Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
2242/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto: Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2242/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto TRA
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.01.1977 e residente in [...] E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(NA) alla Via Nastro Verde n. 83 (C.F. ), entrambi C.F._2 rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avvocato Daniela Cacace (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Meta C.F._3
(NA) alla Via Angelo Cosenza n. 87 RICORRENTI NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 18.03.2025, i ricorrenti si riportavano integralmente alle istanze ed alle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo e ne chiedevano l'accoglimento. Il P.M., in data 28.04.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12.11.2024, e Parte_1 [...]
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Pt_2 matrimonio dagli stessi contratto in Sorrento (Na) in data 06.12.2008. A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione non erano nati figli;
2. che essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale e divenuta intollerabile la vita comune, gli stessi si erano separati sin dal 13.11.2019, allorquando comparivano innanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 9407/2019 del 25/11/2019;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Disposta con decreto del 22.01.2025 la trattazione in forma scritta della controversia, in conformità a quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c. e concordemente richiesto in ricorso, le parti depositavano note congiunte di trattazione ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e con ordinanza del 18.04.2025 , resa all'esito delle predette note, il giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere. Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 28.04.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dal 13.11.2019 allorchè comparivano innanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 9407/2019 del 25/11/2019. Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi con note di trattazione scritta depositate in data 16.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. In particolare, i coniugi hanno dichiarato di non avere beni mobili ed immobili in comune tra di loro e di essere entrambi economicamente autosufficienti, per cui hanno concordato che nulla deve essere dovuto a titolo di assegno divorzile, hanno inoltre dichiarato di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. In particolare i coniugi davano atto che in data 19/12/2007 provvedevano all'acquisto di un appartamento sito in Sorrento alla via Nastro Verde 83 indicato nel catasto fabbricati al foglio 6, particella1938, sub 1 piano terra, categoria A/3cls 3 vani 3,5 Rc Euro. 406, 71. Per l'acquisto di tale appartamento i coniugi stipulavano contratto di mutuo presso la banca filiale di Sorrento. In data 17 marzo 2010 i coniugi CP_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 effettuavano surroga del mutuo presso la filiale Monte Paschi di Siena di Sorrento. Il sig. ha trasferito dopo la separazione alla sig.ra la propria Pt_1 Parte_2 quota di comproprietà del cespite immobiliare sito in Sorrento alla via Nastro Verde 83 indicato nel catasto fabbricati al foglio 6, particella1938, sub 1 piano terra, categoria A/3cls 3 vani 3,5 Rc Euro. 406,71 e la sig.ra rimasta ad Pt_2 abitare nella casa coniugale in seguito al trasferimento dell'immobile suddetto si è accollata la quota di un mezzo del sopra citato mutuo trasferito su un conto corrente intestato alla fino alla sua scadenza naturale, rappresentando il Pt_2 trasferimento della proprietà dell'immobile, con contestuale accollo interno del mutuo, un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. In mancanza di figli della coppia e di statuizioni accessorie di carattere economico, pertanto, la presente pronuncia concerne il solo status. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
5. In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sorrento (Na) in data 06.12.2008 da , nato a [...] l'[...] e Parte_1 da , nata a [...] il [...] (atto n. 204, Parte II, Parte_2
Serie A - registri atti matrimonio del Comune di Sorrento, anno 2008); B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
C. Spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Raffaella Cappiello dott. ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3