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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/07/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 651/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento iscritto al n. 651 del Reg. Gen. dell'anno 2020, promosso da Pt_1
(C.F. ), (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ), tutti appellanti in riassunzione, nella loro Parte_5 CodiceFiscale_5 qualità di eredi legittimi dell'appellante originario, (C.F. Parte_6 C.F._6
), e rappresentati e difesi (anche disgiuntamente) dalle avvocate Maria Greco e
[...]
Alessandra Vadalà, nei confronti di in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro-tempore (C.F.: , rappresentata e difesa (anche P.IVA_1
disgiuntamente) dagli avvocati Domenico e Antonio Polimeni, e di UR DR
SS (C.F.: ), non costituitosi. CodiceFiscale_7
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 426/2020 del Tribunale di Reggio Calabria
(emessa 7 aprile 2020 a definizione del giudizio n. 2168/2014 R.G.), con la quale veniva accolta parzialmente la richiesta di risarcimento dei danni avanzata a seguito del sinistro verificatosi il 6 ottobre 2000, quando (frattanto venuto a mancare) – essendo Parte_6 alla guida dell'autovettura Fiat Punto, targata BF253KW – percorrendo la Strada statale
Jonica in località Bocale di Reggio Calabria, all'altezza del chilometro 13,950, veniva investito da UR DR SS (conducente del veicolo Nissan Terrano targato AV734JM
(assicurato per la responsabilità civile con oggi Controparte_2 [...]
, il quale – dopo aver perso il controllo del veicolo e aver effettuato alcuni Controparte_3 testa-coda – andava a scontrarsi con l'autovettura dell'attore, cagionando a quest'ultimo lesioni personali gravissime.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice a) in conseguenza del mancato recepimento delle risultanze della consulenza tecnica, dell'errata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e della mancata considerazione delle complicanze eccezionali – e delle sofferenze soggettive – patite dalla vittima, addiveniva all'errata quantificazione dei danni non patrimoniali, sottostimando il danno biologico permanente e temporaneo subito da , b) mancava di riconoscere nella loro integralità Pt_6
le spese mediche e di viaggio sostenute da , c) escludeva la sussistenza della riduzione Pt_6 della capacità lavorativa specifica di nonostante le ritenute evidenze mediche (e – Pt_6 pertanto – l'incidenza e l'impatto negativo di detta riduzione sulla redditività delle aziende gestite dallo stesso danneggiato), d) respingeva la richiesta di risarcimento per i danni economici subiti dalle aziende afferenti a (basandosi su una valutazione dei bilanci – Pt_6 ad avviso degli appellanti – errata), e infine e) disponeva la compensazione parziale delle spese di lite.
3. L'assicuratrice resiste all'iniziativa avversaria e insiste per il rigetto dell'appello, sul presupposto per il quale la valutazione operata dal giudice di primo grado sia da ritenere corretta ed esente da censure.
3.1. La compagnia assicuratrice eccepisce – in via preliminare – l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. essendosi l'appellante limitato – nella
2 ricostruzione dell'appellata – a riproporre le contestazioni alla consulenza svolte in primo grado, senza – però – confutare le ragioni addotte dal primo giudice, e avendo il medesimo mancato d'individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza, nonché di fornire critiche argomentative circa il provvedimento impugnato.
3.2. Nel merito – poi – l'appellata sostiene come a) il Tribunale abbia correttamente condiviso e recepito le conclusioni della CTU redatta da siccome completa e motivata, Persona_1
e sovrapponibile – per contenuti e conclusioni – a quella redatta (in precedente giudizio, poi estintosi) dall'ausiliario , anche in ordine all'esclusione della riduzione della capacità CP_4
reddituale di , b) il Tribunale abbia correttamente liquidato il danno biologico in Pt_6
conformità alle tabelle milanesi (modulate secondo le circostanze del caso concreto), e riconosciuto la corretta personalizzazione del risarcimento (nella misura del 20 percento), tenendo conto delle difficoltà deambulatorie e della maggiore usura e fatica subite da Pt_6
nello svolgimento dell'attività lavorativa, c) l'appellante non abbia fornito prove specifiche per giustificare un'autonoma liquidazione del danno morale e del danno esistenziale, d) il
Tribunale abbia correttamente disposto il rimborso delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente, rivalutandole alla data di emissione della sentenza, e) sia da ritenersi non dovuto il preteso risarcimento per la menomazione della capacità lavorativa specifica, non avendo subito alcun pregiudizio permanente alla sua capacità produttiva Pt_6
e non sussistendo – peraltro – alcun collegamento causale tra le perdite aziendali e l'incidente, f) non sia legittimato a chiedere risarcimenti per perdite economiche di Pt_6
aziende con personalità giuridica autonoma, g) sia infondata anche la pretesa di condanna della compagnia assicuratrice per mala gestio, atteso che il contenzioso non è stato definito transattivamente a causa delle pretese risarcitorie esorbitanti e prive di presupposti avanzate dall'attore e, h) infine, debba ritenersi corretta la compensazione parziale delle spese di lite, stante la notevole sproporzione tra la somma richiesta dall'attore (pari a 2.813.106,01 euro)
e quella liquidata effettivamente (pari a 219.771,27 euro).
4. All'esito della camera di consiglio del primo luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. contesta diffusamente la liquidazione del danno operata dal primo giudice, in ordine Pt_6
ad ambo le macrocategorie di pregiudizi lamentati (non patrimoniali e patrimoniali).
7. Con una prima censura, l'attore critica il mancato recepimento delle risultanze della consulenza versata (dall'ausiliario ) al giudizio precedente (conclusosi con CP_4
3 dichiarazione d'improcedibilità), oltreché delle osservazioni del proprio consulente di parte
( ). Per_2
8. La doglianza non convince, poiché l'inconfutata corrispondenza (pressoché integrale) delle conclusioni formulate dai professionisti incaricati dal Tribunale nei due differenti giudizi
(rispettivamente pervenuti a una quantificazione d'invalidità permanente convergente, siccome pari – nell'un caso – al 35 percento, e – nell'altro – al 38 percento) avvalora la sostenibilità intrinseca dell'elaborato formato dal secondo professionista, legittimandone il recepimento nella sentenza gravata: la quale – a ogni modo – dà conto della ritenuta persuasività – in sé – del responso sanitario di Ripepi, di cui sono evidenziate la logicità e la coerenza.
9. Con le prime due modifiche auspicate dall'appellante – peraltro venuto a mancare nel luglio
2011, cioè a circa quindici mesi dall'introduzione del secondo grado di giudizio, e al quale sarebbero processualmente succeduti gli eredi (ossia la moglie e i quattro figli) – ha Pt_6
auspicato: a) a pagina 11 della citazione in appello, l'applicazione di un punto-base pari (non già a novantotto euro, bensì) a centoquarantaquattro euro, ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea (totale e parziale), e b) a pagina 16 della stessa citazione, una personalizzazione
(del danno non patrimoniale) in misura pari (non già al disposto venti percento, bensì) al trenta percento.
10. Sub a), la doglianza non è accoglibile.
11. L'applicazione del valore (del punto-base) pari a 98 euro (e non agli auspicati 144 euro)
è coerente con i riferimenti della cosiddetta Tabella di Milano del 2018 (correttamente applicata dal Tribunale).
12. ha invocato un ricalcolo al rialzo, senza – tuttavia – segnalare le eccezionali ragioni Pt_6
di discostamento (dei pregiudizi patiti temporaneamente dalla vittima del sinistro) rispetto all'usualità dei casi assimilabili a quello qui scrutinato.
13. L'opzione in favore della massimizzazione del punto-base (presupposto nel calcolo dell'inabilità transitoria) avrebbe – invece – imposto la deduzione (a iniziativa di ) Pt_6
d'elementi tali da giustificare una valutazione d'eccezionalità e anormalità del danno alla persona scaturito nell'immediatezza del fatto illecito.
14. In assenza – però – d'una tale prospettazione, la pretesa all'innalzamento del valore del punto-base non si rivela sorretta da sufficienti riscontri, e non può trovare accoglimento.
15. Sub b), la personalizzazione accordata dal primo giudice è congrua e condivisibile.
4 16. La personalizzazione massima (pari al trenta percento) invocata da avrebbe Pt_6 implicato la deduzione e la prova di circostanze peculiari, tali da consentire l'individuazione – nelle implicazioni derivate dal sinistro – di singolarità uniche e inedite.
17. Nella specie, giova evidenziare come il Tribunale abbia senz'altro tenuto conto delle condizioni di vita della vittima, dei termini del suo inserimento concreto nel tessuto sociale e produttivo d'appartenenza, e della pluralità d'interessi e diramazioni imprenditoriali cui lo stesso ebbe modo di dedicare le proprie energie: esso ha accordato (e non negato o tralasciato) la personalizzazione del danno, aderendo alla ricostruzione attorea della particolarità del danno-conseguenza patito da , ma ritenendo di dover circoscrivere tale Pt_6
riconoscimento alla percentuale suddetta.
18. La rivendicazione – secondo cui tale personalizzazione sarebbe insufficiente – avrebbe imposto una prova più rigorosa, circa le anomalie implicanti un'ancor più spiccata unicità della fattispecie in delibazione.
19. Desumere dalla mera pluralità delle attività aziendali e degli interessi extralavorativi dell'appellante la doverosità dell'incremento della personalizzazione nella sua misura massima è insostenibile.
20. Come chiarito – ad esempio – da Trib. Milano, Sez. X., sent. n. 7670/2022 (con richiami alla giurisprudenza ivi menzionata), «Con riferimento alla personalizzazione, la citata
"ordinanza decalogo" [n. 7513/2018: n.d.r.] al punto 7 afferma che "in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento". Giova evidenziare che, a differenza di quanto esposto innanzi sulla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva correlata al danno biologico standard, quando il giudice procede alla personalizzazione del danno riconducibile ad "aspetti dinamico-relazionali personali", il giudice valuterà circostanze di fatto che sono tutte peculiari di quella specifica vittima. Conseguentemente, la parte dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza.
Solo a questo punto il giudice disporrà una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato. In applicazione del citato punto 7), la Cassazione con la sentenza n. 25164/2020 ha precisato
5 che "in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, il giudice dovrà procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni».
21. In virtù delle notazioni appena esposte – allora – anche tale censura va respinta.
22. Giova rammentare come il consulente in primo grado abbia dettagliatamente esposto gli accertamenti compiuti sulla persona del periziato, rilevando a suo carico un trauma cranico non commotivo, tumefazioni sovra-orbitarie con ferita lacero-contusa, frattura del bacino con sfondamento dell'acetabolo, trauma toracico con frattura di due costole, shock traumatico e versamento pleurico.
23. Il consulente ha successivamente esposto – altrettanto meticolosamente – le ragioni di difficoltà nella quantificazione delle attività impedite dall'inabilità temporanea (totale e parziale), per a) lacune nella documentazione sanitaria (ancora ribadite a pagina 17 della perizia), b) carenza documentale inerente alla fase riabilitativa affrontata da , e c) Pt_6
imprecisione dei referti radiodiagnostici.
24. Chiarito quanto sopra, non può – allora – trovare accoglimento la censura concernente l'insufficiente liquidazione del danno futuro da inabilità temporanea (scaturente dall'esigenza di sottoposizione dell'attore a un ulteriore intervento di riposizionamento della protesi).
25. Al riguardo – infatti – va rilevata l'impertinenza delle doglianze dell'attore (per il quale la percentualizzazione del danno in questione non avrebbe comunque potuto situarsi al di sotto del valore percentuale dell'invalidità permanente residuata dal sinistro): ciò, in considerazione della diversità sussistente fra l'invalidità permanente (in cui si compendiano i postumi reliquati a seguito d'un sinistro ormai consolidatosi) e l'inabilità temporanea (assoluta o parziale), di carattere comunque temporaneo e – ai fini qui considerati – scaturente da un diverso e successivo fatto (pur temporalmente occasionato dal sinistro precedente), rappresentato dalla sottoposizione dell'attore a un diverso intervento chirurgico, non direttamente e immediatamente collegato all'investimento stradale, ma riveniente in quest'ultimo un antecedente fattuale.
26. Ancora, l'omessa considerazione – da parte del consulente – dell'esborso sostenuto da in vista del riposizionamento della protesi non costituisce una lacuna peritale, ma una Pt_6
precisa opzione argomentativa fatta propria dal professionista, e sorretta dalle condivisibili perplessità – appunto illustrate dal perito – circa le variabili sottese al relativo calcolo, e con cui l'attore non si confronta.
6 27. Con riferimento – poi – alla capacità reddituale del periziato, il professionista incaricato in primo grado ha evidenziato – nel contesto della comunque avanzata età di (pari – a Pt_6 suo tempo – a 72 anni) – la diversificazione dei suoi interessi economici (spazianti dai cementifici al trasporto via mare di persone e cose, e alla siderurgia), alla correlata disponibilità di personale, collaboratori, e mezzi di locomozione dedicati, l'utilizzabilità di strumenti di comunicazione a distanza, l'esistenza di rilevanti comorbilità.
28. – interrogato in proposito dall'ausiliario dell'Ufficio – ha sostenuto come tutte le Pt_6
attività relative al rapporto con clienti, fornitori, enti e committenti passassero per il suo diretto coinvolgimento personale: l'affermazione – però – sembra contraddetta dall'operatività significativamente protratta della principale società riconducibile all'attore – CP_5 costituita vari decenni prima del sinistro, ossia nel 1977 – e dalla sua stessa forma societaria, trattandosi di S.p.A. (non unipersonale), e come tale – anche alla luce del principio del più probabile che non – caratterizzata necessariamente da strutture organizzative e personale posti al servizio e/o alle dipendenze della società.
29. In relazione – inoltre – al danno inflitto alle partecipazioni sociali dell'attore, occorre puntualizzare quanto segue.
30. Innanzitutto, la sentenza n. 1475/2005 del Tribunale penale di Reggio Calabria ha bensì ipotizzato – condivisibilmente – la scaturigine (dal sinistro) di danni a carico delle compagini amministrate da , ma – contrariamente all'inferenza sostenuta, sul punto, dallo stesso Pt_6 appellante – non ha (mai) riconosciuto il diretto riverbero di tale pregiudizio nella sfera della vittima, né rimesso al giudice civile la (mera) quantificazione di tale detrimento (sul presupposto (affermato da ) dell'avvenuto accertamento – in sede penale – di tale Pt_6
pregiudizio, nell'an).
31. Come può evincersi – infatti – dal relativo inciso (riportato nello stesso atto d'appello, alle pagine 29 e 30) estratto dalla sentenza penale, il Tribunale (penale) ha demandato a un approfondimento successivo la commisurazione dei danni subiti dall'azienda: ciò, a riprova dell'alterità giuridica ed economica intercorrente fra il detentore di partecipazioni (ancorché ampiamente maggioritario) e l'ente di cui egli sia socio.
32. Orbene, «In tema di risarcimento danni, i soci di una società di capitali non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo che, con la sua condotta, abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale degli stessi soci, per la perdita del capitale investito nella società e della possibilità di incassare utili di gestione” e “ciò in ragione della perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica della società che comporta la netta separazione tra il patrimonio sociale
7 e quello personale dei soci, sicché solo alla società spetta la legittimazione all'azione risarcitoria nei confronti dei terzi che con il loro comportamento abbiano arrecato pregiudizio al patrimonio sociale. [...] I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano un mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio”) In effetti, se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti derivantigli dalla partecipazione sociale, non potendosi negare lo stesso diritto alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno», come chiarito – ancora recentemente – da Trib. Massa., sent. n. 575/2023.
33. D'altra parte, conformemente a Cass., Sez. III Civ., sent. n. 2087/2012, «La partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto ed autonomo dal patrimonio sociale, come tale inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende legate all'inadempimento contrattuale di un terzo nei confronti della società, attesa la natura meramente riflessa che il pregiudizio patrimoniale conseguente può produrre sul valore della quota di partecipazione. Ne consegue che, posta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio, anche nell'ipotesi di partecipazione totalitaria, qualsiasi danno che colpisce direttamente il patrimonio della società può avere un'incidenza meramente indiretta sulla quota medesima, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità».
34. Nella specie – e sempre richiamata la giurisprudenza testé citata – agisce (anche Pt_6 in appello) per l'ottenimento del ristoro a suo avviso provocato – a carico della propria partecipazione quasi totalitaria – dall'illecito (extracontrattuale) commesso dall'autore dell'incidente: così facendo – tuttavia – l'aspirante al risarcimento arguisce un ridimensionamento diretto e immediato del valore della propria quota sociale (pure pressoché corrispondente all'intero capitale della società), in conseguenza d'una condotta (appunto rappresentata dalla dedotta inoperosità di , forzata e prolungata) la quale – avendo Pt_6
sottratto (in tutto o in parte) a l'apporto direttivo e imprenditoriale dell'appellante CP_5 stesso – ha semmai danneggiato in via diretta e immediata la compagine (e non – dunque – il suo socio, sebbene ivi ampiamente prevalente).
35. In questo contesto, la decisione di prima cura – negatoria dell'automatica derivabilità d'un danno in capo alla sfera patrimoniale di , per effetto dell'impossibilità di lui Parte_6
d'occuparsi (negli stessi termini di prima) degli affari societari di – è corretta. CP_5
8 36. La preclusione all'avanzamento – contro il danneggiante e la sua assicurazione – di pretese risarcitorie da parte del socio (quasi) unico – a ben vedere – è il precipitato fisiologico del principio d'autonomia patrimoniale e distinta personalità giuridica, e non permette al singolo socio d'agire nei confronti del danneggiante della società, per un patimento economico riscontrabile nel patrimonio dell'attore solo in via riflessa.
37. Quand'anche si aderisse all'impostazione dell'attore – accedendo alla tesi della diretta risarcibilità della diminuzione di valore della sua quota, a motivo del sinistro subito dall'amministratore e maggioritario azionista della persona giuridica – la domanda andrebbe comunque sconfessata per carenza di prova.
38. L'esposizione compiuta dall'attore (in ciò simile a quella della consulenza tecnica di parte, offerta a supporto della propria perorazione) addebita al sinistro la contrazione del fatturato
(e dei costi) di nel triennio di riferimento (2000-2001-2002: ossia nei tre anni in CP_5
cui l'attore avrebbe subito la maggior parte delle ripercussioni dell'incidente) sulla base d'un mero avvicendamento cronologico (post hoc, propter hoc) fra illecito stradale e andamento
(aziendale) calante.
39. Tutta la narrazione attorea – a un esame attento – si risolve nella sottolineatura della negatività dei valori economici rilevanti, all'indomani della vicenda controversa: non vengono
– però – offerti elementi attraverso i quali pervenire a un giudizio di concatenazione eziologica fra l'incidente e il lamentato scadimento della gestione sociale.
40. DI – in particolare – ha sofferto conseguenze invalidanti relative alla sua fisicità, consolidatesi in postumi di tipo fisico, estetico, posturale e deambulatorio, i quali non ne hanno – però – compromesso la piena capacità psichica, d'intendere, volere, e determinarsi nel compimento delle scelte gestorie inerenti alle sue diverse industrie.
41. Il consulente – invero – ha puntualizzato come gli esiti a carico di abbiano Pt_6
comportato (come evincibile da pagina 21 della relativa consulenza), un danno estetico, delle fratture costali e al bacino, l'esigenza d'impianto di una protesi all'anca destra, e una lassità legamentosa al ginocchio sinistro: quanto sopra – però – senza pregiudizio delle facoltà intellettive del periziato.
42. L'ampia illustrazione dell'attore – relativa alle vicende contabili delle attività imprenditoriali svolte – non autorizza, quindi, a ritenere sussistente una derivazione causale delle oscillazioni delle voci contabili (come segnalate dall'attore, a carico delle iniziative economiche di lui) e l'asserita diminuzione della capacità lavorativa specifica patita dal medesimo in conseguenza del sinistro: quanto sopra, non essendo stati offerti da – su cui pure sarebbe gravato il Pt_6 relativo onere probatorio – elementi oggettivi e certi, dai quali poter desumere come la
9 lamentata contrazione del fatturato della società e della ditta individuale (di cui lo stesso risulta rispettivamente socio e titolare) sia eziologicamente riconducibile alla menomazioni patite in conseguenza del sinistro (senza – peraltro – dimenticare come, conformemente a quanto chiarito – tra le altre – da Cass., Sez. VI Civ., sent. n. 8838/2018 «L'accertamento di un'invalidità permanente in capo al danneggiato in seguito ad un sinistro stradale non comporta in automatico il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per menomazione della capacità di lavoro»).
43. Per tutto quanto chiarito sin qui – in ultima analisi – l'appello va respinto.
44. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di parte appellante, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità (media) della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, attingendo al quarto scaglione di valore:
Fase di studio della controversia: € 2.252,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 5.670,00
Fase decisionale: € 4.253,00
Compenso tabellare: € 14.103,00
45. Deve – infine – attestarsi (per gli scopi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002) il rigetto integrale dell'impugnazione, e rimettere alla Cancelleria il compimento dei conseguenti accertamenti di competenza.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, , , e , nella loro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità d'eredi legittimi dell'appellante originario DI Cesare, nei confronti di
[...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, nonché di UR Controparte_1
DR SS, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'unica appellata costituitasi, e liquidate complessivamente in 14.103,00 euro, Controparte_1
oltre a IVA, CPA, spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge;
10 - dà – infine – atto del rigetto integrale dell'appello, in funzione della verifica – da compiersi a cura della Cancelleria – circa la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato dovuto da parte degli appellanti.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del primo luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
11
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento iscritto al n. 651 del Reg. Gen. dell'anno 2020, promosso da Pt_1
(C.F. ), (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ), tutti appellanti in riassunzione, nella loro Parte_5 CodiceFiscale_5 qualità di eredi legittimi dell'appellante originario, (C.F. Parte_6 C.F._6
), e rappresentati e difesi (anche disgiuntamente) dalle avvocate Maria Greco e
[...]
Alessandra Vadalà, nei confronti di in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro-tempore (C.F.: , rappresentata e difesa (anche P.IVA_1
disgiuntamente) dagli avvocati Domenico e Antonio Polimeni, e di UR DR
SS (C.F.: ), non costituitosi. CodiceFiscale_7
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 426/2020 del Tribunale di Reggio Calabria
(emessa 7 aprile 2020 a definizione del giudizio n. 2168/2014 R.G.), con la quale veniva accolta parzialmente la richiesta di risarcimento dei danni avanzata a seguito del sinistro verificatosi il 6 ottobre 2000, quando (frattanto venuto a mancare) – essendo Parte_6 alla guida dell'autovettura Fiat Punto, targata BF253KW – percorrendo la Strada statale
Jonica in località Bocale di Reggio Calabria, all'altezza del chilometro 13,950, veniva investito da UR DR SS (conducente del veicolo Nissan Terrano targato AV734JM
(assicurato per la responsabilità civile con oggi Controparte_2 [...]
, il quale – dopo aver perso il controllo del veicolo e aver effettuato alcuni Controparte_3 testa-coda – andava a scontrarsi con l'autovettura dell'attore, cagionando a quest'ultimo lesioni personali gravissime.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice a) in conseguenza del mancato recepimento delle risultanze della consulenza tecnica, dell'errata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e della mancata considerazione delle complicanze eccezionali – e delle sofferenze soggettive – patite dalla vittima, addiveniva all'errata quantificazione dei danni non patrimoniali, sottostimando il danno biologico permanente e temporaneo subito da , b) mancava di riconoscere nella loro integralità Pt_6
le spese mediche e di viaggio sostenute da , c) escludeva la sussistenza della riduzione Pt_6 della capacità lavorativa specifica di nonostante le ritenute evidenze mediche (e – Pt_6 pertanto – l'incidenza e l'impatto negativo di detta riduzione sulla redditività delle aziende gestite dallo stesso danneggiato), d) respingeva la richiesta di risarcimento per i danni economici subiti dalle aziende afferenti a (basandosi su una valutazione dei bilanci – Pt_6 ad avviso degli appellanti – errata), e infine e) disponeva la compensazione parziale delle spese di lite.
3. L'assicuratrice resiste all'iniziativa avversaria e insiste per il rigetto dell'appello, sul presupposto per il quale la valutazione operata dal giudice di primo grado sia da ritenere corretta ed esente da censure.
3.1. La compagnia assicuratrice eccepisce – in via preliminare – l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. essendosi l'appellante limitato – nella
2 ricostruzione dell'appellata – a riproporre le contestazioni alla consulenza svolte in primo grado, senza – però – confutare le ragioni addotte dal primo giudice, e avendo il medesimo mancato d'individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza, nonché di fornire critiche argomentative circa il provvedimento impugnato.
3.2. Nel merito – poi – l'appellata sostiene come a) il Tribunale abbia correttamente condiviso e recepito le conclusioni della CTU redatta da siccome completa e motivata, Persona_1
e sovrapponibile – per contenuti e conclusioni – a quella redatta (in precedente giudizio, poi estintosi) dall'ausiliario , anche in ordine all'esclusione della riduzione della capacità CP_4
reddituale di , b) il Tribunale abbia correttamente liquidato il danno biologico in Pt_6
conformità alle tabelle milanesi (modulate secondo le circostanze del caso concreto), e riconosciuto la corretta personalizzazione del risarcimento (nella misura del 20 percento), tenendo conto delle difficoltà deambulatorie e della maggiore usura e fatica subite da Pt_6
nello svolgimento dell'attività lavorativa, c) l'appellante non abbia fornito prove specifiche per giustificare un'autonoma liquidazione del danno morale e del danno esistenziale, d) il
Tribunale abbia correttamente disposto il rimborso delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente, rivalutandole alla data di emissione della sentenza, e) sia da ritenersi non dovuto il preteso risarcimento per la menomazione della capacità lavorativa specifica, non avendo subito alcun pregiudizio permanente alla sua capacità produttiva Pt_6
e non sussistendo – peraltro – alcun collegamento causale tra le perdite aziendali e l'incidente, f) non sia legittimato a chiedere risarcimenti per perdite economiche di Pt_6
aziende con personalità giuridica autonoma, g) sia infondata anche la pretesa di condanna della compagnia assicuratrice per mala gestio, atteso che il contenzioso non è stato definito transattivamente a causa delle pretese risarcitorie esorbitanti e prive di presupposti avanzate dall'attore e, h) infine, debba ritenersi corretta la compensazione parziale delle spese di lite, stante la notevole sproporzione tra la somma richiesta dall'attore (pari a 2.813.106,01 euro)
e quella liquidata effettivamente (pari a 219.771,27 euro).
4. All'esito della camera di consiglio del primo luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. contesta diffusamente la liquidazione del danno operata dal primo giudice, in ordine Pt_6
ad ambo le macrocategorie di pregiudizi lamentati (non patrimoniali e patrimoniali).
7. Con una prima censura, l'attore critica il mancato recepimento delle risultanze della consulenza versata (dall'ausiliario ) al giudizio precedente (conclusosi con CP_4
3 dichiarazione d'improcedibilità), oltreché delle osservazioni del proprio consulente di parte
( ). Per_2
8. La doglianza non convince, poiché l'inconfutata corrispondenza (pressoché integrale) delle conclusioni formulate dai professionisti incaricati dal Tribunale nei due differenti giudizi
(rispettivamente pervenuti a una quantificazione d'invalidità permanente convergente, siccome pari – nell'un caso – al 35 percento, e – nell'altro – al 38 percento) avvalora la sostenibilità intrinseca dell'elaborato formato dal secondo professionista, legittimandone il recepimento nella sentenza gravata: la quale – a ogni modo – dà conto della ritenuta persuasività – in sé – del responso sanitario di Ripepi, di cui sono evidenziate la logicità e la coerenza.
9. Con le prime due modifiche auspicate dall'appellante – peraltro venuto a mancare nel luglio
2011, cioè a circa quindici mesi dall'introduzione del secondo grado di giudizio, e al quale sarebbero processualmente succeduti gli eredi (ossia la moglie e i quattro figli) – ha Pt_6
auspicato: a) a pagina 11 della citazione in appello, l'applicazione di un punto-base pari (non già a novantotto euro, bensì) a centoquarantaquattro euro, ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea (totale e parziale), e b) a pagina 16 della stessa citazione, una personalizzazione
(del danno non patrimoniale) in misura pari (non già al disposto venti percento, bensì) al trenta percento.
10. Sub a), la doglianza non è accoglibile.
11. L'applicazione del valore (del punto-base) pari a 98 euro (e non agli auspicati 144 euro)
è coerente con i riferimenti della cosiddetta Tabella di Milano del 2018 (correttamente applicata dal Tribunale).
12. ha invocato un ricalcolo al rialzo, senza – tuttavia – segnalare le eccezionali ragioni Pt_6
di discostamento (dei pregiudizi patiti temporaneamente dalla vittima del sinistro) rispetto all'usualità dei casi assimilabili a quello qui scrutinato.
13. L'opzione in favore della massimizzazione del punto-base (presupposto nel calcolo dell'inabilità transitoria) avrebbe – invece – imposto la deduzione (a iniziativa di ) Pt_6
d'elementi tali da giustificare una valutazione d'eccezionalità e anormalità del danno alla persona scaturito nell'immediatezza del fatto illecito.
14. In assenza – però – d'una tale prospettazione, la pretesa all'innalzamento del valore del punto-base non si rivela sorretta da sufficienti riscontri, e non può trovare accoglimento.
15. Sub b), la personalizzazione accordata dal primo giudice è congrua e condivisibile.
4 16. La personalizzazione massima (pari al trenta percento) invocata da avrebbe Pt_6 implicato la deduzione e la prova di circostanze peculiari, tali da consentire l'individuazione – nelle implicazioni derivate dal sinistro – di singolarità uniche e inedite.
17. Nella specie, giova evidenziare come il Tribunale abbia senz'altro tenuto conto delle condizioni di vita della vittima, dei termini del suo inserimento concreto nel tessuto sociale e produttivo d'appartenenza, e della pluralità d'interessi e diramazioni imprenditoriali cui lo stesso ebbe modo di dedicare le proprie energie: esso ha accordato (e non negato o tralasciato) la personalizzazione del danno, aderendo alla ricostruzione attorea della particolarità del danno-conseguenza patito da , ma ritenendo di dover circoscrivere tale Pt_6
riconoscimento alla percentuale suddetta.
18. La rivendicazione – secondo cui tale personalizzazione sarebbe insufficiente – avrebbe imposto una prova più rigorosa, circa le anomalie implicanti un'ancor più spiccata unicità della fattispecie in delibazione.
19. Desumere dalla mera pluralità delle attività aziendali e degli interessi extralavorativi dell'appellante la doverosità dell'incremento della personalizzazione nella sua misura massima è insostenibile.
20. Come chiarito – ad esempio – da Trib. Milano, Sez. X., sent. n. 7670/2022 (con richiami alla giurisprudenza ivi menzionata), «Con riferimento alla personalizzazione, la citata
"ordinanza decalogo" [n. 7513/2018: n.d.r.] al punto 7 afferma che "in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento". Giova evidenziare che, a differenza di quanto esposto innanzi sulla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva correlata al danno biologico standard, quando il giudice procede alla personalizzazione del danno riconducibile ad "aspetti dinamico-relazionali personali", il giudice valuterà circostanze di fatto che sono tutte peculiari di quella specifica vittima. Conseguentemente, la parte dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza.
Solo a questo punto il giudice disporrà una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato. In applicazione del citato punto 7), la Cassazione con la sentenza n. 25164/2020 ha precisato
5 che "in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, il giudice dovrà procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni».
21. In virtù delle notazioni appena esposte – allora – anche tale censura va respinta.
22. Giova rammentare come il consulente in primo grado abbia dettagliatamente esposto gli accertamenti compiuti sulla persona del periziato, rilevando a suo carico un trauma cranico non commotivo, tumefazioni sovra-orbitarie con ferita lacero-contusa, frattura del bacino con sfondamento dell'acetabolo, trauma toracico con frattura di due costole, shock traumatico e versamento pleurico.
23. Il consulente ha successivamente esposto – altrettanto meticolosamente – le ragioni di difficoltà nella quantificazione delle attività impedite dall'inabilità temporanea (totale e parziale), per a) lacune nella documentazione sanitaria (ancora ribadite a pagina 17 della perizia), b) carenza documentale inerente alla fase riabilitativa affrontata da , e c) Pt_6
imprecisione dei referti radiodiagnostici.
24. Chiarito quanto sopra, non può – allora – trovare accoglimento la censura concernente l'insufficiente liquidazione del danno futuro da inabilità temporanea (scaturente dall'esigenza di sottoposizione dell'attore a un ulteriore intervento di riposizionamento della protesi).
25. Al riguardo – infatti – va rilevata l'impertinenza delle doglianze dell'attore (per il quale la percentualizzazione del danno in questione non avrebbe comunque potuto situarsi al di sotto del valore percentuale dell'invalidità permanente residuata dal sinistro): ciò, in considerazione della diversità sussistente fra l'invalidità permanente (in cui si compendiano i postumi reliquati a seguito d'un sinistro ormai consolidatosi) e l'inabilità temporanea (assoluta o parziale), di carattere comunque temporaneo e – ai fini qui considerati – scaturente da un diverso e successivo fatto (pur temporalmente occasionato dal sinistro precedente), rappresentato dalla sottoposizione dell'attore a un diverso intervento chirurgico, non direttamente e immediatamente collegato all'investimento stradale, ma riveniente in quest'ultimo un antecedente fattuale.
26. Ancora, l'omessa considerazione – da parte del consulente – dell'esborso sostenuto da in vista del riposizionamento della protesi non costituisce una lacuna peritale, ma una Pt_6
precisa opzione argomentativa fatta propria dal professionista, e sorretta dalle condivisibili perplessità – appunto illustrate dal perito – circa le variabili sottese al relativo calcolo, e con cui l'attore non si confronta.
6 27. Con riferimento – poi – alla capacità reddituale del periziato, il professionista incaricato in primo grado ha evidenziato – nel contesto della comunque avanzata età di (pari – a Pt_6 suo tempo – a 72 anni) – la diversificazione dei suoi interessi economici (spazianti dai cementifici al trasporto via mare di persone e cose, e alla siderurgia), alla correlata disponibilità di personale, collaboratori, e mezzi di locomozione dedicati, l'utilizzabilità di strumenti di comunicazione a distanza, l'esistenza di rilevanti comorbilità.
28. – interrogato in proposito dall'ausiliario dell'Ufficio – ha sostenuto come tutte le Pt_6
attività relative al rapporto con clienti, fornitori, enti e committenti passassero per il suo diretto coinvolgimento personale: l'affermazione – però – sembra contraddetta dall'operatività significativamente protratta della principale società riconducibile all'attore – CP_5 costituita vari decenni prima del sinistro, ossia nel 1977 – e dalla sua stessa forma societaria, trattandosi di S.p.A. (non unipersonale), e come tale – anche alla luce del principio del più probabile che non – caratterizzata necessariamente da strutture organizzative e personale posti al servizio e/o alle dipendenze della società.
29. In relazione – inoltre – al danno inflitto alle partecipazioni sociali dell'attore, occorre puntualizzare quanto segue.
30. Innanzitutto, la sentenza n. 1475/2005 del Tribunale penale di Reggio Calabria ha bensì ipotizzato – condivisibilmente – la scaturigine (dal sinistro) di danni a carico delle compagini amministrate da , ma – contrariamente all'inferenza sostenuta, sul punto, dallo stesso Pt_6 appellante – non ha (mai) riconosciuto il diretto riverbero di tale pregiudizio nella sfera della vittima, né rimesso al giudice civile la (mera) quantificazione di tale detrimento (sul presupposto (affermato da ) dell'avvenuto accertamento – in sede penale – di tale Pt_6
pregiudizio, nell'an).
31. Come può evincersi – infatti – dal relativo inciso (riportato nello stesso atto d'appello, alle pagine 29 e 30) estratto dalla sentenza penale, il Tribunale (penale) ha demandato a un approfondimento successivo la commisurazione dei danni subiti dall'azienda: ciò, a riprova dell'alterità giuridica ed economica intercorrente fra il detentore di partecipazioni (ancorché ampiamente maggioritario) e l'ente di cui egli sia socio.
32. Orbene, «In tema di risarcimento danni, i soci di una società di capitali non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo che, con la sua condotta, abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale degli stessi soci, per la perdita del capitale investito nella società e della possibilità di incassare utili di gestione” e “ciò in ragione della perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica della società che comporta la netta separazione tra il patrimonio sociale
7 e quello personale dei soci, sicché solo alla società spetta la legittimazione all'azione risarcitoria nei confronti dei terzi che con il loro comportamento abbiano arrecato pregiudizio al patrimonio sociale. [...] I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano un mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio”) In effetti, se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti derivantigli dalla partecipazione sociale, non potendosi negare lo stesso diritto alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno», come chiarito – ancora recentemente – da Trib. Massa., sent. n. 575/2023.
33. D'altra parte, conformemente a Cass., Sez. III Civ., sent. n. 2087/2012, «La partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto ed autonomo dal patrimonio sociale, come tale inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende legate all'inadempimento contrattuale di un terzo nei confronti della società, attesa la natura meramente riflessa che il pregiudizio patrimoniale conseguente può produrre sul valore della quota di partecipazione. Ne consegue che, posta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio, anche nell'ipotesi di partecipazione totalitaria, qualsiasi danno che colpisce direttamente il patrimonio della società può avere un'incidenza meramente indiretta sulla quota medesima, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità».
34. Nella specie – e sempre richiamata la giurisprudenza testé citata – agisce (anche Pt_6 in appello) per l'ottenimento del ristoro a suo avviso provocato – a carico della propria partecipazione quasi totalitaria – dall'illecito (extracontrattuale) commesso dall'autore dell'incidente: così facendo – tuttavia – l'aspirante al risarcimento arguisce un ridimensionamento diretto e immediato del valore della propria quota sociale (pure pressoché corrispondente all'intero capitale della società), in conseguenza d'una condotta (appunto rappresentata dalla dedotta inoperosità di , forzata e prolungata) la quale – avendo Pt_6
sottratto (in tutto o in parte) a l'apporto direttivo e imprenditoriale dell'appellante CP_5 stesso – ha semmai danneggiato in via diretta e immediata la compagine (e non – dunque – il suo socio, sebbene ivi ampiamente prevalente).
35. In questo contesto, la decisione di prima cura – negatoria dell'automatica derivabilità d'un danno in capo alla sfera patrimoniale di , per effetto dell'impossibilità di lui Parte_6
d'occuparsi (negli stessi termini di prima) degli affari societari di – è corretta. CP_5
8 36. La preclusione all'avanzamento – contro il danneggiante e la sua assicurazione – di pretese risarcitorie da parte del socio (quasi) unico – a ben vedere – è il precipitato fisiologico del principio d'autonomia patrimoniale e distinta personalità giuridica, e non permette al singolo socio d'agire nei confronti del danneggiante della società, per un patimento economico riscontrabile nel patrimonio dell'attore solo in via riflessa.
37. Quand'anche si aderisse all'impostazione dell'attore – accedendo alla tesi della diretta risarcibilità della diminuzione di valore della sua quota, a motivo del sinistro subito dall'amministratore e maggioritario azionista della persona giuridica – la domanda andrebbe comunque sconfessata per carenza di prova.
38. L'esposizione compiuta dall'attore (in ciò simile a quella della consulenza tecnica di parte, offerta a supporto della propria perorazione) addebita al sinistro la contrazione del fatturato
(e dei costi) di nel triennio di riferimento (2000-2001-2002: ossia nei tre anni in CP_5
cui l'attore avrebbe subito la maggior parte delle ripercussioni dell'incidente) sulla base d'un mero avvicendamento cronologico (post hoc, propter hoc) fra illecito stradale e andamento
(aziendale) calante.
39. Tutta la narrazione attorea – a un esame attento – si risolve nella sottolineatura della negatività dei valori economici rilevanti, all'indomani della vicenda controversa: non vengono
– però – offerti elementi attraverso i quali pervenire a un giudizio di concatenazione eziologica fra l'incidente e il lamentato scadimento della gestione sociale.
40. DI – in particolare – ha sofferto conseguenze invalidanti relative alla sua fisicità, consolidatesi in postumi di tipo fisico, estetico, posturale e deambulatorio, i quali non ne hanno – però – compromesso la piena capacità psichica, d'intendere, volere, e determinarsi nel compimento delle scelte gestorie inerenti alle sue diverse industrie.
41. Il consulente – invero – ha puntualizzato come gli esiti a carico di abbiano Pt_6
comportato (come evincibile da pagina 21 della relativa consulenza), un danno estetico, delle fratture costali e al bacino, l'esigenza d'impianto di una protesi all'anca destra, e una lassità legamentosa al ginocchio sinistro: quanto sopra – però – senza pregiudizio delle facoltà intellettive del periziato.
42. L'ampia illustrazione dell'attore – relativa alle vicende contabili delle attività imprenditoriali svolte – non autorizza, quindi, a ritenere sussistente una derivazione causale delle oscillazioni delle voci contabili (come segnalate dall'attore, a carico delle iniziative economiche di lui) e l'asserita diminuzione della capacità lavorativa specifica patita dal medesimo in conseguenza del sinistro: quanto sopra, non essendo stati offerti da – su cui pure sarebbe gravato il Pt_6 relativo onere probatorio – elementi oggettivi e certi, dai quali poter desumere come la
9 lamentata contrazione del fatturato della società e della ditta individuale (di cui lo stesso risulta rispettivamente socio e titolare) sia eziologicamente riconducibile alla menomazioni patite in conseguenza del sinistro (senza – peraltro – dimenticare come, conformemente a quanto chiarito – tra le altre – da Cass., Sez. VI Civ., sent. n. 8838/2018 «L'accertamento di un'invalidità permanente in capo al danneggiato in seguito ad un sinistro stradale non comporta in automatico il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per menomazione della capacità di lavoro»).
43. Per tutto quanto chiarito sin qui – in ultima analisi – l'appello va respinto.
44. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di parte appellante, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità (media) della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, attingendo al quarto scaglione di valore:
Fase di studio della controversia: € 2.252,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 5.670,00
Fase decisionale: € 4.253,00
Compenso tabellare: € 14.103,00
45. Deve – infine – attestarsi (per gli scopi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002) il rigetto integrale dell'impugnazione, e rimettere alla Cancelleria il compimento dei conseguenti accertamenti di competenza.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, , , e , nella loro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità d'eredi legittimi dell'appellante originario DI Cesare, nei confronti di
[...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, nonché di UR Controparte_1
DR SS, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'unica appellata costituitasi, e liquidate complessivamente in 14.103,00 euro, Controparte_1
oltre a IVA, CPA, spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge;
10 - dà – infine – atto del rigetto integrale dell'appello, in funzione della verifica – da compiersi a cura della Cancelleria – circa la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato dovuto da parte degli appellanti.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del primo luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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