TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 10 giugno
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5579/2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Parte_1
avvocati Francesco Benedetto Marrocco ed Antonio Galardo, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Aquilone Paolo, Erminio Capasso, Itala De
Benedictis, Luca Cuzzupoli, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, in Via Arena - Loc. San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' al fine di “riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente CP_1 all'accredito della contribuzione figurativa per malattia per l'intero periodo di malattia iniziato l'11.10.1973 e proseguito, senza soluzione di continuità, sino al 31.03.1975 e poi ad intermittenza sino al 1979; conseguentemente, dichiarare illegittimo il provvedimento
CP_ del 30.08.2019 di diniego e riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità sin dal 31.05.2019 o dalla diversa data accertata nel corso del giudizio.
1 In subordine, previo accertamento del diritto del ricorrente all'accredito della contribuzione figurativa per malattia per l'intero periodo di malattia iniziato l'11.10.1973
e proseguito, senza soluzione di continuità, sino al 31.03.1975 e poi ad intermittenza sino al
1979, accertare e dichiarare che al 31.12.1995 il ricorrente era in possesso di una anzianità contributiva di almeno diciotto anni;
conseguentemente, dichiarare il diritto del ricorrente alla concessione della pensione di vecchiaia liquidata interamente con sistema di calcolo retributivo e con la decorrenza di legge o accertata nel corso del giudizio” e “Per l'effetto condannare l' in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede in Roma (00144) CP_1
alla Via Ciro il Grande n°21, domiciliato ex lege presso la Direzione Provinciale di Caserta, alla Via Arena – Loc. San Benedetto Caserta (81100-CE), al riconoscimento ed alla corresponsione delle prestazioni previdenziali nella diversa misura e con la diversa decorrenza richieste, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Con vittoria di spese, comprese le forfettarie, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”.
A fondamento della propria domanda ha lamentato il mancato accreditamento di contributi previdenziali figurativi dovuti per l'intero periodo di malattia, iniziato l'11.10.1973 e proseguito, senza soluzione di continuità, sino al 31.03.1975 e poi ad intermittenza sino al
1979, in conseguenza dell'insorgenza di una patologia oncologica, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della con sede in Napoli alla Via Luigi Caldieri n.190, CP_2
iniziato il 10.02.1973 e terminato il 28.02.1979.
Ha dedotto che il riconoscimento della contribuzione figurativa in questione avrebbe consentito il riconoscimento ai fini della pensione di anzianità di una maggiore anzianità contributiva e ai fini della pensione di vecchiaia riconosciutagli dall' il riconoscimento CP_1
del calcolo retributivo della sua pensione, ex art. 1, comma 13, L. 08.08.1995 n.335, con incidenza sull'assegno percepito.
Ha rassegnato quindi le conclusioni sopra riportate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' resistendo al ricorso con varie CP_1
ed articolate argomentazioni.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va affermato che la domanda risulta ammissibile in quanto si ritiene si tratti di richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico spettante in ragione del riconoscimento di un più ampio periodo di contribuzione figurativa rispetto a quello
2 riconosciuto, e quindi l'istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico.
Nel merito, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa per malattia che qui rileva deve essere ricostruito il quadro normativo applicabile, tenuto conto che i contributi oggetto del presente procedimento risalgono all'arco temporale 1973 – 1979.
L'art. 56 del Regio decreto-legge n. 1827 del 1935, convertito nella legge n. 1155 del 1936, prevede che “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: […] 2° I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
”.
Con tale disposizione si statuisce che sono accreditabili figurativamente, a richiesta dell'interessato, i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per inabilità anche temporanea del lavoratore, causata da malattia tempestivamente accertata, nel limite di dodici mesi.
Da tale previsione si evince che non è sufficiente che sussista la malattia, ma è necessario che questa sia tale da aver determinato una sospensione anche solo temporanea del rapporto di lavoro. Difatti, l'art. 56 citato presuppone che detti periodi vadano computati solo “dopo l'inizio dell'assicurazione”; essi cioè devono comportare la sospensione di un rapporto di lavoro in corso e della collegata obbligazione contributiva.
Inoltre, si richiede che la malattia sia stata tempestivamente accertata. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3279 del 05/12/1962)
l'esigenza del tempestivo accertamento va posta in relazione con la facoltà attribuita all'istituto assicuratore di esercitare gli opportuni controlli sull'esistenza e sulla durata della malattia.
Al fine di definire le modalità di accredito dei contributivi figurativi l'art. 11 DPR 818 del
1957 ha poi previsto: “Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all'art.
56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, l'assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall'Ente previdenziale dal quale è stato assistito. Qualora non abbia diritto all'assistenza da parte di un Ente previdenziale l'assicurato deve denunciare all'istituto nazionale della previdenza sociale la data d'inizio della malattia entro 60 giorni dalla data stessa, allegando una dichiarazione medica di parte;
ove la denuncia sia fatta
3 oltre il termine anzidetto i periodi di malattia, perdurando la stessa, sono riconosciuti a decorrere dal 60° giorno anteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione della malattia l'assicurato deve farne denuncia all'Istituto allegando altra dichiarazione medica;
in caso di inosservanza di detto termine sono riconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazione già presentata”.
Tale disciplina, in particolare, distingue due ipotesi: il caso del soggetto assicurato dall'ipotesi in cui il lavoratore non sia assicurato contro la malattia. Nel primo caso, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è sufficiente la produzione da parte dell'assicurato di una certificazione dell'ente competente per l'assicurazione contro la malattia attestante la malattia e la sua durata. La certificazione è dunque la modalità in siffatte ipotesi tramite la quale la malattia viene tempestivamente accertata.
Laddove non vi sia l'assicurazione per i casi di malattia, ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi è necessaria una tempestiva denuncia della malattia all' , da CP_1 effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio della malattia, correlata da apposita documentazione medica.
Si prevede quindi un obbligo di certificazione o di denuncia da parte del ricorrente che si giustifica in ragione della mancata conoscenza da parte dell' (prima che fosse trasferita CP_1
allo stesso la competenza in materia di indennità di malattia) dei dati concernenti i periodi anzidetti di sospensione dal lavoro per inabilità temporanea. In altri termini, la previsione di tali modalità di certificazione della malattia è dunque il meccanismo previsto per consentire all' convenuto la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accreditamento dei CP_1
contributi figurativi.
Non è un caso che l' con circolare del 6 agosto del 1981 ha chiarito che CP_1
l'accreditamento dei periodi di malattia antecedenti alla soppressione degli enti mutualistici e al trasferimento in capo allo stesso della competenza per il trattamento di malattia deve avvenire sulla base della documentazione rilasciata all'epoca al lavoratore assicurato dai disciolti Enti mutualistici (tagliando dell'assegno di c/c con il quale veniva effettuato il pagamento delle prestazioni anzidette), e che il lavoratore stesso è tenuto ad esibire ai sensi del citato art. 11, prima parte, del D.P.R. n. 818/1957. Solo in via subordinata, proprio in considerazione della difficoltà di reperimento di tale documentazione, nella medesima circolare si è attribuita rilevanza ai fini dell'accredito contributivo agli schedari CP_1
4 S.P.502 sui quali venivano individualmente annotati i periodi di malattia assistiti in regime mutualistico.
Delineato così il quadro normativo applicabile al caso di specie, deve rilevarsi che ai fini del riconoscimento della contribuzione in questione, a fronte della deduzione dell'iscrizione del ricorrente all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM), soppresso a seguito dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed in conformità alla normativa applicabile, l'istante avrebbe dovuto produrre la certificazione rilasciata dall'ente assicuratore per il periodo assicurato, all'esito dell'accertamento della malattia, certificazione non in possesso del ricorrente.
Anche dal libretto attestante l'iscrizione all'INAM versato in atti non possono trarsi elementi in ordine ai periodi di malattia certificati. Dallo stesso risulta esclusivamente una validità assistenziale sino al 31.12.1973 e la sussistenza del rapporto di lavoro al 23.1.1978 rilevante ai fini dell'iscrizione all'INAM, ma non vi sono dati in ordine alla sospensione del rapporto di lavoro e ai relativi periodi.
A questo punto, deve rilevarsi che non può essere accolta l'istanza formulata dalla parte istante ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ai fini dell'ordine di esibizione della documentazione dell'ex INAM ed in particolare degli schedari SP 502 e SP 502/A, non sussistendo – anche alla luce delle generiche allegazioni di cui al ricorso - la prova certa dell'esistenza di tale documentazione e del possesso di tale documentazione in caso all' e/o all' CP_1 [...]
, elementi questi che non possono desumersi né dalla prescrizione normativa del Parte_2
trasferimento delle competenze dell'INAM alle aziende sanitarie ed all' per quanto CP_1 riguarda il trattamento di malattia, né dalla circolare dell'agosto del 1981 ove si fa CP_1
riferimento esclusivamente alla possibilità di acquisire gli schedari S.P.502.
In assenza della suddetta documentazione non può quindi ritenersi accertato il periodo di malattia riconoscibile ai fini della contribuzione figurativa nei termini sopra precisati.
Deve altresì evidenziarsi che la malattia non risulta neppure denunciata all' , nel rispetto CP_1
dei termini prescritti dalla richiamata normativa per il caso di periodi non indennizzati.
Né la stessa può essere accertata oggi, unitamente all'impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa.
Infatti, la restante documentazione prodotta dalla parte ricorrente prova esclusivamente la sussistenza del rapporto di lavoro (cfr. libretto di lavoro – allegato n. 3 della produzione di parte ricorrente) e la sussistenza della patologia per la quale il ricorrente è stato sottoposto a
5 delle terapie ed a necessari ricoveri. La stessa, tuttavia, non prova la impossibilità temporanea al lavoro per i - non meglio precisati - periodi di non ricovero per i quali il ricorrente ha dedotto comunque l'inabilità al lavoro né, quindi, prova la effettiva sospensione del rapporto di lavoro, nei limiti delle ulteriori quarantasei settimane riconoscibili in ragione della disciplina applicabile (al netto delle sei settimane già riconosciute dall' ) ed utili CP_1
quantomeno ai fini del ricalcolo della pensione spettante.
Per le medesime ragioni si ritengono irrilevanti i capitoli di prova (dal n. 1 al n. 4) articolati in ricorso, diretti a provare elementi come la malattia e la terapia praticata dal ricorrente – si ribadisce - non sono rilevanti ai fini del presente accertamento che presuppone, invece, la prova certa della sospensione del rapporto di lavoro per causa di malattia.
Inammissibile perché valutativo è invece il capitolo di prova n. 5 diretto a provare l'incapacità lavorativa del ricorrente per tutto il periodo dall'11.10.1973 al 31.3.1975 e sino al 1979, così come esplorativa appare la richiesta di consulenza tecnica medico – legale, inidonea ad accertare ora per allora l'impossibilità temporanea del ricorrente allo svolgimento della prestazione lavorativa, in assenza di elementi certi ed in ragione della sola natura della patologia e delle terapie applicabili.
In definitiva, non può ritenersi provata nel caso di specie la sussistenza della sospensione necessaria del rapporto di lavoro per malattia, rilevante ai fini della contribuzione figurativa e il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della specificità del caso concreto e della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 10 giugno
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5579/2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Parte_1
avvocati Francesco Benedetto Marrocco ed Antonio Galardo, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Aquilone Paolo, Erminio Capasso, Itala De
Benedictis, Luca Cuzzupoli, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, in Via Arena - Loc. San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' al fine di “riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente CP_1 all'accredito della contribuzione figurativa per malattia per l'intero periodo di malattia iniziato l'11.10.1973 e proseguito, senza soluzione di continuità, sino al 31.03.1975 e poi ad intermittenza sino al 1979; conseguentemente, dichiarare illegittimo il provvedimento
CP_ del 30.08.2019 di diniego e riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità sin dal 31.05.2019 o dalla diversa data accertata nel corso del giudizio.
1 In subordine, previo accertamento del diritto del ricorrente all'accredito della contribuzione figurativa per malattia per l'intero periodo di malattia iniziato l'11.10.1973
e proseguito, senza soluzione di continuità, sino al 31.03.1975 e poi ad intermittenza sino al
1979, accertare e dichiarare che al 31.12.1995 il ricorrente era in possesso di una anzianità contributiva di almeno diciotto anni;
conseguentemente, dichiarare il diritto del ricorrente alla concessione della pensione di vecchiaia liquidata interamente con sistema di calcolo retributivo e con la decorrenza di legge o accertata nel corso del giudizio” e “Per l'effetto condannare l' in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede in Roma (00144) CP_1
alla Via Ciro il Grande n°21, domiciliato ex lege presso la Direzione Provinciale di Caserta, alla Via Arena – Loc. San Benedetto Caserta (81100-CE), al riconoscimento ed alla corresponsione delle prestazioni previdenziali nella diversa misura e con la diversa decorrenza richieste, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Con vittoria di spese, comprese le forfettarie, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”.
A fondamento della propria domanda ha lamentato il mancato accreditamento di contributi previdenziali figurativi dovuti per l'intero periodo di malattia, iniziato l'11.10.1973 e proseguito, senza soluzione di continuità, sino al 31.03.1975 e poi ad intermittenza sino al
1979, in conseguenza dell'insorgenza di una patologia oncologica, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della con sede in Napoli alla Via Luigi Caldieri n.190, CP_2
iniziato il 10.02.1973 e terminato il 28.02.1979.
Ha dedotto che il riconoscimento della contribuzione figurativa in questione avrebbe consentito il riconoscimento ai fini della pensione di anzianità di una maggiore anzianità contributiva e ai fini della pensione di vecchiaia riconosciutagli dall' il riconoscimento CP_1
del calcolo retributivo della sua pensione, ex art. 1, comma 13, L. 08.08.1995 n.335, con incidenza sull'assegno percepito.
Ha rassegnato quindi le conclusioni sopra riportate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' resistendo al ricorso con varie CP_1
ed articolate argomentazioni.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va affermato che la domanda risulta ammissibile in quanto si ritiene si tratti di richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico spettante in ragione del riconoscimento di un più ampio periodo di contribuzione figurativa rispetto a quello
2 riconosciuto, e quindi l'istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico.
Nel merito, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa per malattia che qui rileva deve essere ricostruito il quadro normativo applicabile, tenuto conto che i contributi oggetto del presente procedimento risalgono all'arco temporale 1973 – 1979.
L'art. 56 del Regio decreto-legge n. 1827 del 1935, convertito nella legge n. 1155 del 1936, prevede che “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: […] 2° I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
”.
Con tale disposizione si statuisce che sono accreditabili figurativamente, a richiesta dell'interessato, i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per inabilità anche temporanea del lavoratore, causata da malattia tempestivamente accertata, nel limite di dodici mesi.
Da tale previsione si evince che non è sufficiente che sussista la malattia, ma è necessario che questa sia tale da aver determinato una sospensione anche solo temporanea del rapporto di lavoro. Difatti, l'art. 56 citato presuppone che detti periodi vadano computati solo “dopo l'inizio dell'assicurazione”; essi cioè devono comportare la sospensione di un rapporto di lavoro in corso e della collegata obbligazione contributiva.
Inoltre, si richiede che la malattia sia stata tempestivamente accertata. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3279 del 05/12/1962)
l'esigenza del tempestivo accertamento va posta in relazione con la facoltà attribuita all'istituto assicuratore di esercitare gli opportuni controlli sull'esistenza e sulla durata della malattia.
Al fine di definire le modalità di accredito dei contributivi figurativi l'art. 11 DPR 818 del
1957 ha poi previsto: “Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all'art.
56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, l'assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall'Ente previdenziale dal quale è stato assistito. Qualora non abbia diritto all'assistenza da parte di un Ente previdenziale l'assicurato deve denunciare all'istituto nazionale della previdenza sociale la data d'inizio della malattia entro 60 giorni dalla data stessa, allegando una dichiarazione medica di parte;
ove la denuncia sia fatta
3 oltre il termine anzidetto i periodi di malattia, perdurando la stessa, sono riconosciuti a decorrere dal 60° giorno anteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione della malattia l'assicurato deve farne denuncia all'Istituto allegando altra dichiarazione medica;
in caso di inosservanza di detto termine sono riconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazione già presentata”.
Tale disciplina, in particolare, distingue due ipotesi: il caso del soggetto assicurato dall'ipotesi in cui il lavoratore non sia assicurato contro la malattia. Nel primo caso, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è sufficiente la produzione da parte dell'assicurato di una certificazione dell'ente competente per l'assicurazione contro la malattia attestante la malattia e la sua durata. La certificazione è dunque la modalità in siffatte ipotesi tramite la quale la malattia viene tempestivamente accertata.
Laddove non vi sia l'assicurazione per i casi di malattia, ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi è necessaria una tempestiva denuncia della malattia all' , da CP_1 effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio della malattia, correlata da apposita documentazione medica.
Si prevede quindi un obbligo di certificazione o di denuncia da parte del ricorrente che si giustifica in ragione della mancata conoscenza da parte dell' (prima che fosse trasferita CP_1
allo stesso la competenza in materia di indennità di malattia) dei dati concernenti i periodi anzidetti di sospensione dal lavoro per inabilità temporanea. In altri termini, la previsione di tali modalità di certificazione della malattia è dunque il meccanismo previsto per consentire all' convenuto la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accreditamento dei CP_1
contributi figurativi.
Non è un caso che l' con circolare del 6 agosto del 1981 ha chiarito che CP_1
l'accreditamento dei periodi di malattia antecedenti alla soppressione degli enti mutualistici e al trasferimento in capo allo stesso della competenza per il trattamento di malattia deve avvenire sulla base della documentazione rilasciata all'epoca al lavoratore assicurato dai disciolti Enti mutualistici (tagliando dell'assegno di c/c con il quale veniva effettuato il pagamento delle prestazioni anzidette), e che il lavoratore stesso è tenuto ad esibire ai sensi del citato art. 11, prima parte, del D.P.R. n. 818/1957. Solo in via subordinata, proprio in considerazione della difficoltà di reperimento di tale documentazione, nella medesima circolare si è attribuita rilevanza ai fini dell'accredito contributivo agli schedari CP_1
4 S.P.502 sui quali venivano individualmente annotati i periodi di malattia assistiti in regime mutualistico.
Delineato così il quadro normativo applicabile al caso di specie, deve rilevarsi che ai fini del riconoscimento della contribuzione in questione, a fronte della deduzione dell'iscrizione del ricorrente all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM), soppresso a seguito dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed in conformità alla normativa applicabile, l'istante avrebbe dovuto produrre la certificazione rilasciata dall'ente assicuratore per il periodo assicurato, all'esito dell'accertamento della malattia, certificazione non in possesso del ricorrente.
Anche dal libretto attestante l'iscrizione all'INAM versato in atti non possono trarsi elementi in ordine ai periodi di malattia certificati. Dallo stesso risulta esclusivamente una validità assistenziale sino al 31.12.1973 e la sussistenza del rapporto di lavoro al 23.1.1978 rilevante ai fini dell'iscrizione all'INAM, ma non vi sono dati in ordine alla sospensione del rapporto di lavoro e ai relativi periodi.
A questo punto, deve rilevarsi che non può essere accolta l'istanza formulata dalla parte istante ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ai fini dell'ordine di esibizione della documentazione dell'ex INAM ed in particolare degli schedari SP 502 e SP 502/A, non sussistendo – anche alla luce delle generiche allegazioni di cui al ricorso - la prova certa dell'esistenza di tale documentazione e del possesso di tale documentazione in caso all' e/o all' CP_1 [...]
, elementi questi che non possono desumersi né dalla prescrizione normativa del Parte_2
trasferimento delle competenze dell'INAM alle aziende sanitarie ed all' per quanto CP_1 riguarda il trattamento di malattia, né dalla circolare dell'agosto del 1981 ove si fa CP_1
riferimento esclusivamente alla possibilità di acquisire gli schedari S.P.502.
In assenza della suddetta documentazione non può quindi ritenersi accertato il periodo di malattia riconoscibile ai fini della contribuzione figurativa nei termini sopra precisati.
Deve altresì evidenziarsi che la malattia non risulta neppure denunciata all' , nel rispetto CP_1
dei termini prescritti dalla richiamata normativa per il caso di periodi non indennizzati.
Né la stessa può essere accertata oggi, unitamente all'impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa.
Infatti, la restante documentazione prodotta dalla parte ricorrente prova esclusivamente la sussistenza del rapporto di lavoro (cfr. libretto di lavoro – allegato n. 3 della produzione di parte ricorrente) e la sussistenza della patologia per la quale il ricorrente è stato sottoposto a
5 delle terapie ed a necessari ricoveri. La stessa, tuttavia, non prova la impossibilità temporanea al lavoro per i - non meglio precisati - periodi di non ricovero per i quali il ricorrente ha dedotto comunque l'inabilità al lavoro né, quindi, prova la effettiva sospensione del rapporto di lavoro, nei limiti delle ulteriori quarantasei settimane riconoscibili in ragione della disciplina applicabile (al netto delle sei settimane già riconosciute dall' ) ed utili CP_1
quantomeno ai fini del ricalcolo della pensione spettante.
Per le medesime ragioni si ritengono irrilevanti i capitoli di prova (dal n. 1 al n. 4) articolati in ricorso, diretti a provare elementi come la malattia e la terapia praticata dal ricorrente – si ribadisce - non sono rilevanti ai fini del presente accertamento che presuppone, invece, la prova certa della sospensione del rapporto di lavoro per causa di malattia.
Inammissibile perché valutativo è invece il capitolo di prova n. 5 diretto a provare l'incapacità lavorativa del ricorrente per tutto il periodo dall'11.10.1973 al 31.3.1975 e sino al 1979, così come esplorativa appare la richiesta di consulenza tecnica medico – legale, inidonea ad accertare ora per allora l'impossibilità temporanea del ricorrente allo svolgimento della prestazione lavorativa, in assenza di elementi certi ed in ragione della sola natura della patologia e delle terapie applicabili.
In definitiva, non può ritenersi provata nel caso di specie la sussistenza della sospensione necessaria del rapporto di lavoro per malattia, rilevante ai fini della contribuzione figurativa e il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della specificità del caso concreto e della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
6