Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 4 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Giovanni Ortenzi per parte attrice e l'avv. Emanuela Cappellacci in sostituzione dell'avv. Marco Vincenti per Controparte_1
[...]
L'Avv. Ortenzi, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate (richiama Cass. Civ. n. 11950/2024). L'Avv. Cappellacci, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3282 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Ortenzi, sito in Palombara Sabina via Giuseppe Garibaldi n. 71, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(CF: ), elettivamente domiciliata presso lo CP_1 P.IVA_1 man sito in Tarquinia via Umberto I n. 18, rappresenta e difesa dall'avv. Marco Vincenti in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in Parte_1 giudizio e deducendo che era CP_1 Controparte_3 trattorist zat favore della “Azienda Agricola S.p.a. Maccarese“; che il giorno 19.08.2019 era di turno lavorativo dalle ore 20,00 (con termine finale previsto per le ore 4,00 del giorno seguente) nell'agro del comune di Fiumicino, in Viale dell'Olmazzetto, per provvedere all'irrigazione dei terreni agricoli;
che nel corso di detto turno lavorativo, alle ore 00,05 circa del successivo 20.08.2019, mentre era in fase di rientro presso la sede dell'Azienda Agricola S.p.a. Maccarese sita in Viale Maria n. 423, trasportato a bordo del trattore agricolo Fiat New Holland Tg.AD067R, di proprietà della medesima Azienda e condotto dal collega Tes_1 avente le luci accese nonché il lampeggiante mobile inserito e funzionante, era restato coinvolto in un sinistro stradale con l'autovettura BMW Tg. BH551BF; che alla guida di tale veicolo BMW vi era CP_2
, di sua proprietà, transitando ad elevata velocità su Viale Maria con
[...]
Mare/centro Aranova, giunto all'altezza del civico n.453, dopo aver effettuato una brusca frenata con tracce rilasciate sul piano viabile di circa 18,85 metri, aveva tamponato violentemente da tergo il trattore agricolo Fiat New Holland Tg.AD067R, che aveva la stessa direttrice di marcia;
che l'urto tra i veicoli coinvolti si era concretizzato tra la parte anteriore dell'autovettura BMW Tg. BH 551BF contro la ruota posteriore sinistra della trattrice agricola che, per l'effetto, si era ribaltata sul proprio fianco sinistro, posizionandosi con la parte anteriore rivolta verso l'ingresso del civico 45; che per effetto dell'urto inferto da detta BMW Tg. BH 551BF veniva sbalzato fuori Parte_1 dall'abitacolo della trattrice agricola s asportato, rimanendo successivamente schiacciato sotto il lato sinistro del mezzo che nel contempo si era ribaltato;
che era intervenuta la Polizia di Stato che aveva redatto la relazione del sinistro;
che le lesioni e i danni riportati erano stati rilevanti in specie accertati nel seguente modo dalla perizia di parte “al signor Pt_1 sia residuata una invalidità permanente nella misura del 60% (s
[...] to) della totale in riferimento al danno biologico e del 55% (cinquantacinque per cento) della totale in riferimento alle Tabelle (D.Lgs CP_4
2000), oltre giorni 90 per I.T.A. e giorni 270 per I.T.P. al 50%. D derare inoltre una incapacità lavorativa specifica (faceva il trattorista) da valutarsi nell'ordine del 70% (settanta per cento) della totale”; che, trattandosi di incidente stradale occorso durante lo svolgimento del turno di lavoro, l' CP_4 aveva riconosciuto all'attore per i danni fisici riportati a causa del d sinistro un'invalidità pari al 45% della totale, a decorrere dal mese di aprile dell'anno 2022, con una rendita da detrarre in via differenziale agli importi dovuti all'esito del giudizio a titolo di danno non patrimoniale. Concludeva, infine, nel seguente modo: “- Riconoscere il signor Controparte_2
, quale conducente e proprietario del veicolo BMW
[...] responsabile del sinistro stradale occorso nel Comune di Fiumicino il 20.08.2019 ai danni del signor per le causali tutte esposte in premessa;
- Per Parte_1
l'effetto, condanna solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni tutti, fisici, morali e non patrimoniali in generale, direttamente ed indirettamente subiti dall'attore in conseguenza del sinistro Parte_1 dedotto, calcolati al netto dell'indennizzo (per l'equivalente somma CP_4 complessiva di € 175.587,26 detratta dal d , quale danno differenziale residuo quantificabile nell'importo complessivo di € 472.302,94, di cui: € 337.664,00 per I.P. pari al 60% della totale;
€ 22.275,00 per I.T.A. di gg. 90 ed I.T.P. di gg. 270; € 107.981,70 quale maggiorazione del 30% per danno dinamico-relazionale; € 179.969,50 quale ristoro del c.d. danno morale in ragione delle particolari sofferenze subite in conseguenza dell'evento traumatico patito, come specificato in premessa, da valutarsi sulla scorta delle risultanze documentali e processuali in atti. Oppure nella diversa minore somma e/o misura che verrà ritenuta di Giustizia, da determinarsi in corso di causa, previa eventuale C.T.U.; - Condannare altresì i medesimi convenuti al risarcimento in favore dell'attore del danno da procurata impotenza coeundi e generandi, quale componente del danno non patrimoniale riportato dal signor in conseguenza del sinistro in questione, suscettibile di autonoma Parte_1 zione per le causale indicate in premesse, che si quantifica in € 336.500,00, oppure nella diversa minore somma e/o misura che verrà ritenuta di Giustizia, da determinarsi in corso di causa, previa eventuale C.T.U., sulla base della documentazione versata in atti. Il tutto con gli interessi maturati e maturandi dall'evento al soddisfo”.
2.Si costituiva in giudizio contestando che l'attore era a bordo CP_1 del trattore non omologato per il trasporto di passeggeri;
che i danni erano eccessivi e sproporzionati nella misura indicata dall'attore. Concludeva, quindi, nel seguente modo: “in via principale, per le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità dell'attore in relazione alle lesioni dal medesimo subite, rigettare la domanda così come proposta;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, previa detrazione di quanto corrisposto dall in favore del sig. ed accertato e dichiarato il prevalente CP_4 Pt_1 con i colpa dell'attore, c e la condanna di entro i limiti dei CP_1 danni effettivamente accertati”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.In ordine alla dinamica del sinistro si legge nella relazione di intervento redatta dalla Polizia Stradale la seguente ricostruzione: “il giorno 20.08.2019, verso le ore 00.20 circa, , alla guida della propria Controparte_2 autovettura BMW 318 I, t bordo, percorreva il Viale Maria, nell'agro del Comune di fiumicino (RM), con direzione Mare/centro Aranova. Giunto nei pressi del civico 453, ove è presente un attraversamento pedonale (con tipologia a dosso rialzato), strada gravata dal limite di velocità di 30 km/H e priva di illuminazione pubblica, presumibilmente a causa della velocità non adeguatamente moderata e dello stato di alterazione psicofisico dovuto all'assunzione di alcool, non riusciva ad arrestarsi tempestivamente entro il suo campo di visibilità e collideva contro la trattrice agricola Fiat New Holland targata AD067R che lo precedeva nella marcia”. La dinamica del tamponamento ad opera del conducente della BMW è stata riportata anche dal testimone oculare , escusso in udienza, Testimone_2 laddove ha raccontato: “il trattore usciva distante da casa mia e veniva verso la mia abitazione, io vedevo il lampeggiante del trattore. All'altezza del dosso il trattore ha rallentato per il dosso appunto, e lì ho visto un flash di una vettura che veniva dal nulla e poi si è sentito l'urto dell'incidente. A quel punto sono sceso in strada ed ho visto prima un ragazzo, in piedi a d una distanza di circa 20 metri dal sinsitro, che poi ho capito essere il conducente della vettura BMW e poi ho visto subito sdraiato per strada quasi sotto il trattore, e ho Pt_1 prestato il soccorso che …) Preciso che la distanza tra l'uscita dalla strada da dove è uscito il trattore fino al dosso sono circa 120 metri. (…) io ho visto solo la luce della BMW e subito dopo il rumore dell'urto, questione di secondi. Alla domanda sul capitolo n. 5 dell'atto di citazione di parte attrice (…) l'urto tra i veicoli coinvolti si concretizzava tra la parte anteriore dell'autovettura BMW tg BH 551BF contro la ruota posteriore sinistra della
che, per l'effetto, si ribaltava sul proprio fianco sinistro Parte_2
a parte anteriore rivolta verso l'ingresso del civico 451 (…) La BMW aveva toccato il trattore dalla parte laterale sinistra posteriore e poi aveva continuato un po' la corsa e il trattore era capovolto su un fianco in terra”. E' evidente pertanto la grave colpa del conducente del veicolo BMW che in stato di alterazione psicofisica tamponava violentemente ed improvvisamente il trattore su cui viaggiava come trasportato Parte_1
5.Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/10/2024, n. 27258), con la conseguenza che “la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, nel perimetro proprio del grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero l'abbia ancora proposta quando la questione sia rimasta assorbita” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 11/12/2024) 04/02/2025, n. 2641). Nel corso del giudizio è risultata incontestata la circostanza che l'attore viaggiava su vettura omologata al trasporto del solo conducente, come anche le fotografie in atti confermano la presenza di una sola seduta con cinture di sicurezza, esclusivamente per il conducente del trattore. Essendo il passeggero privo di apposita seduta e delle cinture di sicurezza e per questo sbalzato al di fuori del veicolo e schiacciato dalla fiancata sinistra del trattore, allora deve ritenersi che la grave lesività dei danni riportati sono imputabili, in parte, anche alla condotta imprudente dell'attore che è salito a bordo di veicolo non omologato al suo trasporto, in assenza di sedile e di cinture di sicurezza. In termini di gravità della colpa e di contributo effettivo alla produzione dei danni, appare pari al 25% la colpa dell'attore, perché rimane senz'altro prevalente la grave imprudenza ed imperizia del conducente convenuto il quale si trovava alla guida in condizioni psichicamente alterate per l'uso di alcool (cfr relazione di servizio della Polizia di Stato).
6.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (esiti Parte_1 permanenti “− Escursione articolare scapolo-omerale no ato di 1/3 7% − Fratture costali 3% − Paresi sub-totale SPE destra 18% − Frattura complessa bacino 20% − Lesione uretra 20% − Impotentia coeundi 15% − Disturbo post-traumatico stress (lieve moderato) 20% Complessivamente con il calcolo riduzionistico e tenendo conto che alcuni esiti sono tra loro concorrenti (esempio esiti frattura bacino e paresi SPE) il danno biologico complessivo può essere computato nella misura del 55 (cinquantacinque) per cento”), all'epoca dei fatti di 45 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 55 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 510.993. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Infatti, a prescindere dai risvolti patrimoniali, la ctu ha confermato che il sinistro ha provocato “un de-mansionamento del periziando, una volta trattorista e macchinista agricolo iperspecializzato, oggi, come peraltro certificato medicalmente, limitato ad una attività professionalmente meno impegnativa e qualificante (50% di invalidità lavorativa specifica). Lo specialista urologo, infatti nella sua relazione riporta: “…CONSIDERANDO LE CARATTERISTICHE DI QUESTO TIPO DI LESIONI, NON È IMPROBABILE CHE IN FUTURO il paziente possa sviluppare una RECIDIVA DELLA STENOSI URETRALE e DEBBA PERTANTO ESSERE RISOTTOPOSTO AD ULTERIORI INTERVENTI SULL'URETRA. Allo scopo di ridurre il rischio di recidiva della CP_5 le, SI SCONSIGLIANO TUTTE LE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE CAUSA DI UN TRAUMATISMO URETRALE e PERINEALE: ad esempio uso prolungato di veicoli a sella (bici, moto), trattore ed altri veicoli similari, attività equestri, ecc”. Ne discende che il sinistro ha fortemente ridotto e contratto le capacità di esplicazione della persona nella sfera e in ambito lavorativo, il che rileva, a prescindere dai risvolti patrimoniali, in punto di personalizzazione del danno non patrimoniale. Ancora, è evidente che la specifica menomazione permanente della impotenza coeundi, in relazione alla età di 45 anni dell'attore al momento del sinistro, compatibile ancora con la formazione di un nucleo familiare costituisce un ulteriore motivo per personalizzare. Il concorso di entrambi i fattori, appena rappresentati, peculiari ed eccezionali rispetto al pregiudizio dinamico relazionale medio, consentono una personalizzazione per il 20% per un totale di euro 579.125,40, da ridurre del 25% in ragione del concorso per il residuo dovuto di euro 434.344,05. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 150,00 (dovendosi riconoscere la personalizzazione, in relazione alla natura particolarmente cruenta e penosa dell'incidente, alla molteplicità delle lesioni riportate, alle zone interessate dalle lesioni particolarmente sensibile quella genitale, nonché numerose cure ed interventi la vittima ha dovuto patire per la riabilitazione e guarigione), spettano a titolo di ITA 90 giorni pari ad euro 13.500,00, a titolo di ITP al 75% 40 giorni pari ad euro 4.500,00, nonché a titolo di ITP al 50% 200 giorni pari ad euro 15.000,00 per un totale di euro 33.000,00, da ridurre del 25% in ragione del concorso, per un residuo dovuto di euro 24.750,00. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad euro 1.303,10, da ridurre del 25% in ragione del concorso, per un residuo dovuto di euro 977,32. 8.In relazione alla decurtazione delle somme indicate dall' deve essere CP_4 richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, va operato un computo per poste omogenee, sicchè dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, del CP_4
D.L 38 del 2000, ex art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (cfr. Cass. civ. Sez. III, 23/06/2021, n. 17967; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/05/2020, n. 9083; Cass. civ. Sez. lavoro, 11/04/2019, n. 10230; Cass. n. 27669 del 2017; Cass. n. 20807 del 2016; Cass. n. 13222 del 2015; Corte d'Appello Torino, 15/05/2019; Tribunale Lecce Sent., 29/09/2020). Dall'elenco riportato dall' si rinvengono somme erogate corrispondenti a CP_4 poste di natura patrimoniale, non richieste o riconosciute nel presente giudizio. Va detratto, quindi, il solo importo a titolo di danno biologico permanente pari ad euro 202.397,10 (ossia euro 179.292,80 per il valore capitale della rendita per danno biologico + euro 23.104,30 per i ratei già versati per danno biologico) riconosciuto dall' quale infortunio in itinere. CP_4
In definitiva, infatti, la so da defalcare è pari al valore capitale della rendita maggiorato di quello dei ratei già erogati di essa pari al totale di euro 202.397,10, da portare a scomputo alla somma di euro 434.344,05, per un residuo dovuto a tale titolo di euro 231.946,95. In conclusione, vanno condannati e a Controparte_2 CP_1 risarcire in favore di Parte_1
- il danno non patrimoniale pari ad euro 256.696,95 (ossia euro 231.946,95 + euro 24.750,00). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 977,32 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice. Le spese di ctu medico legale vengono definitivamente poste a carico delle parti convenute.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità del conducente per il 75% e Controparte_2 di per il 25%, p tivazione, e Parte_1 CONDANNA e al risarcimento in Controparte_2 CP_1 favore di 1) del danno non patrimoniale pari ad euro Parte_1
256.696,9 ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 977,32 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-CONDANNA e al pagamento in Controparte_2 CP_1 favore di se ente giudizio da Parte_1 liquidarsi siva di euro 21.241,00 di cui euro 1.241,00 per spese vive ed euro 20.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese della ctu medico legale a carico delle parti convenute, con obbligo di restituzione all'attore delle somme corrisposte da quest'ultimo in favore del ctu.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani