CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 344/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ERMANNO TALAMONE, elettivamente domiciliato in VIA ARNALDO DA BRESCIA
1 21013 GALLARATE presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
e per essa quale mandataria con rappresentanza per Controparte_1 la gestione del credito (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_1
ELISABETTA TOSI, elettivamente domiciliata in presso il difensore
APPELLATA
NONCHÉ
[...]
Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI n. r.g. 344/2024
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, reietta e disattesa ogni contraria istanza, e premessa ogni più opportuna declaratoria
In via pregiudiziale e cautelare
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti in parte narrativa del presente atto;
In via principale e nel merito
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 33/2024, resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione
II Civile, in persona del Giudice Unico Dr. Grimaudo –all'esito del giudizio R.G. n.
5747/2022, pubblicata in data 9 Gennaio 2024, notificata il successivo 10 Gennaio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In limine a. Ferma la sospensione della procedura esecutiva, l'Ordinanza 18 Ottobre 2022 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nella parte in cui veniva disposto il permanere del vincolo delle somme pignorate presso la banca Credit Agricole e nella parte in cui veniva disposto che la conduttrice dell'immobile di proprietà del signor Parte_1 sito in Cassano Magnago Via Maroncelli n° 2 continui a trattenere le somme pignorate in via cautelare sino all'esito del giudizio di merito e, per l'effetto, la restituzione di essere all'esponente;
Nel merito
1. Accertare e dichiarare l'impignorabilità delle somme sottoposte a vincolo in forza dell'esecuzione forzata promossa dal creditore procedente presso la banca Credit Agricole
e presso la signora per le causali esposte;
Controparte_3
2. Per l'effetto, accogliere la promossa opposizione all'esecuzione, con ogni conseguente pronuncia;
Spese e onorari rifusi, per le causali esposte in narrativa, con distrazione in testa al patrono di causa che se ne dichiara anticipatario
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 2 di 9 n. r.g. 344/2024
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Appellata e per essa quale Controparte_4 mandataria con rappresentanza per la gestione del credito CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
respingere l'appello proposto da , (cod.fiscale ) Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...], residente in [...] contro a socio unico con sede legale in Milano, viale Brenta Controparte_1
n.18/b, e per essa, quale mandataria con rappresentanza per la gestione del credito, già con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura CP_2 CP_5
n.7,iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, c.f. , p.IVA P.IVA_2 P.IVA_3 avverso la sentenza n. 33/2024 Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dott.Nicolò Grimaudo, datata 09/01/2024 e pubblicata il 10/01/2024 RG n. 5747/2022 Repert. n.61/2024 del
10/01/2024, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui richiamati, rigettando tutte le richieste avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: Spese e competenze rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto avanti al Tribunale di Busto Arsizio opposizione ex art. 615 Parte_1 co. 2 c.p.c. avverso il pignoramento notificato nei suoi confronti da
[...] con aggressione dei crediti da lui vantati nei confronti dei terzi Controparte_1
CP_6 Controparte_3 Controparte_7 CP_8
e per il pagamento della somma di €
[...] CP_9 CP_10
50.000,00 oltre interessi, nonché, in solido con la coniuge dell'ulteriore Parte_2 somma, di € 25.584,04 oltre interessi, il tutto incrementato di spese, in forza di titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 909/2018 in data 13/24.10.2019 del Tribunale di
Milano.
L'opponente ha in particolare eccepito che la propria pensione era già stata pignorata presso l' da altro creditore entro il limite massimo di legge ed inoltre, con CP_6 inammissibile duplicazione, il vincolo sulla stessa era stato posto anche presso il ora ove la pensione Controparte_7 Controparte_3 veniva accreditata. Ha inoltre dedotto l'impignorabilità dei canoni relativi all'immobile di
Cassano Magnago Via Maroncelli n° 2 locato a in quanto frutti di Controparte_3
pagina 3 di 9 n. r.g. 344/2024
un bene conferito in fondo patrimoniale tra coniugi, nonché l'erronea notificazione dell'atto di pignoramento a a trattandosi di un Controparte_8 CP_9 unico soggetto, e l'impignorabilità delle somme versate a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie separata.
A seguito della rinuncia, da parte di , Parte_3 all'assegnazione delle somme pignorate presso l' e presso , con CP_6 CP_10 conseguente permanenza del vincolo sui soli crediti del debitore esecutato nei confronti di e di il Giudice dell'esecuzione di Controparte_3 Controparte_3
Busto Arsizio, con ordinanza del 18.10.2022, ha disposto lo svincolo di quanto pignorato presso e , e, ritenuta “la sussistenza del fumus dell'opposizione”, ha CP_6 CP_10 sospeso la procedura esecutiva, assegnando termine perentorio sino al 15.12.2022 per la formalizzazione del giudizio di merito, con ordine al terzo di Controparte_3 continuare a trattenere le somme pignorate in via cautelativa.
Introducendo ritualmente il giudizio di merito con notifica di citazione a
[...]
e ai terzi e Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 [...]
SOCIO UNICO ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_3
“1) IN VIA PRELIMINARE: RESPINGERE l'opposizione all'esecuzione presentata da
di cui al Ricorso ex art. 615, II comma, c.p.c. notificato, unitamente al Parte_1 decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti, perché inammissibile in relazione al motivo sub. I del presente atto;
2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta eccezione preliminare
NEL MERITO: RESPINGERE in ogni caso l'opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. presentata da perché infondata in fatto e in diritto per tutto quanto sopra Parte_1 esposto.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi anche della pregressa fase cautelare”.
Nella contumacia dei terzi e Controparte_3 Controparte_3 costituitosi ritualmente, ha chiesto che, ferma la sospensione della Parte_1 procedura esecutiva, in accoglimento della proposta opposizione, fosse accertata e dichiarata l'impignorabilità delle somme sottoposte a vincolo presso Controparte_3
e presso con rifusione di spese.
[...] Controparte_3
Limitata all'istruttoria alle sole produzioni documentali, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 33/2024 emessa il 9/10.1.2024, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere riguardo all'impignorabilità delle somme dovute al debitore dai terzi e CP_6 compensando tra le parti le spese della fase cautelare innanzi al Giudice CP_8
pagina 4 di 9 n. r.g. 344/2024
dell'esecuzione; ha inoltre respinto l'opposizione in ordine alla dedotta impignorabilità delle somme dovute dal terzo e all'insussistenza o rinuncia di Controparte_3 crediti pignorabili verso , ora Controparte_7 Controparte_3 con condanna del debitore esecutato alla rifusione delle spese di lite in favore della creditrice procedente, per l'importo di € 2.906,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale pronuncia, ha proposto tempestivo appello affidato a Parte_1 due motivi, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte e previamente insistendo per la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Si è costituita e, per essa, quale Controparte_4 mandataria con rappresentanza per la gestione del credito, che ha CP_2 invece insistito per il rigetto del gravame.
All'udienza del 10.9.2024 il Consigliere Istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e Controparte_3 [...] litisconsorti necessari non evocati. Controparte_3
Verificata all'udienza successiva del 4.2.2025 la mancata costituzione di tali parti, pur regolarmente convenute, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha inoltre dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 283 c.p.c., avendo il procuratore dell'appellante manifestato la propria intenzione di non insistere nella relativa proposizione.
È stata quindi fissata per la rimessione al Collegio l'udienza del 28.1.2025, con contestuale assegnazione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Con il primo motivo, l'appellante facendo riferimento al Parte_1 paragrafo 4 della sentenza oggetto di gravame, lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l'esistenza della lamentata duplicazione del pignoramento eseguito presso rispetto a quello eseguito presso l Controparte_3 CP_6 trattandosi in entrambi i casi di espropriazione dei propri emolumenti pensionistici, nonché, conseguentemente, la possibilità di considerare estesa la rinuncia della creditrice al pignoramento presso l' anche al pignoramento presso CP_6 Controparte_3
pagina 5 di 9 n. r.g. 344/2024
Secondo la prospettazione del Signor infatti, l'intervenuta rinuncia del Parte_1 creditore procedente al pignoramento della pensione, con correlativo svicolo delle somme pignorate presso l' dovrebbe indurre a ritenere che “per accessione il vincolo CP_6 pignoratizio non [possa] estendersi ai rapporti su cui detta pensione viene tratta”.
Si tratta di censure alle quali non è possibile prestare adesione.
Rileva la Corte che non risulta disponibile in atti (poiché non allegata da alcuna delle parti) la dichiarazione resa da ora Controparte_7 Controparte_3
in data 16 marzo 2022.
[...]
Il contenuto di tale dichiarazione è comunque testualmente riportato nella sentenza oggetto di gravame, onde risulta che la terza pignorata si sia detta “debitrice nei confronti del sig.
della somma di € 18,50 in dipendenza di un rapporto di conto Parte_1 corrente in essere presso la nostra agenzia di Tradate;
tale importo è stato bloccato e tenuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, così come ingiunto a mezzo del pignoramento de quo;
la suddetta somma non rientra tra quelle impignorabili di cui all'art. 545 commi 7 e 8 c.p.c.; la nostra alla data di notifica, risultava essere altresì debitrice nei confronti del CP_8 sig. , in dipendenza di un rapporto di carta prepagata sempre in Parte_1 essere presso la nostra agenzia di Tradate, della somma di € 6,35 derivante da residuo di accrediti di pensione (" 07031953 Cert. Parte_1 C.F._1
33052673/018 03/2022") pervenuti sul predetto rapporto in data antecedente alla notifica del presente pignoramento;
tale importo non è stato bloccato in quanto costituito da somme derivanti da pensione dell'esecutato, non superiori al minimo impignorabile (€
1.404,30), alla luce delle disposizioni introdotte con D.L. 83/15 convertito con legge
132/2015”.
Tale dichiarazione risulta integrata da n data 22.9.2022, con Controparte_3
l'aggiunta che “a seguito dell'accredito di ulteriori rimesse sul conto corrente intestato al Sig. è stato sottoposto a vincolo pignoratizio l'importo di € 421,10, Parte_1 salvo addebito dell'imposta di bollo e delle competenze trimestrali” (doc. 13 appellata).
Avendo il Signor affermato, nella propria comparsa di costituzione del Parte_1
24.3.2023 (a pagina 2) che le somme dovute dall' per le quali era intervenuta CP_6 rinuncia al pignoramento, venivano accreditate sul conto corrente a sé intestato presso già , è corretta l'affermazione Controparte_3 Controparte_7 del Tribunale, secondo cui “dalle dichiarazioni rese dalla NC (in alcun modo smentite dal debitore opponente) si evince chiaramente come i ratei di pensione non sono accreditati sul conto corrente ma sulla carta prepagata”, con la conseguenza che
“rispetto alle somme dovute da nell'ambito del rapporto di Controparte_7
pagina 6 di 9 n. r.g. 344/2024
conto corrente non sussiste alcuna duplicazione con quelle di natura pensionistica, né alcuna rinuncia (esplicita o implicita) del creditore procedente …”.
sostiene ora che il Tribunale non avrebbe colto la “piena Parte_1 connessione tra il rapporto di conto corrente e la carta prepagata”, poiché solo se la avesse riferito dell'esistenza di una carta di conto – dotata come tale di un proprio CP_8
IBAN – avrebbe potuto considerarsi come autonomo il relativo rapporto.
Preso atto di tale argomento difensivo, deve rilevarsene il carattere di novità, e quindi l'inammissibilità alla luce del disposto dell'art. 345 c.p.c.
In ogni caso, contrariamente a quanto l'appellante afferma, le carte prepagate sono di norma collegate non al conto corrente, ma ad un circuito di pagamento, e mantengono tale caratteristica anche quando siano dotate di codice IBAN, assumendo in questo caso la denominazione di carte conto e potendo essere quindi utilizzate anche per il deposito di determinate somme di denaro (come, lo stipendio o la pensione).
L'autonomia del rapporto rispetto a quello di conto corrente determina quindi che giustamente sia stata esclusa la possibilità di svincolare le somme giacenti sul conto corrente pignorato presso sul presupposto che quest'ultimo Controparte_3 fosse indirettamente alimentato dagli emolumenti pensionistici attraverso la carta prepagata.
Con il secondo motivo, riferito al paragrafo 5 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale di Busto Arsizio affronta la questione della pignorabilità dei canoni di locazione relativi ad immobile conferito in fondo patrimoniale dall'anno 1998, Parte_1 denuncia il travisamento dei principi in materia di onere della prova, essendo “il creditore procedente che intende soddisfarsi su beni o relativi frutti di essi costituiti in fondo patrimoniale, a essere onerato di fornire piena e incontrovertibile rappresentazione della riconducibilità del credito sottoposto a esecuzione forzata al soddisfo dei bisogni della famiglia del debitore esecutato”, con la conseguenza che “qualora ciò non avvenga – come
…nel corso del giudizio di primo grado … – …il debitore esecutato non è, astrattamente, tenuto a opporre l'esistenza di un fondo patrimoniale che ricomprenda al suo interno il credito pignorato”.
Neppure a tali rilievi è possibile riconoscere alcun pregio.
Parte appellante trascura di considerare che l'apprezzamento dell'inerenza ai bisogni familiari del credito azionato in via esecutiva si pone come secondario rispetto alla constatazione della mancanza del presupposto fondamentale per l'opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi (e in particolare ai creditori), dato dalla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio. pagina 7 di 9 n. r.g. 344/2024
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, opportunamente richiamata anche nella sentenza oggetto di gravame, la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (v. Cass. n. 21658/2009; id.
n. 27854/2013; id. ord. n. 12545/2019).
Avendo il primo Giudice constatato la mancanza di prova documentale dell'annotazione, ed il fatto che il debitore non ha “neanche contestato la mancata annotazione del fondo patrimoniale”, deve osservarsi che l'appellante non mostra di censurare tali affermazioni, né sviluppa a livello espositivo alcuna parte argomentativa volta a contrastarne la fondatezza, ma si limita a riproporre le ragioni che dovrebbero convincere della non aggredibilità dei frutti dell'immobile costituito in fondo patrimoniale in quanto asseritamente riconducibili ai bisogni della famiglia: aspetto, tuttavia, assorbito dalla constatata correttezza della inopponibilità stessa del fondo ai creditori per mancanza della relativa annotazione sull'atto di matrimonio, rimasta del tutto indimostrata, nonostante la difesa del Signor accia laconico riferimento alla “allegazione della relativa Parte_1 documentazione” (pagina 8 atto di appello), per il cui reperimento in atti non fornisce indicazioni aggiuntive di sorta.
Consegue alle considerazioni svolte l'inevitabile rigetto del gravame, con correlativa conferma integrale della sentenza n. 33/2024 del Tribunale di Busto Arsizio oggetto dello stesso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e, tenuto conto del valore della causa (€ 118.111,00 - scaglione da € 52.001 a € 260.00), si liquidano a favore dell'appellata costituita in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per tutte le fasi, ad eccezione di quella di trattazione, per la quale è applicato il parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo in essa profuso nel presente grado e il mancato svolgimento di attività istruttoria.
è quindi condannato a corrispondere in favore di Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria con Parte_3 rappresentanza per la gestione del credito l'importo di € 12.154,00, di CP_2 cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. pagina 8 di 9 n. r.g. 344/2024
Nulla in favore di e che, rimasti Controparte_3 Controparte_3 contumaci e non avendo quindi espletato alcuna attività processuale, non hanno sopportato spese per le quali possa configurarsi diritto al rimborso.
A carico dell'appellante, poiché soccombente, grava anche il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 33/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 9.1.2024 e pubblicata il 10.1.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria con Parte_3 rappresentanza per la gestione del credito le spese processuali del CP_2 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 12.154,00 per compensi defensionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 3
Giugno 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 344/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ERMANNO TALAMONE, elettivamente domiciliato in VIA ARNALDO DA BRESCIA
1 21013 GALLARATE presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
e per essa quale mandataria con rappresentanza per Controparte_1 la gestione del credito (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_1
ELISABETTA TOSI, elettivamente domiciliata in presso il difensore
APPELLATA
NONCHÉ
[...]
Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI n. r.g. 344/2024
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, reietta e disattesa ogni contraria istanza, e premessa ogni più opportuna declaratoria
In via pregiudiziale e cautelare
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti in parte narrativa del presente atto;
In via principale e nel merito
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 33/2024, resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione
II Civile, in persona del Giudice Unico Dr. Grimaudo –all'esito del giudizio R.G. n.
5747/2022, pubblicata in data 9 Gennaio 2024, notificata il successivo 10 Gennaio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In limine a. Ferma la sospensione della procedura esecutiva, l'Ordinanza 18 Ottobre 2022 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nella parte in cui veniva disposto il permanere del vincolo delle somme pignorate presso la banca Credit Agricole e nella parte in cui veniva disposto che la conduttrice dell'immobile di proprietà del signor Parte_1 sito in Cassano Magnago Via Maroncelli n° 2 continui a trattenere le somme pignorate in via cautelare sino all'esito del giudizio di merito e, per l'effetto, la restituzione di essere all'esponente;
Nel merito
1. Accertare e dichiarare l'impignorabilità delle somme sottoposte a vincolo in forza dell'esecuzione forzata promossa dal creditore procedente presso la banca Credit Agricole
e presso la signora per le causali esposte;
Controparte_3
2. Per l'effetto, accogliere la promossa opposizione all'esecuzione, con ogni conseguente pronuncia;
Spese e onorari rifusi, per le causali esposte in narrativa, con distrazione in testa al patrono di causa che se ne dichiara anticipatario
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 2 di 9 n. r.g. 344/2024
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Appellata e per essa quale Controparte_4 mandataria con rappresentanza per la gestione del credito CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
respingere l'appello proposto da , (cod.fiscale ) Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...], residente in [...] contro a socio unico con sede legale in Milano, viale Brenta Controparte_1
n.18/b, e per essa, quale mandataria con rappresentanza per la gestione del credito, già con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura CP_2 CP_5
n.7,iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, c.f. , p.IVA P.IVA_2 P.IVA_3 avverso la sentenza n. 33/2024 Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dott.Nicolò Grimaudo, datata 09/01/2024 e pubblicata il 10/01/2024 RG n. 5747/2022 Repert. n.61/2024 del
10/01/2024, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui richiamati, rigettando tutte le richieste avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: Spese e competenze rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto avanti al Tribunale di Busto Arsizio opposizione ex art. 615 Parte_1 co. 2 c.p.c. avverso il pignoramento notificato nei suoi confronti da
[...] con aggressione dei crediti da lui vantati nei confronti dei terzi Controparte_1
CP_6 Controparte_3 Controparte_7 CP_8
e per il pagamento della somma di €
[...] CP_9 CP_10
50.000,00 oltre interessi, nonché, in solido con la coniuge dell'ulteriore Parte_2 somma, di € 25.584,04 oltre interessi, il tutto incrementato di spese, in forza di titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 909/2018 in data 13/24.10.2019 del Tribunale di
Milano.
L'opponente ha in particolare eccepito che la propria pensione era già stata pignorata presso l' da altro creditore entro il limite massimo di legge ed inoltre, con CP_6 inammissibile duplicazione, il vincolo sulla stessa era stato posto anche presso il ora ove la pensione Controparte_7 Controparte_3 veniva accreditata. Ha inoltre dedotto l'impignorabilità dei canoni relativi all'immobile di
Cassano Magnago Via Maroncelli n° 2 locato a in quanto frutti di Controparte_3
pagina 3 di 9 n. r.g. 344/2024
un bene conferito in fondo patrimoniale tra coniugi, nonché l'erronea notificazione dell'atto di pignoramento a a trattandosi di un Controparte_8 CP_9 unico soggetto, e l'impignorabilità delle somme versate a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie separata.
A seguito della rinuncia, da parte di , Parte_3 all'assegnazione delle somme pignorate presso l' e presso , con CP_6 CP_10 conseguente permanenza del vincolo sui soli crediti del debitore esecutato nei confronti di e di il Giudice dell'esecuzione di Controparte_3 Controparte_3
Busto Arsizio, con ordinanza del 18.10.2022, ha disposto lo svincolo di quanto pignorato presso e , e, ritenuta “la sussistenza del fumus dell'opposizione”, ha CP_6 CP_10 sospeso la procedura esecutiva, assegnando termine perentorio sino al 15.12.2022 per la formalizzazione del giudizio di merito, con ordine al terzo di Controparte_3 continuare a trattenere le somme pignorate in via cautelativa.
Introducendo ritualmente il giudizio di merito con notifica di citazione a
[...]
e ai terzi e Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 [...]
SOCIO UNICO ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_3
“1) IN VIA PRELIMINARE: RESPINGERE l'opposizione all'esecuzione presentata da
di cui al Ricorso ex art. 615, II comma, c.p.c. notificato, unitamente al Parte_1 decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti, perché inammissibile in relazione al motivo sub. I del presente atto;
2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta eccezione preliminare
NEL MERITO: RESPINGERE in ogni caso l'opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. presentata da perché infondata in fatto e in diritto per tutto quanto sopra Parte_1 esposto.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi anche della pregressa fase cautelare”.
Nella contumacia dei terzi e Controparte_3 Controparte_3 costituitosi ritualmente, ha chiesto che, ferma la sospensione della Parte_1 procedura esecutiva, in accoglimento della proposta opposizione, fosse accertata e dichiarata l'impignorabilità delle somme sottoposte a vincolo presso Controparte_3
e presso con rifusione di spese.
[...] Controparte_3
Limitata all'istruttoria alle sole produzioni documentali, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 33/2024 emessa il 9/10.1.2024, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere riguardo all'impignorabilità delle somme dovute al debitore dai terzi e CP_6 compensando tra le parti le spese della fase cautelare innanzi al Giudice CP_8
pagina 4 di 9 n. r.g. 344/2024
dell'esecuzione; ha inoltre respinto l'opposizione in ordine alla dedotta impignorabilità delle somme dovute dal terzo e all'insussistenza o rinuncia di Controparte_3 crediti pignorabili verso , ora Controparte_7 Controparte_3 con condanna del debitore esecutato alla rifusione delle spese di lite in favore della creditrice procedente, per l'importo di € 2.906,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale pronuncia, ha proposto tempestivo appello affidato a Parte_1 due motivi, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte e previamente insistendo per la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Si è costituita e, per essa, quale Controparte_4 mandataria con rappresentanza per la gestione del credito, che ha CP_2 invece insistito per il rigetto del gravame.
All'udienza del 10.9.2024 il Consigliere Istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e Controparte_3 [...] litisconsorti necessari non evocati. Controparte_3
Verificata all'udienza successiva del 4.2.2025 la mancata costituzione di tali parti, pur regolarmente convenute, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha inoltre dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 283 c.p.c., avendo il procuratore dell'appellante manifestato la propria intenzione di non insistere nella relativa proposizione.
È stata quindi fissata per la rimessione al Collegio l'udienza del 28.1.2025, con contestuale assegnazione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Con il primo motivo, l'appellante facendo riferimento al Parte_1 paragrafo 4 della sentenza oggetto di gravame, lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l'esistenza della lamentata duplicazione del pignoramento eseguito presso rispetto a quello eseguito presso l Controparte_3 CP_6 trattandosi in entrambi i casi di espropriazione dei propri emolumenti pensionistici, nonché, conseguentemente, la possibilità di considerare estesa la rinuncia della creditrice al pignoramento presso l' anche al pignoramento presso CP_6 Controparte_3
pagina 5 di 9 n. r.g. 344/2024
Secondo la prospettazione del Signor infatti, l'intervenuta rinuncia del Parte_1 creditore procedente al pignoramento della pensione, con correlativo svicolo delle somme pignorate presso l' dovrebbe indurre a ritenere che “per accessione il vincolo CP_6 pignoratizio non [possa] estendersi ai rapporti su cui detta pensione viene tratta”.
Si tratta di censure alle quali non è possibile prestare adesione.
Rileva la Corte che non risulta disponibile in atti (poiché non allegata da alcuna delle parti) la dichiarazione resa da ora Controparte_7 Controparte_3
in data 16 marzo 2022.
[...]
Il contenuto di tale dichiarazione è comunque testualmente riportato nella sentenza oggetto di gravame, onde risulta che la terza pignorata si sia detta “debitrice nei confronti del sig.
della somma di € 18,50 in dipendenza di un rapporto di conto Parte_1 corrente in essere presso la nostra agenzia di Tradate;
tale importo è stato bloccato e tenuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, così come ingiunto a mezzo del pignoramento de quo;
la suddetta somma non rientra tra quelle impignorabili di cui all'art. 545 commi 7 e 8 c.p.c.; la nostra alla data di notifica, risultava essere altresì debitrice nei confronti del CP_8 sig. , in dipendenza di un rapporto di carta prepagata sempre in Parte_1 essere presso la nostra agenzia di Tradate, della somma di € 6,35 derivante da residuo di accrediti di pensione (" 07031953 Cert. Parte_1 C.F._1
33052673/018 03/2022") pervenuti sul predetto rapporto in data antecedente alla notifica del presente pignoramento;
tale importo non è stato bloccato in quanto costituito da somme derivanti da pensione dell'esecutato, non superiori al minimo impignorabile (€
1.404,30), alla luce delle disposizioni introdotte con D.L. 83/15 convertito con legge
132/2015”.
Tale dichiarazione risulta integrata da n data 22.9.2022, con Controparte_3
l'aggiunta che “a seguito dell'accredito di ulteriori rimesse sul conto corrente intestato al Sig. è stato sottoposto a vincolo pignoratizio l'importo di € 421,10, Parte_1 salvo addebito dell'imposta di bollo e delle competenze trimestrali” (doc. 13 appellata).
Avendo il Signor affermato, nella propria comparsa di costituzione del Parte_1
24.3.2023 (a pagina 2) che le somme dovute dall' per le quali era intervenuta CP_6 rinuncia al pignoramento, venivano accreditate sul conto corrente a sé intestato presso già , è corretta l'affermazione Controparte_3 Controparte_7 del Tribunale, secondo cui “dalle dichiarazioni rese dalla NC (in alcun modo smentite dal debitore opponente) si evince chiaramente come i ratei di pensione non sono accreditati sul conto corrente ma sulla carta prepagata”, con la conseguenza che
“rispetto alle somme dovute da nell'ambito del rapporto di Controparte_7
pagina 6 di 9 n. r.g. 344/2024
conto corrente non sussiste alcuna duplicazione con quelle di natura pensionistica, né alcuna rinuncia (esplicita o implicita) del creditore procedente …”.
sostiene ora che il Tribunale non avrebbe colto la “piena Parte_1 connessione tra il rapporto di conto corrente e la carta prepagata”, poiché solo se la avesse riferito dell'esistenza di una carta di conto – dotata come tale di un proprio CP_8
IBAN – avrebbe potuto considerarsi come autonomo il relativo rapporto.
Preso atto di tale argomento difensivo, deve rilevarsene il carattere di novità, e quindi l'inammissibilità alla luce del disposto dell'art. 345 c.p.c.
In ogni caso, contrariamente a quanto l'appellante afferma, le carte prepagate sono di norma collegate non al conto corrente, ma ad un circuito di pagamento, e mantengono tale caratteristica anche quando siano dotate di codice IBAN, assumendo in questo caso la denominazione di carte conto e potendo essere quindi utilizzate anche per il deposito di determinate somme di denaro (come, lo stipendio o la pensione).
L'autonomia del rapporto rispetto a quello di conto corrente determina quindi che giustamente sia stata esclusa la possibilità di svincolare le somme giacenti sul conto corrente pignorato presso sul presupposto che quest'ultimo Controparte_3 fosse indirettamente alimentato dagli emolumenti pensionistici attraverso la carta prepagata.
Con il secondo motivo, riferito al paragrafo 5 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale di Busto Arsizio affronta la questione della pignorabilità dei canoni di locazione relativi ad immobile conferito in fondo patrimoniale dall'anno 1998, Parte_1 denuncia il travisamento dei principi in materia di onere della prova, essendo “il creditore procedente che intende soddisfarsi su beni o relativi frutti di essi costituiti in fondo patrimoniale, a essere onerato di fornire piena e incontrovertibile rappresentazione della riconducibilità del credito sottoposto a esecuzione forzata al soddisfo dei bisogni della famiglia del debitore esecutato”, con la conseguenza che “qualora ciò non avvenga – come
…nel corso del giudizio di primo grado … – …il debitore esecutato non è, astrattamente, tenuto a opporre l'esistenza di un fondo patrimoniale che ricomprenda al suo interno il credito pignorato”.
Neppure a tali rilievi è possibile riconoscere alcun pregio.
Parte appellante trascura di considerare che l'apprezzamento dell'inerenza ai bisogni familiari del credito azionato in via esecutiva si pone come secondario rispetto alla constatazione della mancanza del presupposto fondamentale per l'opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi (e in particolare ai creditori), dato dalla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio. pagina 7 di 9 n. r.g. 344/2024
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, opportunamente richiamata anche nella sentenza oggetto di gravame, la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (v. Cass. n. 21658/2009; id.
n. 27854/2013; id. ord. n. 12545/2019).
Avendo il primo Giudice constatato la mancanza di prova documentale dell'annotazione, ed il fatto che il debitore non ha “neanche contestato la mancata annotazione del fondo patrimoniale”, deve osservarsi che l'appellante non mostra di censurare tali affermazioni, né sviluppa a livello espositivo alcuna parte argomentativa volta a contrastarne la fondatezza, ma si limita a riproporre le ragioni che dovrebbero convincere della non aggredibilità dei frutti dell'immobile costituito in fondo patrimoniale in quanto asseritamente riconducibili ai bisogni della famiglia: aspetto, tuttavia, assorbito dalla constatata correttezza della inopponibilità stessa del fondo ai creditori per mancanza della relativa annotazione sull'atto di matrimonio, rimasta del tutto indimostrata, nonostante la difesa del Signor accia laconico riferimento alla “allegazione della relativa Parte_1 documentazione” (pagina 8 atto di appello), per il cui reperimento in atti non fornisce indicazioni aggiuntive di sorta.
Consegue alle considerazioni svolte l'inevitabile rigetto del gravame, con correlativa conferma integrale della sentenza n. 33/2024 del Tribunale di Busto Arsizio oggetto dello stesso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e, tenuto conto del valore della causa (€ 118.111,00 - scaglione da € 52.001 a € 260.00), si liquidano a favore dell'appellata costituita in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per tutte le fasi, ad eccezione di quella di trattazione, per la quale è applicato il parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo in essa profuso nel presente grado e il mancato svolgimento di attività istruttoria.
è quindi condannato a corrispondere in favore di Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria con Parte_3 rappresentanza per la gestione del credito l'importo di € 12.154,00, di CP_2 cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. pagina 8 di 9 n. r.g. 344/2024
Nulla in favore di e che, rimasti Controparte_3 Controparte_3 contumaci e non avendo quindi espletato alcuna attività processuale, non hanno sopportato spese per le quali possa configurarsi diritto al rimborso.
A carico dell'appellante, poiché soccombente, grava anche il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 33/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 9.1.2024 e pubblicata il 10.1.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria con Parte_3 rappresentanza per la gestione del credito le spese processuali del CP_2 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 12.154,00 per compensi defensionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 3
Giugno 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 9 di 9