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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr. Alfredo Matteo SACCO Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 46967/2013 del R.G., pendente tra
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, con l'Avv. CIGLIANO FRANCESCO,
[...]
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con l'Avv. FARACI SILVIA, Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. , con l'Avv. LATELLA STEFANO, CP_2 C.F._3
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Prescindendo dalle domande in merito alle quali la sentenza parziale, divenuta definitiva, si è già pronunciata, l'attore insiste nell'accoglimento della domanda di accertamento dell'antigiuridicità dei prelevamenti effettuati sul conto BANCA INTESA n.
Pagina 1 di 10 025697590216 (cointestato a e ) e, per Parte_1 Persona_1 CP_3
l'effetto, nell'imputazione alla Sig.ra della sua quota parte di passività ereditaria, CP_1
con conseguente condanna alle correlative restituzioni nella sua qualità di erede di CP_3
per quota parte pari a 2/3.
[...]
Si insiste poi nell'accoglimento delle istanze istruttorie svolte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., da intendersi qui ritrascritte”.
Per parte convenuta: «- condannare in proprio e quale erede di Parte_1 Per_1 alla restituzione all'erede universale di tutti i beni ereditari
[...] Controparte_1
(mobili, immobili, denaro) dal medesimo posseduti sine titulo a far data dal 27 gennaio
2011, data di apertura della successione, risultando i suoi diritti ereditari integralmente soddisfatti con il lascito disposto per testamento;
- rigettare la domanda restitutoria e di condanna avanzata dall'attore in merito ai prelevamenti asseritamente illegittimi posti in essere dal de cuius dal conto corrente n.
25697590216 originariamente in essere presso BancaIntesa e cointestato tra il de cuius ed i propri genitori, in quanto tardiva, prescritta e comunque non provata;
- in caso di accoglimento della superiore domanda restitutoria, accertare preliminarmente, se del caso mediante ammissione della CTU richiesta: a) la titolarità delle somme ivi transitate ed il loro impiego per soddisfare anche esigenze dei coniugi o Persona_2
l'acquisto di beni comunque presenti nell'asse; b) la data di ogni singola operazione ai fini dell'eventuale prescrizione del diritto alla restituzione;
c) la titolarità in capo a Parte_1
unicamente della quota di 1/3;
[...]
- accertare la natura di liberalità indiretta in favore di della cointestazione a CP_3
firme disgiunte del conto corrente n. 25697590216 aperto nel 1981 e, per l'effetto, rigettare la domanda restitutoria e di condanna formulata da parte attrice in quanto infondata;
- accertare l'illegittimità dell'operazione bancaria posta in essere da in Parte_1 data 25 gennaio 2011 dal conto corrente personale del figlio e, per l'effetto CP_3
condannare alla restituzione della somma di euro 120.000, oltre interessi a Parte_1
decorrere dall'apertura della successione e fino al soddisfo;
- condannare a restituire ad tutti gli importi dalla stessa Parte_1 Controparte_1
anticipati per conto dell'eredità».
Per la terza intervenuta: “Conclude, pertanto, chiedendo pronunciarsi nei confronti dell'intervenuta e tra le parti dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a
Pagina 2 di 10 spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione in fatto ed individuazione dell'oggetto residuo della causa, a seguito della sentenza parziale definitiva.
Il sig. in proprio e quale erede della coniuge ha Parte_1 Persona_1
convenuto in giudizio la sig.ra quale unica erede testamentaria di Controparte_1
dell'attore- chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie, in Persona_3
quanto lesive della quota di riserva, spettante a lui ed alla moglie, quali genitori del defunto,
e la conseguente reintegrazione della predetta quota in favore dei legittimari;
inoltre, ha chiesto la restituzione, pro quota, di somme che il defunto aveva prelevato CP_3
indebitamente da un conto corrente bancario cointestato tra lui ed i due genitori.
Costituitasi la convenuta, ha contestato le avverse domande, ed ha, in subordine, in caso di accoglimento dell'azione di riduzione, chiesto la divisione del patrimonio ereditario e la condanna dell'attore alla restituzione pro quota di quanto da lei versato per spese relative alla successione ed ai beni ereditari;
in ogni caso, ha chiesto di condannare l'attore alla consegna, in proprio favore, di tutti i beni ereditari da lui illegittimamente detenuti, nonché alla restituzione della somma di € 120.000,00, indebitamente prelevata, pochi giorni prima del decesso, da un conto corrente intestato esclusivamente a , e versata sul CP_3
conto corrente cointestato tra il figlio e i due genitori.
Nel giudizio interveniva volontariamente la sig.ra quale coerede di CP_2
chiedendo, per quanto di sua spettanza, la reintegra della quota di riserva Persona_1
della propria dante causa, lesa dalle disposizioni testamentarie.
Con sentenza parziale n. 2258/2015, pubblicata il 22.12.2015, il Tribunale -rilevando preliminarmente, che la sig.ra non fosse una litisconsorte necessaria pretermessa e Per_1
che, pertanto, doveva ritenersi decaduta dalla possibilità di produzioni o deduzioni istruttorie- ha rigettato le domande principali di riduzione del testamento e di reintegrazione della quota legittima, rilevando che l'attore (così come la moglie defunta), erano stati beneficiati, in testamento, di un legato in sostituzione di legittima e che, nonostante la formale rinuncia, fatta soltanto con l'atto introduttivo del giudizio, il legato doveva ritenersi accettato (o, meglio, goduto, non essendo il legato bisognoso di accettazione), per facta concludentia, avendo mantenuto, l'attore, la disponibilità dell'immobile, nonché
Pagina 3 di 10 riscuotendo anche dei canoni di locazione di altro immobile del defunto, che in testamento erano stati destinati proprio al sostentamento dei genitori;
di conseguenza, il Collegio ha ritenuto inefficace la rinuncia successiva al legato in sostituzione di legittima e, ai sensi dell'art. 551 comma 2 c.c., la perdita del diritto del legatario a chiedere un supplemento per la reintegra della quota di riserva.
Disposta la prosecuzione del giudizio sulle altre domande, il GI, con ordinanza del
27.06.2018, ha sospeso il procedimento, in pendenza dell'appello sulla sentenza parziale;
la
Corte di Appello ha rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza parziale, divenuta poi definitiva, in assenza di proposizione di ricorso per SS (cfr. attestazione di cancelleria, doc. 4 allegato al ricorso in riassunzione del 22.10.2021) e, all'esito, su ricorso della convenuta , il giudizio è stato riassunto. Controparte_1
Previa rimessione in istruttoria per la ricerca o la ricostruzione del fascicolo di parte convenuta, non più rinvenuto a seguito della riassunzione, la causa è stata rimessa in decisione.
Dal momento che la sentenza parziale del 2015 è passata in giudicato, a seguito di rigetto dell'impugnazione, non possono più essere rivalutate o altrimenti messe in discussione le questioni definite da tale pronuncia e, quindi, le domande formulate dall'attore (così come dalla terza intervenuta), in relazione alla pretesa lesione della quota di legittima, alla sua reintegra ed al conseguente riconoscimento della qualità di erede (sugli effetti della sentenza non definitiva e sulla sua immodificabilità ed irrevocabilità, se non in sede di impugnazione, si vedano Cass. sez. 6-2, n. 10067 del 28/05/2020 e sez. 2, n. 29321 del 21/10/2021); restano assorbite le domande proposte dalla convenuta, in via meramente subordinata all'eventuale reintegra della quota di riserva dell'attore, quali la domanda di divisione e quella di restituzione, pro quota, delle spese da lei sostenute per la successione.
Le uniche domande residue, su cui il Tribunale deve pronunciarsi in questa sede, sono la domanda dell'attore, di restituzione delle somme prelevate dal de cuius da un conto corrente bancario cointestato con i genitori, e le due domande riconvenzionali della convenuta, di petizione ereditaria (restituzione dei beni caduti in successione, ancora nella disponibilità dell'attore) e di restituzione di somme indebitamente prelevate dal conto corrente intestato esclusivamente al de cuius.
Pagina 4 di 10 Domanda dell'attore di restituzione di somme prelevate da conto corrente cointestato.
In primo luogo (sebbene l'eccezione non sia più stata riproposta dalla convenuta nei suoi scritti conclusivi), si deve affermare la legittimazione attiva del sig. sulla Parte_1
domanda di restituzione dei prelievi effettuati dal defunto sul conto corrente cointestato, trattandosi di domanda che l'attore non svolge quale erede del figlio, bensì quale contitolare
(unitamente alla moglie, di cui è a sua volta erede) del conto corrente e, quindi, a titolo di ripetizione di somme di sua spettanza, asseritamente sottratte.
Ciò premesso, la domanda è infondata, mancando la prova (e, a ben vedere, anche la specifica allegazione), di uno dei presupposti essenziali per poter configurare un obbligo di restituzione di somme, da parte di un cointestatario di conto corrente agli altri titolari, ovvero il fatto che i prelievi contestati (si tratta di tre operazioni, in data 15.02.2007,
8.06.2007 e 6.07.2007, rispettivamente, di € 200.000,00, 40.000,00 e 50.000,00), superassero la quota di spettanza del beneficiario (un terzo), in relazione al saldo attivo presente al momento sul conto corrente.
Come noto, infatti, in tema di conto corrente bancario cointestato, oltre alla solidarietà nei confronti della banca ex art. 1854 c.c., i rapporti interni tra contitolari del conto sono regolati dalla norma dell'art. 1298 c.c., secondo cui, in assenza di prova contraria, le quote si presumono uguali per ciascuno dei correntisti;
nel caso di specie, non essendo stato dedotto che le rimesse sul c/c provenissero esclusivamente da una parte, deve quindi presumersi che la quota spettante a ciascuno di essi sia pari ad un terzo;
risulta, peraltro, che tutti e tre i titolari avessero la facoltà di operare disgiuntamente sul conto.
Pertanto -a prescindere dall'ipotesi del consenso, anche implicito, alle operazioni- una movimentazione in uscita può qualificarsi indebita e, quindi, generare un obbligo di restituzione a carico di chi l'ha compiuta, soltanto se eccede la quota spettante al correntista, ovviamente avuto riguardo non all'importo della singola operazione, né al saldo di chiusura, bensì al saldo esistente al momento in cui è stata effettuata (cfr. Cass. sez. 2, n. 27069 del
14/09/2022, n. 77 del 4/01/2018 e n. 26991 del 2/12/2013). Per esemplificare, laddove un correntista prelevi la somma di € 30.000,00, se il saldo attivo al momento fosse superiore ad
€ 90.000,00, egli avrebbe operato legittimamente, nell'ambito della propria quota, mentre, ove il saldo fosse inferiore, egli sarebbe tenuto a restituire soltanto l'eccedenza rispetto alla propria quota su tale saldo;
non è, invece, corretto, sostenere che il cointestatario che ha effettuato un prelievo sia tenuto a restituire agli altri contitolari la quota ad essi spettante
Pagina 5 di 10 dell'intera somma prelevata (salvo che, beninteso, il prelievo non coincida del tutto con il saldo attivo in quel momento).
Ebbene, sotto questo profilo, vi è, prima ancora che una carenza probatoria, una mancanza di allegazione da parte dell'attore, se è vero che egli, nei propri atti difensivi, ha calcolato le somme da restituire pro quota agli altri titolari del conto, non già sull'eccedenza rispetto al saldo attivo all'epoca delle operazioni -saldo nemmeno indicato- bensì sull'intero importo dei movimenti in uscita, senza, quindi, consentire al Tribunale adito anche solo di verificare se vi sia stato o meno il superamento della quota di spettanza del sig. . CP_3
Né tale dato è rinvenibile dalla documentazione prodotta in atti, dal momento che l'attore si
è limitato a depositare solo singole pagine degli estratti conto bancari, cioè quelle nelle quali erano registrate le tre operazioni oggetto di domanda, ma senza che sia possibile, nelle stesse, rinvenire i saldi attivi rispettivamente esistenti all'epoca di ciascuna operazione. In proposito, non può che ribadirsi quanto già argomentato dal GI, nell'ordinanza in data
7.11.2022, con la quale ha rigettato le istanze istruttorie dell'attore e, segnatamente, l'ordine di esibizione degli estratti di conto corrente del rapporto in esame (richiesta di cui al punto
A della memoria istruttoria), dal momento che la richiesta riguarda documentazione che era nella disponibilità dello stesso attore, quale contitolare del conto corrente, che avrebbe quindi potuto e dovuto già averla, ovvero richiederla alla banca ex art. 119 TUB.
E ciò, peraltro, senza considerare anche il fatto, che, come emerge dalle puntuali e specifiche deduzioni della parte convenuta -mai contestate dall'attore, e supportate dalla documentazione prodotta, in particolare, dagli estratti del conto corrente intestato esclusivamente al de cuius- il sig. ha, in più occasioni, effettuato diverse CP_3
rimesse dal proprio conto esclusivo, sul conto corrente cointestato (ivi compreso l'accredito dei canoni di locazione di immobili di sua proprietà, che l'attore ha continuato ad incassare fino a giugno 2022), che, per la loro entità, risulterebbero idonee a ripristinare per intero le somme da lui prelevate, anche laddove fossero state eccedenti la sua quota.
Domanda riconvenzionale della convenuta, di restituzione del prelievo su conto corrente del de cuius.
È però infondata anche la domanda riconvenzionale della convenuta, avente ad oggetto la restituzione della somma di € 120.000,00, che l'attore avrebbe prelevato (tramite assegno) dal conto corrente intestato esclusivamente al figlio, su cui egli aveva la delega ad operare
Pagina 6 di 10 (rilasciatagli dal figlio pochi mesi prima del decesso, a causa delle sue peggiorate condizioni di salute); manca, anche in questo caso, uno dei presupposti essenziali per poter configurare l'obbligo di restituzione, ovvero la prova che la somma sia stata effettivamente sottratta alla disponibilità del de cuius.
Invero, come dedotto dalla stessa convenuta, e come risulta dalla documentazione in atti, tale somma è stata dall'attore poi versata sul menzionato conto corrente cointestato allo stesso oltre che ai suoi due genitori;
ne consegue che la somma, CP_3
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa non è stata oggetto di CP_1
appropriazione da parte dell'odierno attore, né è stata sottratta al de cuius, poiché è rimasta nella sua disponibilità; tanto è vero che la stessa convenuta deduce che l'importo è stato ricompreso e calcolato nel saldo attivo del conto corrente alla data di apertura della successione.
Domanda riconvenzionale della convenuta di petizione ereditaria.
Una volta esclusa -con sentenza passata in giudicato- la qualità di erede dell'attore
[...]
e, quindi, risultando unica erede testamentaria la sig.ra , non c'è Pt_1 Controparte_1 dubbio che quest'ultima abbia diritto alla restituzione di tutti i beni ereditari che siano nel possesso di altri soggetti, non aventi titolo (art. 533 c.c.).
L'attore non ha mai preso posizione su tale richiesta della convenuta, né in ordine ai beni indicati quali caduti in successione, né sul fatto di averne mantenuto il possesso, di talché tutte le circostanze dedotte sul punto devono ritenersi non contestate.
Per quanto riguarda l'esatta individuazione dei beni, agli atti è stata acquisita idonea documentazione relativamente all'inclusione, nell'asse ereditario, dei beni immobili siti in
RO e VA (di cui sono stati prodotti i relativi atti di provenienza, docc. 31-38 memoria
183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, e le visure catastali aggiornate, docc. 7 e 8 della memoria
183 n. 2 di parte attrice), di un'autovettura, Volkswagen Golf 1.4 (di cui è stata prodotta la visura del PRA, nonché le prove del pagamento per l'acquisto da parte di , CP_3
docc. 16 e 18 memoria 183 n. 2 di parte convenuta), di sei orologi, meglio indicati in atti (di cui sono state prodotte fotografie e relativi scontrini di acquisto, con anche le prove dei pagamenti, docc. 1 e 17 memoria 183 n. 2 di parte convenuta) e di 14 (di cui pure CP_4
sono state prodotte le fotografie, docc.
2-15 memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Come già detto, inoltre, l'attore non ha sollevato alcuna contestazione sul punto ed anzi,
Pagina 7 di 10 anche la difesa attrice (nell'ottica della completa ricostruzione dell'asse ereditario, ai fini della spiegata domanda di riduzione), ha depositato in atti un elenco dei beni appartenenti all'asse (allegato 1 memoria 183 n. 2 attrice), nonché fotografie dei sei orologi e dei tappeti, del tutto coincidenti con quelle prodotte dalla convenuta (docc. 2 e 4 memoria 183 n. 2 attrice), il che consente di ritenere dimostrata l'esistenza di tali beni e la loro appartenenza al de cuius, con il conseguente obbligo di restituzione, da parte dell'attore, alla convenuta erede testamentaria.
Domande nuove formulate dall'attore in comparsa conclusionale.
È quasi superfluo rilevare come le domande, assolutamente nuove e mai formulate prima, proposte dall'attore nella propria comparsa conclusionale (paragrafo VII, pagg. 18 e seguenti) e volte a chiedere la condanna della convenuta alla restituzione di somme e spese sostenute in ragione del legato in conto di legittima di cui al testamento, o di oggetti asseritamente dati in custodia dai genitori al figlio, siano processualmente inammissibili, in quanto avanzate in un atto che, come noto, è destinato esclusivamente a svolgere le difese finali, all'esito dell'istruttoria, e quando ormai le preclusioni per la modifica o precisazione delle domande erano ampiamente maturate.
Posizione della terza intervenuta . CP_2
La terza intervenuta -la quale era coinvolta esclusivamente nelle questioni relative alla reintegra della quota legittima, ovvero quelle ormai definite dalla sentenza parziale passata in giudicato- ha formalizzato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, affermando di non avere più interesse alla prosecuzione del procedimento e di aver anche raggiunto un accordo con l'attore chiedendo la compensazione integrale delle spese di Parte_1
lite; tuttavia, tale rinuncia agli atti, nonostante i ripetuti solleciti del GI a prendere posizione sulla stessa, non è mai stata espressamente accettata dalle altre parti costituite, sicché non può dichiararsi l'estinzione del giudizio, in parte qua, ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Può però sicuramente dichiararsi -come richiesto dalla difesa dell'intervenuta in sede di conclusioni- la cessazione della materia del contendere, appunto perché le domande da lei svolte, inerenti esclusivamente alla riduzione per lesione di legittima, sono già state definite,
e la sig.ra non ha quindi più alcun interesse in causa, non avendo avanzato altre Per_1
richieste, né essendo destinataria delle residue domande delle altre parti, in relazione alle
Pagina 8 di 10 quali non è nemmeno litisconsorte.
Spese di lite.
Le spese di lite (sulle quali la sentenza parziale non si era pronunciata e che, quindi, devono essere disciplinate in relazione all'intero giudizio) seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, tenuto conto che l'attore è risultato soccombente su tutte le domande da lui proposte, oltre che sulla domanda riconvenzionale di petizione ereditaria, mentre la convenuta è soccombente in relazione alla domanda di restituzione della somma prelevata, devono essere poste interamente a carico dell'attore; la misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 21.000,00
(di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.300,00 per quella introduttiva, € 9.000,00 per la fase istruttoria ed € 6.200,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Per quanto riguarda l'intervenuta, considerato che la sua costituzione è avvenuta in una fase del giudizio in cui erano già maturate le preclusioni istruttorie, che non ha quindi effettuato produzioni documentali né avanzato istanze di prova e che si è limitata a condividere l'azione di riduzione promossa dall'attore e che, inoltre, dopo il passaggio in giudicato della sentenza parziale, non ha svolto più alcuna concreta attività difensiva ed ha rinunciato espressamente agli atti del giudizio, si ritiene che il suo intervento non ha determinato alcun aggravio dell'attività processuale e difensiva delle altre parti, sicché, in base al principio di causalità (Cass. n. 7625 del 30/03/2010; n. 7371 del 22/03/2017; n. 30658 del 21/12/2017;
n. 15220 del 12/06/2018; n. 23123 del 17/09/2019; n. 9735 del 26/05/2020), le spese nei suoi confronti devono essere integralmente compensate con le altre parti.
P.Q.M.
il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando nella causa n. 46967/2013, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda riconvenzionale di petizione ereditaria e, per l'effetto, condanna a restituire a tutti i beni caduti in successione di Parte_1 Controparte_1
ancora in suo possesso e, segnatamente, i seguenti beni: CP_3
• immobili siti in RO, Via della Divisione Torino, n. 109, censito al fg. 881, mapp.
Pagina 9 di 10 2113, sub 68; Via A. Baldovinetti n. 13, censito al fg. 874, mapp. 203, sub. 40; Via N.
Pellati, n. 54, censito al fg. 795, mapp. 469, sub. 505; Viale Marco Polo, n. 88, censito al fg.
815, mapp. 116, sub. 4; immobili siti in VA, Via Gigante n. 4, censiti al foglio 24, mapp.
1110, sub. 10, 13, 17, 26, 34, 41, 42; Via F. Filelfo n. 4, censiti al foglio 6, mapp. 742, sub.
4 e 21;
• autovettura Volkswagen Golf 1.4, targata DZ855XB;
• sei orologi: ROLEX Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 CP_9
– Glashuette I/SA;
[...] Controparte_10 CP_11
• 14 tappeti meglio descritti in atti e di cui alle foto (docc.
2-15 allegati alla memoria 183
n. 2 c.p.c. depositata da parte convenuta il 20.03.2015);
- rigetta la domanda dell'attore, di restituzione delle somme prelevate dal conto corrente
Intesa San Paolo, cointestato a , e;
CP_3 Parte_1 Persona_1
- dichiara inammissibili le domande di restituzione formulate dall'attore nella comparsa conclusionale;
- rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione di somme prelevate dal conto corrente del de cuius;
CP_3
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione della terza intervenuta CP_2
- condanna l'attore alla refusione, in favore della convenuta Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 21.000,00, oltre Controparte_1
accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della terza intervenuta CP_2
[...]
Così deciso in RO, in data 13/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario Coderoni Dr. Luigi ARGAN
Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr. Alfredo Matteo SACCO Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 46967/2013 del R.G., pendente tra
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, con l'Avv. CIGLIANO FRANCESCO,
[...]
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con l'Avv. FARACI SILVIA, Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. , con l'Avv. LATELLA STEFANO, CP_2 C.F._3
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Prescindendo dalle domande in merito alle quali la sentenza parziale, divenuta definitiva, si è già pronunciata, l'attore insiste nell'accoglimento della domanda di accertamento dell'antigiuridicità dei prelevamenti effettuati sul conto BANCA INTESA n.
Pagina 1 di 10 025697590216 (cointestato a e ) e, per Parte_1 Persona_1 CP_3
l'effetto, nell'imputazione alla Sig.ra della sua quota parte di passività ereditaria, CP_1
con conseguente condanna alle correlative restituzioni nella sua qualità di erede di CP_3
per quota parte pari a 2/3.
[...]
Si insiste poi nell'accoglimento delle istanze istruttorie svolte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., da intendersi qui ritrascritte”.
Per parte convenuta: «- condannare in proprio e quale erede di Parte_1 Per_1 alla restituzione all'erede universale di tutti i beni ereditari
[...] Controparte_1
(mobili, immobili, denaro) dal medesimo posseduti sine titulo a far data dal 27 gennaio
2011, data di apertura della successione, risultando i suoi diritti ereditari integralmente soddisfatti con il lascito disposto per testamento;
- rigettare la domanda restitutoria e di condanna avanzata dall'attore in merito ai prelevamenti asseritamente illegittimi posti in essere dal de cuius dal conto corrente n.
25697590216 originariamente in essere presso BancaIntesa e cointestato tra il de cuius ed i propri genitori, in quanto tardiva, prescritta e comunque non provata;
- in caso di accoglimento della superiore domanda restitutoria, accertare preliminarmente, se del caso mediante ammissione della CTU richiesta: a) la titolarità delle somme ivi transitate ed il loro impiego per soddisfare anche esigenze dei coniugi o Persona_2
l'acquisto di beni comunque presenti nell'asse; b) la data di ogni singola operazione ai fini dell'eventuale prescrizione del diritto alla restituzione;
c) la titolarità in capo a Parte_1
unicamente della quota di 1/3;
[...]
- accertare la natura di liberalità indiretta in favore di della cointestazione a CP_3
firme disgiunte del conto corrente n. 25697590216 aperto nel 1981 e, per l'effetto, rigettare la domanda restitutoria e di condanna formulata da parte attrice in quanto infondata;
- accertare l'illegittimità dell'operazione bancaria posta in essere da in Parte_1 data 25 gennaio 2011 dal conto corrente personale del figlio e, per l'effetto CP_3
condannare alla restituzione della somma di euro 120.000, oltre interessi a Parte_1
decorrere dall'apertura della successione e fino al soddisfo;
- condannare a restituire ad tutti gli importi dalla stessa Parte_1 Controparte_1
anticipati per conto dell'eredità».
Per la terza intervenuta: “Conclude, pertanto, chiedendo pronunciarsi nei confronti dell'intervenuta e tra le parti dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a
Pagina 2 di 10 spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione in fatto ed individuazione dell'oggetto residuo della causa, a seguito della sentenza parziale definitiva.
Il sig. in proprio e quale erede della coniuge ha Parte_1 Persona_1
convenuto in giudizio la sig.ra quale unica erede testamentaria di Controparte_1
dell'attore- chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie, in Persona_3
quanto lesive della quota di riserva, spettante a lui ed alla moglie, quali genitori del defunto,
e la conseguente reintegrazione della predetta quota in favore dei legittimari;
inoltre, ha chiesto la restituzione, pro quota, di somme che il defunto aveva prelevato CP_3
indebitamente da un conto corrente bancario cointestato tra lui ed i due genitori.
Costituitasi la convenuta, ha contestato le avverse domande, ed ha, in subordine, in caso di accoglimento dell'azione di riduzione, chiesto la divisione del patrimonio ereditario e la condanna dell'attore alla restituzione pro quota di quanto da lei versato per spese relative alla successione ed ai beni ereditari;
in ogni caso, ha chiesto di condannare l'attore alla consegna, in proprio favore, di tutti i beni ereditari da lui illegittimamente detenuti, nonché alla restituzione della somma di € 120.000,00, indebitamente prelevata, pochi giorni prima del decesso, da un conto corrente intestato esclusivamente a , e versata sul CP_3
conto corrente cointestato tra il figlio e i due genitori.
Nel giudizio interveniva volontariamente la sig.ra quale coerede di CP_2
chiedendo, per quanto di sua spettanza, la reintegra della quota di riserva Persona_1
della propria dante causa, lesa dalle disposizioni testamentarie.
Con sentenza parziale n. 2258/2015, pubblicata il 22.12.2015, il Tribunale -rilevando preliminarmente, che la sig.ra non fosse una litisconsorte necessaria pretermessa e Per_1
che, pertanto, doveva ritenersi decaduta dalla possibilità di produzioni o deduzioni istruttorie- ha rigettato le domande principali di riduzione del testamento e di reintegrazione della quota legittima, rilevando che l'attore (così come la moglie defunta), erano stati beneficiati, in testamento, di un legato in sostituzione di legittima e che, nonostante la formale rinuncia, fatta soltanto con l'atto introduttivo del giudizio, il legato doveva ritenersi accettato (o, meglio, goduto, non essendo il legato bisognoso di accettazione), per facta concludentia, avendo mantenuto, l'attore, la disponibilità dell'immobile, nonché
Pagina 3 di 10 riscuotendo anche dei canoni di locazione di altro immobile del defunto, che in testamento erano stati destinati proprio al sostentamento dei genitori;
di conseguenza, il Collegio ha ritenuto inefficace la rinuncia successiva al legato in sostituzione di legittima e, ai sensi dell'art. 551 comma 2 c.c., la perdita del diritto del legatario a chiedere un supplemento per la reintegra della quota di riserva.
Disposta la prosecuzione del giudizio sulle altre domande, il GI, con ordinanza del
27.06.2018, ha sospeso il procedimento, in pendenza dell'appello sulla sentenza parziale;
la
Corte di Appello ha rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza parziale, divenuta poi definitiva, in assenza di proposizione di ricorso per SS (cfr. attestazione di cancelleria, doc. 4 allegato al ricorso in riassunzione del 22.10.2021) e, all'esito, su ricorso della convenuta , il giudizio è stato riassunto. Controparte_1
Previa rimessione in istruttoria per la ricerca o la ricostruzione del fascicolo di parte convenuta, non più rinvenuto a seguito della riassunzione, la causa è stata rimessa in decisione.
Dal momento che la sentenza parziale del 2015 è passata in giudicato, a seguito di rigetto dell'impugnazione, non possono più essere rivalutate o altrimenti messe in discussione le questioni definite da tale pronuncia e, quindi, le domande formulate dall'attore (così come dalla terza intervenuta), in relazione alla pretesa lesione della quota di legittima, alla sua reintegra ed al conseguente riconoscimento della qualità di erede (sugli effetti della sentenza non definitiva e sulla sua immodificabilità ed irrevocabilità, se non in sede di impugnazione, si vedano Cass. sez. 6-2, n. 10067 del 28/05/2020 e sez. 2, n. 29321 del 21/10/2021); restano assorbite le domande proposte dalla convenuta, in via meramente subordinata all'eventuale reintegra della quota di riserva dell'attore, quali la domanda di divisione e quella di restituzione, pro quota, delle spese da lei sostenute per la successione.
Le uniche domande residue, su cui il Tribunale deve pronunciarsi in questa sede, sono la domanda dell'attore, di restituzione delle somme prelevate dal de cuius da un conto corrente bancario cointestato con i genitori, e le due domande riconvenzionali della convenuta, di petizione ereditaria (restituzione dei beni caduti in successione, ancora nella disponibilità dell'attore) e di restituzione di somme indebitamente prelevate dal conto corrente intestato esclusivamente al de cuius.
Pagina 4 di 10 Domanda dell'attore di restituzione di somme prelevate da conto corrente cointestato.
In primo luogo (sebbene l'eccezione non sia più stata riproposta dalla convenuta nei suoi scritti conclusivi), si deve affermare la legittimazione attiva del sig. sulla Parte_1
domanda di restituzione dei prelievi effettuati dal defunto sul conto corrente cointestato, trattandosi di domanda che l'attore non svolge quale erede del figlio, bensì quale contitolare
(unitamente alla moglie, di cui è a sua volta erede) del conto corrente e, quindi, a titolo di ripetizione di somme di sua spettanza, asseritamente sottratte.
Ciò premesso, la domanda è infondata, mancando la prova (e, a ben vedere, anche la specifica allegazione), di uno dei presupposti essenziali per poter configurare un obbligo di restituzione di somme, da parte di un cointestatario di conto corrente agli altri titolari, ovvero il fatto che i prelievi contestati (si tratta di tre operazioni, in data 15.02.2007,
8.06.2007 e 6.07.2007, rispettivamente, di € 200.000,00, 40.000,00 e 50.000,00), superassero la quota di spettanza del beneficiario (un terzo), in relazione al saldo attivo presente al momento sul conto corrente.
Come noto, infatti, in tema di conto corrente bancario cointestato, oltre alla solidarietà nei confronti della banca ex art. 1854 c.c., i rapporti interni tra contitolari del conto sono regolati dalla norma dell'art. 1298 c.c., secondo cui, in assenza di prova contraria, le quote si presumono uguali per ciascuno dei correntisti;
nel caso di specie, non essendo stato dedotto che le rimesse sul c/c provenissero esclusivamente da una parte, deve quindi presumersi che la quota spettante a ciascuno di essi sia pari ad un terzo;
risulta, peraltro, che tutti e tre i titolari avessero la facoltà di operare disgiuntamente sul conto.
Pertanto -a prescindere dall'ipotesi del consenso, anche implicito, alle operazioni- una movimentazione in uscita può qualificarsi indebita e, quindi, generare un obbligo di restituzione a carico di chi l'ha compiuta, soltanto se eccede la quota spettante al correntista, ovviamente avuto riguardo non all'importo della singola operazione, né al saldo di chiusura, bensì al saldo esistente al momento in cui è stata effettuata (cfr. Cass. sez. 2, n. 27069 del
14/09/2022, n. 77 del 4/01/2018 e n. 26991 del 2/12/2013). Per esemplificare, laddove un correntista prelevi la somma di € 30.000,00, se il saldo attivo al momento fosse superiore ad
€ 90.000,00, egli avrebbe operato legittimamente, nell'ambito della propria quota, mentre, ove il saldo fosse inferiore, egli sarebbe tenuto a restituire soltanto l'eccedenza rispetto alla propria quota su tale saldo;
non è, invece, corretto, sostenere che il cointestatario che ha effettuato un prelievo sia tenuto a restituire agli altri contitolari la quota ad essi spettante
Pagina 5 di 10 dell'intera somma prelevata (salvo che, beninteso, il prelievo non coincida del tutto con il saldo attivo in quel momento).
Ebbene, sotto questo profilo, vi è, prima ancora che una carenza probatoria, una mancanza di allegazione da parte dell'attore, se è vero che egli, nei propri atti difensivi, ha calcolato le somme da restituire pro quota agli altri titolari del conto, non già sull'eccedenza rispetto al saldo attivo all'epoca delle operazioni -saldo nemmeno indicato- bensì sull'intero importo dei movimenti in uscita, senza, quindi, consentire al Tribunale adito anche solo di verificare se vi sia stato o meno il superamento della quota di spettanza del sig. . CP_3
Né tale dato è rinvenibile dalla documentazione prodotta in atti, dal momento che l'attore si
è limitato a depositare solo singole pagine degli estratti conto bancari, cioè quelle nelle quali erano registrate le tre operazioni oggetto di domanda, ma senza che sia possibile, nelle stesse, rinvenire i saldi attivi rispettivamente esistenti all'epoca di ciascuna operazione. In proposito, non può che ribadirsi quanto già argomentato dal GI, nell'ordinanza in data
7.11.2022, con la quale ha rigettato le istanze istruttorie dell'attore e, segnatamente, l'ordine di esibizione degli estratti di conto corrente del rapporto in esame (richiesta di cui al punto
A della memoria istruttoria), dal momento che la richiesta riguarda documentazione che era nella disponibilità dello stesso attore, quale contitolare del conto corrente, che avrebbe quindi potuto e dovuto già averla, ovvero richiederla alla banca ex art. 119 TUB.
E ciò, peraltro, senza considerare anche il fatto, che, come emerge dalle puntuali e specifiche deduzioni della parte convenuta -mai contestate dall'attore, e supportate dalla documentazione prodotta, in particolare, dagli estratti del conto corrente intestato esclusivamente al de cuius- il sig. ha, in più occasioni, effettuato diverse CP_3
rimesse dal proprio conto esclusivo, sul conto corrente cointestato (ivi compreso l'accredito dei canoni di locazione di immobili di sua proprietà, che l'attore ha continuato ad incassare fino a giugno 2022), che, per la loro entità, risulterebbero idonee a ripristinare per intero le somme da lui prelevate, anche laddove fossero state eccedenti la sua quota.
Domanda riconvenzionale della convenuta, di restituzione del prelievo su conto corrente del de cuius.
È però infondata anche la domanda riconvenzionale della convenuta, avente ad oggetto la restituzione della somma di € 120.000,00, che l'attore avrebbe prelevato (tramite assegno) dal conto corrente intestato esclusivamente al figlio, su cui egli aveva la delega ad operare
Pagina 6 di 10 (rilasciatagli dal figlio pochi mesi prima del decesso, a causa delle sue peggiorate condizioni di salute); manca, anche in questo caso, uno dei presupposti essenziali per poter configurare l'obbligo di restituzione, ovvero la prova che la somma sia stata effettivamente sottratta alla disponibilità del de cuius.
Invero, come dedotto dalla stessa convenuta, e come risulta dalla documentazione in atti, tale somma è stata dall'attore poi versata sul menzionato conto corrente cointestato allo stesso oltre che ai suoi due genitori;
ne consegue che la somma, CP_3
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa non è stata oggetto di CP_1
appropriazione da parte dell'odierno attore, né è stata sottratta al de cuius, poiché è rimasta nella sua disponibilità; tanto è vero che la stessa convenuta deduce che l'importo è stato ricompreso e calcolato nel saldo attivo del conto corrente alla data di apertura della successione.
Domanda riconvenzionale della convenuta di petizione ereditaria.
Una volta esclusa -con sentenza passata in giudicato- la qualità di erede dell'attore
[...]
e, quindi, risultando unica erede testamentaria la sig.ra , non c'è Pt_1 Controparte_1 dubbio che quest'ultima abbia diritto alla restituzione di tutti i beni ereditari che siano nel possesso di altri soggetti, non aventi titolo (art. 533 c.c.).
L'attore non ha mai preso posizione su tale richiesta della convenuta, né in ordine ai beni indicati quali caduti in successione, né sul fatto di averne mantenuto il possesso, di talché tutte le circostanze dedotte sul punto devono ritenersi non contestate.
Per quanto riguarda l'esatta individuazione dei beni, agli atti è stata acquisita idonea documentazione relativamente all'inclusione, nell'asse ereditario, dei beni immobili siti in
RO e VA (di cui sono stati prodotti i relativi atti di provenienza, docc. 31-38 memoria
183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, e le visure catastali aggiornate, docc. 7 e 8 della memoria
183 n. 2 di parte attrice), di un'autovettura, Volkswagen Golf 1.4 (di cui è stata prodotta la visura del PRA, nonché le prove del pagamento per l'acquisto da parte di , CP_3
docc. 16 e 18 memoria 183 n. 2 di parte convenuta), di sei orologi, meglio indicati in atti (di cui sono state prodotte fotografie e relativi scontrini di acquisto, con anche le prove dei pagamenti, docc. 1 e 17 memoria 183 n. 2 di parte convenuta) e di 14 (di cui pure CP_4
sono state prodotte le fotografie, docc.
2-15 memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Come già detto, inoltre, l'attore non ha sollevato alcuna contestazione sul punto ed anzi,
Pagina 7 di 10 anche la difesa attrice (nell'ottica della completa ricostruzione dell'asse ereditario, ai fini della spiegata domanda di riduzione), ha depositato in atti un elenco dei beni appartenenti all'asse (allegato 1 memoria 183 n. 2 attrice), nonché fotografie dei sei orologi e dei tappeti, del tutto coincidenti con quelle prodotte dalla convenuta (docc. 2 e 4 memoria 183 n. 2 attrice), il che consente di ritenere dimostrata l'esistenza di tali beni e la loro appartenenza al de cuius, con il conseguente obbligo di restituzione, da parte dell'attore, alla convenuta erede testamentaria.
Domande nuove formulate dall'attore in comparsa conclusionale.
È quasi superfluo rilevare come le domande, assolutamente nuove e mai formulate prima, proposte dall'attore nella propria comparsa conclusionale (paragrafo VII, pagg. 18 e seguenti) e volte a chiedere la condanna della convenuta alla restituzione di somme e spese sostenute in ragione del legato in conto di legittima di cui al testamento, o di oggetti asseritamente dati in custodia dai genitori al figlio, siano processualmente inammissibili, in quanto avanzate in un atto che, come noto, è destinato esclusivamente a svolgere le difese finali, all'esito dell'istruttoria, e quando ormai le preclusioni per la modifica o precisazione delle domande erano ampiamente maturate.
Posizione della terza intervenuta . CP_2
La terza intervenuta -la quale era coinvolta esclusivamente nelle questioni relative alla reintegra della quota legittima, ovvero quelle ormai definite dalla sentenza parziale passata in giudicato- ha formalizzato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, affermando di non avere più interesse alla prosecuzione del procedimento e di aver anche raggiunto un accordo con l'attore chiedendo la compensazione integrale delle spese di Parte_1
lite; tuttavia, tale rinuncia agli atti, nonostante i ripetuti solleciti del GI a prendere posizione sulla stessa, non è mai stata espressamente accettata dalle altre parti costituite, sicché non può dichiararsi l'estinzione del giudizio, in parte qua, ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Può però sicuramente dichiararsi -come richiesto dalla difesa dell'intervenuta in sede di conclusioni- la cessazione della materia del contendere, appunto perché le domande da lei svolte, inerenti esclusivamente alla riduzione per lesione di legittima, sono già state definite,
e la sig.ra non ha quindi più alcun interesse in causa, non avendo avanzato altre Per_1
richieste, né essendo destinataria delle residue domande delle altre parti, in relazione alle
Pagina 8 di 10 quali non è nemmeno litisconsorte.
Spese di lite.
Le spese di lite (sulle quali la sentenza parziale non si era pronunciata e che, quindi, devono essere disciplinate in relazione all'intero giudizio) seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, tenuto conto che l'attore è risultato soccombente su tutte le domande da lui proposte, oltre che sulla domanda riconvenzionale di petizione ereditaria, mentre la convenuta è soccombente in relazione alla domanda di restituzione della somma prelevata, devono essere poste interamente a carico dell'attore; la misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 21.000,00
(di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.300,00 per quella introduttiva, € 9.000,00 per la fase istruttoria ed € 6.200,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Per quanto riguarda l'intervenuta, considerato che la sua costituzione è avvenuta in una fase del giudizio in cui erano già maturate le preclusioni istruttorie, che non ha quindi effettuato produzioni documentali né avanzato istanze di prova e che si è limitata a condividere l'azione di riduzione promossa dall'attore e che, inoltre, dopo il passaggio in giudicato della sentenza parziale, non ha svolto più alcuna concreta attività difensiva ed ha rinunciato espressamente agli atti del giudizio, si ritiene che il suo intervento non ha determinato alcun aggravio dell'attività processuale e difensiva delle altre parti, sicché, in base al principio di causalità (Cass. n. 7625 del 30/03/2010; n. 7371 del 22/03/2017; n. 30658 del 21/12/2017;
n. 15220 del 12/06/2018; n. 23123 del 17/09/2019; n. 9735 del 26/05/2020), le spese nei suoi confronti devono essere integralmente compensate con le altre parti.
P.Q.M.
il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando nella causa n. 46967/2013, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda riconvenzionale di petizione ereditaria e, per l'effetto, condanna a restituire a tutti i beni caduti in successione di Parte_1 Controparte_1
ancora in suo possesso e, segnatamente, i seguenti beni: CP_3
• immobili siti in RO, Via della Divisione Torino, n. 109, censito al fg. 881, mapp.
Pagina 9 di 10 2113, sub 68; Via A. Baldovinetti n. 13, censito al fg. 874, mapp. 203, sub. 40; Via N.
Pellati, n. 54, censito al fg. 795, mapp. 469, sub. 505; Viale Marco Polo, n. 88, censito al fg.
815, mapp. 116, sub. 4; immobili siti in VA, Via Gigante n. 4, censiti al foglio 24, mapp.
1110, sub. 10, 13, 17, 26, 34, 41, 42; Via F. Filelfo n. 4, censiti al foglio 6, mapp. 742, sub.
4 e 21;
• autovettura Volkswagen Golf 1.4, targata DZ855XB;
• sei orologi: ROLEX Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 CP_9
– Glashuette I/SA;
[...] Controparte_10 CP_11
• 14 tappeti meglio descritti in atti e di cui alle foto (docc.
2-15 allegati alla memoria 183
n. 2 c.p.c. depositata da parte convenuta il 20.03.2015);
- rigetta la domanda dell'attore, di restituzione delle somme prelevate dal conto corrente
Intesa San Paolo, cointestato a , e;
CP_3 Parte_1 Persona_1
- dichiara inammissibili le domande di restituzione formulate dall'attore nella comparsa conclusionale;
- rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione di somme prelevate dal conto corrente del de cuius;
CP_3
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione della terza intervenuta CP_2
- condanna l'attore alla refusione, in favore della convenuta Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 21.000,00, oltre Controparte_1
accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della terza intervenuta CP_2
[...]
Così deciso in RO, in data 13/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario Coderoni Dr. Luigi ARGAN
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