Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 655 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. LEGGIO ANTONINO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: indebito previdenziale
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 3/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 11/04/2024, Parte_1
ha evocato in giudizio l' , contestando nota dell'Istituto previdenziale con cui gli è CP_1
stata richiesta la restituzione delle somme percepite a titolo di pensione “quota 100” – categoria cat. VOART n. 33028992 nel periodo 1.1.2021 / 30.12.2021 per € 13.884,05, deducendo di avere percepito reddito come lavoratore dipendente nell'anno 2021 per €
700,09 e chiedendo dichiararsi non dovuta la restituzione detratta la sola somma di €
700,09 pari ai redditi da lavoro dipendente percepiti.
Si è costituito in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso,siccome infondato. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente, richiamando l'interpretazione della norma fornita C.Cost. n. 234/2022.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
1
Trattasi di norma volta, d'un canto, ad incentivare l'esodo dal mondo del lavoro con conseguimento del trattamento pensionistico anticipato [62 anni e 38 anni di contributi] rispetto al 67^ anno di età e, dall'altro, di consentire il c.d. ricambio generazionale per i posti di lavoro liberati.
Invero, il comma 3 dell'art- 14 l.cit, prevede che “La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Il legislatore ha voluto chiaramente mantenere una residua area di compatibilità con il lavoro autonomo, nei ristretti limiti dettati dalla natura occasionale e per importo minimo annuale ossia euro 5000.
Risulta quindi evidente che l'occupazione del pensionato “quota 100” con rapporto di lavoro subordinato sia pur a tempo determinato sia comportamento che va a frustrare le finalità occupazionali della legge e che quindi debba essere sanzionato con la previsione di incompatibilità.
In ordine alla “misura” della sanzione (sospensione della prestazione per l'intero anno in cui sussistono i redditi incompatibili), ritiene il Decidente che tale scelta del
Legislatore sia coerente con la finalità della norma e non sia sproporzionata, in quanto diretta a conseguire il risultato di scoraggiare proprio siffatti comportamenti, ossia che il lavoratori ormai pensionati “rientrino” anche parzialmente nel mondo del lavoro con rapporti di lavoro subordinato.
Del resto, la Corte Costituzionale, investita della questione di costituzionalità della norma in esame ha chiaramente confermato l'assunto sopra riportato (Sentenza
n.234/2022, richiamata dall' ), che “..La percezione da parte del pensionato di CP_1
redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce, infatti, elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di lite possono compensarsi tenuto conto della complessità della materia.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta il ricorso.
2.compensa le spese del giudizio.
Trapani, 22/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3