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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/09/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI nella persona della Giudice dott.ssa Adele Pipitone, all'esito del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c.
e lette le note di udienza, ha pronunciato la seguente la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 906 dell'anno 2022 promossa da:
e , entrambi rappresentati e difesi, dall'avv. Alberto Parte_1 Parte_2
Mazzeo come da procura in atti opponente contro
( – già ) con sede in EN, via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Terraglio, 63, in persona della dott.ssa , giusta procura notaio di Controparte_2 Persona_1
EN (rep. 39722; racc. 14051), e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di EN (rep. 42351; racc. 15678 – doc. 3) Persona_1 Controparte_3
( già , con sede in EN, via Terraglio n. 63, in persona della P.IVA_2 CP_4 dott.ssa , giusta procura notaio di EN (rep. 44416; Controparte_2 Persona_1
racc. 16819) , difesa dall'avv. Marco Rossi come da procura in atti opposta
*****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto formale opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n° 154/2022 del 15/03/2022, emesso dal Tribunale di Trapani, con il quale ingiungeva al sig di pagare la somma di euro 5.643,16 a Parte_1 Controparte_1
ed alla signora , nella qualità di fideiussore, di pagare la somma di euro
[...] Parte_2
Pagina 1 di 6 2.325.00 a nel termine di 40 giorni dalla notifica, oltre gli interessi Controparte_1
come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Lamentavano, nello specifico ed in via preliminare, la prescrizione del credito decennale o quinquennale per mancata costituzione in mora da parte dell' ; il difetto di CP_5
legittimazione attiva dell'opposta, in ragione delle plurime cessioni contrattuali non validamente comunicate al contraente ceduto né dallo stesso accettate;
nel merito del rapporto contrattuale rilevavano la sottoscrizione, da parte del , di un contratto di Pt_1 apertura di credito in conto corrente con l'apertura del conto corrente ordinario di corrispondenza n. 007/011321/69 con scopertura di euro 1.550,00; contestavano la legittimità e la regolarità del saldo debitorio, chiedendone il ricalcolo.
Chiedevano, quindi, la revoca del d.i. opposto.
Costituendosi, la società di credito contestava la fondatezza di quanto dedotto da controparte, chiedendo, per l'effetto, la conferma del d.i. opposto.
Veniva esperito il tentativo di mediazione obbligatorio ex lege;
la causa veniva istruita con prove documentali e assunta in decisione, previa fissazione del termine ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel corso del quale il
Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito.
In tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore- opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n. 6421).
Inoltre, se per un verso, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano,
Pagina 2 di 6 di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione.
La verifica dell'ammissibilità del suddetto giudizio di opposizione, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno, che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto.
A tal fine, incombe sull'opponente l'onere della prova, per consentire al Giudice di controllare in limine la tempestività dell'opposizione o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività.
Al riguardo, va rilevato che l'esame sul rispetto dei termini spetta soltanto ed esclusivamente al
Giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti, e dunque sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 4762/1983).
Accertata, in via preliminare, la ritualità e la tempestività dell'opposizione proposta, non convince e deve essere rigettata nel merito la domanda per quanto di seguito esposto.
Seguendo le prospettazioni di parte opponente, deve essere, in primis, vagliata l'eccezione di prescrizione del credito.
A tal fine è sufficiente osservare come, la dedotta eccezione è stata formulata in modo generico quale prescrizione estintiva ex art.2946 c.c. ovvero quale prescrizione quinquennale del credito, senza indicare in modo specifico gli elementi costitutivi dell'eccezione; in relazione al predetto rapporto, peraltro, il dies a quo della prescrizione non può essere ritenuto quello indicato da parte opponente, posto che la comunicazione, trasmessa in data 23.10.2007, invero, costituisce soltanto un preavviso di iscrizione all'archivio CAI e non è, a ben vedere, una dichiarazione di intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale.
Al riguardo sarà utile ricordare che, per giurisprudenza costante, il dies a quo da cui decorre il termine decennale di prescrizione deve essere individuato con riferimento alla risoluzione dei rapporti in esame da parte della appellata, comunicata alla controparte tramite CP_6
raccomandate A/R. Tale comunicazione ha natura recettizia e pertanto gli effetti risolutivi si sono prodotti al ricevimento delle predette raccomandate (cfr. Corte di appello di Milano, Sez _I civ.,
Pres. Bonaretti – Rel. Milone, sentenza n. 991 del 24.04.2020); in assenza di altra documentazione ex latere debitoris dovranno ritenersi rilevanti le comunicazioni provenienti dall'istituto di credito, che indicano la sussistenza di un rapporto in essere almeno fino al 2018, con successive diffide del 2020.
Pagina 3 di 6 Ne discende che l'eccezione è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Non può trovare accoglimento, di poi, la proposta eccezione di difetto di legittimazione attiva.
La Suprema Corte (cfr.Sez. Civ. III, ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021), di recente, ha ribadito come “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (..).”
In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Tale tesi si ritrova in altre pronunce della Corte di legittimità, che, sempre di recente hanno evidenziato come la notificazione ex art. 1264 c.c. non sia imprescindibile per legittimare la titolarità del credito in capo al cessionario : “con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario”( in tal senso Cassazione civile sez. III,
19/02/2019, n.4713).
La giurisprudenza di legittimità, dunque, consolida l'orientamento secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito (in blocco) è sufficiente a dispensare il cessionario dall'obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore.
Peraltro se è, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non è l'atto traslativo né è l'adempimento che produce l'effetto traslativo - e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti, -
Pagina 4 di 6 tuttavia, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota – alla collettività ed ai debitori ceduti – l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli.
Non appare superfluo osservare, inoltre, come nel presente giudizio parte opposta ha dato prova documentale analitica delle diverse cessioni eseguite, dell'avvenuta comunicazione al debitore ceduto e della riconducibilità del contratto oggetto di cessione alla posizione debitoria in oggetto;
di contro, nessuna argomentazione giuridicamente rilevante è stata dedotta da parte opponente idonea a confutare l'impianto probatorio offerto dall'Istituto di credito, atto a fondare la richiesta in monitorio, assolvendo ogni onere probatorio a suo carico, quale attore sostanziale, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c., sia nell'ambito della fase sommaria ed ai fini del provvedimento monitorio, sia nella successiva fase di merito.
Avuto riguardo alle ulteriori doglianze formulate da parte opponente, è sufficiente rilevare che nessun utile elemento probatorio è stato offerto, a questo Decidente, al fine di fondare e/o desumere altrimenti la paventata illegittimità delle clausole contrattuali indicate.
Non può non osservarsi, infatti, come la difesa articolata sia rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non essendo stati forniti, a questo Decidente, nemmeno in via indicativa, gli importi contestati in modo specifico, come conseguenza della pretesa illegittimità del regolamento contrattuale e dell'illegittimità conseguente delle pattuizioni dedotte.
Né la richiesta di c.t.u., disattesa in giudizio, avrebbe potuto supplire alla carenza probatoria dell'opponente; a tal riguardo è appena il caso di rilevare che il mancato accoglimento della richiesta istruttoria sul punto appare giustificata in considerazione dell'indubbia valenza esplorativa che la stessa avrebbe avuto alla luce della genericità dell'assunto difensivo, non potendo, d'altronde, solo in tal modo supplirsi alla mancata idonea prova della presunta erroneità nel calcolo delle somme contestate, in assenza di alcun elemento utile ed idoneo a fondare le argomentazioni difensive effettuate in diritto.
Se, infatti, grava sulla banca, mediante la produzione di idonea documentazione, l'onere di provare sia l'entità del credito sia la regolamentazione del rapporto contrattuale in essere fra le
Pagina 5 di 6 parti, - circostanza sussistente nel caso di specie - sulla parte opponente incombe l'onere di supportare la propria opposizione con l'indicazione di elementi probatori concreti, specifici e certi, dai quali, almeno anche in via sommaria e/o indiziaria, desumere l'erroneità dei conteggi eseguiti dalla Banca istante e l'illegittimità, in via derivata, della pretesa creditoria .
Avrebbe dovuto, quindi, quantomeno in fase iniziale e di opposizione, fornirsi adeguata prova documentale della natura del rapporto e delle reali posizioni di dare e avere intercorrenti fra le parti, mediante la predisposizione, ad esempio, di un ricalcolo delle somme erroneamente corrisposte e/o comunque non dovute;
in difetto, ed in assenza di alcun elemento idoneo, la c.t.u. contabile richiesta, non poteva che essere disattesa, in ragione dell'evidente carattere esplorativo della stessa, diretto a supplire una carenza probatoria iniziale.
Il rigetto dell'opposizione comporta la necessaria conferma del d.i. opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno interamente poste a carico di parte attrice opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri forensi di cui al DM
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, ai valori minimi, tenendo conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'attività processuale complessivamente espletata, non ultimo avuto riguardo alla mancata conciliazione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 154/2022 emesso da questo Tribunale che, per l'effetto, conferma;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese della presente procedura che liquida in euro 1.550,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 01.09.2025
La Giudice
Adele Pipitone
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