Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5328/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5328/2022, avente ad oggetto:
Responsabilità professionale, promossa da:
DI , (CF: ) rapp. e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Russo, ( ), elettivamente domiciliato in Giugliano in C.F._2
Campania al Rione Palumbo n. 10, presso lo studio presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) quale proc.re di se Controparte_1 C.F._3
stesso domiciliato in Viale Mons. Menna 10 Mugnano Di Napoli.
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
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(c.f. ), ed elett. dom.ta presso il suo studio in Napoli, alla Via C.F._4
Santa Lucia 62,
PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio davanti all'intestato Tribunale l'avv. , deducendo di Controparte_1
aver conferito incarico a quest'ultimo per curare un giudizio innanzi il Tribunale di
Napoli per il ristoro di danni fisici e materiali occorsigli a causa di un sinistro subito il 19.3.2011 quando alle ore 00:30 circa, mentre percorreva Via Calata Capodichino
pagina 2 di 5 con direzione piazza Capodichino a bordo della sua moto, Vespa Piaggio tg.
BC09191, finiva in una buca non segnalata ricoperta da acqua piovana, cadendo al suolo e riportando lesioni. Deduceva ancora che, instaurato il giudizio civile,
all'udienza di espletamento della prova il non si presentava né citava i CP_1
testi attorei pur indicati in atti e che, pur avendo richiesto la rimessione in termini, la stessa veniva rigettata dal G.U. attesa la mancanza di documentazione giustificante l'assenza in udienza. Deduceva, quindi, che la condotta di esso professionista aveva prodotto un danno patrimoniale a suo carico, quantificabile in almeno € 40.000,00.
Si costituiva il convenuto il quale pur ammettendo i fatti di Controparte_1
causa, in sostanza deduceva la mancanza di dolo nello svolgimento del mandato professionale, fatto che invocava quale esimente al fine di evitare una condanna per la mala gestio della vicenda. In ogni caso, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa,
a garanzia e manleva, della essendo titolare di una polizza che garantiva la Parte_3
sua responsabilità professionale.
Si costituiva la che, preliminarmente e sostanzialmente, deduceva Parte_3
l'inapplicabilità delle garanzie di polizze avendo il omesso di comunicare CP_1
la presenza di un sinistro pregresso sull'obbligo conseguente al dettato della “Scheda
di polizza” (cfr. pag. 2 documento allegato) che l'assicurato era tenuto a fare, ed in particolare ai “Sinistri”, laddove egli ometteva la dichiarazione di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni tali da determinare richieste da parte di terzi di risarcimento indennizzabili pagina 3 di 5 alla data di sottoscrizione della polizza.
Ciò posto in fatto, la domanda è infondata e va rigettata.
La descrizione dei fatti così come esposta in citazione pur non risultando contestata tra le parti, resta comunque senza alcuna prova certa, atteso che agli atti non risulta acquisita la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8161/2021 con cui si rigettava la domanda del e lo condannava al pagamento delle spese di lite Parte_2
liquidate in € 1.618,00. Sentenza dal cui contenuto della motivazione l'attore fa discendere le sue pretese, cioè i danni richiesti ammontanti ad euro 40.000,00, di cui però agli atti non esistono fondati riscontri istruttori;
come del resto nemmeno per la documentazione di spesa prodotta dall'attore, di cui non essendo stata data la prova della loro assunzione agli atti del giudizio innanzi il Tribunale di Napoli, non appare possibile ricondurre al contesto della vicenda in oggetto risulta essere
Il rigetto della domanda principale travolge l'esame delle restanti eccezioni, in particolare quella preliminare formulata dalla chiamata, relativa all'inoperatività delle garanzie facenti capo alla polizza professionale esistente tra il e la CP_1 [...]
per il periodo dal 26/5/2021 al 26/05/2022. Pt_3
Dalla particolare natura della vicenda processuale, emergono elementi per la dichiarazione di compensazione delle spese lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_2
confronti di e della chiamata così provvede: Controparte_1 Parte_3
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Rigetta conseguenzialmente ogni altra domanda spiegata dalle parti;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Aversa, 10/6/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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