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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1751/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 9.3.2021 da
(C.F. ),Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), legalmente rappresentata in quanto minorenne dai C.F._3
genitori esercenti la responsabilità genitoriale (C.F. CP_1
) e (C.F. ), tuttiC.F._4 Parte_4 C.F._5
elettivamente domiciliati in CONEGLIANO, via MADONNA 15, presso l'Avv.
BARBARA TARDIVO, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in ODERZO CP_2 C.F._6
piazza CAVALIERI VITTORIO VENETO 1, presso l'Avv. LUISA GATTO che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER GLI ATTORI
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
Nel merito:
1 accertati i fatti come espressi in narrativa e il superamento dei limiti previsti dalla normativa condannare la Signora a corrispondere a titolo di risarcimento / indennità di occupazione la somma CP_2
complessiva di Euro 13.200,00 (pari a n. 55 mensilità moltiplicate per l'importo di Euro 550,00 e divise per la quota di comproprietà pari a 4/10) o altra diversa somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, nonché gli ulteriori importi che matureranno di mese in mese.
Con vittoria di spese e compenso legale del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria: la presente difesa chiede ammettersi alla prova per testi sui capitoli di prova infra indicati, nonché all'interrogatorio formale della signora CP_2
1. Vero che il signor e erano comproprietari dell'immobile nella CP_3 Parte_5
rispettiva misura del 60% e del 40%?
2. Vero che l'immobile – per effetto di successione mortis causa del signor – è passato in CP_3
proprietà della signora per la quota del 60%? CP_2
3. Vero che deceduto il signor l'immobile passava in successione alle eredi e Parte_5
per il 40%? Pt_5
4. Vero che veniva chiesto il pagamento delle spese condominiali alla signora CP_2
5. Vero che la signora veniva resa edotta della necessità di pagare le spese condominiali Parte_6
attraverso l'invio di corrispondenza?
6. Vero che, su richiesta dell'amministratore di condominio, il signor metteva nella Persona_1
cassetta della posta della signora la convocazione all'assemblea di condominio ed il preventivo di CP_2
spese?
7. Vero che venivano inviati solleciti di pagamento delle spese condominiali alle signore Pt_5
8. Vero che le signore eseguivano il pagamento del 100% delle spese condominiali? Pt_5
9. Vero che le signore e pagavano le spese condominiali anche per la quota parte della Pt_5
signora ? CP_2
10. Vero che nel 2018 la signora veniva diffidata al pagamento delle spese condominiali e al CP_2
pagamento di un'indennità di occupazione?
11. Vero che nel 2018 e 2019 veniva proposto alla signora di raggiungere un accordo transattivo CP_2
a definizione delle pendenze?
12. Vero che tra le proposte suggerite vi era l'ipotesi di compravendita dell'immobile?
2 13. Vero che la signora lamentava difficoltà economiche? CP_2
Si indicano come testimoni il notaio e l'amministratore di condominio Ing. Persona_2 [...]
Per_3
Ci si oppone alle avversarie prove istruttorie come espresso nella memoria n. 3, chiedendo di essere ammessi
a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi di parte convenuta con i testi indicati o altri che risulteranno necessari, nonché abilitarsi la signora e a prova contraria. Parte_1 CP_1
PER LA CONVENUTA
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via riconvenzionale principale:
-) accertare e dichiarare che in forza della scrittura privata sottoscritta in data 1.3.2004 da CP_3
e a latere del contratto di compravendita di pari data a rogito del notaio
[...] Parte_5
nr. 130983 rep. e nr. 14585 racc., è la sola ed unica proprietaria dell'immobile Per_2 CP_2
ad uso ad abitazione sito in Oderzo (TV), via Ippodromo Vecchio n. 10/2, così catastalmente censito:
Comune di Oderzo – Sezione D – Foglio 2:
Mn 878 sub. 20 via Ippodromo Vecchio 10 – p.1 – Cat A/3 cl 2 – vani 6,5 - RCE 453,19;
Mn 878 sub. 16 via Ippodromo Vecchio 10 – P.S1 – Cat C/6 cl 4 – mq 18 - RCE 51,13;
-) accertare e dichiarare che l'impegno assunto da di trasferire la quota immobiliare del Parte_5
40% a lui intestata è valido ed efficace e, per l'effetto, atteso l'inadempimento di parte attorea, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. e trasferire alla convenuta con sentenza sostitutiva del rogito, ed avente efficacia traslativa tra le parti, per la quota del 40% in capo alle attrici, la proprietà dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Oderzo come sopra indicati, che tenga luogo della scrittura privata 1.3.2004 non eseguita, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizioni con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Con ogni consequenziale pronuncia;
in via riconvenzionale subordinata: nell'ipotesi non venga ravvisato un inadempimento delle attrici all'esecuzione dell'obbligo di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 1.3.2004 da e condannarle al CP_3 Parte_5
trasferimento del 40% della quota di proprietà del loro dante causa del bene immobile, Parte_5
come sopra censito, a in attuazione dell'obbligo dal predetto assunto con la scrittura privata CP_2
del 1.3.2004.
3 Nel merito: rigettare tutte le domande svolte dalle attrici per i motivi esposti nei nostri scritti difensivi, nei verbali
d'udienza e nelle note di trattazione scritta, siccome inammissibili e/o improcedibili e in ogni caso del tutto infondate, in fatto ed in diritto, nonché sprovviste di supporto probatorio.
In ogni caso: compenso e spese di lite interamente rifusi, con condanna delle attrici per lite temeraria ex art 96 cpc.
In via istruttoria: parte convenuta reitera le seguenti istanze:
A) ammettersi prova per interrogatorio formale delle attrici Parte_1 Parte_2
e di e quest'ultimi quali genitori esercenti la responsabilità
[...] CP_1 Parte_4
genitoriale della minore , nonché per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto Parte_3
precedute dalle parole “dica il teste se è vero che”:
1) i signori e acquistarono in comproprietà l'unità immobiliare ad uso CP_3 Parte_5
abitazione facente parte di un fabbricato in condomino, denominato “Giardino 1”, sito in Oderzo via
Ippodromo Vecchio nr. 10/2, come da atto di compravendita di data 1.3.2004 che si rammostra (doc.
2);
2) che dal novembre del 2003 utilizzava in via esclusiva l'immobile meglio descritto al al cap. sub CP_2
1 avendolo adibito a sua abitazione (doc. 3);
3) nell'autunno 2003 si era rivolto a agente immobiliare per reperire CP_3 Parte_5
una nuova abitazione in cui trasferirsi con la di lui famiglia: la nipote e il di lei marito e figli;
CP_2
4) nella circostanza di cui al cap. sub 3, proponeva a l'acquisto Parte_5 CP_3
dell'appartamento sito in Oderzo, via Ippodromo Vecchio n. 10/2, per il prezzo di € 150.000,00 circa;
5) per far fronte all'acquisto dell'appartamento indicato nel cap sub 4, necessitava di € Persona_4
40.000,00;
6) tra fine 2003 e i primi mesi del 2004, fece ottenere a con la di lui Parte_5 CP_3
firma a garanzia, il finanziamento della somma di € 40.000,00 per il saldo del prezzo dell'immobile di via Ippodromo Vecchio n. 10/2 in Oderzo;
7) d'intesa con aprì un conto corrente cointestato con il predetto presso Parte_5 CP_3
la Veneto Banca di Oderzo, onde accreditare il prestito di € 40.000,00, come da documento che si rammostra (doc. 4);
4 8) in sede di rogito notarile avanti il Notaio dott. avvenuto il 1 marzo del 2004 Persona_2
in Oderzo, a garanzia dell'esatto adempimento di compariva in veste Parte_5 CP_3
di acquirente del 40% della proprietà immobiliare di cui è causa.
9) l'appartamento sito in via Ippodromo Vecchio n. 10/2 in Oderzo è sempre stato destinato ad unica abitazione della famiglia . CP_2
10) Contestualmente alla compravendita del 1.3.2004, avanti al Notaio Persona_2
e sottoscrivevano altra dichiarazione, come da documento che si Parte_5 CP_3
rammostra (doc. 5);
11) con la dichiarazione di cui al cap. sub 10, riconosceva che l'intestazione del 40% Parte_5
dell'immobile di cui al cap. sub 1 è stata fatta a suo favore a garanzia dell'esatto adempimento del finanziamento di € 40.000,00, e si obbligava a trasferire la quota immobiliare del 40% a non CP_2
appena il finanziamento fosse stato estinto (doc. 5);
12) ha provveduto a rimborsare con la di lui pensione l'intero finanziamento di € CP_3
40.000,00 alla Veneto Banca e di cui al cap. sub 6);
13) corrispondeva, con versamenti settimanali brevi manu a delle CP_3 Parte_5
somme di denaro, che prelevava dal conto cointestato presso la medesima banca;
14) Estinto il mutuo in Veneto Banca, nel 2013 per il tramite del Notaio CP_3 Per_2
domandava agli eredi di di provvedere a trasferirgli il 40% della quota di proprietà Parte_5
dell'appartamento, come da dichiarazione di cui al doc.5;
15) Nel corso del 2013, il Notaio predisponeva l'atto di compravendita per il trasferimento Per_2
immobiliare di cui al capitolo sub 1-14;
16) il Notaio veniva incaricato dai genitori della minore , Per_2 Parte_3 [...]
e di ottenere l'autorizzazione dal Giudice Tutelare del Tribunale di CP_1 Parte_4
Treviso alla cessione della quota di proprietà dell'appartamento di cui al cap. sub 1 della figlia minore, instaurando il procedimento n. 2050/2013 RG VG;
17) Le odierne attrici e, per la minore , i genitori comunicavano al Notaio Parte_3
che si opponevano al trasferimento del 40% di proprietà dell'immobile a fronte del Persona_2
mancato pagamento delle spese condominiali da parte di Si indicano quali testi: Notaio CP_3
con studio in Villorba (TV), residente in [...]di Oderzo (TV), Persona_2 Tes_1
5 residente in [...]di Piave (TV), residente in [...]al Monticano Testimone_2 Testimone_3
(TV).
B) Abilitarsi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente richiesti ed CP_2
ammessi, con i testi indicati a prova diretta e con altri da indicare all'esito delle istanze istruttorie avversarie.
Ci si oppone all'ammissione delle prove ex adverso dedotte per le ragioni svolte in 3^ Memoria ex art.
183 IV comma cpc del 26.10.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agiscono in giudizio , e Parte_1 Parte_2
, prospettando: Parte_3
1) di essere comproprietarie, complessivamente per la quota di 4/10, di un'unità immobiliare facente parte del “Condominio Giardino 1” sito in Oderzo (TV) Via
Ippodromo Vecchio n. 10;
2) che proprietaria della rimanente quota parte dei 6/10 è , divenutane CP_2
titolare a seguito di successione ereditaria dello zio , deceduto in CP_3
data 14.06.2016;
3) che, dalla data di decesso di quest'ultimo, abbia goduto e goda CP_2
all'attualità dell'immobile, destinato a sua residenza, con esclusione totale delle altre comproprietarie, in violazione di quanto disposto dall'art. 1102 c.c. (per una durata dell'occupazione indicata, alla data di proposizione della domanda, corrispondente a n. 55 mesi).
Chiedono quindi la condanna di alla corresponsione di una somma, “a titolo di CP_2
risarcimento / indennità”, commisurata al valore locatizio dell'immobile (che indicano, per l'intero, in euro 600,00 mensili), quantificata in complessivi euro 13.200,00 per le 55 mensilità indicate e per la quota di comproprietà loro riferibile, oltre agli ulteriori importi a maturare di mese in mese.
resiste alla domanda e documenta che l'immobile venne acquistato con CP_2
atto di compravendita del 1.3.2004 (doc. 2 parte convenuta), in comproprietà, da
[...]
(proprio dante causa, per la quota di 6/10) e da , dante causa CP_3 Parte_5
6 delle attrici, che ne acquistarono poi la quota (4/10) jure hereditario alla morte di quest'ultimo, avvenuta il 21.2.2010.
Sostiene tuttavia che l'intestazione pro quota al sia stata di natura esclusivamente Pt_5
fiduciaria e che le attrici, in qualità di sue eredi, siano subentrate nell'obbligazione dallo stesso assunta di trasferimento della quota dei 4/10 dell'immobile al (e per esso CP_2
oggi alla convenuta)
Interessato all'acquisto sarebbe stato infatti il solo , che avrebbe poi CP_3
destinato l'appartamento - reperito grazie all'intervento dell'agente immobiliare Parte_5
- ad abitazione propria e della propria famiglia.
[...]
Poiché non disponeva allora dell'intera somma necessaria per far fronte CP_3
all'acquisto, il gli avrebbe proposto di accendere un conto corrente cointestato Pt_5
presso Veneto Banca di Oderzo (doc. 4), consentendogli di ottenere, con la di lui firma a garanzia, il finanziamento occorrente per un importo di euro 40.000,00.
Per questa ragione, al rogito avrebbe partecipato anche comparendovi Parte_5
in veste di acquirente del 40% della proprietà immobiliare (“a garanzia dell'esatto adempimento di - pag. 3 comparsa di risposta), ma, contestualmente alla compravendita, CP_3
e sottoscrissero altra separata dichiarazione, nella forma Parte_5 CP_3
della scrittura privata (doc. 5 parte convenuta), in cui veniva indicato che “… contrariamente
a quanto dichiarato in atto, gli immobili sono stati acquistati dal solo , CP_3
confermando che per il pagamento di una parte del prezzo aveva fatto CP_3
“ricorso ad un prestito presso la Veneto Banca di Oderzo, ottenendolo grazie alla garanzia personale del signor al quale è stata, dunque, intestata, a garanzia, una quota di comproprietà Parte_5
degli immobili in questione”.
Su queste premesse, nella predetta scrittura dichiarava che avrebbe CP_3
provveduto, da solo, a restituire a Veneto Banca la somma ricevuta in prestito, con i relativi accessori e si impegnava, una volta estinto dal il debito verso la Parte_5 CP_2
banca, a trasferire a lui o a persona da lui indicata la quota immobiliare che gli era stata intestata.
La conventa prospetta che già nel 2013 fosse intervenuta l'integrale estinzione del debito da parte del proprio dante causa e di avere per questo richiesto il trasferimento in proprio
7 favore della quota dei 4/10 dell'immobile, mai però effettuato perché le odierne attrici avevano opposto il mancato pagamento delle spese condominiali da parte del
[...]
. CP_3
Rappresenta altresì, in relazione alla domanda attorea di pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile, che nessuna delle eredi , odierne attrici, Pt_5
avesse mai reclamato il mancato godimento dell'immobile o preteso di esercitare il possesso su detto appartamento, sino all'invio della raccomandata a.r. datata 7.7.2020 (doc.
5 attoreo).
Su tali premesse chiede non solo il rigetto della domanda attorea, ma, in via riconvenzionale, anche che venga accertato essere ella la sola e unica proprietaria dell'immobile, in forza della scrittura privata sottoscritta in data 1.3.2004 da CP_3
e e che, essendo l'impegno di trasferimento della quota assunto
[...] Parte_5
da valido ed efficace, venga emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. Parte_5
civ. di trasferimento in suo favore di tale quota.
***
Così brevemente sintetizzati i termini della controversia, va innanzitutto rilevato che le attrici non hanno contestato la riferibilità al proprio dante causa della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata di cui al doc. 5 di parte convenuta, che si ha quindi per riconosciuta.
Va poi preliminarmente sgombrato il campo da alcune questioni poste dalle parti, che sono tuttavia del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
In primo luogo, non ha alcun riflesso sul presente giudizio (e infatti l'istanza di riunione dei due procedimenti che era stata proposta è stata respinta) la questione – oggetto di altra causa pendente dinanzi a questo Tribunale – della fondatezza o meno della pretesa dell'odierna convenuta di ripartire con le odierne attrici le spese condominiali, non ponendosi una tale prospettazione necessariamente in termini di incompatibilità con le pretese avanzate dalla convenuta nel presente giudizio e, in ogni caso, essendo essa irrilevante, poiché estranea al contenuto dei documenti negoziali prodotti in giudizio.
Parimenti irrilevante è il rilievo delle attrici, svolto nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., secondo cui la convenuta non avrebbe fornito alcun riscontro probatorio
8 all'affermazione secondo cui il avrebbe rimborsato al , con versamenti CP_2 Pt_5
effettuati brevi manu, spese e tasse gravanti sull'immobile (peraltro indicate nei termini del tutto generici).
E' ben vero che la scrittura privata prevedeva che il avrebbe dovuto essere Pt_5
rimborsato e tenuto indenne “da qualsiasi spesa e tassa (Ici, Irpef e spese di registrazione)”, tuttavia l'obbligo di trasferimento della quota immobiliare non era subordinato a tale rimborso, ma – come indicato al punto B) della scrittura – esclusivamente all'estinzione del debito verso Veneto Banca.
Tale estinzione risulta dai documenti acquisiti all'esito di ordine di esibizione impartito: in particolare in data 31/03/09 avvenne il pagamento di una rata che portò ad azzerare il debito residuo verso Veneto Banca.
Non vi è contestazione da parte delle attrici in merito al fatto che il pagamento delle rate, pur avvenuto su conto cointestato ai due cointestatari dell'immobile, sia stato effettuato con provvista riferibile al solo . CP_2
Risulta pertanto l'avveramento dell'unica condizione prevista nella scrittura privata sopra menzionata, cui era subordinata l'obbligazione di trasferimento della quota del Pt_5
all'altro comproprietario.
Eventuali mancati pagamenti/rimborsi a titolo di spese condominiali e/o ad altro titolo sono quindi del tutto irrilevanti e potranno semmai giustificare una domanda di ripetizione, ma non essere eccepiti per rifiutare l'adempimento dell'obbligazione di trasferimento della quota immobiliare.
Ciò posto, va osservato che parte convenuta formula in via riconvenzionale, in principalità, due domande tra loro logicamente inconciliabili, ovvero quella di accertare e dichiarare che in forza della scrittura privata del 1.3.2004 tra e , CP_3 Parte_5
già sia la sola ed unica proprietaria dell'immobile e quella di pronuncia di una CP_2
sentenza ex art. 2932 c.c., che tenga luogo della scrittura privata 1.3.2004 non eseguita, per la quota del 40% in capo alle attrici.
Trattasi di conclusioni che vengono interpretate, non essendo tra loro graduate, come alternative.
La prima domanda è infondata.
9 La circostanza che l'intestazione del 40% della proprietà a sia stata Parte_5
disposta a titolo di “garanzia”, come enunciato nella scrittura privata, non incide sul contenuto dell'atto di compravendita, da cui risulta unicamente l'acquisto dell'immobile in comproprietà.
Diversamente avrebbe dovuto essere prospettata la sussistenza di una interposizione solo fittizia e quindi la natura simulata dell'atto, con giudizio che avrebbe dovuto però coinvolgere la stessa parte venditrice.
Al contrario, è la stessa convenuta a prospettare (pag. 6 comparsa di costituzione)
“l'esistenza di un accordo fiduciario attuato mediante l'interposizione reale in cui nel negozio reale, esterno con efficacia verso i terzi (la compravendita), il fiduciario-interposto
( ) ha acquistato la comproprietà del bene con il fiduciante Parte_5 [...]
) a tutela della garanzia personale prestata in banca a favore di e CP_3 CP_3
un altro interno ed obbligatorio (la scrittura privata) con il quale il fiduciario Parte_5
si è impegnato a ritrasferire il bene immobile al fiduciante-interponente (
[...] [...]
) all'estinzione del mutuo in banca”. CP_3
Orbene, “il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che
è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico (n.d.r., nel caso in esame la prestazione di una garanzia) diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti "inter partes", compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del "pactum fiduciae" (Cass. 8024/09).
Il c.d. “pactum fiduciae”, nel caso in esame, è costituito dalla scrittura privata sottoscritta dai soli due acquirenti il giorno stesso del rogito di compravendita.
Essendo stato consacrato in una dichiarazione scritta, esso risponde ai necessari requisiti di forma (si veda Cass. 13216/17 e, conforme, 9010/18: “Il "pactum fiduciae", con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad
10 "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo”).
Non essendo avvenuto spontaneamente il trasferimento della quota immobiliare, pur a fronte dell'avveramento della condizione cui era sottoposta l'efficacia della relativa obbligazione, è fondata dunque la richiesta, formulata in via riconvenzionale, di pronuncia in favore della convenuta di sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c., che produca gli effetti del contratto non concluso da e, ora, dalle sue eredi, che permangono Parte_5
dell'inadempimento di tale obbligo di trasferimento.
***
Si esamina ora la domanda proposta dalle attrici, di condanna della convenuta al pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile.
Pur trattandosi della domanda che ha originato il presente giudizio, si è proceduto all'esame preliminare delle riconvenzionali avversarie, in quanto, laddove fosse stata riconosciuta come già esistente la proprietà esclusiva dell'immobile in capo a Parte_6
tale pretesa sarebbe stata in radice esclusa.
Essendo in presenza invece di una reale cointestazione dell'immobile ed essendo pacifico che esso sia rimasto sempre nel godimento esclusivo della convenuta, va invece verificato se sussistano i presupposti per riconoscere alle attrici una somma commisurata ai 4/10 del valore locatizio mensile dell'immobile.
Sul punto va chiarito che, se da un lato l'art. 1102 c.c. prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, dall'altro, tuttavia,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso che l'occupante sia tenuto al pagamento dei frutti civili solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di fare parimenti uso dell'immobile, ricevendone un diniego.
In questo senso di vedano:
Cass. 31105/23 che, seppur riferita ad una fattispecie concreta di divisione, afferma che
“in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera
11 diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”, richiamando in senso conforme le precedenti pronunce nn.
18458/221 e 10264/23.
Nel caso in esame, non consta che una tale richiesta sia mai stata avanzata: le raccomandate in data 03/09/18 e 07/07/20 (docc. 5 e 7 attoreo) contengono esclusivamente una diffida di pagamento, mentre non risulta che esse siano state precedute da una richiesta da parte delle odierne attrici di uso turnario/condiviso dell'immobile.
La domanda attorea va dunque respinta.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza delle attrici.
Liquidazione come da dispositivo, nella misura indicata dalla convenuta, ritenuta congrua in funzione dello scaglione di valore (considerata l'incidenza della domanda riconvenzionale) ed in ragione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- respinge la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà in capo a dell'immobile per cui è causa, per l'intero, in forza della scrittura CP_2
privata sottoscritta in data 1.3.2004 da e;
CP_3 Parte_5
- visto l'art. 2932 c.c., trasferisce in favore di la quota dei 4/10 della CP_2
piena proprietà degli immobili così catastalmente censiti
Comune di Oderzo – Sezione D – Foglio 2:
Mn 878 sub. 20 via Ippodromo Vecchio 10 – p.1 – Cat A/3 cl 2 – vani 6,5 - RCE 453,19;
Mn 878 sub. 16 via Ippodromo Vecchio 10 – P.S1 – Cat C/6 cl 4 – mq 18 - RCE 51,13
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizioni della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
12 - condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido, alla rifusione delle spese di lite del Parte_3
giudizio di opposizione in favore di , che liquida in euro 535,55 per CP_2
anticipazioni ed euro 7.616,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Treviso, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1751/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 9.3.2021 da
(C.F. ),Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), legalmente rappresentata in quanto minorenne dai C.F._3
genitori esercenti la responsabilità genitoriale (C.F. CP_1
) e (C.F. ), tuttiC.F._4 Parte_4 C.F._5
elettivamente domiciliati in CONEGLIANO, via MADONNA 15, presso l'Avv.
BARBARA TARDIVO, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in ODERZO CP_2 C.F._6
piazza CAVALIERI VITTORIO VENETO 1, presso l'Avv. LUISA GATTO che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER GLI ATTORI
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
Nel merito:
1 accertati i fatti come espressi in narrativa e il superamento dei limiti previsti dalla normativa condannare la Signora a corrispondere a titolo di risarcimento / indennità di occupazione la somma CP_2
complessiva di Euro 13.200,00 (pari a n. 55 mensilità moltiplicate per l'importo di Euro 550,00 e divise per la quota di comproprietà pari a 4/10) o altra diversa somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, nonché gli ulteriori importi che matureranno di mese in mese.
Con vittoria di spese e compenso legale del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria: la presente difesa chiede ammettersi alla prova per testi sui capitoli di prova infra indicati, nonché all'interrogatorio formale della signora CP_2
1. Vero che il signor e erano comproprietari dell'immobile nella CP_3 Parte_5
rispettiva misura del 60% e del 40%?
2. Vero che l'immobile – per effetto di successione mortis causa del signor – è passato in CP_3
proprietà della signora per la quota del 60%? CP_2
3. Vero che deceduto il signor l'immobile passava in successione alle eredi e Parte_5
per il 40%? Pt_5
4. Vero che veniva chiesto il pagamento delle spese condominiali alla signora CP_2
5. Vero che la signora veniva resa edotta della necessità di pagare le spese condominiali Parte_6
attraverso l'invio di corrispondenza?
6. Vero che, su richiesta dell'amministratore di condominio, il signor metteva nella Persona_1
cassetta della posta della signora la convocazione all'assemblea di condominio ed il preventivo di CP_2
spese?
7. Vero che venivano inviati solleciti di pagamento delle spese condominiali alle signore Pt_5
8. Vero che le signore eseguivano il pagamento del 100% delle spese condominiali? Pt_5
9. Vero che le signore e pagavano le spese condominiali anche per la quota parte della Pt_5
signora ? CP_2
10. Vero che nel 2018 la signora veniva diffidata al pagamento delle spese condominiali e al CP_2
pagamento di un'indennità di occupazione?
11. Vero che nel 2018 e 2019 veniva proposto alla signora di raggiungere un accordo transattivo CP_2
a definizione delle pendenze?
12. Vero che tra le proposte suggerite vi era l'ipotesi di compravendita dell'immobile?
2 13. Vero che la signora lamentava difficoltà economiche? CP_2
Si indicano come testimoni il notaio e l'amministratore di condominio Ing. Persona_2 [...]
Per_3
Ci si oppone alle avversarie prove istruttorie come espresso nella memoria n. 3, chiedendo di essere ammessi
a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi di parte convenuta con i testi indicati o altri che risulteranno necessari, nonché abilitarsi la signora e a prova contraria. Parte_1 CP_1
PER LA CONVENUTA
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via riconvenzionale principale:
-) accertare e dichiarare che in forza della scrittura privata sottoscritta in data 1.3.2004 da CP_3
e a latere del contratto di compravendita di pari data a rogito del notaio
[...] Parte_5
nr. 130983 rep. e nr. 14585 racc., è la sola ed unica proprietaria dell'immobile Per_2 CP_2
ad uso ad abitazione sito in Oderzo (TV), via Ippodromo Vecchio n. 10/2, così catastalmente censito:
Comune di Oderzo – Sezione D – Foglio 2:
Mn 878 sub. 20 via Ippodromo Vecchio 10 – p.1 – Cat A/3 cl 2 – vani 6,5 - RCE 453,19;
Mn 878 sub. 16 via Ippodromo Vecchio 10 – P.S1 – Cat C/6 cl 4 – mq 18 - RCE 51,13;
-) accertare e dichiarare che l'impegno assunto da di trasferire la quota immobiliare del Parte_5
40% a lui intestata è valido ed efficace e, per l'effetto, atteso l'inadempimento di parte attorea, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. e trasferire alla convenuta con sentenza sostitutiva del rogito, ed avente efficacia traslativa tra le parti, per la quota del 40% in capo alle attrici, la proprietà dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Oderzo come sopra indicati, che tenga luogo della scrittura privata 1.3.2004 non eseguita, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizioni con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Con ogni consequenziale pronuncia;
in via riconvenzionale subordinata: nell'ipotesi non venga ravvisato un inadempimento delle attrici all'esecuzione dell'obbligo di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 1.3.2004 da e condannarle al CP_3 Parte_5
trasferimento del 40% della quota di proprietà del loro dante causa del bene immobile, Parte_5
come sopra censito, a in attuazione dell'obbligo dal predetto assunto con la scrittura privata CP_2
del 1.3.2004.
3 Nel merito: rigettare tutte le domande svolte dalle attrici per i motivi esposti nei nostri scritti difensivi, nei verbali
d'udienza e nelle note di trattazione scritta, siccome inammissibili e/o improcedibili e in ogni caso del tutto infondate, in fatto ed in diritto, nonché sprovviste di supporto probatorio.
In ogni caso: compenso e spese di lite interamente rifusi, con condanna delle attrici per lite temeraria ex art 96 cpc.
In via istruttoria: parte convenuta reitera le seguenti istanze:
A) ammettersi prova per interrogatorio formale delle attrici Parte_1 Parte_2
e di e quest'ultimi quali genitori esercenti la responsabilità
[...] CP_1 Parte_4
genitoriale della minore , nonché per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto Parte_3
precedute dalle parole “dica il teste se è vero che”:
1) i signori e acquistarono in comproprietà l'unità immobiliare ad uso CP_3 Parte_5
abitazione facente parte di un fabbricato in condomino, denominato “Giardino 1”, sito in Oderzo via
Ippodromo Vecchio nr. 10/2, come da atto di compravendita di data 1.3.2004 che si rammostra (doc.
2);
2) che dal novembre del 2003 utilizzava in via esclusiva l'immobile meglio descritto al al cap. sub CP_2
1 avendolo adibito a sua abitazione (doc. 3);
3) nell'autunno 2003 si era rivolto a agente immobiliare per reperire CP_3 Parte_5
una nuova abitazione in cui trasferirsi con la di lui famiglia: la nipote e il di lei marito e figli;
CP_2
4) nella circostanza di cui al cap. sub 3, proponeva a l'acquisto Parte_5 CP_3
dell'appartamento sito in Oderzo, via Ippodromo Vecchio n. 10/2, per il prezzo di € 150.000,00 circa;
5) per far fronte all'acquisto dell'appartamento indicato nel cap sub 4, necessitava di € Persona_4
40.000,00;
6) tra fine 2003 e i primi mesi del 2004, fece ottenere a con la di lui Parte_5 CP_3
firma a garanzia, il finanziamento della somma di € 40.000,00 per il saldo del prezzo dell'immobile di via Ippodromo Vecchio n. 10/2 in Oderzo;
7) d'intesa con aprì un conto corrente cointestato con il predetto presso Parte_5 CP_3
la Veneto Banca di Oderzo, onde accreditare il prestito di € 40.000,00, come da documento che si rammostra (doc. 4);
4 8) in sede di rogito notarile avanti il Notaio dott. avvenuto il 1 marzo del 2004 Persona_2
in Oderzo, a garanzia dell'esatto adempimento di compariva in veste Parte_5 CP_3
di acquirente del 40% della proprietà immobiliare di cui è causa.
9) l'appartamento sito in via Ippodromo Vecchio n. 10/2 in Oderzo è sempre stato destinato ad unica abitazione della famiglia . CP_2
10) Contestualmente alla compravendita del 1.3.2004, avanti al Notaio Persona_2
e sottoscrivevano altra dichiarazione, come da documento che si Parte_5 CP_3
rammostra (doc. 5);
11) con la dichiarazione di cui al cap. sub 10, riconosceva che l'intestazione del 40% Parte_5
dell'immobile di cui al cap. sub 1 è stata fatta a suo favore a garanzia dell'esatto adempimento del finanziamento di € 40.000,00, e si obbligava a trasferire la quota immobiliare del 40% a non CP_2
appena il finanziamento fosse stato estinto (doc. 5);
12) ha provveduto a rimborsare con la di lui pensione l'intero finanziamento di € CP_3
40.000,00 alla Veneto Banca e di cui al cap. sub 6);
13) corrispondeva, con versamenti settimanali brevi manu a delle CP_3 Parte_5
somme di denaro, che prelevava dal conto cointestato presso la medesima banca;
14) Estinto il mutuo in Veneto Banca, nel 2013 per il tramite del Notaio CP_3 Per_2
domandava agli eredi di di provvedere a trasferirgli il 40% della quota di proprietà Parte_5
dell'appartamento, come da dichiarazione di cui al doc.5;
15) Nel corso del 2013, il Notaio predisponeva l'atto di compravendita per il trasferimento Per_2
immobiliare di cui al capitolo sub 1-14;
16) il Notaio veniva incaricato dai genitori della minore , Per_2 Parte_3 [...]
e di ottenere l'autorizzazione dal Giudice Tutelare del Tribunale di CP_1 Parte_4
Treviso alla cessione della quota di proprietà dell'appartamento di cui al cap. sub 1 della figlia minore, instaurando il procedimento n. 2050/2013 RG VG;
17) Le odierne attrici e, per la minore , i genitori comunicavano al Notaio Parte_3
che si opponevano al trasferimento del 40% di proprietà dell'immobile a fronte del Persona_2
mancato pagamento delle spese condominiali da parte di Si indicano quali testi: Notaio CP_3
con studio in Villorba (TV), residente in [...]di Oderzo (TV), Persona_2 Tes_1
5 residente in [...]di Piave (TV), residente in [...]al Monticano Testimone_2 Testimone_3
(TV).
B) Abilitarsi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente richiesti ed CP_2
ammessi, con i testi indicati a prova diretta e con altri da indicare all'esito delle istanze istruttorie avversarie.
Ci si oppone all'ammissione delle prove ex adverso dedotte per le ragioni svolte in 3^ Memoria ex art.
183 IV comma cpc del 26.10.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agiscono in giudizio , e Parte_1 Parte_2
, prospettando: Parte_3
1) di essere comproprietarie, complessivamente per la quota di 4/10, di un'unità immobiliare facente parte del “Condominio Giardino 1” sito in Oderzo (TV) Via
Ippodromo Vecchio n. 10;
2) che proprietaria della rimanente quota parte dei 6/10 è , divenutane CP_2
titolare a seguito di successione ereditaria dello zio , deceduto in CP_3
data 14.06.2016;
3) che, dalla data di decesso di quest'ultimo, abbia goduto e goda CP_2
all'attualità dell'immobile, destinato a sua residenza, con esclusione totale delle altre comproprietarie, in violazione di quanto disposto dall'art. 1102 c.c. (per una durata dell'occupazione indicata, alla data di proposizione della domanda, corrispondente a n. 55 mesi).
Chiedono quindi la condanna di alla corresponsione di una somma, “a titolo di CP_2
risarcimento / indennità”, commisurata al valore locatizio dell'immobile (che indicano, per l'intero, in euro 600,00 mensili), quantificata in complessivi euro 13.200,00 per le 55 mensilità indicate e per la quota di comproprietà loro riferibile, oltre agli ulteriori importi a maturare di mese in mese.
resiste alla domanda e documenta che l'immobile venne acquistato con CP_2
atto di compravendita del 1.3.2004 (doc. 2 parte convenuta), in comproprietà, da
[...]
(proprio dante causa, per la quota di 6/10) e da , dante causa CP_3 Parte_5
6 delle attrici, che ne acquistarono poi la quota (4/10) jure hereditario alla morte di quest'ultimo, avvenuta il 21.2.2010.
Sostiene tuttavia che l'intestazione pro quota al sia stata di natura esclusivamente Pt_5
fiduciaria e che le attrici, in qualità di sue eredi, siano subentrate nell'obbligazione dallo stesso assunta di trasferimento della quota dei 4/10 dell'immobile al (e per esso CP_2
oggi alla convenuta)
Interessato all'acquisto sarebbe stato infatti il solo , che avrebbe poi CP_3
destinato l'appartamento - reperito grazie all'intervento dell'agente immobiliare Parte_5
- ad abitazione propria e della propria famiglia.
[...]
Poiché non disponeva allora dell'intera somma necessaria per far fronte CP_3
all'acquisto, il gli avrebbe proposto di accendere un conto corrente cointestato Pt_5
presso Veneto Banca di Oderzo (doc. 4), consentendogli di ottenere, con la di lui firma a garanzia, il finanziamento occorrente per un importo di euro 40.000,00.
Per questa ragione, al rogito avrebbe partecipato anche comparendovi Parte_5
in veste di acquirente del 40% della proprietà immobiliare (“a garanzia dell'esatto adempimento di - pag. 3 comparsa di risposta), ma, contestualmente alla compravendita, CP_3
e sottoscrissero altra separata dichiarazione, nella forma Parte_5 CP_3
della scrittura privata (doc. 5 parte convenuta), in cui veniva indicato che “… contrariamente
a quanto dichiarato in atto, gli immobili sono stati acquistati dal solo , CP_3
confermando che per il pagamento di una parte del prezzo aveva fatto CP_3
“ricorso ad un prestito presso la Veneto Banca di Oderzo, ottenendolo grazie alla garanzia personale del signor al quale è stata, dunque, intestata, a garanzia, una quota di comproprietà Parte_5
degli immobili in questione”.
Su queste premesse, nella predetta scrittura dichiarava che avrebbe CP_3
provveduto, da solo, a restituire a Veneto Banca la somma ricevuta in prestito, con i relativi accessori e si impegnava, una volta estinto dal il debito verso la Parte_5 CP_2
banca, a trasferire a lui o a persona da lui indicata la quota immobiliare che gli era stata intestata.
La conventa prospetta che già nel 2013 fosse intervenuta l'integrale estinzione del debito da parte del proprio dante causa e di avere per questo richiesto il trasferimento in proprio
7 favore della quota dei 4/10 dell'immobile, mai però effettuato perché le odierne attrici avevano opposto il mancato pagamento delle spese condominiali da parte del
[...]
. CP_3
Rappresenta altresì, in relazione alla domanda attorea di pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile, che nessuna delle eredi , odierne attrici, Pt_5
avesse mai reclamato il mancato godimento dell'immobile o preteso di esercitare il possesso su detto appartamento, sino all'invio della raccomandata a.r. datata 7.7.2020 (doc.
5 attoreo).
Su tali premesse chiede non solo il rigetto della domanda attorea, ma, in via riconvenzionale, anche che venga accertato essere ella la sola e unica proprietaria dell'immobile, in forza della scrittura privata sottoscritta in data 1.3.2004 da CP_3
e e che, essendo l'impegno di trasferimento della quota assunto
[...] Parte_5
da valido ed efficace, venga emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. Parte_5
civ. di trasferimento in suo favore di tale quota.
***
Così brevemente sintetizzati i termini della controversia, va innanzitutto rilevato che le attrici non hanno contestato la riferibilità al proprio dante causa della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata di cui al doc. 5 di parte convenuta, che si ha quindi per riconosciuta.
Va poi preliminarmente sgombrato il campo da alcune questioni poste dalle parti, che sono tuttavia del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
In primo luogo, non ha alcun riflesso sul presente giudizio (e infatti l'istanza di riunione dei due procedimenti che era stata proposta è stata respinta) la questione – oggetto di altra causa pendente dinanzi a questo Tribunale – della fondatezza o meno della pretesa dell'odierna convenuta di ripartire con le odierne attrici le spese condominiali, non ponendosi una tale prospettazione necessariamente in termini di incompatibilità con le pretese avanzate dalla convenuta nel presente giudizio e, in ogni caso, essendo essa irrilevante, poiché estranea al contenuto dei documenti negoziali prodotti in giudizio.
Parimenti irrilevante è il rilievo delle attrici, svolto nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., secondo cui la convenuta non avrebbe fornito alcun riscontro probatorio
8 all'affermazione secondo cui il avrebbe rimborsato al , con versamenti CP_2 Pt_5
effettuati brevi manu, spese e tasse gravanti sull'immobile (peraltro indicate nei termini del tutto generici).
E' ben vero che la scrittura privata prevedeva che il avrebbe dovuto essere Pt_5
rimborsato e tenuto indenne “da qualsiasi spesa e tassa (Ici, Irpef e spese di registrazione)”, tuttavia l'obbligo di trasferimento della quota immobiliare non era subordinato a tale rimborso, ma – come indicato al punto B) della scrittura – esclusivamente all'estinzione del debito verso Veneto Banca.
Tale estinzione risulta dai documenti acquisiti all'esito di ordine di esibizione impartito: in particolare in data 31/03/09 avvenne il pagamento di una rata che portò ad azzerare il debito residuo verso Veneto Banca.
Non vi è contestazione da parte delle attrici in merito al fatto che il pagamento delle rate, pur avvenuto su conto cointestato ai due cointestatari dell'immobile, sia stato effettuato con provvista riferibile al solo . CP_2
Risulta pertanto l'avveramento dell'unica condizione prevista nella scrittura privata sopra menzionata, cui era subordinata l'obbligazione di trasferimento della quota del Pt_5
all'altro comproprietario.
Eventuali mancati pagamenti/rimborsi a titolo di spese condominiali e/o ad altro titolo sono quindi del tutto irrilevanti e potranno semmai giustificare una domanda di ripetizione, ma non essere eccepiti per rifiutare l'adempimento dell'obbligazione di trasferimento della quota immobiliare.
Ciò posto, va osservato che parte convenuta formula in via riconvenzionale, in principalità, due domande tra loro logicamente inconciliabili, ovvero quella di accertare e dichiarare che in forza della scrittura privata del 1.3.2004 tra e , CP_3 Parte_5
già sia la sola ed unica proprietaria dell'immobile e quella di pronuncia di una CP_2
sentenza ex art. 2932 c.c., che tenga luogo della scrittura privata 1.3.2004 non eseguita, per la quota del 40% in capo alle attrici.
Trattasi di conclusioni che vengono interpretate, non essendo tra loro graduate, come alternative.
La prima domanda è infondata.
9 La circostanza che l'intestazione del 40% della proprietà a sia stata Parte_5
disposta a titolo di “garanzia”, come enunciato nella scrittura privata, non incide sul contenuto dell'atto di compravendita, da cui risulta unicamente l'acquisto dell'immobile in comproprietà.
Diversamente avrebbe dovuto essere prospettata la sussistenza di una interposizione solo fittizia e quindi la natura simulata dell'atto, con giudizio che avrebbe dovuto però coinvolgere la stessa parte venditrice.
Al contrario, è la stessa convenuta a prospettare (pag. 6 comparsa di costituzione)
“l'esistenza di un accordo fiduciario attuato mediante l'interposizione reale in cui nel negozio reale, esterno con efficacia verso i terzi (la compravendita), il fiduciario-interposto
( ) ha acquistato la comproprietà del bene con il fiduciante Parte_5 [...]
) a tutela della garanzia personale prestata in banca a favore di e CP_3 CP_3
un altro interno ed obbligatorio (la scrittura privata) con il quale il fiduciario Parte_5
si è impegnato a ritrasferire il bene immobile al fiduciante-interponente (
[...] [...]
) all'estinzione del mutuo in banca”. CP_3
Orbene, “il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che
è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico (n.d.r., nel caso in esame la prestazione di una garanzia) diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti "inter partes", compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del "pactum fiduciae" (Cass. 8024/09).
Il c.d. “pactum fiduciae”, nel caso in esame, è costituito dalla scrittura privata sottoscritta dai soli due acquirenti il giorno stesso del rogito di compravendita.
Essendo stato consacrato in una dichiarazione scritta, esso risponde ai necessari requisiti di forma (si veda Cass. 13216/17 e, conforme, 9010/18: “Il "pactum fiduciae", con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad
10 "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo”).
Non essendo avvenuto spontaneamente il trasferimento della quota immobiliare, pur a fronte dell'avveramento della condizione cui era sottoposta l'efficacia della relativa obbligazione, è fondata dunque la richiesta, formulata in via riconvenzionale, di pronuncia in favore della convenuta di sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c., che produca gli effetti del contratto non concluso da e, ora, dalle sue eredi, che permangono Parte_5
dell'inadempimento di tale obbligo di trasferimento.
***
Si esamina ora la domanda proposta dalle attrici, di condanna della convenuta al pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile.
Pur trattandosi della domanda che ha originato il presente giudizio, si è proceduto all'esame preliminare delle riconvenzionali avversarie, in quanto, laddove fosse stata riconosciuta come già esistente la proprietà esclusiva dell'immobile in capo a Parte_6
tale pretesa sarebbe stata in radice esclusa.
Essendo in presenza invece di una reale cointestazione dell'immobile ed essendo pacifico che esso sia rimasto sempre nel godimento esclusivo della convenuta, va invece verificato se sussistano i presupposti per riconoscere alle attrici una somma commisurata ai 4/10 del valore locatizio mensile dell'immobile.
Sul punto va chiarito che, se da un lato l'art. 1102 c.c. prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, dall'altro, tuttavia,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso che l'occupante sia tenuto al pagamento dei frutti civili solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di fare parimenti uso dell'immobile, ricevendone un diniego.
In questo senso di vedano:
Cass. 31105/23 che, seppur riferita ad una fattispecie concreta di divisione, afferma che
“in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera
11 diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”, richiamando in senso conforme le precedenti pronunce nn.
18458/221 e 10264/23.
Nel caso in esame, non consta che una tale richiesta sia mai stata avanzata: le raccomandate in data 03/09/18 e 07/07/20 (docc. 5 e 7 attoreo) contengono esclusivamente una diffida di pagamento, mentre non risulta che esse siano state precedute da una richiesta da parte delle odierne attrici di uso turnario/condiviso dell'immobile.
La domanda attorea va dunque respinta.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza delle attrici.
Liquidazione come da dispositivo, nella misura indicata dalla convenuta, ritenuta congrua in funzione dello scaglione di valore (considerata l'incidenza della domanda riconvenzionale) ed in ragione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- respinge la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà in capo a dell'immobile per cui è causa, per l'intero, in forza della scrittura CP_2
privata sottoscritta in data 1.3.2004 da e;
CP_3 Parte_5
- visto l'art. 2932 c.c., trasferisce in favore di la quota dei 4/10 della CP_2
piena proprietà degli immobili così catastalmente censiti
Comune di Oderzo – Sezione D – Foglio 2:
Mn 878 sub. 20 via Ippodromo Vecchio 10 – p.1 – Cat A/3 cl 2 – vani 6,5 - RCE 453,19;
Mn 878 sub. 16 via Ippodromo Vecchio 10 – P.S1 – Cat C/6 cl 4 – mq 18 - RCE 51,13
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizioni della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
12 - condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido, alla rifusione delle spese di lite del Parte_3
giudizio di opposizione in favore di , che liquida in euro 535,55 per CP_2
anticipazioni ed euro 7.616,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Treviso, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
13