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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2690/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2690/2022 promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_1
Battistoni;
ricorrente
contro nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Mazzocchi, CP_1
Alessio Stacchiotti e Manuela Caucci;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: “• i figli minori e saranno affidati a entrambi i genitori in maniera Per_1 Per_2 condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui resta assegnata l'abitazione CP_1
familiare;
1 • il sig. potrà tenere con sé i figli secondo il calendario già stabilito in sede di separazione dei Pt_1
coniugi;
• entrambe le parti si attiveranno tempestivamente per l'avvio di un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente;
• entrambi i genitori esprimono il consenso all'avvio di un percorso psicoterapeutico di aiuto per i minori volto ad aiutarli nell'elaborazione della separazione dei genitori;
• il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 600,00 a Pt_1 CP_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli , e (€ 200,00 per ciascun figlio); Per_1 Per_2
• l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
• le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
• il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 600,00 a Pt_1 CP_1
titolo di assegno divorzile;
• rinuncia alle ulteriori domande;
• spese di lite e di C.T.U. integralmente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2022, il sig. si è rivolto a questo Tribunale Parte_2
per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data CP_1
24.07.2005 ad Ancona.
La resistente si è costituita in giudizio in data 22.09.2022, non opponendosi alla pronuncia di divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
All'esito dell'udienza del 27.09.2022, il Presidente non ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti e ha fissato udienza dinnanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 27.04.2023 dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Con sentenza n. n. 497/2023, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per il proseguo del giudizio.
La causa è stata istruita mediante relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali e apposita consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 22.01.2025, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni sopra riportate, rinunciando espressamente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va premesso che, alla data d'introduzione del presente giudizio (effettuata successivamente alla
2 modifica dell'art. 38 disp. att. c.c.), era già prendente dinnanzi al Tribunale per i minorenni un procedimento relativo esclusivamente alla figlia , che in data 18 settembre 2024 ha ormai Persona_4
raggiunto la maggiore età.
Quanto ai figli minori, e la C.T.U. dott.ssa ha accertato l'insussistenza Per_1 Per_2 Persona_5
di elementi ostativi all'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento a entrambe le parti, pur evidenziando l'esistenza di una conflittualità tra i genitori. Per tale motivo, ha ritenuto assolutamente necessario lo svolgimento in un percorso di supporto alla genitorialità condiviso, rispetto al quale le parti hanno manifestato la loro disponibilità, includendolo tra le conclusioni precisate congiuntamente.
Allo stesso modo, le parti hanno espresso il consenso all'avvio di un percorso di supporto psicologico per i minori al fine di consentire loro l'elaborazione della separazione dei genitori, pure ritenuto necessario dalla dott.ssa Persona_5
Per tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo delle parti, da ritenersi conforme agli interessi morali e materiali dei figli minori e e della figlia , Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Spese di lite e di C.T.U. integralmente compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara che la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_2 [...]
già pronunciata con sentenza n. 497/2023, avvenga alle seguenti condizioni: CP_1
• i figli minori e saranno affidati a entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la sig.ra cui resta assegnata l'abitazione familiare;
CP_1
• il sig. potrà tenere con sé i figli secondo il calendario già stabilito in sede di separazione dei Pt_1
coniugi;
• entrambe le parti si attiveranno tempestivamente per l'avvio di un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente;
• entrambi i genitori esprimono il consenso all'avvio di un percorso psicoterapeutico di aiuto per i minori volto ad aiutarli nell'elaborazione della separazione dei genitori;
• il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 600,00 a Pt_1 CP_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli , e (€ 200,00 per ciascun figlio); Per_1 Per_2
• l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
• le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
• il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 600,00 a Pt_1 CP_1
3 titolo di assegno divorzile;
compensa le spese di lite e di C.T.U., così come liquidate con separato decreto;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2690/2022 promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_1
Battistoni;
ricorrente
contro nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Mazzocchi, CP_1
Alessio Stacchiotti e Manuela Caucci;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: “• i figli minori e saranno affidati a entrambi i genitori in maniera Per_1 Per_2 condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui resta assegnata l'abitazione CP_1
familiare;
1 • il sig. potrà tenere con sé i figli secondo il calendario già stabilito in sede di separazione dei Pt_1
coniugi;
• entrambe le parti si attiveranno tempestivamente per l'avvio di un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente;
• entrambi i genitori esprimono il consenso all'avvio di un percorso psicoterapeutico di aiuto per i minori volto ad aiutarli nell'elaborazione della separazione dei genitori;
• il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 600,00 a Pt_1 CP_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli , e (€ 200,00 per ciascun figlio); Per_1 Per_2
• l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
• le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
• il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 600,00 a Pt_1 CP_1
titolo di assegno divorzile;
• rinuncia alle ulteriori domande;
• spese di lite e di C.T.U. integralmente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2022, il sig. si è rivolto a questo Tribunale Parte_2
per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data CP_1
24.07.2005 ad Ancona.
La resistente si è costituita in giudizio in data 22.09.2022, non opponendosi alla pronuncia di divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
All'esito dell'udienza del 27.09.2022, il Presidente non ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti e ha fissato udienza dinnanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 27.04.2023 dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Con sentenza n. n. 497/2023, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per il proseguo del giudizio.
La causa è stata istruita mediante relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali e apposita consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 22.01.2025, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni sopra riportate, rinunciando espressamente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va premesso che, alla data d'introduzione del presente giudizio (effettuata successivamente alla
2 modifica dell'art. 38 disp. att. c.c.), era già prendente dinnanzi al Tribunale per i minorenni un procedimento relativo esclusivamente alla figlia , che in data 18 settembre 2024 ha ormai Persona_4
raggiunto la maggiore età.
Quanto ai figli minori, e la C.T.U. dott.ssa ha accertato l'insussistenza Per_1 Per_2 Persona_5
di elementi ostativi all'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento a entrambe le parti, pur evidenziando l'esistenza di una conflittualità tra i genitori. Per tale motivo, ha ritenuto assolutamente necessario lo svolgimento in un percorso di supporto alla genitorialità condiviso, rispetto al quale le parti hanno manifestato la loro disponibilità, includendolo tra le conclusioni precisate congiuntamente.
Allo stesso modo, le parti hanno espresso il consenso all'avvio di un percorso di supporto psicologico per i minori al fine di consentire loro l'elaborazione della separazione dei genitori, pure ritenuto necessario dalla dott.ssa Persona_5
Per tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo delle parti, da ritenersi conforme agli interessi morali e materiali dei figli minori e e della figlia , Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Spese di lite e di C.T.U. integralmente compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara che la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_2 [...]
già pronunciata con sentenza n. 497/2023, avvenga alle seguenti condizioni: CP_1
• i figli minori e saranno affidati a entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la sig.ra cui resta assegnata l'abitazione familiare;
CP_1
• il sig. potrà tenere con sé i figli secondo il calendario già stabilito in sede di separazione dei Pt_1
coniugi;
• entrambe le parti si attiveranno tempestivamente per l'avvio di un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente;
• entrambi i genitori esprimono il consenso all'avvio di un percorso psicoterapeutico di aiuto per i minori volto ad aiutarli nell'elaborazione della separazione dei genitori;
• il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 600,00 a Pt_1 CP_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli , e (€ 200,00 per ciascun figlio); Per_1 Per_2
• l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
• le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
• il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 600,00 a Pt_1 CP_1
3 titolo di assegno divorzile;
compensa le spese di lite e di C.T.U., così come liquidate con separato decreto;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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