Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2536/2021 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 09.01.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in San Prisco (CE) alla Via Circumvallazione n. 51 presso lo studio dell'Avv.
Giulio Chirico, C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano al Corso Como n. 17, elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88, presso lo studio dell'Avv. Lucia
Piscitelli, C.F. , che la rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._3
R.G. n° 2536/2021- sentenza
- 1 -
alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello;
APPELLATA
NONCHE'
, C.F. nato a [...] in Controparte_2 C.F._4
Campania (NA) il 09.03.1968, e C.F. Controparte_3
, nata a [...] il [...], elettivamente C.F._5
domiciliati in San CO EV (CE) alla Via San CO Vecchio n. 31 presso lo studio dell'Avv. Amedeo Polverino, che li rappresenta e difende, in virtù di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello;
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 243/2021, pubblicata il 29.01.2021 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 3768/2017, il Tribunale di Napoli Nord, provvedendo sulla domanda proposta da avente ad oggetto il risarcimento dei danni da lesioni personali Parte_1
asseritamente derivanti dal sinistro avvenuto in data 18.08.2015 in Giugliano in Campania, la rigettava, condannando l'attore al pagamento, in favore di Controparte_4
già delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.970,00, oltre euro 100,00 Controparte_5
per esborsi, nonché rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, e ponendo definitivamente a carico di parte attrice le spese della C.T.U., liquidate separatamente.
L'odierno appellante aveva convenuto in giudizio , e Controparte_2 Controparte_3
l' già per essere risarcito dei danni subiti a seguito del predetto CP_6 CP_7
sinistro, deducendo che alle 17,30 circa era stato tamponato dalla vettura targata EF672KX, di proprietà di condotta da . Controparte_3 Controparte_2
Costituitasi in giudizio, la società assicuratrice aveva contestato la domanda, chiedendone il rigetto.
Venivano ammessi ed espletati la prova testimoniale e l'interrogatorio formale di CP_2
.
[...]
Il Tribunale - ritenuta proponibile la domanda di risarcimento dei danni, in quanto preceduta da rituale richiesta di risarcimento, contenente tutti i requisiti ex art. 148 del Codice delle
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assicurazioni, ed intervenuta nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 145 del suddetto codice - riteneva non potesse ritenersi provato il fatto storico dedotto in citazione.
Infatti, per un verso, il tenore e la genericità delle domande integranti i capi dell'interrogatorio formale non consentivano di trarre dalle risposte di , Controparte_2
cognato dell'attore, gli elementi necessari per ricostruire la completa dinamica dell'asserito investimento, nulla emergendo in ordine alle condizioni della strada, del traffico, del tempo, alla velocità dell'autovettura e del ciclista, all'eventuale presenza di ostacoli o di altre autovetture, nonché in ordine ai punti di impatto;
per altro verso, neppure potevano trarsi ulteriori elementi dalla prova testimoniale, atteso che l'unico teste escusso,
[...]
, aveva reso dichiarazioni lacunose e generiche, avendo riferito che il cugino Tes_1 aveva urtato la bici dell'attore e che costui era caduto a terra, senza, però, CP_2
aggiungere nulla sulla dinamica e le modalità del sinistro.
Reputava che tali dichiarazioni, per il loro tenore, non consentivano in alcun modo di ricostruire la dinamica del sinistro, rilevando che dalle risposte del teste non era inferibile neppure con quale mezzo fosse stato investito il Pt_1
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello deducendo a sostegno Parte_1
un unico motivo.
L'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, la declaratoria che il sinistro, oggetto di causa, si è verificato per l'esclusiva responsabilità del conducente e proprietario del veicolo, targato EF672KX, assicurato con la ora CP_7 Controparte_4
e la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di denaro, a titolo di
[...]
risarcimento dei danni per le lesioni subite, ossia del danno biologico, del danno da invalidità temporanea totale e da invalidità temporanea parziale, del danno morale e alla vita di relazione, del danno esistenziale, del danno patrimoniale, del danno emergente e del lucro cessante, quantificati anche in corso di causa a seguito delle risultanze istruttorie, presumibilmente pari ad euro 19.313,79, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di
C.T.U., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione.
3. L'atto di appello veniva consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data 27.05.2021 per la notificazione agli appellati, che erano convenuti per il giorno 30.11.2021 dinanzi a questa
Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 04.06.2021.
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4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.11.2021, si costituiva in giudizio la che resisteva al gravame, concludendo per Controparte_1
l'improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità dell'appello e, nel merito, per il suo rigetto, per la sua infondatezza in fatto e diritto, e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, per la limitazione del risarcimento, in considerazione della valutazione tecnica espressa dal medico fiduciario della compagnia assicurativa, dott. CP_8
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25.11.2021, si costituivano in giudizio e aderendo alla prospettazione della parte Controparte_2 Controparte_3
appellante e concludendo per la declaratoria di responsabilità di , nella Controparte_2 sua qualità di conducente dell'autovettura Renault Scenic, targata EF672KX, nonché di nella sua qualità di proprietaria della stessa, per il sinistro stradale Controparte_3
avvenuto il 18.05.2015 in Giugliano in Campania, alla Via Tredici Martiri, con condanna della quale garante per la R.C.A. della suddetta autovettura, con Controparte_5
vittoria di spese e competenze.
4. Disposte, con esito negativo, opportune ricerche del verbale di causa del giudizio di primo grado, contenente la deposizione del teste;
inutilmente invitate le Testimone_1
parti alla relativa produzione;
rinnovata l'istruttoria testimoniale mediante l'audizione del predetto teste;
la causa, assegnati alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali, è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza dell'8 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data
27.05.2021 per la notifica agli appellati, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data
29.01.2021, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2017.
6. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e merita pertanto di essere rigettato.
Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per l'illogica, contraddittoria ed errata valutazione dei mezzi istruttori, in violazione dell'art. 116 c.p.c.
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Segnatamente, dopo aver testualmente richiamato i capi di interrogatorio formale e di prova testimoniale oggetto di ammissione, nonché il contenuto della memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine, depositata, nel giudizio di primo grado, in data 4 maggio 2018,
l'impugnante ha dedotto che, all'udienza in cui erano stati assunti la prova testimoniale e l'interrogatorio formale, il Giudice si sarebbe limitato alla lettura dei soli capi della memoria istruttoria, sui quali il teste ed il convenuto si sono limitati a rispondere “si è vero”, senza che fosse formulata alcuna domanda per accertare la velocità del ciclista e dell'autovettura o la presenza di ostacoli sulla carreggiata o sui punti di impatto.
Ha protestato che, in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire;
in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente.
Orbene, a dispetto delle censurate incongruenze, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale, anche all'esito della rinnovazione dell'istruttoria testimoniale espletata nel presente grado di giudizio, pienamente condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il
Tribunale nell'escludere che la parte attrice abbia offerto idonea prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta.
Invero, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, la società appellata ha evidenziato una serie di incongruenze, emerse sia in sede stragiudiziale che nel corso del giudizio, già segnalate nella fase di prime cure, tali da indurre a dubitare dell'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa secondo le modalità descritte dalla parte impugnante, e comunque, della ricorrenza del nesso di derivazione eziologica dei danni lamentati dal fatto lesivo descritto in citazione.
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In particolare, l'assicuratrice - dopo aver rilevato che dalla disamina della documentazione acquisita presso il Comune di Giugliano in Campania (NA) e il Comune di Bastiglia (MO) emerge che intestataria del veicolo Renault nonché coniuge del Controparte_3
convenuto/assicurato , risulta essere la sorella di coniuge di Controparte_2 Parte_2
(appellante) - ha evidenziato non solo che l'attore risulta coinvolto Parte_1 Parte_1
in altri sinistri in occasione dei quali riportava lesioni personali, giusta certificazione del
Casellario Centrale Infortuni (già prodotta in sede di primo grado), ma che, soprattutto,
risulta coinvolto in ben sedici sinistri stradali, nell'arco temporale 2008 – Controparte_2
2017, giusta Lista Banca Dati IVASS prodotta nel giudizio di prime cure, le cui risultanze non sono state oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, se il convenuto non metteva a disposizione il proprio veicolo per Controparte_2
gli accertamenti tecnici necessari per istruire il sinistro, il medico fiduciario della compagnia assicuratrice ha evidenziato una serie di incongruenze nella ricostruzione del nesso causale, segnalando che le lesività a carico della mano destra, del polso sinistro e del ginocchio destro emergessero soltanto dodici giorni dopo l'accadimento, senza che al P.S. dell'Ospedale di Giugliano e al successivo controllo al P.S. del Policlinico di Modena venisse fatta menzione di sintomatologia ai medesimi distretti anatomici.
Anche dopo la trasmissione della bozza dell'elaborato peritale - da cui appunto risultava che
“la ferita lacero contusa frontale e occipitale fu prontamente diagnosticata nel pronto soccorso dell'Ospedale di PO San Giuliano di Giugliano” e che "successivamente, per il persistere della sintomatologia dolorosa il sig. si reca più volte presso strutture Pt_1
sanitarie e si aggiungeranno a quella iniziale nuove diagnosi tra cui: il giorno 30 agosto viene diagnosticata la frattura del V metacarpo della mano destra;
il 15 settembre la frattura della II falange del III dito della mano destra;
il 23 settembre la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro;
il 5 ottobre il legamento collaterale del ginocchio sinistro;
il 19 ottobre l'indebolimento degli impianti odontoiatrici 1.5 e 2.2.”- il
CTP dott. rilevava che non era possibile considerare e valutare tutta la CP_8
lesività ossea emersa, la lesività di spalla e ginocchio e la rottura di una protesi dentaria, stante l'inconsistenza del nesso causale soprattutto in ordine ai criteri cronologico, di seriazione dei fenomeni e di esclusione di altre cause.
A dire di tale consulente di parte, ricorreva una relazione di incompatibilità tra il fatto che l'istante si fosse verosimilmente procurato plurime lesioni ossee, intra articolari, capsule- legamentose e una rottura di protesi, e la circostanza che le stesse fossero “passate
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inosservate”, laddove neanche venivano menzionati i distretti, poi ritrovati lesi, come coinvolti nell'incidente o costituenti oggetto di una sintomatologia dolorosa.
Appare allora evidente che, a fronte delle evidenziate anomalie- non efficacemente superate, ad avviso del Collegio, dalla risposta data al riguardo dal consulente d'ufficio, che si è limitato a ricondurre alla presumibile somministrazione di antidolorifici l'iniziale assenza di sintomatologia dolorosa, pur a fronte di lesioni significative, di tipo traumatico, interessanti una pluralità di distretti inizialmente non menzionati – la valutazione dell'attendibilità della deposizione dell'unico teste escusso, rinnovata nel presente grado in considerazione del mancato rinvenimento del relativo verbale, si impone con particolare rigore.
Al riguardo, reputa questa Corte che la deposione dell'unico teste addotto,
[...]
, non superi il vaglio di attendibilità, e non sia, di per sé sola, idonea a suffragare il Tes_1
fatto storico dedotto in citazione né, tanto meno, il nesso di derivazione eziologica dallo stesso delle lesioni patite dal Pt_1
Infatti, il predetto teste ha in primo luogo riferito di essere sua volta legato da rapporti di parentela o comunque familiarità con tutte le parti del presente giudizio, e cioè sia con il danneggiato che con la proprietaria del veicolo e con il conducente, Parte_1 testualmente dichiarando al riguardo : “ A.D.R. Sono il cugino di . Controparte_2
ADR: Conosco in quanto è il marito di mia cugina;
Parte_1 Parte_3 CP_2
è il marito di che è la sorella di ”.
[...] Controparte_3 Parte_3
Nel riferire la dinamica del sinistro, poi, ed al fine di chiarire le ragioni della sua diretta conoscenza dei fatti - a fronte della circostanza alquanto singolare della presenza sua e di a bordo di un'autovettura che seguiva la bicicletta su cui viaggiava il Controparte_2
e che lo tamponava - il predetto teste dichiarava che l'appellante, quando si recava Pt_1 in Giugliano “a trovare i parenti della moglie tra cui la suocera, per tenersi in forma” usava “la bicicletta di , e che lui e , che seguivano Controparte_2 Controparte_2
entrambi che era in bicicletta, erano “soliti scortarlo quando andava in bici Parte_1
perché essendo piuttosto grosso si stancava facilmente e gli davamo il cambio”.
Trattasi, con ogni evidenza, di una versione ampiamente divergente a quella prospettata nella memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine, c.p.c., peraltro testualmente riprodotta anche nell'atto di gravame introduttivo del presente grado, laddove, nel descrivere le circostanze del tamponamento, si pone riferimento all'impiego di una bici da corsa mountain bike di e non del ed in particolare si riferisce di“un Parte_1 CP_2
allenamento sportivo in bici al quale partecipavano anche altri ciclisti come pratica
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comune in questo sport” allegandosi che“ durante il lungo percorso questi ultimi avevano in parte distanziato il ricorrente..”,e aggiungendo che il veicolo Renault “ seguiva al tempo il convenuto durante il suo percorso di allenamento, come accadeva tutte le settimane al fine di offrire supporto e aiuto in caso di incidenti o infortuni, quali ruote bucate, catene rotte ecc. ecc.”
Come appare evidente, la deposizione testimoniale non pone alcun riferimento ad un allenamento sportivo di gruppo, a cui parteciparono altri ciclisti, e alla presenza dell'auto come mezzo di supporto per eventuali infortuni subiti dai partecipanti, ma ad un'attività di
“assistenza” prestata al che per le proprie condizioni fisiche si stancava facilmente e Pt_1
abbisognava di un cambio.
Quanto alle lesioni patite, il medesimo teste ha riferito “ricordo che ebbe una frattura al piede o alle dita del piede ed ebbe problemi ai denti”, non ponendo alcun riferimento alle ulteriori lesioni, interessanti diversi distretti, come la mano destra o il polso sinistro, che sono state poi dedotte in giudizio .
Tali discordanze, lungi dall'investire dettagli accessori e secondari nella ricostruzione del preteso scontro, concernono, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca logicità e coerenza delle dichiarazioni rese dall'unico teste, tanto più ove si tenga conto dei molteplici elementi sopra esposti, idonei a ingenerare dubbi sull'effettiva riconducibilità dei danni subiti dall'istante al dinamismo eziologico descritto in citazione.
Per il complesso delle considerazioni che precedono, pur all'esito della rinnovazione dell'istruttoria testimoniale, il gravame proposto non può che essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
7. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal DM n.
147/2022, e tenuto conto della somma domandata nel presente grado, si liquidano come da dispositivo che segue, in favore della società assicuratrice.
In considerazione dell'adesione di e alla Controparte_2 Controparte_3 prospettazione dell'impugnante, appare giustificata un'integrale compensazione tra tali parti delle spese di lite relative al presente grado.
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di
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un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 243/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al rimborso in favore della società appellata
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) compensa le spese di lite relative al presente grado nei confronti delle altre parti;
4) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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