Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5204/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. SGARBI SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella (PV), Piazza Vittorio Veneto n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Santa Maria della Versa (PV), in data
15/06/2002, (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2002), in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1_I coniugi si autorizzano, sin d'ora, a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2_IN MERITO ALLA CASA CONIUGALE. La casa coniugale sita in Santa Maria della
Versa (PV), Loc. Cella n.6, di proprietà esclusiva della SI.ra viene Parte_1
assegnata e pag. 1 di 6
e sino al raggiungimento della piena indipendenza economica degli Per_2 Per_3
stessi e comunque sino a che questi vorranno. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione dell'immobile, oltreché le utenze tutte saranno completamente a carico della SI.ra unica e sola proprietaria dell'immobile. Le parti si danno Pt_1
reciprocamente atto che sia gli arredi, sia le suppellettili che arredano l'abitazione familiare, sia l'eterogenea biancheria ed i regali di nozze sono già stati concordemente ripartiti tra i coniugi.
Si precisa che il SI. in data 03.11.24 ha lasciato la casa familiare Controparte_1
trasferendosi presso un'immobile detenuto in locazione a Broni (PV), via Padania n.31
(doc.4).
Le spese ordinarie, il canone di locazione, la tassa rifiuti le utenze tutte ed ogni altra spesa ad esso inerente sono e resteranno completamente a carico del SI. CP_1
3_IN MERITO AI FIGLI.
-Il figlio minore resterà affidato in via esclusiva alla SI,ra e Per_3 Parte_1
collocato, nonché residente presso l'attuale dimora familiare, ovvero presso l'abitazione della madre, in Santa Maria della Versa (PV), Loc. Cella n.6.
-Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli concordando direttamente con questi la frequentazione avendo già ed raggiunto la maggiore età ed il figlio Per_1 Per_2
minore compiuto anni diciassette. Per_3
-Il SI. si dichiara sin da ora disponibile a partecipare ed eventuali percorsi di CP_1
sostegno psicologico qualora si rendessero necessari per il benessere psico-fisico del figlio , le cui spese resteranno integralmente a carico della SI.ra Per_2 Pt_1
-Il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente. Il SI. Per_1 CP_1
contribuirà nella misura pari al 50% delle spese straordinarie dei figli e Per_2
, fino al raggiungimento della maggiore età e/o della piena indipendenza Per_3
economica degli stessi, purchè debitamente documentate, a semplice richiesta della SI.ra e previa consegna di idonea certificazione, secondo il Protocollo dalla Pt_1
Corte d'Appello di Milano approvato in data 14 novembre 2017 e quindi:
pag. 2 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio pag. 3 di 6 in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese straordinarie richieste dalla SI.ra al SI. dovranno essere da Pt_1 CP_1
quest'ultimo rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta che potrà avvenire anche via e- mail o via WhatsApp.
-Gli assegni familiari saranno versati nella misura pari al 100% a favore della SI.ra
, affidataria esclusiva del figlio minore e genitore collocatario sia di Parte_1 Per_3
che di , quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente Per_3 Per_2
indipendente. Il SI. dichiara sin d'ora di autorizzare l'Ente competente e di CP_1
rinunciare a qualsivoglia pretesa agli stessi connessa. L'Assegno unico familiare sarà percepito solo ed esclusivamente dalla SI.ra Parte_1
4_IN MERITO ALLE QUESTIONI PATRIMONIALI DEI CONIUGI.
-I coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare a qualsiasi forma di contributo al mantenimento l'una nei confronti dell'altro. La SI.ra è Pt_1
socia di capitali e amministratore unico di .mentre il SI. è Controparte_2 CP_1
dipendente presso con contratto a tempo indeterminato. Controparte_3
-I coniugi dichiarano che non vi sono c/c cointestati e/o veicoli e comunque di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale.
-Tutti gli immobili di proprietà della SI.ra per la quota del 100% o in altra Parte_1
quota percentuale, siti nelle province di Pavia, Brescia, Imperia e Piacenza, meglio elencati nella visura catastale per soggetto allegata che si richiama integralmente
(doc.5), sono e restano di proprietà esclusiva della SI.ra Il SI. Parte_1 CP_1
pur non avendo titolo alcuno su detti immobili, esplicitamente e senza riserva alcuna dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa sul cespite immobiliare facente capo alla SI.ra la quale sarà libera di alienare detti immobili a terzi e/o cederli in Pt_1
locazione, i cui frutti resteranno di sola ed esclusiva pertinenza della SI.ra d il Pt_1
SI. nulla ha e/o avrà da pretendere. CP_1
Il SI. esplicitamente e senza riserva alcuna rinuncia, altresì, ai profitti derivati CP_1
e/o derivanti dall'attività di amministratore unico e socio capitali presso Controparte_2
della SI.ra Parte_1
pag. 4 di 6 -Le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni acquistati in costanza di matrimonio e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale non espressamente disciplinato nel presente atto.
-I ricorrenti si impegnano, ora per allora, a prestare il proprio consenso, qualora questo fosse necessario per legge, ad uno di essi, per espatriare e/o, comunque, per ottenere il passaporto, per i soli motivi di lavoro e/o vacanzieri”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato pag. 5 di 6 per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
sposati in Santa Maria della Versa (PV), in data 15/06/2002, (atto n. 1,
[...]
parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002;
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 25.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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