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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. MI VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 204/2019, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
MI ME e IT FU
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Comuniello
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 952/2018 del Tribunale di Potenza;
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 16.5.2012, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Potenza, il chiedendo: - di condannare il Controparte_1 CP_1 convenuto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro, quantificabili in €
80.931,16; - di condannare il al risarcimento di ogni altro pregiudizio individuato e CP_1 riconosciuto dal giudice.
L'attrice deduceva: che in data 19.7.2011, in , all'interno del cimitero comunale, CP_1 inciampava su una grata metallica dissestata e posta trasversalmente alla pavimentazione e cadeva rovinosamente, rotolando sulle scale ivi presenti;
che successivamente veniva trasportata presso il reparto di pronto soccorso del nosocomio di Villa d'Agri, ove i sanitari le diagnosticavano un trauma del polso sinistro e un ematoma alla gamba sinistra.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.10.2012, si costituiva il Controparte_1
chiedendo di rigettare la domanda attorea.
[...]
3. All'esito dell'istruttoria orale svolta, con sentenza n. 952/2018 pubblicata il 14.11.2018, il
Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda dell'attrice; - condannava l'attrice al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dal , che liquidava in € 3.897,50, Controparte_1 dichiarando compensata tra le parti la residua metà.
Il primo Giudice affermava:
• che, all'esito dell'istruttoria svolta, la vicenda doveva essere così ricostruita: in data
19.7.2011, attorno alle ore 10,00, , in compagnia della sorella e del cognato, Parte_1 in occasione di un funerale, percorrendo gli spazi interni del cimitero di Marsico uovo, aveva posto il piede su una griglia metallica per lo scolo delle acque, installata alla sommità di una scalinata, il cui movimento ne aveva determinato la perdita dell'equilibrio e la caduta lungo le scale;
che tanto emergeva, in particolare, dalle dichiarazioni rese dia testi Testimone_1
e , che avevano assistito all'incidente; Testimone_2
• che l'attrice aveva invocato, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità da cose in custodia dell'ente convenuto;
• che la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, aveva l'obbligo della relativa manutenzione, derivante da specifiche norme, ma anche dal generale dovere di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.; che, in virtù di tale norma, il custode rispondeva dei danni causati dalla cosa sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso, essendo, il fondamento della responsabilità, costituito dal rischio di provocare danni a terzi;
che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individuava una ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, anche senza la necessità -in caso di evento ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa- della prova della pericolosità della res, ed avendo il custode l'onere di provare il caso fortuito per escludere la sua responsabilità; che, però, nei casi in cui il danno non era l'effetto esclusivo di un dinamismo interno della cosa, ma richiedeva l'agire umano ed, in particolare, quello del danneggiato, per la prova del nesso causale, bisognava dimostrare che lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno;
che quando la cosa svolgeva il mero ruolo di occasione dell'evento, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, si verificava il fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno;
che, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, agendo ai sensi dell'art. 2051 c.c., doveva allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e la cosa, nonché l'evento dannoso e la sua dipendenza causale;
se però
l'evento dannoso dipendeva non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggravava, avendo ad oggetto anche la pericolosità della cosa stessa;
• che, nel caso di specie, la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., era infondata, dovendosi valutare il contegno imprudente dell'attrice quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo;
• che era infatti applicabile l'art. 1227 comma 1 c.c. che prevedeva la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso;
che ciò avveniva non solo in virtù dei doveri di diligenza e attenzione, ma piuttosto per il principio di causalità, non potendo il danneggiante farsi carico di una parte di danno a lui non imputabile;
che, stante la genericità dell'art. 1227 primo comma c.c., la colpa del creditore–danneggiato sussisteva non solo in ipotesi di violazione da parte dello stesso di un obbligo giuridico, ma anche in caso di violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica;
che, inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, il concorso di colpa era pacificamente rilevabile d'ufficio e se il comportamento colposo del danneggiato rilevava a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale o addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, escludeva il rapporto di causalità delle cause precedenti;
ed, invero, l'interruzione del nesso di causalità poteva essere anche l'effetto del comportamento dello stesso danneggiato;
• che, nel caso di specie, la presenza della griglia metallica, non perfettamente ancorata al suolo in quanto installata in prossimità di parti sconnesse di pavimentazione pubblica, era affrontabile con normale diligenza e attenzione da parte dell'attrice, che poteva profondere un esigibile sforzo per incedere con maggiore cautela, evitando di porre il piede lungo la griglia, superandola e allungando il passo verso le parti della pavimentazione meno sconnesse ovvero arrestando il proprio moto nel caso di impossibilità a passare, così ponendo in essere azioni esigibili da un pedone con normale, seppure specifica per il contesto, attenzione e prudenza;
inoltre, dalle fotografie allegate, emergeva come la griglia metallica fosse chiaramente posta in una posizione non salda in ragione delle significative sconnessioni adiacenti -che però presentavano misure tollerabili che potevano essere agevolmente colte da un pedone-; peraltro la griglia era collocata in un luogo conosciuto dall'attrice che aveva modo, pertanto, di conoscere già le anomalie lamentate;
che si poteva ragionevolmente affermare che Parte_1 avrebbe potuto assumere un contegno più cauto, evitando di porre il piede proprio su
[...] una griglia metallica, incardinata in seno a una pavimentazione sconnessa, posta sulla sommità di una scalinata, anch'essa caratterizzata da evidenti anomalie;
ne derivava che la condotta incauta e distratta dell'attrice aveva costituito un fattore esterno imprevedibile, esclusivo ed eccezionale tanto da configurare il “caso fortuito” interruttivo del nesso casuale ex art. 1227 c.c.;
• che parte attrice, all'udienza di discussione, aveva evocato la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, tuttavia, le considerazioni sviluppate in ordine alla rilevanza causale del contegno incauto dell'attrice ex art. 1227 c.c. erano idonee a fondare anche un giudizio di esclusione della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c., non sussistendo il nesso di causalità tra la prospettata insidia -peraltro non provata- e l'evento lesivo.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 16.4.2019, impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Potenza n. 952/2018 pubblicata il 14.11.2018, chiedendo: - in via istruttoria, di nominare Ctu medico legale al fine della esatta determinazione e quantificazione delle lesioni subite;
- nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, di accogliere la domanda di risarcimento dei danni;
- di condannare, per l'effetto, l'ente comunale all'integrale risarcimento dei danni in favore dell'appellante; - di condannare parte convenuta al rimborso delle ulteriori ed eventuali spese mediche sostenute ed opportunamente documentate;
- di condannare parte convenuta al risarcimento di ogni ulteriore pregiudizio, con vittoria di spese.
Lamentava:
4.1. Contraddittorietà nella motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. in combinato disposto con l'art. 2967c.c. Violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sosteneva: che il giudice di primo grado dapprima riteneva applicabile alla fattispecie il primo comma dell'art. 1227 c.c., e successivamente, concludeva applicando la regola di cui al secondo comma del medesimo articolo;
che, a differenza dell'ipotesi del concorso di colpa di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.,
l'ipotesi di cui al secondo comma non era rilevabile d'ufficio, ma doveva essere puntualmente sollevata dall'avente interesse in modo analitico e circostanziato, e, in assenza di eccezione sollevata da controparte nel corso del giudizio di primo grado, la statuizione era viziata da ultra/extra petizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; che a ciò doveva aggiungersi che l'applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c. era avvenuta in assenza di prova da parte del danneggiante circa l'esclusione della risarcibilità dei danni che il creditore poteva evitare usando l'ordinaria diligenza;
che l'ente comunale non aveva provato l'esistenza di un percorso alternativo a quello compiuto dall'appellante, per raggiungere la parte bassa del cimitero, né aveva provato un uso improprio della cosa da parte del danneggiato e/o l'esistenza di segnali di pericolo;
4.2. Errata e superficiale lettura delle emergenze di causa. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in combinato disposto con l'art. 2967 c.c. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.. Sosteneva: che il giudice di primo grado inquadrava la fattispecie in quella prevista dall'art. 2051 c.c., soffermandosi sul concetto di custodia e sulla ripartizione dell'onere della prova;
che il potere di custodia, inteso come potere di controllare la cosa, veniva concretamente esercitato dal
[...]
attesa la limitata estensione del cimitero e la presenza costante di un custode, Controparte_1 con la conseguenza che l'ente doveva ritenersi a conoscenza dello stato di dissesto della pavimentazione pubblica -risultante anche dalle foto prodotte in giudizio- e tuttavia non era intervenuto per eseguire le dovute riparazioni;
che il Tribunale non aveva svolto alcuna indagine in ordine al corretto adempimento degli obblighi di custodia da parte dell'ente; che la condotta tenuto dalla non poteva essere ritenuta imprevedibile ed eccezionale, Parte_1 avendo la predetta poggiato il piede sulla grata come prosecuzione del naturale incedere del visitatore, che non poteva prevedere la instabilità della griglia, in assenza di segnalazioni di pericolo;
che l'evento di danno era prevedibile da parte dell'ente pubblico e la prevedibilità era ostativa al riconoscimento del fortuito;
che la conoscenza dei luoghi di causa, da parte della
, non valeva ad esimere il custode dall'adempimento dei propri doveri;
che, sotto il Parte_1 profilo dell'onere probatorio, la aveva provato il verificarsi dell'evento e il rapporto di Parte_1 causalità tra l'evento di danno e la cosa, mentre il non aveva fornito alcuna prova del cd. CP_1 caso fortuito, arbitrariamente individuato dal Tribunale nella condotta della danneggiata;
che la sentenza era viziata anche nella parte in cui escludeva la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c.; che infatti la non aveva tenuto un contegno incauto, non conosceva Parte_1 quel tratto di pavimentazione posto nella parte alta del cimitero e non poteva né oggettivamente vedere, né soggettivamente prevedere la pericolosità della griglia. 5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.9.2019, si costituiva il Controparte_1 per resistere al gravame e proporre appello incidentale, chiedendo: - di rigettare l'appello in
[...] quanto infondato in fatto ed in diritto;
- di accogliere l'appello incidentale e confermare la sentenza n. 952/2018 emessa dal Tribunale di Potenza con diversa motivazione;
- in via gradata, di confermare la sentenza impugnata con la motivazione del Giudice di primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di spese.
Lamentava con l'appello incidentale: erronea motivazione della sentenza in ordine alla prova della caduta dell'appellante per il movimento della griglia metallica. Errata ed omessa valutazione da parte del Tribunale delle prove orali e della documentazione versata in atti. Violazione dell'art. 2697 c.c..
Sosteneva:
-che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato il fatto storico prospettato dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio (caduta sulla grata), sulla base delle sole dichiarazioni del cognato e della sorella di parte attrice, omettendo di valutare le testimonianze rese da Ing. e Geom. Tes_3 Per_1
, il cui contenuto assumeva rilievo in quanto antitetico a quanto dichiarato dai familiari CP_2 dell'appellante; che i testimoni avevano riferito dell'esecuzione di interventi di manutenzione successivi in prossimità ovvero a ridosso della grata per ripianare con il cemento parte di marciapiede, affermando altresì che la griglia metallica era fissa e non si muoveva, risultando ben ancorata al telaio in ferro di alloggiamento della stessa;
che l'attrice, nella missiva del 25.7.2011, contenente la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, aveva individuato il punto del presunto sinistro in un gradino posto a ridosso di una grata, mentre nell'atto introduttivo del giudizio aveva individuato il punto del presunto sinistro proprio nella grata;
-che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato, sulla base delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, che la griglia metallica era posta in una posizione non salda, in ragione delle significative sconnessioni adiacenti;
che, invero, dalle sconnessioni adiacenti non poteva dedursi che la griglia non fosse ben salda.
All'udienza del 17.6.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello principale proposto da risulta infondato e deve pertanto essere rigettato. Parte_1
6.1. Ed invero, col primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato: che il giudice di primo grado dapprima aveva ritenuto applicabile alla fattispecie il primo comma dell'art. 1227 c.c., e successivamente, aveva concluso applicando la regola di cui al secondo comma del medesimo articolo;
che, a differenza dell'ipotesi del concorso di colpa di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c., l'ipotesi di cui al secondo comma non era rilevabile d'ufficio, ma doveva essere puntualmente sollevata dall'avente interesse in modo analitico e circostanziato, e, in assenza di eccezione sollevata da controparte nel corso del giudizio di primo grado, la statuizione era viziata da ultra/extra petizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; che a ciò doveva aggiungersi che l'applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c. era avvenuta in assenza di prova da parte del danneggiante circa l'esclusione della risarcibilità dei danni che il creditore poteva evitare usando l'ordinaria diligenza, non avendo l'ente comunale provato l'esistenza di un percorso alternativo a quello compiuto dall'appellante per raggiungere la parte bassa del cimitero, né l'uso improprio della cosa da parte del danneggiato e/o l'esistenza di segnali di pericolo.
Il motivo è infondato.
Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha fatto applicazione del disposto di cui all'art. 1227 secondo comma c.c., limitandosi a richiamare -come emerge chiaramente dal contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, richiamato nello svolgimento del processo della presente sentenza- la disciplina del concorso colposo del danneggiato, di cui all'art. 1227 primo comma c.c., che ha correttamente inquadrato nell'ambito del profilo causale.
D'altro canto, l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., che -riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso- viene in rilievo nella fattispecie che ci occupa, va distinta da quella disciplina dal comma 2 dello stesso articolo la quale -riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità-, attiene al danno-conseguenza e non rileva nel caso di specie (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 1165/2020).
E' poi noto che il concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. - applicabile al caso di specie, in forza di quanto in precedenza spiegato- integra un'eccezione in senso lato (cfr. ex plurimis Cass. Civ., n. 11138/2025), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice, ove risultino prospettati dalla parte gli elementi di fatto che integrano un comportamento colposo del danneggiato. La mancata applicazione, da parte del Tribunale, del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1227
c.c. rende non pertinenti e prive di pregio giuridico le argomentazioni svolte dall'appellante in ordine al fatto che l'applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c. era avvenuta in assenza di prova da parte del danneggiante circa l'esclusione della risarcibilità dei danni che il creditore poteva evitare usando l'ordinaria diligenza, non avendo l'ente comunale provato l'esistenza di un percorso alternativo a quello compiuto dall'appellante per raggiungere la parte bassa del cimitero, né l'uso improprio della cosa da parte del danneggiato e/o l'esistenza di segnali di pericolo.
6.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto: che il giudice di primo grado aveva inquadrato la fattispecie in quella prevista dall'art. 2051 c.c., soffermandosi sul concetto di custodia e sulla ripartizione dell'onere della prova;
che il potere di custodia, inteso come potere di controllare la cosa, era stato concretamente esercitato dal
[...]
attesa la limitata estensione del cimitero e la presenza costante di un custode, con la CP_1 conseguenza che l'ente doveva ritenersi a conoscenza dello stato di dissesto della pavimentazione pubblica -risultante anche dalle foto prodotte in giudizio- e non era tuttavia intervenuto per eseguire le dovute riparazioni;
che il Tribunale non aveva svolto alcuna indagine in ordine al corretto adempimento degli obblighi di custodia da parte dell'ente; che la condotta tenuta dalla non poteva essere ritenuta imprevedibile ed eccezionale, Parte_1 avendo la predetta poggiato il piede sulla grata come prosecuzione del naturale incedere del visitatore, che non poteva prevedere la instabilità della griglia, in assenza di segnalazioni di pericolo;
che l'evento di danno era prevedibile da parte dell'ente pubblico e la prevedibilità era ostativa al riconoscimento del fortuito;
che la conoscenza dei luoghi di causa, da parte della , non Parte_1 valeva ad esimere il custode dall'adempimento dei propri doveri;
che, sotto il profilo dell'onere probatorio, la aveva provato il verificarsi dell'evento e il rapporto di causalità tra l'evento Parte_1 di danno e la cosa, mentre il non aveva fornito alcuna prova del cd. caso fortuito, CP_1 arbitrariamente individuato dal Tribunale nella condotta della danneggiata;
che la sentenza era viziata anche nella parte in cui escludeva la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c.; che infatti la non aveva tenuto un contegno incauto, non conosceva quel Parte_1 tratto di pavimentazione posto nella parte alta del cimitero, e non poteva né oggettivamente vedere, né soggettivamente prevedere l'insidia costituita dalla pericolosità della griglia.
Il motivo è infondato.
Ed invero, “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la “ratio legis” che presiede all'allocazione del danno” (Cass. Civ., n. 11152/2023); pertanto, l'indagine circa il corretto adempimento, da parte dell'ente comunale, degli obblighi di manutenzione inerenti il dovere di custodia, non risulta rilevante.
Quanto alla questione relativa all'avvenuto riconoscimento, da parte del Tribunale, del caso fortuito interruttivo del nesso causale ex art. 1227 c.c., la Corte osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha avuto più volte occasione di statuire che “In tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e
l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali)” (cfr. ex plurimis Cass. Civ., n.
21675/2023).
In particolare, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver spiegato che la era caduta lungo le scale dopo Parte_1 aver posto il piede su una griglia metallica posta in una posizione non salda, in ragione delle significative sconnessioni adiacenti, ha poi ritenuto che la presenza della griglia metallica, non perfettamente ancorata al suolo, era affrontabile con normale diligenza e attenzione da parte dell'attrice, che poteva profondere un esigibile sforzo per incedere con maggiore cautela, evitando di porre il piede lungo la griglia, superandola e allungando il passo verso le parti della pavimentazione meno sconnesse ovvero arrestando il proprio moto nel caso di impossibilità a passare, così ponendo in essere azioni esigibili da un pedone con normale, seppure specifica per il contesto, attenzione e prudenza;
ha inoltre precisato che, dalle fotografie allegate, emergeva che le significative sconnessioni adiacenti alla griglia presentavano misure tollerabili che potevano essere agevolmente colte da un pedone e ha aggiunto che, peraltro, la griglia era collocata in un luogo conosciuto dall'attrice che aveva modo, pertanto, di conoscere già le anomalie lamentate;
ha concluso che si poteva ragionevolmente affermare che avrebbe potuto assumere un contegno più Parte_1 cauto, evitando di porre il piede proprio su una griglia metallica, incardinata in seno a una pavimentazione sconnessa, posta sulla sommità di una scalinata, anch'essa caratterizzata da evidenti anomalie;
ne derivava che la condotta incauta e distratta dell'attrice aveva costituito un fattore esterno imprevedibile, esclusivo ed eccezionale tanto da configurare il “caso fortuito” interruttivo del nesso casuale ex art. 1227 c.c..
Ebbene, le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale non risultano affatto scalfite dalle ragioni fatte valere dall'appellante.
Ed infatti, ritiene la Corte che la instabilità della griglia incardinata in una pavimentazione sconnessa, era un fatto prevedibile dal pedone, anche in assenza di segnalazioni di pericolo, proprio perché le sconnessioni adiacenti alla griglia erano tali -come emerge dalle fotografie allegate anche in secondo grado- da poter essere agevolmente viste con l'utilizzo della normale prudenza richiesta ad un pedone.
Ne consegue che la condotta della -la quale anziché evitare di porre il piede lungo la griglia, Parte_1 pericolosa e posta alla sommità di una scalinata, superandola o fermandosi, ha proceduto senza la cautela richiesta dal contesto pericoloso, perdendo l'equilibrio a cadendo lungo le scale- costituisce un fattore imprevedibile, idoneo ad integrare il caso fortuito interruttivo del nesso causale, escludendo la responsabilità del custode, in quanto unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, che non sarebbe accaduto ove la avesse tenuto un normale comportamento diligente. Parte_1
Quanto, infine, alla questione relativa alla dedotta responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c., osserva la Corte che, anche ove si volesse qualificare la responsabilità dedotta dall'attrice in primo grado, ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente rilevanza dell'accertamento relativo alla violazione, da parte dell'ente, di obblighi di legge e regole tecniche, la responsabilità del
[...]
non sarebbe in ogni caso configurabile, tenuto conto della circostanza che, per un CP_1 verso, la grata non costituiva una insidia o trabocchetto -essendo a tal fine necessaria una situazione di pericolo occulto, caratterizzata da non visibilità e non prevedibilità, connotati che non ricorrono nel caso di specie- e, per altro verso, il comportamento incauto dell'attrice -come in precedenza descritto- risulta tale da escludere il rapporto di causalità, dovendosi individuare la causa esclusiva dell'evento nel fatto colposo del danneggiato. 7. Occorre ora esaminare l'appello incidentale proposto dal , il quale ha Controparte_1 chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello incidentale, di confermare la sentenza n. 952/2028, con diversa motivazione.
Ha lamentato l'appello incidentale l'erronea motivazione della sentenza in ordine alla ricostruzione della dinamica della caduta di , dovuta all'erronea valutazione, da parte del Tribunale, Parte_1 delle prove orali e della documentazione versata in atti.
In particolare, ha sostenuto l'appellante incidentale: che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato il fatto storico prospettato dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio (caduta sulla grata), sulla base delle sole dichiarazioni del cognato e della sorella di parte attrice, omettendo di valutare le testimonianze rese da Ing. e Geom. Tes_3 Per_1
, il cui contenuto assumeva rilievo in quanto antitetico a quanto dichiarato dai familiari CP_2 dell'appellante; che i testimoni avevano riferito dell'esecuzione di interventi di manutenzione successivi in prossimità ovvero a ridosso della grata per ripianare con il cemento parte di marciapiede, affermando altresì che la griglia metallica era fissa e non si muoveva, risultando ben ancorata al telaio in ferro di alloggiamento della stessa;
che l'attrice, nella missiva del 25.7.2011, contenente la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, aveva individuato il punto del presunto sinistro in un gradino posto a ridosso di una grata, mentre nell'atto introduttivo del giudizio aveva individuato il punto del presunto sinistro proprio nella grata;
che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato, sulla base delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, che la griglia metallica era posta in una posizione non salda, in ragione delle significative sconnessioni adiacenti;
che, invero, dalle sconnessioni adiacenti non poteva dedursi che la griglia non fosse ben salda.
Il motivo di appello incidentale è inammissibile.
Ed invero, osserva la Corte che risulta inammissibile l'appello proposto dalla parte integralmente vittoriosa in primo grado, diretto ad incidere solo sulla motivazione della sentenza impugnata.
Infatti, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una diversa motivazione della sentenza, non avente riflessi sulla decisione adottata, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di un concreto pregiudizio nascente dalla motivazione impugnata e di una prospettiva di conseguire, con l'impugnazione, un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 28307/2020 e n. 722/2018). 8. Spese di lite.
L'esito del presente giudizio di appello, conclusosi con il rigetto dell'appello principale e con la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Si dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per ciascuna delle impugnazioni proposte, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti del , avverso la sentenza n. 952/2018, pubblicata in data Controparte_1
14.11.2018 dal Tribunale di Potenza, nonché sull'appello incidentale proposto averso la medesima sentenza dal , così provvede: Controparte_1
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
c) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti;
d) dichiara l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per ciascuna impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. MI Videtta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. MI VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 204/2019, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
MI ME e IT FU
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Comuniello
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 952/2018 del Tribunale di Potenza;
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 16.5.2012, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Potenza, il chiedendo: - di condannare il Controparte_1 CP_1 convenuto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro, quantificabili in €
80.931,16; - di condannare il al risarcimento di ogni altro pregiudizio individuato e CP_1 riconosciuto dal giudice.
L'attrice deduceva: che in data 19.7.2011, in , all'interno del cimitero comunale, CP_1 inciampava su una grata metallica dissestata e posta trasversalmente alla pavimentazione e cadeva rovinosamente, rotolando sulle scale ivi presenti;
che successivamente veniva trasportata presso il reparto di pronto soccorso del nosocomio di Villa d'Agri, ove i sanitari le diagnosticavano un trauma del polso sinistro e un ematoma alla gamba sinistra.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.10.2012, si costituiva il Controparte_1
chiedendo di rigettare la domanda attorea.
[...]
3. All'esito dell'istruttoria orale svolta, con sentenza n. 952/2018 pubblicata il 14.11.2018, il
Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda dell'attrice; - condannava l'attrice al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dal , che liquidava in € 3.897,50, Controparte_1 dichiarando compensata tra le parti la residua metà.
Il primo Giudice affermava:
• che, all'esito dell'istruttoria svolta, la vicenda doveva essere così ricostruita: in data
19.7.2011, attorno alle ore 10,00, , in compagnia della sorella e del cognato, Parte_1 in occasione di un funerale, percorrendo gli spazi interni del cimitero di Marsico uovo, aveva posto il piede su una griglia metallica per lo scolo delle acque, installata alla sommità di una scalinata, il cui movimento ne aveva determinato la perdita dell'equilibrio e la caduta lungo le scale;
che tanto emergeva, in particolare, dalle dichiarazioni rese dia testi Testimone_1
e , che avevano assistito all'incidente; Testimone_2
• che l'attrice aveva invocato, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità da cose in custodia dell'ente convenuto;
• che la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, aveva l'obbligo della relativa manutenzione, derivante da specifiche norme, ma anche dal generale dovere di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.; che, in virtù di tale norma, il custode rispondeva dei danni causati dalla cosa sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso, essendo, il fondamento della responsabilità, costituito dal rischio di provocare danni a terzi;
che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individuava una ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, anche senza la necessità -in caso di evento ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa- della prova della pericolosità della res, ed avendo il custode l'onere di provare il caso fortuito per escludere la sua responsabilità; che, però, nei casi in cui il danno non era l'effetto esclusivo di un dinamismo interno della cosa, ma richiedeva l'agire umano ed, in particolare, quello del danneggiato, per la prova del nesso causale, bisognava dimostrare che lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno;
che quando la cosa svolgeva il mero ruolo di occasione dell'evento, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, si verificava il fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno;
che, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, agendo ai sensi dell'art. 2051 c.c., doveva allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e la cosa, nonché l'evento dannoso e la sua dipendenza causale;
se però
l'evento dannoso dipendeva non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggravava, avendo ad oggetto anche la pericolosità della cosa stessa;
• che, nel caso di specie, la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., era infondata, dovendosi valutare il contegno imprudente dell'attrice quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo;
• che era infatti applicabile l'art. 1227 comma 1 c.c. che prevedeva la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso;
che ciò avveniva non solo in virtù dei doveri di diligenza e attenzione, ma piuttosto per il principio di causalità, non potendo il danneggiante farsi carico di una parte di danno a lui non imputabile;
che, stante la genericità dell'art. 1227 primo comma c.c., la colpa del creditore–danneggiato sussisteva non solo in ipotesi di violazione da parte dello stesso di un obbligo giuridico, ma anche in caso di violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica;
che, inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, il concorso di colpa era pacificamente rilevabile d'ufficio e se il comportamento colposo del danneggiato rilevava a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale o addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, escludeva il rapporto di causalità delle cause precedenti;
ed, invero, l'interruzione del nesso di causalità poteva essere anche l'effetto del comportamento dello stesso danneggiato;
• che, nel caso di specie, la presenza della griglia metallica, non perfettamente ancorata al suolo in quanto installata in prossimità di parti sconnesse di pavimentazione pubblica, era affrontabile con normale diligenza e attenzione da parte dell'attrice, che poteva profondere un esigibile sforzo per incedere con maggiore cautela, evitando di porre il piede lungo la griglia, superandola e allungando il passo verso le parti della pavimentazione meno sconnesse ovvero arrestando il proprio moto nel caso di impossibilità a passare, così ponendo in essere azioni esigibili da un pedone con normale, seppure specifica per il contesto, attenzione e prudenza;
inoltre, dalle fotografie allegate, emergeva come la griglia metallica fosse chiaramente posta in una posizione non salda in ragione delle significative sconnessioni adiacenti -che però presentavano misure tollerabili che potevano essere agevolmente colte da un pedone-; peraltro la griglia era collocata in un luogo conosciuto dall'attrice che aveva modo, pertanto, di conoscere già le anomalie lamentate;
che si poteva ragionevolmente affermare che Parte_1 avrebbe potuto assumere un contegno più cauto, evitando di porre il piede proprio su
[...] una griglia metallica, incardinata in seno a una pavimentazione sconnessa, posta sulla sommità di una scalinata, anch'essa caratterizzata da evidenti anomalie;
ne derivava che la condotta incauta e distratta dell'attrice aveva costituito un fattore esterno imprevedibile, esclusivo ed eccezionale tanto da configurare il “caso fortuito” interruttivo del nesso casuale ex art. 1227 c.c.;
• che parte attrice, all'udienza di discussione, aveva evocato la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, tuttavia, le considerazioni sviluppate in ordine alla rilevanza causale del contegno incauto dell'attrice ex art. 1227 c.c. erano idonee a fondare anche un giudizio di esclusione della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c., non sussistendo il nesso di causalità tra la prospettata insidia -peraltro non provata- e l'evento lesivo.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 16.4.2019, impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Potenza n. 952/2018 pubblicata il 14.11.2018, chiedendo: - in via istruttoria, di nominare Ctu medico legale al fine della esatta determinazione e quantificazione delle lesioni subite;
- nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, di accogliere la domanda di risarcimento dei danni;
- di condannare, per l'effetto, l'ente comunale all'integrale risarcimento dei danni in favore dell'appellante; - di condannare parte convenuta al rimborso delle ulteriori ed eventuali spese mediche sostenute ed opportunamente documentate;
- di condannare parte convenuta al risarcimento di ogni ulteriore pregiudizio, con vittoria di spese.
Lamentava:
4.1. Contraddittorietà nella motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. in combinato disposto con l'art. 2967c.c. Violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sosteneva: che il giudice di primo grado dapprima riteneva applicabile alla fattispecie il primo comma dell'art. 1227 c.c., e successivamente, concludeva applicando la regola di cui al secondo comma del medesimo articolo;
che, a differenza dell'ipotesi del concorso di colpa di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.,
l'ipotesi di cui al secondo comma non era rilevabile d'ufficio, ma doveva essere puntualmente sollevata dall'avente interesse in modo analitico e circostanziato, e, in assenza di eccezione sollevata da controparte nel corso del giudizio di primo grado, la statuizione era viziata da ultra/extra petizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; che a ciò doveva aggiungersi che l'applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c. era avvenuta in assenza di prova da parte del danneggiante circa l'esclusione della risarcibilità dei danni che il creditore poteva evitare usando l'ordinaria diligenza;
che l'ente comunale non aveva provato l'esistenza di un percorso alternativo a quello compiuto dall'appellante, per raggiungere la parte bassa del cimitero, né aveva provato un uso improprio della cosa da parte del danneggiato e/o l'esistenza di segnali di pericolo;
4.2. Errata e superficiale lettura delle emergenze di causa. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in combinato disposto con l'art. 2967 c.c. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.. Sosteneva: che il giudice di primo grado inquadrava la fattispecie in quella prevista dall'art. 2051 c.c., soffermandosi sul concetto di custodia e sulla ripartizione dell'onere della prova;
che il potere di custodia, inteso come potere di controllare la cosa, veniva concretamente esercitato dal
[...]
attesa la limitata estensione del cimitero e la presenza costante di un custode, Controparte_1 con la conseguenza che l'ente doveva ritenersi a conoscenza dello stato di dissesto della pavimentazione pubblica -risultante anche dalle foto prodotte in giudizio- e tuttavia non era intervenuto per eseguire le dovute riparazioni;
che il Tribunale non aveva svolto alcuna indagine in ordine al corretto adempimento degli obblighi di custodia da parte dell'ente; che la condotta tenuto dalla non poteva essere ritenuta imprevedibile ed eccezionale, Parte_1 avendo la predetta poggiato il piede sulla grata come prosecuzione del naturale incedere del visitatore, che non poteva prevedere la instabilità della griglia, in assenza di segnalazioni di pericolo;
che l'evento di danno era prevedibile da parte dell'ente pubblico e la prevedibilità era ostativa al riconoscimento del fortuito;
che la conoscenza dei luoghi di causa, da parte della
, non valeva ad esimere il custode dall'adempimento dei propri doveri;
che, sotto il Parte_1 profilo dell'onere probatorio, la aveva provato il verificarsi dell'evento e il rapporto di Parte_1 causalità tra l'evento di danno e la cosa, mentre il non aveva fornito alcuna prova del cd. CP_1 caso fortuito, arbitrariamente individuato dal Tribunale nella condotta della danneggiata;
che la sentenza era viziata anche nella parte in cui escludeva la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c.; che infatti la non aveva tenuto un contegno incauto, non conosceva Parte_1 quel tratto di pavimentazione posto nella parte alta del cimitero e non poteva né oggettivamente vedere, né soggettivamente prevedere la pericolosità della griglia. 5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.9.2019, si costituiva il Controparte_1 per resistere al gravame e proporre appello incidentale, chiedendo: - di rigettare l'appello in
[...] quanto infondato in fatto ed in diritto;
- di accogliere l'appello incidentale e confermare la sentenza n. 952/2018 emessa dal Tribunale di Potenza con diversa motivazione;
- in via gradata, di confermare la sentenza impugnata con la motivazione del Giudice di primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di spese.
Lamentava con l'appello incidentale: erronea motivazione della sentenza in ordine alla prova della caduta dell'appellante per il movimento della griglia metallica. Errata ed omessa valutazione da parte del Tribunale delle prove orali e della documentazione versata in atti. Violazione dell'art. 2697 c.c..
Sosteneva:
-che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato il fatto storico prospettato dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio (caduta sulla grata), sulla base delle sole dichiarazioni del cognato e della sorella di parte attrice, omettendo di valutare le testimonianze rese da Ing. e Geom. Tes_3 Per_1
, il cui contenuto assumeva rilievo in quanto antitetico a quanto dichiarato dai familiari CP_2 dell'appellante; che i testimoni avevano riferito dell'esecuzione di interventi di manutenzione successivi in prossimità ovvero a ridosso della grata per ripianare con il cemento parte di marciapiede, affermando altresì che la griglia metallica era fissa e non si muoveva, risultando ben ancorata al telaio in ferro di alloggiamento della stessa;
che l'attrice, nella missiva del 25.7.2011, contenente la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, aveva individuato il punto del presunto sinistro in un gradino posto a ridosso di una grata, mentre nell'atto introduttivo del giudizio aveva individuato il punto del presunto sinistro proprio nella grata;
-che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato, sulla base delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, che la griglia metallica era posta in una posizione non salda, in ragione delle significative sconnessioni adiacenti;
che, invero, dalle sconnessioni adiacenti non poteva dedursi che la griglia non fosse ben salda.
All'udienza del 17.6.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello principale proposto da risulta infondato e deve pertanto essere rigettato. Parte_1
6.1. Ed invero, col primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato: che il giudice di primo grado dapprima aveva ritenuto applicabile alla fattispecie il primo comma dell'art. 1227 c.c., e successivamente, aveva concluso applicando la regola di cui al secondo comma del medesimo articolo;
che, a differenza dell'ipotesi del concorso di colpa di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c., l'ipotesi di cui al secondo comma non era rilevabile d'ufficio, ma doveva essere puntualmente sollevata dall'avente interesse in modo analitico e circostanziato, e, in assenza di eccezione sollevata da controparte nel corso del giudizio di primo grado, la statuizione era viziata da ultra/extra petizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; che a ciò doveva aggiungersi che l'applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c. era avvenuta in assenza di prova da parte del danneggiante circa l'esclusione della risarcibilità dei danni che il creditore poteva evitare usando l'ordinaria diligenza, non avendo l'ente comunale provato l'esistenza di un percorso alternativo a quello compiuto dall'appellante per raggiungere la parte bassa del cimitero, né l'uso improprio della cosa da parte del danneggiato e/o l'esistenza di segnali di pericolo.
Il motivo è infondato.
Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha fatto applicazione del disposto di cui all'art. 1227 secondo comma c.c., limitandosi a richiamare -come emerge chiaramente dal contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, richiamato nello svolgimento del processo della presente sentenza- la disciplina del concorso colposo del danneggiato, di cui all'art. 1227 primo comma c.c., che ha correttamente inquadrato nell'ambito del profilo causale.
D'altro canto, l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., che -riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso- viene in rilievo nella fattispecie che ci occupa, va distinta da quella disciplina dal comma 2 dello stesso articolo la quale -riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità-, attiene al danno-conseguenza e non rileva nel caso di specie (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 1165/2020).
E' poi noto che il concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. - applicabile al caso di specie, in forza di quanto in precedenza spiegato- integra un'eccezione in senso lato (cfr. ex plurimis Cass. Civ., n. 11138/2025), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice, ove risultino prospettati dalla parte gli elementi di fatto che integrano un comportamento colposo del danneggiato. La mancata applicazione, da parte del Tribunale, del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1227
c.c. rende non pertinenti e prive di pregio giuridico le argomentazioni svolte dall'appellante in ordine al fatto che l'applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c. era avvenuta in assenza di prova da parte del danneggiante circa l'esclusione della risarcibilità dei danni che il creditore poteva evitare usando l'ordinaria diligenza, non avendo l'ente comunale provato l'esistenza di un percorso alternativo a quello compiuto dall'appellante per raggiungere la parte bassa del cimitero, né l'uso improprio della cosa da parte del danneggiato e/o l'esistenza di segnali di pericolo.
6.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto: che il giudice di primo grado aveva inquadrato la fattispecie in quella prevista dall'art. 2051 c.c., soffermandosi sul concetto di custodia e sulla ripartizione dell'onere della prova;
che il potere di custodia, inteso come potere di controllare la cosa, era stato concretamente esercitato dal
[...]
attesa la limitata estensione del cimitero e la presenza costante di un custode, con la CP_1 conseguenza che l'ente doveva ritenersi a conoscenza dello stato di dissesto della pavimentazione pubblica -risultante anche dalle foto prodotte in giudizio- e non era tuttavia intervenuto per eseguire le dovute riparazioni;
che il Tribunale non aveva svolto alcuna indagine in ordine al corretto adempimento degli obblighi di custodia da parte dell'ente; che la condotta tenuta dalla non poteva essere ritenuta imprevedibile ed eccezionale, Parte_1 avendo la predetta poggiato il piede sulla grata come prosecuzione del naturale incedere del visitatore, che non poteva prevedere la instabilità della griglia, in assenza di segnalazioni di pericolo;
che l'evento di danno era prevedibile da parte dell'ente pubblico e la prevedibilità era ostativa al riconoscimento del fortuito;
che la conoscenza dei luoghi di causa, da parte della , non Parte_1 valeva ad esimere il custode dall'adempimento dei propri doveri;
che, sotto il profilo dell'onere probatorio, la aveva provato il verificarsi dell'evento e il rapporto di causalità tra l'evento Parte_1 di danno e la cosa, mentre il non aveva fornito alcuna prova del cd. caso fortuito, CP_1 arbitrariamente individuato dal Tribunale nella condotta della danneggiata;
che la sentenza era viziata anche nella parte in cui escludeva la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c.; che infatti la non aveva tenuto un contegno incauto, non conosceva quel Parte_1 tratto di pavimentazione posto nella parte alta del cimitero, e non poteva né oggettivamente vedere, né soggettivamente prevedere l'insidia costituita dalla pericolosità della griglia.
Il motivo è infondato.
Ed invero, “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la “ratio legis” che presiede all'allocazione del danno” (Cass. Civ., n. 11152/2023); pertanto, l'indagine circa il corretto adempimento, da parte dell'ente comunale, degli obblighi di manutenzione inerenti il dovere di custodia, non risulta rilevante.
Quanto alla questione relativa all'avvenuto riconoscimento, da parte del Tribunale, del caso fortuito interruttivo del nesso causale ex art. 1227 c.c., la Corte osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha avuto più volte occasione di statuire che “In tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e
l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali)” (cfr. ex plurimis Cass. Civ., n.
21675/2023).
In particolare, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver spiegato che la era caduta lungo le scale dopo Parte_1 aver posto il piede su una griglia metallica posta in una posizione non salda, in ragione delle significative sconnessioni adiacenti, ha poi ritenuto che la presenza della griglia metallica, non perfettamente ancorata al suolo, era affrontabile con normale diligenza e attenzione da parte dell'attrice, che poteva profondere un esigibile sforzo per incedere con maggiore cautela, evitando di porre il piede lungo la griglia, superandola e allungando il passo verso le parti della pavimentazione meno sconnesse ovvero arrestando il proprio moto nel caso di impossibilità a passare, così ponendo in essere azioni esigibili da un pedone con normale, seppure specifica per il contesto, attenzione e prudenza;
ha inoltre precisato che, dalle fotografie allegate, emergeva che le significative sconnessioni adiacenti alla griglia presentavano misure tollerabili che potevano essere agevolmente colte da un pedone e ha aggiunto che, peraltro, la griglia era collocata in un luogo conosciuto dall'attrice che aveva modo, pertanto, di conoscere già le anomalie lamentate;
ha concluso che si poteva ragionevolmente affermare che avrebbe potuto assumere un contegno più Parte_1 cauto, evitando di porre il piede proprio su una griglia metallica, incardinata in seno a una pavimentazione sconnessa, posta sulla sommità di una scalinata, anch'essa caratterizzata da evidenti anomalie;
ne derivava che la condotta incauta e distratta dell'attrice aveva costituito un fattore esterno imprevedibile, esclusivo ed eccezionale tanto da configurare il “caso fortuito” interruttivo del nesso casuale ex art. 1227 c.c..
Ebbene, le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale non risultano affatto scalfite dalle ragioni fatte valere dall'appellante.
Ed infatti, ritiene la Corte che la instabilità della griglia incardinata in una pavimentazione sconnessa, era un fatto prevedibile dal pedone, anche in assenza di segnalazioni di pericolo, proprio perché le sconnessioni adiacenti alla griglia erano tali -come emerge dalle fotografie allegate anche in secondo grado- da poter essere agevolmente viste con l'utilizzo della normale prudenza richiesta ad un pedone.
Ne consegue che la condotta della -la quale anziché evitare di porre il piede lungo la griglia, Parte_1 pericolosa e posta alla sommità di una scalinata, superandola o fermandosi, ha proceduto senza la cautela richiesta dal contesto pericoloso, perdendo l'equilibrio a cadendo lungo le scale- costituisce un fattore imprevedibile, idoneo ad integrare il caso fortuito interruttivo del nesso causale, escludendo la responsabilità del custode, in quanto unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, che non sarebbe accaduto ove la avesse tenuto un normale comportamento diligente. Parte_1
Quanto, infine, alla questione relativa alla dedotta responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c., osserva la Corte che, anche ove si volesse qualificare la responsabilità dedotta dall'attrice in primo grado, ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente rilevanza dell'accertamento relativo alla violazione, da parte dell'ente, di obblighi di legge e regole tecniche, la responsabilità del
[...]
non sarebbe in ogni caso configurabile, tenuto conto della circostanza che, per un CP_1 verso, la grata non costituiva una insidia o trabocchetto -essendo a tal fine necessaria una situazione di pericolo occulto, caratterizzata da non visibilità e non prevedibilità, connotati che non ricorrono nel caso di specie- e, per altro verso, il comportamento incauto dell'attrice -come in precedenza descritto- risulta tale da escludere il rapporto di causalità, dovendosi individuare la causa esclusiva dell'evento nel fatto colposo del danneggiato. 7. Occorre ora esaminare l'appello incidentale proposto dal , il quale ha Controparte_1 chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello incidentale, di confermare la sentenza n. 952/2028, con diversa motivazione.
Ha lamentato l'appello incidentale l'erronea motivazione della sentenza in ordine alla ricostruzione della dinamica della caduta di , dovuta all'erronea valutazione, da parte del Tribunale, Parte_1 delle prove orali e della documentazione versata in atti.
In particolare, ha sostenuto l'appellante incidentale: che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato il fatto storico prospettato dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio (caduta sulla grata), sulla base delle sole dichiarazioni del cognato e della sorella di parte attrice, omettendo di valutare le testimonianze rese da Ing. e Geom. Tes_3 Per_1
, il cui contenuto assumeva rilievo in quanto antitetico a quanto dichiarato dai familiari CP_2 dell'appellante; che i testimoni avevano riferito dell'esecuzione di interventi di manutenzione successivi in prossimità ovvero a ridosso della grata per ripianare con il cemento parte di marciapiede, affermando altresì che la griglia metallica era fissa e non si muoveva, risultando ben ancorata al telaio in ferro di alloggiamento della stessa;
che l'attrice, nella missiva del 25.7.2011, contenente la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, aveva individuato il punto del presunto sinistro in un gradino posto a ridosso di una grata, mentre nell'atto introduttivo del giudizio aveva individuato il punto del presunto sinistro proprio nella grata;
che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato, sulla base delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, che la griglia metallica era posta in una posizione non salda, in ragione delle significative sconnessioni adiacenti;
che, invero, dalle sconnessioni adiacenti non poteva dedursi che la griglia non fosse ben salda.
Il motivo di appello incidentale è inammissibile.
Ed invero, osserva la Corte che risulta inammissibile l'appello proposto dalla parte integralmente vittoriosa in primo grado, diretto ad incidere solo sulla motivazione della sentenza impugnata.
Infatti, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una diversa motivazione della sentenza, non avente riflessi sulla decisione adottata, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di un concreto pregiudizio nascente dalla motivazione impugnata e di una prospettiva di conseguire, con l'impugnazione, un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 28307/2020 e n. 722/2018). 8. Spese di lite.
L'esito del presente giudizio di appello, conclusosi con il rigetto dell'appello principale e con la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Si dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per ciascuna delle impugnazioni proposte, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti del , avverso la sentenza n. 952/2018, pubblicata in data Controparte_1
14.11.2018 dal Tribunale di Potenza, nonché sull'appello incidentale proposto averso la medesima sentenza dal , così provvede: Controparte_1
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
c) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti;
d) dichiara l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per ciascuna impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. MI Videtta