono condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano nei confronti dell'opponente nella misura di in euro 756,80 e di euro 13.430, per compensi professionali (euro 2.430 per la fase di studio, euro
1.550 per la fase introduttiva, euro 5.400 per la fase istruttoria, euro 4.050 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.»
§ 2 — Ha proposto appello (già in qualità di mandataria della Parte_1 Parte_2 [...]
contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo – previa Parte_3 sospensione ex art. 283 CPC della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite – “ - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, accertata
e dichiarata l'illegittimità della sentenza gravata in virtù delle ridette censure, in riforma parziale della stessa, in ragione dell'accertamento del credito già compiuto e della relativa condanna al pagamento già pronunciata a carico dell'opponente per la minor somma di € 770.174,42, pronunciare la condanna della parte appellata, in favore dell'attuale appellante, al pagamento del maggior credito accertato con la prima CTU del primo grado di giudizio nella misura di €
1.585.686,65 o, in via gradata, del credito successivamente rideterminato, con CTU integrativa di primo grado, nell'ulteriore maggior somma di € 1.297.170,58, e in ogni caso, del maggior credito non inferiore alla somma non contestata di € 1.204.906,24.
Con vittoria di spese ed onorari di lite del primo e del secondo grado di giudizio giusta i parametri ex D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/2018, nonché refusione delle spese sostenute per la CTU del primo grado”.
E' rimasto contumace l'appellato . CP_1
Con ordinanza in data 12.7.21 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione proposta dalla parte appellante.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - la parte appellante ha precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 23 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo - titolato “Illegittimità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione al vizio di ultrapetizione” – la società appellante si duole che il
Tribunale, d'ufficio, abbia più volte rettificato la somma costituente il credito azionato, nonostante non vi fosse contestazione della parte opponente circa la prova del credito.
Espone, poi, l'appellante che la consulenza di parte opponente – originariamente depositata – indicava una somma maggiore (quale credito della banca) rispetto a quello poi da ultimo riconosciuto, sicchè in tal senso il Tribunale avrebbe violato l'art. 112 CPC;
inoltre, secondo l'appellante la somma di
Euro 1.204.906,24 – indicata nell'ordinanza ex art. 186 ter CPC – era non contestata, sicchè non poteva il primo giudice riconoscere una somma inferiore a questa.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ Illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 99 c.p.c. in relazione al principio della corretta ripartizione dell'onere probatorio Contestazione del criterio di ricalcolo del saldo debitorio c.d. “zero”” – la società lamenta che il primo giudice avrebbe errato nella ripartizione dell'onere della prova, non tenendo conto che in ragione dell'eccezione riconvenzionale di parte opponente (relativa alla compensazione dell'indebito pure quantificato con la consulenza di parte), era a carico di quest'ultimo fornire la prova del detto credito da compensare e muove una serie di critiche (anche citando giurisprudenza e dottrina) avverso il metodo del c.d. “saldo zero”.
§ 3.3 — Col terzo motivo – titolato “ Illegittimità del capo di condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente” – la società appellante denuncia l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale condannandola alle spese di lite nonostante l'accoglimento, sebbene parziale, della originaria domanda monitoria.
§ 4 — L'appello è solo in parte fondato.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Va premesso che, contrariamente a quanto ricostruisce parte appellante, la originaria parte opponente
(oggi appellato contumace) ha contestato sin dall'atto di opposizione (punto 16 in primo luogo) la prova del credito azionato, lamentando che nel procedimento ex art. 633 cpc non erano stati prodotti tutti gli estratti conto idonei a ricostruire con completezza i rapporti dare/avere tra le parti.
Apertosi, così, un procedimento di cognizione ordinaria ove la banca- creditore sostanziale – era onerata (a fronte della contestazione dell'opponente- convenuto sostanziale) di allegare e provare i fatti costitutivi del proprio credito, quali i contratti relativi ai rapporti bancari, il contratto di garanzia nonché tutti i documenti contabili dai quali emergevano le somme indicate a credito nella citata domanda monitoria e ribadite nella comparsa di costituzione in giudizio, il garante della debitrice principale (è ormai definitiva la statuizione circa la natura di fideiussione e non di garanzia autonoma) ha eccepito la natura indebita di alcune voci – segnatamente indicate quali anatocismo, usura, errori di calcolo, nullità per le commissioni di massimo scoperto, il gioco valute – che sono state poi oggetto di accertamento da parte dell'ausiliare, nominato dal Tribunale. Quest'ultimo, peraltro, nella sentenza ha chiaramente evidenziato come erano stati necessari diversi e molteplici chiarimenti sull'elaborato peritale così integrato;
come si evince, peraltro, dal fascicolo informatico d'ufficio di primo grado, è stata la banca stessa a sollevare osservazioni alle quali, poi, il CTU ha pure dovuto rispondere.
Ebbene, la società appellante non contesta in alcun modo le modalità di calcolo eseguite dal CTU, né tanto meno la detrazione di alcune voci ritenute illegittime dal Tribunale e quindi poi espunte;
nel gravame non viene riportato alcunchè in questo senso, con evidente genericità dello stesso ex art. 342
CPC.
La richiesta dell'appellante, invece, mira ad ottenere il riconoscimento di una somma maggiore rispetto a quella, appunto, accertata invocando in primo luogo la non contestazione per la somma indicata nell'ordinanza ex art. 186 ter CPC.
Dimentica, però, la società appellante che quel provvedimento è di carattere meramente provvisorio e comunque antecedente agli ulteriori approfondimenti contabili che sono stati eseguiti attraverso l'ausiliario.
Dimentica, altresì, che le voci oggetto di indebito sono state anche attenzionate dalla giurisprudenza con orientamenti che si sono evoluti nel tempo, sicchè nel corso del giudizio è ovvio che il primo giudice ha adeguato – di volta in volta – gli accertamenti contabili alla giurisprudenza che man mano si andava consolidando.
E ciò anche per quanto attiene al c.d. saldo zero che, secondo l'appellante, non doveva operare in suo danno bensì – per la ripartizione dell'onere probatorio – a carico dell'opponente che aveva formulato una eccezione riconvenzionale quale è la compensazione.
Giova, a questo punto, ricordare il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. N. 22387/21) secondo il quale “Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti.”.
La più recente pronuncia in materia ha peraltro così precisato: “ In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto)
e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli
o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (v. Cass. N. 1763/24).
Rispetto a tali principi, la banca appellante si è limitata a lamentare una erronea ripartizione dell'onere probatorio, senza però formulare
contro
-argomentazioni rispetto alla sentenza che, in modo dettagliato, ha spiegato i periodi temporali individuati con certezza mediante documentazione che, a prescindere dalla parte che l'ha prodotta, è entrata a far parte del materiale processuale da tutti utilizzabile.
Né ha allegato o tanto meno dimostrato di saldi negativi a carico della correntista non esaminati dal
CTU e superati, così, dal saldo zero in suo danno;
nulla di tutto ciò è contenuto nel gravame che è formulato, si ripete, in modo del tutto apodittico, invocando peraltro giurisprudenza non proprio recente rispetto all'evoluzione sopra riportata.
Di qui la conferma della statuizione sul “quantum”, individuato dal Tribunale per mezzo dei conteggi più volte elaborati per le ragioni già dette;
e in ogni caso, anche se avesse operato d'ufficio alcune precisazioni, queste sono frutto – come è facile comprendere – dell'obbligo di verificare anche d'ufficio alcune nullità, con riguardo a voci che in realtà erano state già tutte devolute dalla parte opponente all'attenzione del giudicante.
Di qui la conferma di detto importo, in sostituzione di quello originariamente invocato nella domanda monitoria.
Residua, a questo punto, la questione delle spese di lite di primo grado, devoluta con l'ultimo motivo di gravame.
La Corte, nel sospendere l'esecutorietà di tale statuizione, ha già evidenziato che l'esito della lite è stato di accoglimento, sebbene parziale, della originaria domanda attrice. Ne consegue che la doglianza svolta dalla banca è fondata alla luce del condivisibile principio giurisprudenziale secondo il quale “ In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (v. Cass. N. 13212/23).
La sentenza, in parte qua, va pertanto riformata.
Le spese di primo grado, conseguentemente, vanno poste a carico dell'originario opponente-oggi appellato – nella misura di 2/3, restando il residuo compensato tra le parti per la reciproca soccombenza.
Anche le spese del secondo grado vanno liquidate in tali termini, stante l'esito complessivo del giudizio.
Le spese vengono liquidate per l'intero secondo le seguenti tabelle, da applicarsi secondo il valore della causa e con i parametri medi.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00 Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00 Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 2835/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza – confermata nel resto – condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_3 per essa , di 2/3 delle spese di lite di primo grado, liquidate per l'intero in Euro Parte_1
29.193,00, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, compensando il residuo tra le parti;
2. Condanna alla rifusione, in favore di e per essa Controparte_1 Parte_3
, di 2/3 delle spese di lite di secondo grado, liquidate per l'intero in Euro 26.155,00, Parte_1 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, compensando il residuo tra le parti;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore