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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/08/2025, n. 7723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7723 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
n. 5913/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5913/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Cerchia, pec: Email_1
-Attore-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
giusta procura speciale del 28.04.2022 rep. n. 177893, racc. n. 11776, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Rega, pec: Email_2
-Convenuta-
NONCHÉ
, (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, pec:
t Email_3
-Convenuto–
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente ha presentato ricorso in opposizione all'esecuzione iscritta al R.G.E. n. Parte_1
7697/22, lamentando di avere ricevuto in data 23.06.2022 la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del DPR n. 602/1973, contraddistinto dal n. 71/2022/4015, da parte dell' e dell' per la Provincia di Napoli Controparte_4 Controparte_5 per il pagamento della somma complessiva di € 18.517,95.
Il pignoramento era stato avviato a seguito di segnalazione da parte dell' Parte_2
che dichiarava di essere debitore nei confronti della Controparte_6 Pt_1 dell'importo di € 47.003,31.
L'opponente esponeva che riteneva di essere creditrice delle somme in esame alla luce delle CP_7 seguenti cartelle di pagamento e avvisi di intimazione ad adempiere:
- atto n. 07120030025396062000 notificato il 04.04.2003 con avviso mora/intimazione n.
07120229004298655 notificato il 23.03.2022;
- atto n. 07120030025396163000 notificato il 04.04.2003 con avviso di mora/intimazione n.
071202290044298655 notificato il 23.03.2022;
- atto n. 07120050031758339000 notificato il 04.07.2005 con avviso di mora/intimazione n.
07120229004298655 notificato il 23.03.2022;
- atto n. 07120060087542348000 notificato il 08.09.2006 con avviso di mora/intimazione n.
07120229004298655 notificato il 23.03.2022;
- atto n. 07120060302237704000 notificato il 04.01.2007 con avviso di mora/intimazione n.
07120229004298655 notificato il 23.03.2022;
- atto n. 07120090125297865000 notificato il 01.06.2012 con avviso di mora/intimazione n.
07120229004298655 notificato il 23.03.2022.
Dunque, alla luce di ciò, aveva pignorato tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal CP_7 terzo al debitore, sino a concorrenza del credito su indicato di € 18.517,95, oltre ad interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento.
Il G.E., con ordinanza del 13.01.2023, aveva accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e assegnato alle parti termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, e osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis c.p.c.
Pertanto, con atto di citazione del 26.02.2023 introduceva il giudizio di merito Parte_1 riproponendo l'eccezione di prescrizione formulata in fase cautelare e chiedeva di accertare e pagina 2 di 6 dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione, così come azionato mediante l'impugnato pignoramento dei crediti presso terzi. Inoltre, richiedeva la condanna dell' CP_7 alla restituzione di ogni somma eventualmente già riscossa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al pagamento di tutte le spese e competenze maturate per il presente giudizio, da liquidarsi con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva l' , che, in via preliminare, reiterava l'eccezione di Controparte_8 difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto, nel caso di specie, i crediti de quibus avevano ad oggetto imposte e tributi, la cui contestazione doveva essere proposta innanzi al Giudice tributario.
Inoltre, deduceva, stante anche l'applicabilità al caso di specie del termine decennale previsto dall'art. ex art. 2946 c.c., il mancato decorso della prescrizione, sia per la tardività dell'eccezione, in quanto le cartelle erano divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge innanzi alla competente autorità giudiziaria, sia per l'interruzione del termine a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229004298655000, sottoscritta da e mai Parte_1 impugnata.
Domandava, pertanto, di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di rimettere gli atti della procedura esecutiva R.G.E. n. 7697/2022 per il prosieguo dell'esecuzione, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari di lite.
Si costituiva l' , che evidenziava la propria estraneità alla Controparte_3 controversia, riguardante esclusivamente il Concessionario del servizio di Riscossione.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto di ogni domanda rivolta nei propri confronti, con regolamentazione di spese e competenze come per legge.
All'udienza del 05.06.2025 la causa veniva riservata in decisione, senza assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va ribadito e condiviso quanto già osservato nell'ordinanza del G.E. emessa nella fase cautelare in ordine alla sussistenza di giurisdizione del giudice dell'esecuzione in relazione alla domanda proposta.
Come è noto, la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, ord. 14 aprile 2020, n. 7822 ha affermato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale pagina 3 di 6 o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Viene precisato in motivazione che l'opposizione ex art. 615 c.p.c., e di conseguenza la giurisdizione del giudice ordinario, “è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n.
34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”.
Ebbene nel caso in esame l'opponente intende far valere la prescrizione maturatasi dopo la regolare notifica delle cartelle di pagamento - l'ultima delle quali risulta notificata il 1.6.2012 – e prima del pignoramento presso terzi notificato il 23.6.2022.
Riconosciuta dunque la giurisdizione del giudice ordinario, l'eccezione di prescrizione risulta fondata in relazione alle seguenti cartelle di pagamento, per il decorso di un termine decennale tra la notifica della cartella stessa ed il successivo atto interruttivo, costituito dall'intimazione di pagamento n.
07120229004298655 notificata il 23.03.2022:
- atto n. 07120030025396062000 notificato il 04.04.2003;
- atto n. 07120030025396163000 notificato il 04.04.2003;
- atto n. 07120050031758339000 notificato il 04.07.2005;
- atto n. 07120060087542348000 notificato il 08.09.2006;
- atto n. 07120060302237704000 notificato il 04.01.2007.
Quanto alla cartella di pagamento n. 07120090125297865000 notificata il 01.06.2012, va osservato che alla data di notifica dell'atto interruttivo del 23.03.2022, il credito principale rappresentato dal solo tributo non pagato ed iscritto a ruolo non era ancora prescritto, giacché non era spirato il decennio decorrente dalla notifica della cartella. Erano tuttavia prescritte le sanzioni e gli interessi, per le quali è previsto il più breve termine quinquennale in base a quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. pagina 4 di 6 n. 472 del 1997 e dall'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. (si veda sul punto Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n.
7486; Cass., Sez. VI, secondo cui “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere
l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”).
Pertanto, dalla pretesa esattoriale riconducibile alla suddetta cartella di pagamento, vanno scomputate le somme azionate a titolo di interessi e sanzioni prescritte.
L'opposizione risulta dunque parzialmente accolta nei termini sopra indicati.
L' risulta invece del tutto estraneo alla controversia intercorrente tra l'opponente e l' Pt_2 CP_7 essendo la sua posizione quella del terzo debitor debitoris, e ciò giustifica la compensazione delle spese di lite nei suoi confronti.
Tra le parti principali, invece, considerata la marginalità del credito residuo riconosciuto, le spese di lite seguono la soccombenza preponderante della resistente e vengono liquidate come in CP_7 dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione promossa da nei confronti di ed Parte_1 CP_7
, avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 notificato il 23.06.2023, Pt_2 così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi in ordine alle seguenti cartelle di pagamento:
- atto n. 07120030025396062000 notificato il 04.04.2003;
- atto n. 07120030025396163000 notificato il 04.04.2003;
- atto n. 07120050031758339000 notificato il 04.07.2005;
- atto n. 07120060087542348000 notificato il 08.09.2006;
- atto n. 07120060302237704000 notificato il 04.01.2007;
e l'inefficacia parziale del medesimo pignoramento in relazione alla cartella di pagamento n.
07120090125297865000, in relazione alle somme imputabili a sanzioni ed interessi prescritti, come meglio specificato in parte motiva;
b) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, CP_7 liquidandole in euro 2.500,00 per compensi professionali del procuratore, oltre IVA se dovuta,
CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% sul compenso, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pagina 5 di 6 c) compensa le spese di lite n confronto dell' . Pt_2
Così deciso in Napoli, il 27.08.2025
Il Giudice
Dott. Federica D'Auria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5913/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Cerchia, pec: Email_1
-Attore-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
giusta procura speciale del 28.04.2022 rep. n. 177893, racc. n. 11776, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Rega, pec: Email_2
-Convenuta-
NONCHÉ
, (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, pec:
t Email_3
-Convenuto–
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente ha presentato ricorso in opposizione all'esecuzione iscritta al R.G.E. n. Parte_1
7697/22, lamentando di avere ricevuto in data 23.06.2022 la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del DPR n. 602/1973, contraddistinto dal n. 71/2022/4015, da parte dell' e dell' per la Provincia di Napoli Controparte_4 Controparte_5 per il pagamento della somma complessiva di € 18.517,95.
Il pignoramento era stato avviato a seguito di segnalazione da parte dell' Parte_2
che dichiarava di essere debitore nei confronti della Controparte_6 Pt_1 dell'importo di € 47.003,31.
L'opponente esponeva che riteneva di essere creditrice delle somme in esame alla luce delle CP_7 seguenti cartelle di pagamento e avvisi di intimazione ad adempiere:
- atto n. 07120030025396062000 notificato il 04.04.2003 con avviso mora/intimazione n.
07120229004298655 notificato il 23.03.2022;
- atto n. 07120030025396163000 notificato il 04.04.2003 con avviso di mora/intimazione n.
071202290044298655 notificato il 23.03.2022;
- atto n. 07120050031758339000 notificato il 04.07.2005 con avviso di mora/intimazione n.
07120229004298655 notificato il 23.03.2022;
- atto n. 07120060087542348000 notificato il 08.09.2006 con avviso di mora/intimazione n.
07120229004298655 notificato il 23.03.2022;
- atto n. 07120060302237704000 notificato il 04.01.2007 con avviso di mora/intimazione n.
07120229004298655 notificato il 23.03.2022;
- atto n. 07120090125297865000 notificato il 01.06.2012 con avviso di mora/intimazione n.
07120229004298655 notificato il 23.03.2022.
Dunque, alla luce di ciò, aveva pignorato tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal CP_7 terzo al debitore, sino a concorrenza del credito su indicato di € 18.517,95, oltre ad interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento.
Il G.E., con ordinanza del 13.01.2023, aveva accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e assegnato alle parti termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, e osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis c.p.c.
Pertanto, con atto di citazione del 26.02.2023 introduceva il giudizio di merito Parte_1 riproponendo l'eccezione di prescrizione formulata in fase cautelare e chiedeva di accertare e pagina 2 di 6 dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione, così come azionato mediante l'impugnato pignoramento dei crediti presso terzi. Inoltre, richiedeva la condanna dell' CP_7 alla restituzione di ogni somma eventualmente già riscossa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al pagamento di tutte le spese e competenze maturate per il presente giudizio, da liquidarsi con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva l' , che, in via preliminare, reiterava l'eccezione di Controparte_8 difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto, nel caso di specie, i crediti de quibus avevano ad oggetto imposte e tributi, la cui contestazione doveva essere proposta innanzi al Giudice tributario.
Inoltre, deduceva, stante anche l'applicabilità al caso di specie del termine decennale previsto dall'art. ex art. 2946 c.c., il mancato decorso della prescrizione, sia per la tardività dell'eccezione, in quanto le cartelle erano divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge innanzi alla competente autorità giudiziaria, sia per l'interruzione del termine a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229004298655000, sottoscritta da e mai Parte_1 impugnata.
Domandava, pertanto, di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di rimettere gli atti della procedura esecutiva R.G.E. n. 7697/2022 per il prosieguo dell'esecuzione, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari di lite.
Si costituiva l' , che evidenziava la propria estraneità alla Controparte_3 controversia, riguardante esclusivamente il Concessionario del servizio di Riscossione.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto di ogni domanda rivolta nei propri confronti, con regolamentazione di spese e competenze come per legge.
All'udienza del 05.06.2025 la causa veniva riservata in decisione, senza assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va ribadito e condiviso quanto già osservato nell'ordinanza del G.E. emessa nella fase cautelare in ordine alla sussistenza di giurisdizione del giudice dell'esecuzione in relazione alla domanda proposta.
Come è noto, la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, ord. 14 aprile 2020, n. 7822 ha affermato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale pagina 3 di 6 o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Viene precisato in motivazione che l'opposizione ex art. 615 c.p.c., e di conseguenza la giurisdizione del giudice ordinario, “è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n.
34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”.
Ebbene nel caso in esame l'opponente intende far valere la prescrizione maturatasi dopo la regolare notifica delle cartelle di pagamento - l'ultima delle quali risulta notificata il 1.6.2012 – e prima del pignoramento presso terzi notificato il 23.6.2022.
Riconosciuta dunque la giurisdizione del giudice ordinario, l'eccezione di prescrizione risulta fondata in relazione alle seguenti cartelle di pagamento, per il decorso di un termine decennale tra la notifica della cartella stessa ed il successivo atto interruttivo, costituito dall'intimazione di pagamento n.
07120229004298655 notificata il 23.03.2022:
- atto n. 07120030025396062000 notificato il 04.04.2003;
- atto n. 07120030025396163000 notificato il 04.04.2003;
- atto n. 07120050031758339000 notificato il 04.07.2005;
- atto n. 07120060087542348000 notificato il 08.09.2006;
- atto n. 07120060302237704000 notificato il 04.01.2007.
Quanto alla cartella di pagamento n. 07120090125297865000 notificata il 01.06.2012, va osservato che alla data di notifica dell'atto interruttivo del 23.03.2022, il credito principale rappresentato dal solo tributo non pagato ed iscritto a ruolo non era ancora prescritto, giacché non era spirato il decennio decorrente dalla notifica della cartella. Erano tuttavia prescritte le sanzioni e gli interessi, per le quali è previsto il più breve termine quinquennale in base a quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. pagina 4 di 6 n. 472 del 1997 e dall'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. (si veda sul punto Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n.
7486; Cass., Sez. VI, secondo cui “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere
l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”).
Pertanto, dalla pretesa esattoriale riconducibile alla suddetta cartella di pagamento, vanno scomputate le somme azionate a titolo di interessi e sanzioni prescritte.
L'opposizione risulta dunque parzialmente accolta nei termini sopra indicati.
L' risulta invece del tutto estraneo alla controversia intercorrente tra l'opponente e l' Pt_2 CP_7 essendo la sua posizione quella del terzo debitor debitoris, e ciò giustifica la compensazione delle spese di lite nei suoi confronti.
Tra le parti principali, invece, considerata la marginalità del credito residuo riconosciuto, le spese di lite seguono la soccombenza preponderante della resistente e vengono liquidate come in CP_7 dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione promossa da nei confronti di ed Parte_1 CP_7
, avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 notificato il 23.06.2023, Pt_2 così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi in ordine alle seguenti cartelle di pagamento:
- atto n. 07120030025396062000 notificato il 04.04.2003;
- atto n. 07120030025396163000 notificato il 04.04.2003;
- atto n. 07120050031758339000 notificato il 04.07.2005;
- atto n. 07120060087542348000 notificato il 08.09.2006;
- atto n. 07120060302237704000 notificato il 04.01.2007;
e l'inefficacia parziale del medesimo pignoramento in relazione alla cartella di pagamento n.
07120090125297865000, in relazione alle somme imputabili a sanzioni ed interessi prescritti, come meglio specificato in parte motiva;
b) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, CP_7 liquidandole in euro 2.500,00 per compensi professionali del procuratore, oltre IVA se dovuta,
CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% sul compenso, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pagina 5 di 6 c) compensa le spese di lite n confronto dell' . Pt_2
Così deciso in Napoli, il 27.08.2025
Il Giudice
Dott. Federica D'Auria
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