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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2024, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1706 /2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1706 /2024 V. G. promossa congiuntamente da:
(C. F. ) e (C. Parte_1 C.F._1 Parte_2
F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SESTILI GIULIANA (C. C.F._2
F. ) e dell'Avv. Eva Del Sordo (Cod. Fisc. ), ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati presso il loro studio in MONTEROTONDO, PIAZZA A. PELOSI, 9
(pec: - ; Email_1 Email_2
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: ricorso regolamentazione figli.
Conclusioni: come note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.7.2024.
Pag. 1 a 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 17.04.2024 i ricorrenti si rivolgevano congiuntamente al
Tribunale per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e (Roma, 12.11.2019), nati dalla loro relazione more uxorio, Per_1 Per_2
indicando le seguenti condizioni: :
A) QUANTO ALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E AL COLLOCAMENTO
PREVALENTE DEI MINORI
- I figli minori dei ricorrenti, e , saranno affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2
regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalentemente presso la madre, nell'abitazione di AN (Roma) Via Sabina n. 46, di proprietà esclusiva della stessa, ove resterà pertanto fissata la loro residenza anagrafica.
B) QUANTO AI TURNI DI CURA E FREQUENTAZIONE DEL PADRE - I turni di cura e frequentazione dei figli minori e saranno concordati tra la mamma e il papà Per_1 Per_2
sulla base delle loro concrete possibilità, dei rispettivi turni lavorativi e degli impegni dei genitori, nonché compatibilmente con le attività e gli impegni extra-scolastici dei bambini. In particolare, tenuto conto della tenera età dei minori, di soli quattro anni, ancora poco abituati a dormire senza la mamma, e tenuto precipuo conto del fatto che, ad oggi, il ricorrente vive temporaneamente presso il proprio padre, ove non ha a disposizione spazi adeguati al pernotto di due gemellini di quella tenera età, i ricorrenti stabiliscono che i minori e Per_2 Per_1
possano vedere e stare con il padre:
• due pomeriggi a settimana, da concordarsi tra i genitori in considerazione dei loro rispettivi turni lavorativi, dall'uscita di scuola fino alla sera, alle ore 19 circa, prima di cena;
• un intero sabato o una intera domenica – a week end alternati – dalla mattina del sabato alle ore 10,00 fino alla sera alle ore 18,00 prima di cena;
• a partire dal prossimo anno 2025, invece, allorquando il padre – rientrato nella disponibilità dell'appartamento di sua proprietà sito in Roma, Via Selinunte n. 28 – potrà ivi allestire una apposita e confacente cameretta per i figli, e allorquando i bambini si saranno ormai abituati con gradualità al nuovo assetto familiare, i minori inizieranno a trascorrere con il padre, oltre ai due pomeriggi infrasettimanali come sopra indicato, anche i week end alternati, ossia dal pomeriggio del venerdì (all'uscita di scuola) fino alla sera della domenica, prima di cena.
Pag. 2 a 5 L'orario di rientro a casa di e sarà concordato tra i genitori, tenendo conto dei Per_2 Per_1
bisogni dei bambini, e nel pieno rispetto delle loro tappe evolutive, nonché compatibilmente con i turni e le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
• Per le feste di un giorno, quali la Festa del Papà, la Festa della Mamma, il compleanno di ciascun genitore, i figli potranno trascorrerla con chi festeggia nell'occasione; per il compleanno dei bambini, entrambi i genitori saranno presenti insieme;
• Per le vacanze del corrente Natale 2024, i minori trascorreranno le relative festività secondo quanto all'uopo verrà espressamente concordato tra i genitori. A far data invece dal prossimo
Natale 2025, i bambini trascorreranno le relative vacanze suddividendo le festività in modo da trascorrerle con entrambi i genitori, secondo le seguenti modalità: i genitori si alterneranno per far trascorrere ai figli la notte del 24 dicembre con il padre, e il giorno del 25 dicembre (già dal mattino) con la madre, il 26 dicembre con il padre e il 31 con la madre;
il 1 gennaio con il padre, mentre il 6 gennaio con la madre;
l'anno successivo le festività saranno invertite.
Al compimento del nono anno dei figli, le festività saranno suddivise possibilmente, con una alternanza settimanale, in modo che i minori trascorrano continuativamente i giorni dal 24 al
31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con alternanza invertita di anno in anno. In ogni caso, i genitori decideranno di volta in volta a seconda delle esigenze e circostanze del momento.
• I bambini trascorreranno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo in modo alternato tra i genitori. • Durante il periodo estivo relativo alla corrente estate 2024, i genitori concorderanno una settimana di vacanza da trascorrere congiuntamente insieme ai figli in una località a loro scelta, lasciando di massima immutati – quanto al resto – i giorni e gli orari di visita così come sopra specificati, compatibilmente con i periodi di ferie goduti da entrambi i ricorrenti, e tenuto conto dei desideri e delle preferenza dei bambini. A far data dalla prossima estate 2025, invece,
i minori trascorreranno con il padre un periodo di due settimane, non necessariamente consecutive, da concordarsi previamente con la madre entro il 30 maggio, per consentire ad entrambi i genitori un'adeguata e tempestiva organizzazione con i rispettivi lavori.
• I figli potranno avere sempre la possibilità di chiamare telefonicamente il genitore con cui non si trovano in quel momento.
C) QUANTO AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI - Tenuto conto delle attuali rispettive situazioni economico-patrimoniali e delle attuali rispettive capacità di
Pag. 3 a 5 guadagno e di spesa, ciascun genitore sosterrà direttamente le spese relative ai figli e Per_2
tuttavia, stante il collocamento prevalente dei minori presso la madre, il padre Per_1
integrerà la capacità di spesa della stessa, versandole un contributo per il mantenimento mensile dei figli pari ad Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio). Tale importo dovrà essere versato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate IBAN che Parte_1
verranno dalla stessa indicate e sarà rivalutabile annualmente secondo i correnti indici Istat. - Il padre si impegna inoltre a rimborsare alla madre – e/o a versare egli stesso – il 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli e per una attività sportiva a testa, libri per Per_2 Per_1
la scuola, gite, spese mediche specialistiche, dentista, spese che verranno previamente concordate tra i genitori s e c o n d o quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Tivoli in materia, che essi sin d'ora sottoscrivono e si impegnano a seguire, ivi intendendosi integralmente riportato e trascritto.
Il Sig. concorda espressamente che sia la Sig.ra a Parte_2 Parte_1
continuare a percepire in via esclusiva l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli, a prescindere dal relativo importo (pari ad oggi ad Euro 50,00 circa per ciascun minore); rinuncia pertanto sin d'ora espressamente a richiederne il relativo 50% ad esso spettante.
D) I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o del documento equipollente valido per l'espatrio, comprensivo dell'annotazione e/o della menzione relativa ai figli e e/o al rilascio del passaporto per gli stessi. Per_2 Per_1
Successivamente, a seguito dell'udienza del 10.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
II. Ebbene, il Tribunale, considerato che le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e che corrispondono all'interesse dei minori, ritiene di disporre conformemente a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del
Pubblico Ministero..
III. Visto il ricorso presentato congiuntamente, nulla si dispone con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
Pag. 4 a 5 1) Dispone conformemente alle condizioni di cui in parte motiva, punti da A) a D), da intendersi qui integralmente trascritti;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio via teams del 7.11.2024
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1706 /2024 V. G. promossa congiuntamente da:
(C. F. ) e (C. Parte_1 C.F._1 Parte_2
F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SESTILI GIULIANA (C. C.F._2
F. ) e dell'Avv. Eva Del Sordo (Cod. Fisc. ), ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati presso il loro studio in MONTEROTONDO, PIAZZA A. PELOSI, 9
(pec: - ; Email_1 Email_2
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: ricorso regolamentazione figli.
Conclusioni: come note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.7.2024.
Pag. 1 a 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 17.04.2024 i ricorrenti si rivolgevano congiuntamente al
Tribunale per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e (Roma, 12.11.2019), nati dalla loro relazione more uxorio, Per_1 Per_2
indicando le seguenti condizioni: :
A) QUANTO ALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E AL COLLOCAMENTO
PREVALENTE DEI MINORI
- I figli minori dei ricorrenti, e , saranno affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2
regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalentemente presso la madre, nell'abitazione di AN (Roma) Via Sabina n. 46, di proprietà esclusiva della stessa, ove resterà pertanto fissata la loro residenza anagrafica.
B) QUANTO AI TURNI DI CURA E FREQUENTAZIONE DEL PADRE - I turni di cura e frequentazione dei figli minori e saranno concordati tra la mamma e il papà Per_1 Per_2
sulla base delle loro concrete possibilità, dei rispettivi turni lavorativi e degli impegni dei genitori, nonché compatibilmente con le attività e gli impegni extra-scolastici dei bambini. In particolare, tenuto conto della tenera età dei minori, di soli quattro anni, ancora poco abituati a dormire senza la mamma, e tenuto precipuo conto del fatto che, ad oggi, il ricorrente vive temporaneamente presso il proprio padre, ove non ha a disposizione spazi adeguati al pernotto di due gemellini di quella tenera età, i ricorrenti stabiliscono che i minori e Per_2 Per_1
possano vedere e stare con il padre:
• due pomeriggi a settimana, da concordarsi tra i genitori in considerazione dei loro rispettivi turni lavorativi, dall'uscita di scuola fino alla sera, alle ore 19 circa, prima di cena;
• un intero sabato o una intera domenica – a week end alternati – dalla mattina del sabato alle ore 10,00 fino alla sera alle ore 18,00 prima di cena;
• a partire dal prossimo anno 2025, invece, allorquando il padre – rientrato nella disponibilità dell'appartamento di sua proprietà sito in Roma, Via Selinunte n. 28 – potrà ivi allestire una apposita e confacente cameretta per i figli, e allorquando i bambini si saranno ormai abituati con gradualità al nuovo assetto familiare, i minori inizieranno a trascorrere con il padre, oltre ai due pomeriggi infrasettimanali come sopra indicato, anche i week end alternati, ossia dal pomeriggio del venerdì (all'uscita di scuola) fino alla sera della domenica, prima di cena.
Pag. 2 a 5 L'orario di rientro a casa di e sarà concordato tra i genitori, tenendo conto dei Per_2 Per_1
bisogni dei bambini, e nel pieno rispetto delle loro tappe evolutive, nonché compatibilmente con i turni e le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
• Per le feste di un giorno, quali la Festa del Papà, la Festa della Mamma, il compleanno di ciascun genitore, i figli potranno trascorrerla con chi festeggia nell'occasione; per il compleanno dei bambini, entrambi i genitori saranno presenti insieme;
• Per le vacanze del corrente Natale 2024, i minori trascorreranno le relative festività secondo quanto all'uopo verrà espressamente concordato tra i genitori. A far data invece dal prossimo
Natale 2025, i bambini trascorreranno le relative vacanze suddividendo le festività in modo da trascorrerle con entrambi i genitori, secondo le seguenti modalità: i genitori si alterneranno per far trascorrere ai figli la notte del 24 dicembre con il padre, e il giorno del 25 dicembre (già dal mattino) con la madre, il 26 dicembre con il padre e il 31 con la madre;
il 1 gennaio con il padre, mentre il 6 gennaio con la madre;
l'anno successivo le festività saranno invertite.
Al compimento del nono anno dei figli, le festività saranno suddivise possibilmente, con una alternanza settimanale, in modo che i minori trascorrano continuativamente i giorni dal 24 al
31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con alternanza invertita di anno in anno. In ogni caso, i genitori decideranno di volta in volta a seconda delle esigenze e circostanze del momento.
• I bambini trascorreranno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo in modo alternato tra i genitori. • Durante il periodo estivo relativo alla corrente estate 2024, i genitori concorderanno una settimana di vacanza da trascorrere congiuntamente insieme ai figli in una località a loro scelta, lasciando di massima immutati – quanto al resto – i giorni e gli orari di visita così come sopra specificati, compatibilmente con i periodi di ferie goduti da entrambi i ricorrenti, e tenuto conto dei desideri e delle preferenza dei bambini. A far data dalla prossima estate 2025, invece,
i minori trascorreranno con il padre un periodo di due settimane, non necessariamente consecutive, da concordarsi previamente con la madre entro il 30 maggio, per consentire ad entrambi i genitori un'adeguata e tempestiva organizzazione con i rispettivi lavori.
• I figli potranno avere sempre la possibilità di chiamare telefonicamente il genitore con cui non si trovano in quel momento.
C) QUANTO AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI - Tenuto conto delle attuali rispettive situazioni economico-patrimoniali e delle attuali rispettive capacità di
Pag. 3 a 5 guadagno e di spesa, ciascun genitore sosterrà direttamente le spese relative ai figli e Per_2
tuttavia, stante il collocamento prevalente dei minori presso la madre, il padre Per_1
integrerà la capacità di spesa della stessa, versandole un contributo per il mantenimento mensile dei figli pari ad Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio). Tale importo dovrà essere versato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate IBAN che Parte_1
verranno dalla stessa indicate e sarà rivalutabile annualmente secondo i correnti indici Istat. - Il padre si impegna inoltre a rimborsare alla madre – e/o a versare egli stesso – il 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli e per una attività sportiva a testa, libri per Per_2 Per_1
la scuola, gite, spese mediche specialistiche, dentista, spese che verranno previamente concordate tra i genitori s e c o n d o quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Tivoli in materia, che essi sin d'ora sottoscrivono e si impegnano a seguire, ivi intendendosi integralmente riportato e trascritto.
Il Sig. concorda espressamente che sia la Sig.ra a Parte_2 Parte_1
continuare a percepire in via esclusiva l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli, a prescindere dal relativo importo (pari ad oggi ad Euro 50,00 circa per ciascun minore); rinuncia pertanto sin d'ora espressamente a richiederne il relativo 50% ad esso spettante.
D) I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o del documento equipollente valido per l'espatrio, comprensivo dell'annotazione e/o della menzione relativa ai figli e e/o al rilascio del passaporto per gli stessi. Per_2 Per_1
Successivamente, a seguito dell'udienza del 10.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
II. Ebbene, il Tribunale, considerato che le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e che corrispondono all'interesse dei minori, ritiene di disporre conformemente a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del
Pubblico Ministero..
III. Visto il ricorso presentato congiuntamente, nulla si dispone con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
Pag. 4 a 5 1) Dispone conformemente alle condizioni di cui in parte motiva, punti da A) a D), da intendersi qui integralmente trascritti;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio via teams del 7.11.2024
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5