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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/09/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2507 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato BUSSOLATI DONATELLA
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato LUSARDI AURORA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 01/04/2025 e Parte_1 [...] anno dato atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale in CP_1
pagina 1 di 3 data 26/01/2009 è nata la figlia riconosciuta da entrambi i Persona_1 genitori.
Ciò posto, i ricorrenti, dato atto della fine della loro relazione, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 08/04/2025 ha formulato parere favorevole.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra indicate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
Il Collegio, visto il ricorso congiunto ed esaminata la documentazione allegata in giudizio, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto da entrambe le figure genitoriali.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e i rapporti tra i genitori siano regolati dalle condizioni Persona_1 concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
2. spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/09/2025.
pagina 2 di 3 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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