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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23947/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 23947/2016, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti
Severino Nappi e Francesco Percuoco, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Toledo n.282;
Attrice
CONTRO
in persona dell'amm.re Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Piscitelli e Gianluca Tuccillo, preso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 242;
Convenuto
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., (c. f.: )con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Napoli alla Via Posillipo n. 272, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni
Battista Ciotti e Manuela Minopoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli alla Piazza dei Martiri n. 30;
1 Chiamata in causa
con sede in Via Padre Michele Abete n. 25, Controparte_3
NTAS (P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fornaro, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Loggia dei Pisani n. 25, presso l'avv. Tommaso Perpetua;
Chiamata in causa
in persona del legale rapp.te p.t(c.f. ) con sede in Controparte_4 P.IVA_3
Milano, Via De Amicis n. 51, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Perin, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla Via C. Hajech n.10
Chiamata in garanzia
(c.f. Controparte_5
), in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per P.IVA_4
l'Italia dott.ssa con sede in Milano, Via della Posta n. 7, rappresentata CP_6
e difesa dall'avv. Ilaria Perin, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano,
Via C. Hajech n. 10,
Chiamata in garanzia
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Mogliano Controparte_7
Veneto (TV), via Marocchesa n. 14 (P.I. ),rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_5
Antonio Maiella (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Napoli al Rione Sirignano n.7;
Chiamata in garanzia
2 Conclusioni: come da note scritte depositate dal condominio convenuto in data
6.12.2024 e dall'attrice, dalla dalla , dalla Controparte_2 Controparte_7 CP_4
e dalla K) Ltd, in data 9.12.2024. CP_7 CP_5 CP_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.7.2016, l'attrice in epigrafe conveniva in giudizio il Controparte_1
premettendo di essere proprietaria di un immobile facente parte del predetto Ente di gestione, il quale sarebbe versato da tempo in un grave stato di dissesto dovuto a : a ) danneggiamenti, in più ambienti, per effetto di diffuse infiltrazioni di acque meteoriche riconducibili alla non perfetta impermeabilizzazione delle coperture e delle tompagnature esterne del fabbricato;
tale causa, a dire della convenuta, sarebbe quasi totalmente risolta, grazie ai lavori di rifacimento delle coperture e tompagnature effettuati dal condominio nel 2015, ed eccezione della parete esposta ad est della camera da letto, dove persisterebbero ulteriori e diffuse macchie di muffa); b) danneggiamenti causati dall' esecuzione dei lavori condominiali sul tetto di copertura;
c) errori progettuali e mancato completamento di rifiniture previste nel capitolato dei lavori condominiali 2015.
Tali danni venivano riscontrati anche dall'Ing. perito Persona_1
incaricato dall'odierna istante nel febbraio 2016, il quale, individuate le opere ritenute necessarie al ripristino quantificava l'importo del pregiudizio subito dall'istante in
€16.286,64, a ciò dovendosi aggiungere l'ulteriore pregiudizio derivante dal limitato godimento del bene che, relativamente al periodo compreso tra luglio 2009 e giugno
2015, si quantificava in € 18.374,40.
Ciò premesso, , adiva Codesto Tribunale, formulando le seguenti Parte_1
richieste: “1) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i fatti di cui in
3 premessa; 2) per l'effetto, condannare il alla via Cavallerizza Controparte_8
n. 46, ex art. 2051 ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 16.286,64 a titolo di risarcimento dei danni complessivamente subiti, ovvero della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU che già oggi si chiede, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
3) condannare il predetto convenuto al risarcimento dei danni causati dal limitato godimento dell'immobile, per Euro 18.374,40 ovvero nella diversa somma stabilita a mezzo
CTU che anche sotto tale profilo si domanda;
4) condannare il CP_8
alla via Cavallerizza n. 46 al pagamento di spese, diritti e competenze del
[...]
presente giudizio con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
In data 16.11.2026, si costituiva in giudizio il Controparte_9
chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea in quanto
[...]
inammissibile ed infondata. L'Ente di Gestione asseriva che, nel febbraio 2007, aveva appaltato alla l'esecuzione dei lavori di manutenzione del CP_10
lastrico solare responsabile delle infiltrazioni nell'appartamento oggi di proprietà dell'attrice e che tali lavori venivano conclusi nello stesso anno;
che, tuttavia, a seguito delle ripetute lamentele dell'odierna attrice, secondo la quale i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, tanto da causare l'insorgere di fenomeni infiltrativi nell'appartamento oggetto di causa, il , con le delibere del 17.4.2014 e CP_8
23.9.2014, aveva disposto con il voto favorevole della stessa l'esecuzione Parte_1
di ulteriori lavori al lastrico solare conferendo alla l'incarico di Controparte_3
eseguire le opere;
che dette opere venivano ultimate nel settembre 2015 sotto il controllo del D.L. incaricato dal condominio, nonché dell'ing. Controparte_2
coniuge della stessa attrice. Tes_1
CP_1 In punto di diritto, l di convenuto eccepiva la prescrizione del credito CP_12
vantato dall'attrice in relazione ad eventi verificatisi oltre un quinquennio prima della notifica dell'atto di citazione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto di ogni eventuale danno subìto a causa della inesatta esecuzione dei lavori
4 sarebbe esclusivamente responsabile la ditta esecutrice degli interventi e non l'Ente di gestione. Anche la domanda relativa ai danni “estetici” sarebbe, a dire di parte convenuta, infondata, in quanto l'attrice ed il proprio coniuge sarebbero stati parte attiva di tutta la fase progettuale propedeutica alla esecuzione dei lavori.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento della concorrente responsabilità della sig.ra per ogni danno eventualmente arrecato all'immobile ai sensi dell'art. 1227 Parte_1
c.c. Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dall'attrice, nonché
l'infondatezza della domanda risarcitoria per il limitato godimento del bene. il convenuto rappresentava, vieppiù, di avere appaltato i lavori per cui è CP_8
causa alla sotto la direzione della dalle quali riteneva di dover Controparte_3 CP_2
essere manlevata.
Tanto premesso, il così Controparte_1
concludeva le proprie difese: “in via preliminare, autorizzare e disporre la chiamata in garanzia ed in causa, previo differimento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione della in persona del legale rapp.te p.t., con sede CP_13
in S. AS (NA), alla Via De Rosa, 110, e della in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Posillipo 272, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 – bis, c.p.c., dal quale la intende essere Parte_2
garantita e manlevata per ogni eventuale conseguenza derivante dall'esito del presente giudizio per le ragioni e per i rapporti innanzi chiariti.
2. autorizzata ed effettuata la chiamata in persona del legale rapp.te p.t., e della CP_13 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. ,a. rigettare le domande proposte nei CP_2
confronti del perché infondate, ai sensi di quando Controparte_1
chiarito nella presente comparsa di costituzione;
b. in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, condannare la chiamata in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di ditta CP_13
appaltatrice dei lavori che avrebbero cagionato i danni lamentati dall'attrice, e
in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di direttore dei Controparte_2
lavori di cui sopra, a tenere indenne e manlevare il Controparte_14
[..
[...] [... delle somme che la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere agli attori.
Conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del 6.12.2016, il Giudice fissava per la prima comparizione delle parti, la successiva udienza del 15.9.2017, autorizzando la chiamata in causa della e della Controparte_3 Controparte_2
In data 26.7.2016, si costituiva la che si associava all'eccezione di Controparte_2
prescrizione sollevata dal convenuto e contestava l'asserita cattiva CP_1
esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, deducendo che detti lavori sarebbero stati eseguiti a regola d'arte; eccepiva, inoltre, che la mancata ultimazione dei lavori in oggetto, sarebbe stata, piuttosto, causata dall'opposizione della stessa la quale non avrebbe consentito l'accesso al suo appartamento, Parte_1
impedendo, in tal guisa, alla D.L. di potere effettuare il dovuto collaudo.
Deduceva, ancora, che l'intervento eseguito dalla ditta nel 2015, CP_13
avrebbe richiesto una attività di progettazione finalizzata al solo ripristino della funzionalità, ragion per cui alcun asserito danno estetico potrebbe essere attribuito alla quale progettista. Contestava, infine, l'asserito danno per il Controparte_2
mancato godimento dell'immobile, in quanto non provato né in ordine all'an debeatur, né tantomeno in ordine al quantum.
La rappresentava, a sua volta, di aver stipulato apposita polizza per la CP_2
copertura dei rischi professionali, pertanto, chiedeva estendersi il giudizio alla Soc.
DUAL S.P.A. in p.l.r.p.t. CP_7
Formulava, infine, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE:
1. Chiede di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della in Controparte_15
p.l.r.p.t., con sede legale alla Via Edmondo De Amicis 15, 20123 Milano, e chiede di disporsi lo spostamento dell'udienza di prima comparizione. NEL MERITO: 1.
Dichiarare estinto ogni credito relativo ai fatti di causa verificatisi oltre un quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione;
2. Rigettare integralmente le domande della e del Parte_1 Controparte_1
in quanto inammissibili ed infondate;
2. In via subordinata, in
[...]
6 caso di accoglimento della domanda ex adverso, condannare la Controparte_15
in p.l.r.p.t., con sede legale alla Via Edmondo De Amicis 15, 20123 Milano, a
[...]
manlevare la di tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti CP_2
dall'emananda sentenza, in virtù della polizza n. n.PI-09822716H2. 4. con condanna di spese e competenze con attribuzione agli avvocati antistatari.”
All'udienza del 15.9.2017, il Giudice, dott.ssa Gabriella Bonavolontà, fissava, per la prima comparizione delle parti, l'udienza del 25.5.18, autorizzando la chiamata in causa della Controparte_15
In data 3.5.2018, si costituiva la la quale, preliminarmente, Controparte_15
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, esponendo che la polizza in oggetto sarebbe stata stipulata direttamente con (compagnia Controparte_5
di assicurazioni autorizzata ad operare in in regime di libertà di stabilimento) e CP_7
non con la (società mandataria per la sottoscrizione di rischi Controparte_15
assicurativi)sicché l'odierna chiamata in causa non avrebbe, nella sua qualità di mero agente, assunto alcuna obbligazione a proprio carico.
Nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande avanzate da parte attrice in Contro quanto carenti di prova, allineandosi alle difese svolte dalla in merito al comportamento dell'odierna attrice, la quale avrebbe impedito il collaudo dei lavori, nonché in ordine all'intervento di manutenzione, che sarebbe stato diretto unicamente al ripristino della funzionalità dell'impermeabilizzazione delle coperture, senza alcuna finalità estetica.
Contestava inoltre, l'asserito danno da mancato godimento, in quanto non provato.
Così, dunque, concludeva la terza chiamata: “In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, Controparte_15
conseguentemente, disporne l'estromissione dal presente giudizio, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. Nel merito in via principale: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, Controparte_15
conseguentemente, in caso di mancato accoglimento della domanda di estromissione, rigettare le domande tutte formulate nei suoi confronti. Nel merito in via
7 subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via preliminare e principale, rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di previo accertamento dell'assenza di responsabilità Controparte_15
della e del rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti. Nel CP_2
merito in via di ulteriore subordine: Nella ulteriore e non creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse una responsabilità professionale della e si CP_2
ritenesse inspiegabilmente legittimata passiva della presente azione CP_15
, dichiarare l'Assicurata tenuta a risarcire parte convenuta soltanto dei danni
[...]
dalla stessa direttamente cagionati, precisamente provati e accertati e, in ogni caso, dichiarare tenuta a manlevare la per l'importo dovuto a sua CP_15 CP_2
esclusiva condotta colposa, per gli importi eccedenti la franchigia contrattuale di €
2.500,00, entro il limite di € 500.000,00, in virtù della stretta applicazione delle clausole contrattuali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
All'udienza del 25.5.2018, si costituiva in giudizio la Controparte_3
eccependo la nullità della notifica per essere stata erroneamente indicata la propria denominazione sociale e la propria sede.
Seguiva autorizzazione alla rinotifica dell'atto di citazione, con rinvio della causa all'udienza 11.12.2018.
La deduceva preliminarmente di essere titolare di una Controparte_3
polizza assicurativa globale per la responsabilità nell'esecuzione dei lavori con la sicché ne chiedeva la chiamata in garanzia. Controparte_16
Nel merito, eccepiva l'infondatezza e la indeterminatezza della domanda (anche in ordine al quantum della richiesta risarcitoria) atteso che i danni in questione sarebbero stati provocati dalla imperfetta esecuzione dei lavori precedentemente eseguiti dalla ditta Geo, incaricata dal nel 2010, e non essendovi CP_10 CP_1
prova del nesso eziologico tra i danni lamentati da parte attrice e la presenza di infiltrazioni, né della riconducibilità di dette infiltrazioni ai lavori effettuati dalla
[...]
tant'è vero che queste, per stessa ammissione di parte attrice, sarebbero CP_3
8 state risolte dai lavori di rifacimento delle coperture e delle tompagnature realizzati nel 2015 dalla predetta chiamata in causa.
La formulava, pertanto, le seguenti richieste: “1) Preliminarmente, previa CP_3
differimento dell'udienza, autorizzi la alla chiamata Controparte_3
in garanzia della 2) Rigetti la domanda attrice in quanto Controparte_16
infondata e non provata.3) In via subordinata manlevi Controparte_3
dal risarcimento dei presunti i danni provocati all'attore in quanto eventuale
[...]
obbligato al pagamento è la garante ” Controparte_16
Con atto di chiamata in garanzia del 13.6.2018, la a seguito della Controparte_2
eccezione sollevata dalla evocava in giudizio anche la Controparte_17 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_5
“In caso di accoglimento della domanda ex adverso. Condannare la
[...]
in p.l.r.p.t., con sede della Rappresentanza Controparte_18
Generale in Italia alla Via delle Posta 7, 20123 Milano, a manlevare la CP_2
di tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'emananda sentenza, in virtù di
[...]
polizza n.PI-09822716H2, con condanna di spese e competenze con attribuzione agli avvocati antistatari.”
In data 21.11.2018, si costituiva, pertanto, la , Controparte_5
rappresentando che la polizza stipulata con la in vigore al Controparte_2
momento della denuncia del sinistro, prevederebbe un massimale per ogni richiesta di risarcimento di risarcimento e in aggregato annuo pari a € 500.000,00, nonché la franchigia di € 2.500,00 per sinistro.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza delle domande avanzate da parte attrice, ribadendo le stesse eccezioni e deduzioni già formulate nelle difese svolte dalla
[...]
invocava, altresì, l'operare della decadenza di cui all'art. 1667 c.c. CP_2
La concludeva, dunque, nel modo seguente: “Nel merito in Controparte_5
via principale: Accertare l'assenza di responsabilità dell'assicurata CP_2
rigettando la domanda avanzata nei suoi confronti, anche per intervenuta prescrizione o decadenza del diritto vantato da parte attrice e, conseguentemente,
9 rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di Controparte_5
Nel merito in via subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato
[...]
accoglimento della domanda formulata in via principale, nella non creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse una responsabilità professionale dell'assicurato
[...]
accertare e dichiarare il suo effettivo grado di responsabilità per la sua CP_2
esclusiva e distinta attività professionale, dichiararla tenuta a risarcire soltanto i danni dalla stessa direttamente cagionati e provati e, in ogni caso, dichiarare
[...]
tenuta a manlevare l'assicurata Controparte_5 CP_2
per il solo importo eccedente la franchigia contrattuale di € 2.500,00, entro il limite di cui al massimale di polizza, esclusi tutti i maggiori importi determinati dalla mancata collaborazione dell'assicurata in violazione dell'art. VI, lett. b) del testo di polizza, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le spese legali e processuali.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore della scrivente che si dichiara antistataria”.
Successivamente, all'udienza del 11.12.2018., atteso il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, veniva assegnato termine per la comunicazione dell'invito alla stipulazione della stessa, la quale, riscontratasi l'impossibilità di addivenire ad un accordo, veniva definita con verbale negativo del 23.10.2019.
Il Giudice autorizzava, quindi, la a chiamare in causa la Controparte_3
per l'udienza del 27.10. 2020. Controparte_19
Si costituiva la contestando che le infiltrazioni alla proprietà Controparte_7
sarebbero state unicamente addebitabili ai precedenti lavori di Parte_1
impermeabilizzazione del lastrico solare, cui il successivo l'intervento da CP_3
avrebbe, semmai, posto rimedio, come anche ammesso dalla stessa attrice e
[...]
difettando, in ogni caso, alcuna prova in ordine alla responsabilità della sua assicurata. Contestava il quantum della richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice, nonché la mancata deduzione da parte della stessa della concreta ed effettiva indisponibilità del proprio immobile ed eccepiva, in ogni caso, l'operare della franchigia così come disciplinata dalle condizioni di polizza. Ciò premesso, così
10 concludeva la “1)dichiarare inammissibili in rito ed infondate Controparte_7
nel merito e, comunque, rigettare le domande formulate dalla sig.ra Parte_1
anche nei confronti di e per essa di 2)
[...] Controparte_3 Controparte_7
in ogni caso rigettare ogni domanda formulata nei confronti di Controparte_7
anche di manleva formulata da essa con vittoria di spese e diritti di Controparte_3
causa.”.
All'udienza del 16.11.2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 29.11.2022venivano ascoltati il teste di parte attrice, sig. , ed il teste della terza chiamata, Testimone_2 Controparte_2
sig. ; quindi, all'udienza del 7.2.2023, veniva ascoltato il teste Controparte_20
della terza chiamata in causa, Sig. ; all'udienza Controparte_2 Testimone_3
del 27.6.2023, veniva, infine, escusso il teste di parte attrice, sig. . Testimone_4
Considerata la necessità di procedere a CTU, veniva designato quale consulente tecnico l'ing. . Successivamente, ritenuta la causa matura per Persona_2
la decisione, veniva disposto rinvio all'udienza cartolare del 10.12.2024per la precisazione delle conclusioni;
quivi, il Giudice riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Ebbene, si rileva, anzitutto, che tutte le parti sono state regolarmente citate in giudizio e che si sono costituite nel rispetto dei termini processuali.
A questo punto, va, preliminarmente, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla atteso che la polizza sottoscritta dalla Controparte_4 [...]
non è stata stipulata con la stessa, bensì con la CP_2 Controparte_5
[...]
La risulta, invero, essere un mero agente che presta servizi di Controparte_4
intermediazione nel settore delle assicurazioni e che esercita l'attività di gestione stragiudiziale dei sinistri.
Di ciò si ha riscontro sia nel certificato di polizza, sia nella quietanza di premio
(entrambe depistiate in atti)dai quali può ben evincersi che la sottoscrizione sia stata
11 apposta dal rappresentante di Controparte_5
Inoltre, appare già ictu oculi evidente che tutte le pagine prestampate del certificato di polizza siano intestate ad e che nella “cover” Controparte_21
del predetto certificato figuri la seguente dicitura: “Il presente contratto di assicurazione è stipulato da per il tramite di Controparte_5
ed è sottoscritto dal Rappresentante Generale per l'Italia di Controparte_4 [...]
. Sempre nel predetto certificato, poi,è fatta Controparte_5
menzione della descrizione dell'attività svolta dalla identificata Controparte_15
quale “società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché Agente iscritto nel Registro Unico Intermediari…”Da quanto emerso, ne consegue che la nel suo differente ruolo di agente assicurativo/intermediario, non ha Controparte_4
assunto alcuna obbligazione assicurativa con la (non essendo, Controparte_2
d'altronde, essa una stessa società assicurativa)ragione per la quale non doveva essere chiamata in giudizio. Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della suddetta terza chiamata con ogni conseguenza in merito alle Controparte_15
spese, come da dispositivo.
Sempre preliminarmente, va, poi, respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dal convenuto avverso le pretese creditorie dell'attrice, in ordine ai danni CP_1
originati dai lavori di rifacimento del terrazzo del 2008 e di manutenzione delle coperture ad opera della nel 2010 e ciò in quanto - tenendo conto che la CP_22
notificazione dell'atto di citazione risale al luglio del 2016 - i fenomeni infiltrativi lamentati dall'odierna istante, pur avendo insorgenze differenti, sono stati risolti solo a seguito dei lavori del 2016, come anche accertato dalla CTU disposta nel presente giudizio ( cfr. pag. 13 della relazione tecnica redatta dall' CTU, ing. : Per_2
“Dall'analisi della documentazione in atti e dai rilievi effettuati durante i sopralluoghi si è rilevato che sono state effettuate lavorazioni dal 2016 ad oggi che hanno risolto il problema infiltrativo.”).
Non rileva, dunque, in alcun modo il fatto che alcune delle causali abbiano avuto inizio sin dal 2009, ciò in quanto il caso di specie integra un'ipotesi di illecito
12 permanente.
Nel caso delle infiltrazioni, come quello di cui trattasi, infatti, l'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene rimossa. Trattandosi di una situazione antigiuridica che continua nel tempo, il termine quinquennale di prescrizione inizia, dunque, a decorrere solo al cessare di essa.
Ed invero, mentre nel caso di illecito istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno, nel caso di illecito permanente, protraendosi il verificarsi dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa (Cass. 9318/2018 e Cass. 23763/2011).
In proposito, ricordano i Giudici della Suprema Corte che, allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo, mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano(Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 4677 del 15/02/2023).
Ciò detto, va, poi, disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., formulata dalla
, con la propria comparsa di costituzione e Controparte_5
risposta, cui aderiva la con la propria memoria ex art. 183 c.p.c 1° Controparte_2
13 termine (“…in subordine si aderisce all'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dalla ). Controparte_5
Si rileva, invero, che tale eccezione avrebbe dovuto essere sollevata dalla CP_3
quale ditta esecutrice dei lavori commissionati dal condominio convenuto,
[...]
giusto contratto di appalto tra loro stipulato in data 18.11.2014 (cfr. scrittura privata allegata alla comparsa di costituzione del condominio di a Controparte_1
46) CP_1
Si evidenzia, in proposito, che la nulla ha eccepito in merito alla Controparte_3
mancata denuncia dei vizi dell'opera, entro il termine di cui all' art. 1667 c.c., da parte del committente.
Soltanto per scrupolo, si vuole precisare che, anche a voler ritenere che la
[...]
- quale incaricata della direzione dei lavori– avesse avuto legittimazione CP_2
per proporre l'eccezione in parola, quest'ultima, essendo stata avanzata per la prima volta nella memoria ex art. 183 c.p.c 1° termine, non risulterebbe, comunque, essere stata proposta tempestivamente.
Si rammenta, in proposito, che in tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio; pertanto, la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14569 del 24/05/2024).
Appurato, dunque, che la non ha eccepito ritualmente la maturata Controparte_2
decadenza ex art. 1667 c.c., deve essere, altresì, rilevato che l'eccezione della
[...]
(compagnia assicurativa della ), sebbene Controparte_5 Controparte_2
proposta tempestivamente, non possa, in ogni caso, essere estesa anche alla sua assicurata. Il terzo chiamato in causa può, infatti, validamente sollevare, in luogo dell'assicurato che lo ha chiamato, l'eccezione di prescrizione, ma non l'eccezione di decadenza: “In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria),
l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa
14 dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente.” (Cass. civ. n.28/11/2019 n. 31071).
La dunque, non solo non ha sollevato personalmente e Controparte_2
tempestivamente l'eccezione di decadenza ma “non può neppure avvalersi dell'eccezione di decadenza sollevata dalla compagnia assicurativa." (cfr. Corte
d'Appello di Milano, Sentenza n. 2321/2022 del 01-07-2022).
Giungendo al merito, la domanda risulta fondata per quanto di ragione.
Orbene, prima di procedere all'esame delle risultanze istruttorie, deve anzitutto precisarsi che per i medesimi danni lamentati da parte attrice, oltre alla responsabilità della ditta esecutrice dei lavori , per come accertata dalle indagini CP_3
peritali, concorre sia la responsabilità del convenuto, committente dei CP_1
lavori eseguiti dalla predetta ditta, sia quella della nella qualità di Controparte_2
direttore dei lavori.
Per quanto riguarda la posizione del , esso è, invero, tenuto a rispondere CP_8
dei danni per le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà esclusiva dell'odierno istante, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'appalto dei lavori ad una ditta esterna per la manutenzione sulle parti comuni, non fa venire meno gli obblighi di custodia e vigilanza sulle stesse a carico del , quale CP_8
soggetto custode, sicché l'Ente di gestione può essere chiamato a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., al posto della ditta appaltatrice o in solido con essa.
La responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è, invero, esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una "culpa in eligendo" nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario
15 accertare se l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito. (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20619 del
30/09/2014).
Al caso di specie deve, dunque, ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 2051
c.c., ai sensi del quale: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Con specifico riferimento al condominio negli edifici, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che, la consegna del bene alla ditta appaltatrice non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza che spetta al committente(Cass. civ., Sez. III, 17/03/2021, n.
7553).
In particolare, nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata ( come nel caso di specie), non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo - nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del per via della sua funzione primaria di Controparte_23
copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie.(Cass. Sez.
2 - Ordinanza n.
11671 del 14/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15734 del 18/07/2011).
Più recentemente ancora, la Suprema Corte ha, ulteriormente, ribadito che la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore
16 imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo, esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori(Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 7553 del
17/03/2021).
A lume dei superiori richiami giurisprudenziali, dunque, indipendentemente dall'avvenuta consegna - quale area di cantiere - all'appaltatore, per l'esecuzione di lavori volti alla relativa manutenzione o ristrutturazione, il tetto (o il lastrico solare) deve considerarsi nella persistente disponibilità del , con conseguente CP_1
permanenza, in capo a quest'ultimo, delle obbligazioni connesse alla sua custodia e delle connesse responsabilità per il relativo inadempimento.
Ciò chiarito (in merito alla responsabilità del ), per quanto, invece, CP_1
concerne la responsabilità del direttore dei lavori e del progettista (nel caso di specie, per come si vedrà, in relazione ai soli danni prodottisi a seguito dei lavori condominiali sul tetto di copertura eseguiti dalla sotto la direzione della Controparte_3
la Suprema corte ha avuto modo di precisare che, in tema di Controparte_2
responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto".
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto,
17 di riferirne al committente(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020).
Il Direttore dei Lavori deve, dunque, controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Viceversa, non può andare esente da responsabilità.
Ciò debitamente premesso, si rappresenta che, nel presente giudizio, è stato ritenuto necessario procedere alla nomina di CTU, del cui elaborato peritale vanno, qui, recepite in toto le conclusioni, in quanto esse appaiono frutto di osservazioni coerenti, del tutto congrue, opportunamente circostanziate ed informate della documentazione in atti, sicché non si profila alcun ragionevole motivo per discostarsene.
Deve, anzitutto, rilevarsi che, come rappresentato dal consulente incaricato, dal sopralluogo effettuato non sono state, allo stato, riscontrate “infiltrazioni attive” provenienti dal tetto di copertura dell'appartamento, essendo stato appurato che “sono state effettuate lavorazioni dal 2016 ad oggi che hanno risolto il problema infiltrativo” Le lavorazioni effettuate sono state, nello specifico, le seguenti: a)
“sostituzione grondaia lungo il prospetto principale sulla via Cavallerizza a CP_1
(foto 1-2-3); la grondaia copre e protegge – cosa che non avveniva in precedenza – la testa della muratura perimetrale;
tale lavorazione ha risolto le infiltrazioni verificatesi nel corpo scale e pareti limitrofe (zona N, C, E, B) ; b) creazione scossalina (foto n.4) sulla testa del muro lato stanza da letto, tale lavorazione ha risolto le infiltrazioni rilevate nella camera da letto e zone limitrofe (zona S); c) applicazione guaina e sigillature ai confini delle porzioni di tetto interessati dai due diversi interventi manutentivi (foto n.5), tale lavorazione ha risolto le infiltrazioni rilevate nel ripostiglio e zone limitrofe (zona G, F, I)”
In merito, all'eliminazione dell'umidità diffusa intorno all'infisso della zona “I”, il
CTU, ha, invece, ritenuto necessario che sarebbe necessaria: “sostituzione vecchio infisso metallico;
- rimozione soglia in marmo e porzione di
18 pavimentazione/battiscopa del terrazzo;
- impermeabilizzazione sotto la soglia e risvolto sulla terrazzo / muratura con riposizionamento soglia e pavimentazione/battiscopa” , tutti interventi che non sono stati effettuati dall'odierna attrice e che, come sotto si specificherà, hanno rappresentato una concausa dei lamentati danni.
Il CTU, al fine di rispondere ai quesiti, ha, dunque, preso in esame la documentazione in atti, in particolare, ha preso a riferimento la perizia giurata del 15.4.2016 a firma dell'ing. e la relazione a firma dell'ing. del 29.3.2009 ed i rilievi Per_1 Per_3
fotografici in esse contenuti.
A questo punto, il perito, ing. , evadendo il quesito relativo all'accertamento Per_2
delle cause delle lamentate infiltrazioni, nel procedere a distinguere le predette in ragione dei diversi danni riportati all'immobile attoreo, ha così relazionato: “In riferimento ai danni nella zona identificata nella tavola 1 come zona “S” camera da letto, l'infiltrazione rilevata è compatibile con le criticità del muro che, non adeguatamente protetto sulla testa era interessato dallo scorrere dell'acqua piovana proveniente dal tetto di copertura. Dai rilievi fotografici è evidente che precedentemente ai lavori di rifacimento della copertura era presente una scossalina che fungeva con efficacia a proteggere il muro perimetrale dallo scorrimento delle acque piovane;
tale scossalina venne eliminata durante i lavori di rifacimento suddetti. Durante il sopralluogo è stato verificato che tale scossalina è stata nuovamente posizionata e non sono state accertate infiltrazioni attive”
Quanto al periodo di insorgenza delle predette infiltrazioni il consulente incaricato ha riferito che “le infiltrazioni verificate nella zona “S” siano insorte successivamente ai lavori sul tetto di copertura del 2015”.
Proseguendo oltre, il CTU ha, poi, riscontrato che “In riferimento ai danni nella zona identificata nella tavola 1 come zona N, C, E, B la causa è da attribuire alla criticità CP_1 della grondaia fornita e montata dalla , così come rappresentato nel CP_10
rilievo fotografico allegato al resoconto dei lavori compilato il 24/03/2010 dall' ing.
E' evidente, dalla foto 8 e 9 che la grondaia è sottodimensionata, costituita Tes_1
19 da parte di una tubazione in pvc all'uopo adattata in modo artigianale, e non copre completamente la muratura del fabbricato. In caso di pioggia di forte intensità
l'acqua tracimando bagnava il muro perimetrale con le conseguenti infiltrazioni riscontrate dai rilievi fotografici. Concausa in misura minore di tali danni è la cattiva sigillatura nelle giunzioni del tetto di copertura effettuata durante i lavori del
2010 dalla ditta Tecno Geo”
Di tali infiltrazioni, - verificatesi nella zona “B”; “N”, “C”, “E”- il CTU, ha individuato quale periodo di insorgenza delle infiltrazioni, quello successivo ai lavori sul tetto di copertura del 2010 ( dunque, tali infiltrazioni preesistevano già al tempo in cui venivano appaltati i lavori per il rifacimento del tetto di copertura eseguiti dalla
. Controparte_3
Procedendo nella disamina, il CTU ha, poi, esposto che :“In riferimento ai danni riscontrati nella zona identificata nella tavola 1 come zona “I” ai margini dell'infisso esterno nel vano verso il terrazzo, si ritiene che le infiltrazioni sono dovute a risalita di umidità capillare, non avendo i lavori eseguiti sul terrazzo incluso la sostituzione della soglia in marmo con impermeabilizzazione al di sotto di essa, oltre alla fatiscenza dello stesso infisso, che consente infiltrazioni nella sola zona ai margini dello stesso, in caso di pioggia battente.”
Rispetto a tali infiltrazioni, verificatesi nella zona “I” intorno all'infisso, il CTU ne ha accertato l'insorgenza in epoca successiva ai lavori di rifacimento del terrazzo del
2008, specificando, tuttavia, che concorrerebbero ad esse anche la scarsa qualità dell'infisso presente, nelle immediate vicinanze dello stesso, sicché, il consulente incaricato ( nell'evidenziare che, allo stato, non sussistono ulteriori infiltrazioni attive provenienti dalla copertura dell'appartamento) ha ritenuto che per eliminare tale sola problematica sarebbe ancora necessaria la sostituzione del vecchio infisso metallico, la rimozione della soglia in marmo e della porzione di pavimentazione/battiscopa del terrazzo, nonché l'impermeabilizzazione sotto la soglia e risvolto sulla terrazzo / muratura con riposizionamento della soglia e della pavimentazione/battiscopa.
Con riferimento a tali danni (zona “I” intorno all'infisso) si ravvisa, pertanto, un
20 concorso colpa ex art. 1227 c.c., della stessa danneggiata, essendo emersa dall'esame peritale la corresponsabilità della stessa la quale avrebbe dovuto procedere Parte_1
con gli interventi indicati dal CTU già tempo prima, in modo da evitare o, quantomeno, non aggravare gli ammaloramenti da lei lamentati.
Sul punto, va, anche, evidenziato che l'odierna attrice ha, di fatto, impedito alla CP_3
ed ai suoi operai l'accesso al suo appartamento, per cui il mancato
[...]
completamento delle rifiniture non può che esserle in qualche modo ascritto.
Tale circostanza è comprovata dalle dichiarazioni rese in corso di giudizio dai testi e , indotti dalla terza chiamata in causa, Controparte_20 Testimone_3
Controparte_2
.Invero, all'udienza del 29.11.2022, il teste, sig. , dipendente Controparte_20
della , (che ha personalmente eseguito le opere per cui è causa) Controparte_3
confermava che nel settembre del 2015, mentre erano in corso i lavori deliberati dal
, l'odierna istante manifestava la propria Controparte_1
indisponibilità a far ulteriormente accedere sui luoghi di lavoro attraverso il suo appartamento, sia l'impresa che il direttore dei lavori: “sì è vero, noi abbiamo effettuato i lavori all'esterno dell'appartamento non siamo mai entrati all'interno dell'appartamento dell'attrice. C'era un ascensore di cantiere che andava sul lastrico solare di un altro soggetto e la sig.ra non ci ha consentito Parte_1
l'accesso suoi luoghi di lavoro dal suo appartamento”; “posso solo dire che la maggior parte dei lavori erano terminati, mancavano solo i lavori di rifinitura”.
All'udienza del 7.2.2023, veniva, poi, escusso, Sig. , a Testimone_3
conoscenza dei fatti di causa per avere lavorato con la presso il CP_3 CP_1
convenuto intorno al 2015/2016, il quale ha, anch'egli, confermato: “Stavamo terminando i lavori al rientro delle ferie ma ci è stato impedito di salire sul terrazzo dalla Sig.ra È capitato una volta ma dopo non ci ha fatto più finire. Parte_1
Dovevamo completare i rifinimenti. Eravamo sulla finitura”; “I lavori sono stati sospesi da quel momento in poi. Dovevamo completare le finiture”; “Preciso che queste finiture si dovevano realizzare sul terrazzo di copertura della Sig.ra
21 . Parte_1
Proseguendo nella disamina dei vari danni lamentati dall'attrice, il CTU ha, poi, rappresentato che: “In riferimento ai danni nella zona identificata nella tavola 1 come zone G, F, la causa è da attribuire alle imperfezioni nelle zone di congiunzione della copertura (ex eternit, lavori effettuati nel 2010) posta in corrispondenza dei sottostanti danni verificatesi.”.
Tali infiltrazioni verificate nella zona “G”, “F”, sono insorte, a parere del consulente incaricato, successivamente ai lavori sul tetto di copertura del 2010;
Infine, il CTU ha rappresentato che“In merito alle cause delle “puntinature” rilevate all'intradosso dell'ambiente “I” in doghe lignee, si può affermare che sono compatibili con le operazioni di getto del massetto in estradosso così come descritto nella documentazione in atti.”
Queste ultime infiltrazioni verificatesi nella zona “I” – puntinature intradosso, a parere del Ctu, sono, invece, insorte successivamente ai lavori sul tetto di copertura del 2015.
Orbene, riassumendo, alla luce della superiore elencazione, si evince che non tutti i danni riportati all'immobile attoreo risultano avere un nesso di causalità con i lavori effettuati nel 2015 e seguiti dalla quale direttore dei lavori. Controparte_2
In sintesi, il CTU ha, infatti, riscontrato i seguenti danni: danni alla verniciatura pareti e controsoffitto dell'ambiente “G ed F”; danni ai rivestimenti in legno e alla verniciatura delle pareti negli ambienti “N, C ed E”; danni alla verniciatura delle pareti e del soffitto dell'ambiente “S”( insorti successivamente ai lavori sul tetto di copertura del 2015)danni alla verniciatura pareti e controsoffitto dell'ambiente “I”
(insorti successivamente ai lavori sul tetto di copertura del 2015).
Lo stesso C.T.U. ha, poi, ritenuto “per maggior chiarezza e nell'interesse della giustizia rielaborare il computo metrico estimativo (allegato 2) con una indicazione più precisa dei danni relativamente ai diversi periodi in cui si sono verificati” (pag.
7/19 relazione C.T.U.).
In particolare, nell'allegato n. 2(che qui si richiama) all'ultima pagina, il perito ha
22 riepilogato le diverse categorie dei danni nel modo seguente: danni causati dai lavori del 2015 per €4.004,32; danni causati dai lavori 2010 per € 2.792,82; danni causati dai lavori 2008 per € 391,63; lavori per eliminazione dei danni causati dai lavori 2008 per € 370,18; lavori per eliminazione dei danni causati dai lavori del 2015 per €
445,55, il tutto per un totale di € 8.004,50.
Deve ritenersi che tale quantificazione tenga conto della concausa individuata dal
CTU nelle condizioni di vetustà dell'infisso, relativamente alla zona “I” intorno all'infisso.
Esaminando, dunque, il superiore prospetto e distinguendo tra lavori eseguiti ante-
2015 (dalla precedente ditta ) e post-2015 (dalla sotto la CP_22 Controparte_3
direzione si ricava che gli importi riferibili a tale ultima categoria Controparte_2
sono soltanto quelli di € 4.004,32 per “Danni lavori 2015” e di € 445,55 per “Lavori per eliminazione danni lavori 2015”, che, sommati tra loro, portano alla somma di €
4.449,87.
Al pagamento della predetta somma di € 4.449,87, oltre interessi come da dispositivo, vanno, dunque, condannati in solido la la ed il Controparte_3 Controparte_2
convenuto, mentre, invece, al pagamento della restante parte, CP_8
corrispondente ad € 3.554,63, oltre interessi come da dispositivo,(relativa ai lavori precedentemente eseguiti dalla ) va condannato il solo condominio di CP_22 [...]
di Napoli. Controparte_9
Nei limiti di quanto sopra, va, dunque, accolta la domanda di parte attrice per il risarcimento dei danni dovuti alla non perfetta impermeabilizzazione delle coperture esterne e delle tompagnature esterne del fabbricato, nonché dei danni dovuti ai successivi lavori condominiali sul tetto di copertura.
Infondata e non sorretta da prova è, invece, la doglianza attorea circa gli asseriti errori progettuali ed il mancato completamento delle rifiniture previste nel capitolato dei lavori condominiali 2015, in particolare riguardo la sostituzione della grondaia prospiciente i terrazzi indicati alle lettere L e T della relazione tecnica dell'Ing.
che secondo parte attrice avrebbe dovuto avere un aspetto più consono Per_1
23 all'importanza dell'appartamento e quindi non essere realizzata tenendo conto solo dell'aspetto funzionale.
La domanda va rigettata, atteso che dall'esame della documentazione offerta, non risulta allegato alcun grafico di progetto illustrante i dettagli “estetici” dell'intervento, ma esclusivamente una relazione tecnica contenente la descrizione delle opere di manutenzione ed il computo metrico con la quantificazione i costi (cfr. relazioni tecniche a firma dell'ing. incaricato dal condominio per la Testimone_5
progettazione degli interventi alle coperture dell'edificio, allegate alle comparse di costituzione e risposta del convenuto e della . CP_1 Controparte_2
Tali interventi, per come descritti dalla documentazione in parola, sono stati debitamente approvati dall'assemblea condominiale (cfr. verbali assembleari del
17.4.2014 e del 23.9.2014, allegati alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto) con il voto favorevole della stessa ragion per cui, CP_1 Parte_1
la predetta era ben a conoscenza del tipo di intervento deliberato dall'assise condominiale.
Per quanto detto, nessun danno “estetico” può, dunque, essere attribuito al
[...]
quale progettista, stante che detti interventi hanno avuto come fine CP_2
esclusivo il ripristino della funzionalità dell'impermeabilizzazione delle coperture, senza alcun riferimento a specifiche esigenze decorative ed ornamentali.
Va, infine, accolta, sebbene in minore misura rispetto a quella richiesta, la domanda di risarcimento avanzata dall'attrice per il limitato godimento del bene.
In punto di diritto, deve essere richiamata la nota pronuncia delle Sezioni Unite del
15.11.2022, n.33645, che, in tema di prova del danno da perdita di godimento del bene, ha ammesso la prova presuntiva.
Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II
Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
La sentenza delle Sezioni Unite ha definito, altresì, la nozione di danno risarcibile in
24 presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Va, pertanto, ritenuto che nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza(Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 30791 del 02/12/2024).
Giova evidenziare che il principio enunciato dalle Sezioni Unite, riferito alla perdita della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta alla inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, come nell'ipotesi di un immobile divenuto inabitabile a causa di infiltrazioni.
Nel rammentare, dunque, che in caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile.
25 (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 39 del 7 gennaio 2021), deve, allo stesso modo, ritenersi che, nel caso di specie, la mancata disponibilità dell'immobile rappresenti fatto di per sé sufficiente a configurare un danno, in quanto l'odierna attrice risulta essere stata privata della possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di proprietà, né alcuna prova contraria è stata in alcun modo offerta dalle controparti.
Orbene, giungendo al quantum, il CTU, per la stima del c.d. danno figurativo, ha riferito che soltanto le infiltrazioni di cui all'elenco contenuto nell'elaborato peritale - ai punti 2) e 3) - hanno limitato l'utilizzo dell'armadio e ripostiglio (zona “C”, “E”) e del vano zona “G”, e che queste hanno interessato una zona complessiva dell'immobile di circa 7 mq.
Per valutare l'indennizzo, il perito incaricato, ha fatto riferimento ai valori OMI del periodo dal 2010 (epoca di sostituzione della porzione di tetto in eternit e relativa grondaia) al 2022 (epoca di sostituzione grondaia e risoluzione delle problematiche infiltrative), ricavando una media tra i due valori di 9,75 €/mq mese, effettuando il seguente calcolo:9,75 €/mq. mese x 7,00 mq. x 12 mesi x 13 anni = 10.647,00 €, cui è stato, infine, applicato un coefficiente di riduzione pari al 50% in quanto le zone interessate potevano essere parzialmente utilizzate, ottenendo, così, la somma finale
€5.323,50. Detta somma, oltre interessi come da dispositivo, appare congrua e va, dunque, riconosciuta all'attrice, a titolo di ristoro del danno figurativo.
Si precisa che al pagamento di tale importo, va condannato il solo CP_1
trattandosi di danni derivati da infiltrazioni il cui periodo di insorgenza è successivo ai lavori sul tetto di copertura del 2010 e, dunque, da infiltrazioni che preesistevano rispetto al tempo in cui venivano appaltati i lavori per il rifacimento del tetto di copertura eseguiti dalla Controparte_3
Esaurito l'esame del merito, deve, poi, rigettarsi l'eccezione sollevata dalla Arch nei confronti della relativamente alla violazione di quest'ultima Controparte_2
dell'obbligo di cui all'art. VI, lett. a), delle condizioni generali di contratto, in virtù del quale l'assicurata, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo, sarebbe stata
26 tenuta a dare agli assicuratori, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla presa di conoscenza della richiesta risarcimento a lei presentata. La Arch, invero, deduceva chela società assicurata avrebbe appreso mediante le mail del 16.4.2015del
5.12.2015, inviate dall'ing. coniuge dell'odierna attrice, le diverse Tes_1
problematiche riscontrate all'immobile attoreo a seguito dei lavori eseguiti dalla
[...]
e che ciò malgrado avrebbe denunciato il sinistro alla Controparte_3
Compagnia soltanto in data 12 .6. 2017,dunque ben oltre il termine contrattualmente pattuito.
Orbene, sebbene di tale circostanza vi sia prova documentale (docc. 4 e 5 allegati alla memoria istruttoria del convenuto), non è stata, di contro, fornita alcuna CP_1
prova del fatto che dalla mancata informativa da parte dell'assicurata, sin dalle prime segnalazioni, sia dipeso un effettivo pregiudizio all'assicuratore, sicché l'eccezione della Arch deve ritenersi infondata.
Si rammenta, invero, che, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima,
l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Cass. Sez.
3 - Ordinanza
n. 19071 del 11/07/2024). Contro Va, pertanto, accolta la richiesta di manleva da parte della nei CP_2
confronti della , fermo restando l'operare della Controparte_5
franchigia prevista dalla polizza avente certificato N. PI-09822716H2 stipulata con decorrenza dal 22.07.2016 al 22.07.2017 e rinnovo del primo certificato N. TST-
02451-000-14-F) (cfr. doc. n.1 e n. 2 allegata alla comparsa di costituzione) -
La , dunque, manlevata per il solo importo eccedente la franchigia Parte_3
27 contrattuale di € 2.500,00.
Si accoglie, infine, la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti Controparte_3
della in forza della garanzia assicurativa per come risultante Controparte_7
dalle condizioni contrattuali di cui alla polizza stipulata tra le stesse ed allegata agli atti, dalle quali non si evince la previsione di alcuna franchigia (cfr. certificato di polizza e contratto di assicurazione in allegato alla comparsa di costituzione e risposta della . Controparte_3
Per le ragioni suesposte la domanda è, per quanto di ragione, fondata e, nei limiti di cui sopra, deve, pertanto, essere accolta.
Le spese di lite sono compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico delle parti soccombenti fatta eccezione per la Controparte_4
Quanto, invece, alle spese di lite relative alla chiamata in garanzia della CP_4
queste sono poste ad esclusivo carico della in quanto la
[...] Controparte_2
carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa, ictu oculi ravvisabile, ha reso l'iniziativa del chiamante palesemente arbitraria (Ordinanza Cass. n.
23123/2019).
Le predette spese sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna in solido il
28 in persona dell'amm.re Controparte_9
p.t., nonché la in persona del suo legale rapp.te p.t. e la Controparte_2 CP_24
persona del suol legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attrice della
[...]
complessiva somma di € 4.449,87 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dalla data di verificazione del danno , sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il in persona Controparte_9
dell'amm.re p.t al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €
3.554,63 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dalla data di verificazione del danno, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna, altresì, il in Controparte_9
persona dell'amm.re p.t., al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di 5.323,50, a titolo di c.d. danno figurativo, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dalla data di verificazione del danno, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- accoglie le domanda di manleva proposta dalla nei confronti della Controparte_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in Controparte_5
persona del suo legale rapp.te p.t, a tenere indenne la in forza della Controparte_2
polizza assicurativa richiamata in motivazione e per il solo importo eccedente la franchigia contrattuale di € 2.500,00,la per quanto questa sia Controparte_2
condannata a pagare per capitale ed interessi, oltre spese ,in favore di Parte_1
;
[...]
29 - accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
e , per l'effetto, condanna quest'ultima in persona del suo legale rapp.te CP_7
p.t., a tenere indenne la in forza della polizza assicurativa richiamata Controparte_3
in motivazione per quanto questa sia condannata a pagare per capitale ed interessi, oltre spese, in favore di;
Parte_1
- compensa le spese di lite per 1/3 e, per la residua parte, condanna in solido il la e la Controparte_9 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di € 363,30, Controparte_3 Parte_1
per esborsi e della somma di € 1695,00, per compensi professionali, e il solo
Napoli al pagamento della ulteriore Controparte_25
somma di euro 1695,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2 [...]
che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e CP_4
rimb. forf come per legge;
- pone definitivamente le spese della CTU a carico delle soccombenti, solidalmente tra loro.
Così deciso in Napoli il 20.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
30 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 23947/2016, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti
Severino Nappi e Francesco Percuoco, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Toledo n.282;
Attrice
CONTRO
in persona dell'amm.re Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Piscitelli e Gianluca Tuccillo, preso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 242;
Convenuto
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., (c. f.: )con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Napoli alla Via Posillipo n. 272, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni
Battista Ciotti e Manuela Minopoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli alla Piazza dei Martiri n. 30;
1 Chiamata in causa
con sede in Via Padre Michele Abete n. 25, Controparte_3
NTAS (P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fornaro, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Loggia dei Pisani n. 25, presso l'avv. Tommaso Perpetua;
Chiamata in causa
in persona del legale rapp.te p.t(c.f. ) con sede in Controparte_4 P.IVA_3
Milano, Via De Amicis n. 51, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Perin, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla Via C. Hajech n.10
Chiamata in garanzia
(c.f. Controparte_5
), in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per P.IVA_4
l'Italia dott.ssa con sede in Milano, Via della Posta n. 7, rappresentata CP_6
e difesa dall'avv. Ilaria Perin, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano,
Via C. Hajech n. 10,
Chiamata in garanzia
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Mogliano Controparte_7
Veneto (TV), via Marocchesa n. 14 (P.I. ),rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_5
Antonio Maiella (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Napoli al Rione Sirignano n.7;
Chiamata in garanzia
2 Conclusioni: come da note scritte depositate dal condominio convenuto in data
6.12.2024 e dall'attrice, dalla dalla , dalla Controparte_2 Controparte_7 CP_4
e dalla K) Ltd, in data 9.12.2024. CP_7 CP_5 CP_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.7.2016, l'attrice in epigrafe conveniva in giudizio il Controparte_1
premettendo di essere proprietaria di un immobile facente parte del predetto Ente di gestione, il quale sarebbe versato da tempo in un grave stato di dissesto dovuto a : a ) danneggiamenti, in più ambienti, per effetto di diffuse infiltrazioni di acque meteoriche riconducibili alla non perfetta impermeabilizzazione delle coperture e delle tompagnature esterne del fabbricato;
tale causa, a dire della convenuta, sarebbe quasi totalmente risolta, grazie ai lavori di rifacimento delle coperture e tompagnature effettuati dal condominio nel 2015, ed eccezione della parete esposta ad est della camera da letto, dove persisterebbero ulteriori e diffuse macchie di muffa); b) danneggiamenti causati dall' esecuzione dei lavori condominiali sul tetto di copertura;
c) errori progettuali e mancato completamento di rifiniture previste nel capitolato dei lavori condominiali 2015.
Tali danni venivano riscontrati anche dall'Ing. perito Persona_1
incaricato dall'odierna istante nel febbraio 2016, il quale, individuate le opere ritenute necessarie al ripristino quantificava l'importo del pregiudizio subito dall'istante in
€16.286,64, a ciò dovendosi aggiungere l'ulteriore pregiudizio derivante dal limitato godimento del bene che, relativamente al periodo compreso tra luglio 2009 e giugno
2015, si quantificava in € 18.374,40.
Ciò premesso, , adiva Codesto Tribunale, formulando le seguenti Parte_1
richieste: “1) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i fatti di cui in
3 premessa; 2) per l'effetto, condannare il alla via Cavallerizza Controparte_8
n. 46, ex art. 2051 ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 16.286,64 a titolo di risarcimento dei danni complessivamente subiti, ovvero della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU che già oggi si chiede, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
3) condannare il predetto convenuto al risarcimento dei danni causati dal limitato godimento dell'immobile, per Euro 18.374,40 ovvero nella diversa somma stabilita a mezzo
CTU che anche sotto tale profilo si domanda;
4) condannare il CP_8
alla via Cavallerizza n. 46 al pagamento di spese, diritti e competenze del
[...]
presente giudizio con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
In data 16.11.2026, si costituiva in giudizio il Controparte_9
chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea in quanto
[...]
inammissibile ed infondata. L'Ente di Gestione asseriva che, nel febbraio 2007, aveva appaltato alla l'esecuzione dei lavori di manutenzione del CP_10
lastrico solare responsabile delle infiltrazioni nell'appartamento oggi di proprietà dell'attrice e che tali lavori venivano conclusi nello stesso anno;
che, tuttavia, a seguito delle ripetute lamentele dell'odierna attrice, secondo la quale i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, tanto da causare l'insorgere di fenomeni infiltrativi nell'appartamento oggetto di causa, il , con le delibere del 17.4.2014 e CP_8
23.9.2014, aveva disposto con il voto favorevole della stessa l'esecuzione Parte_1
di ulteriori lavori al lastrico solare conferendo alla l'incarico di Controparte_3
eseguire le opere;
che dette opere venivano ultimate nel settembre 2015 sotto il controllo del D.L. incaricato dal condominio, nonché dell'ing. Controparte_2
coniuge della stessa attrice. Tes_1
CP_1 In punto di diritto, l di convenuto eccepiva la prescrizione del credito CP_12
vantato dall'attrice in relazione ad eventi verificatisi oltre un quinquennio prima della notifica dell'atto di citazione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto di ogni eventuale danno subìto a causa della inesatta esecuzione dei lavori
4 sarebbe esclusivamente responsabile la ditta esecutrice degli interventi e non l'Ente di gestione. Anche la domanda relativa ai danni “estetici” sarebbe, a dire di parte convenuta, infondata, in quanto l'attrice ed il proprio coniuge sarebbero stati parte attiva di tutta la fase progettuale propedeutica alla esecuzione dei lavori.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento della concorrente responsabilità della sig.ra per ogni danno eventualmente arrecato all'immobile ai sensi dell'art. 1227 Parte_1
c.c. Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dall'attrice, nonché
l'infondatezza della domanda risarcitoria per il limitato godimento del bene. il convenuto rappresentava, vieppiù, di avere appaltato i lavori per cui è CP_8
causa alla sotto la direzione della dalle quali riteneva di dover Controparte_3 CP_2
essere manlevata.
Tanto premesso, il così Controparte_1
concludeva le proprie difese: “in via preliminare, autorizzare e disporre la chiamata in garanzia ed in causa, previo differimento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione della in persona del legale rapp.te p.t., con sede CP_13
in S. AS (NA), alla Via De Rosa, 110, e della in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Posillipo 272, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 – bis, c.p.c., dal quale la intende essere Parte_2
garantita e manlevata per ogni eventuale conseguenza derivante dall'esito del presente giudizio per le ragioni e per i rapporti innanzi chiariti.
2. autorizzata ed effettuata la chiamata in persona del legale rapp.te p.t., e della CP_13 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. ,a. rigettare le domande proposte nei CP_2
confronti del perché infondate, ai sensi di quando Controparte_1
chiarito nella presente comparsa di costituzione;
b. in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, condannare la chiamata in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di ditta CP_13
appaltatrice dei lavori che avrebbero cagionato i danni lamentati dall'attrice, e
in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di direttore dei Controparte_2
lavori di cui sopra, a tenere indenne e manlevare il Controparte_14
[..
[...] [... delle somme che la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere agli attori.
Conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del 6.12.2016, il Giudice fissava per la prima comparizione delle parti, la successiva udienza del 15.9.2017, autorizzando la chiamata in causa della e della Controparte_3 Controparte_2
In data 26.7.2016, si costituiva la che si associava all'eccezione di Controparte_2
prescrizione sollevata dal convenuto e contestava l'asserita cattiva CP_1
esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, deducendo che detti lavori sarebbero stati eseguiti a regola d'arte; eccepiva, inoltre, che la mancata ultimazione dei lavori in oggetto, sarebbe stata, piuttosto, causata dall'opposizione della stessa la quale non avrebbe consentito l'accesso al suo appartamento, Parte_1
impedendo, in tal guisa, alla D.L. di potere effettuare il dovuto collaudo.
Deduceva, ancora, che l'intervento eseguito dalla ditta nel 2015, CP_13
avrebbe richiesto una attività di progettazione finalizzata al solo ripristino della funzionalità, ragion per cui alcun asserito danno estetico potrebbe essere attribuito alla quale progettista. Contestava, infine, l'asserito danno per il Controparte_2
mancato godimento dell'immobile, in quanto non provato né in ordine all'an debeatur, né tantomeno in ordine al quantum.
La rappresentava, a sua volta, di aver stipulato apposita polizza per la CP_2
copertura dei rischi professionali, pertanto, chiedeva estendersi il giudizio alla Soc.
DUAL S.P.A. in p.l.r.p.t. CP_7
Formulava, infine, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE:
1. Chiede di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della in Controparte_15
p.l.r.p.t., con sede legale alla Via Edmondo De Amicis 15, 20123 Milano, e chiede di disporsi lo spostamento dell'udienza di prima comparizione. NEL MERITO: 1.
Dichiarare estinto ogni credito relativo ai fatti di causa verificatisi oltre un quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione;
2. Rigettare integralmente le domande della e del Parte_1 Controparte_1
in quanto inammissibili ed infondate;
2. In via subordinata, in
[...]
6 caso di accoglimento della domanda ex adverso, condannare la Controparte_15
in p.l.r.p.t., con sede legale alla Via Edmondo De Amicis 15, 20123 Milano, a
[...]
manlevare la di tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti CP_2
dall'emananda sentenza, in virtù della polizza n. n.PI-09822716H2. 4. con condanna di spese e competenze con attribuzione agli avvocati antistatari.”
All'udienza del 15.9.2017, il Giudice, dott.ssa Gabriella Bonavolontà, fissava, per la prima comparizione delle parti, l'udienza del 25.5.18, autorizzando la chiamata in causa della Controparte_15
In data 3.5.2018, si costituiva la la quale, preliminarmente, Controparte_15
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, esponendo che la polizza in oggetto sarebbe stata stipulata direttamente con (compagnia Controparte_5
di assicurazioni autorizzata ad operare in in regime di libertà di stabilimento) e CP_7
non con la (società mandataria per la sottoscrizione di rischi Controparte_15
assicurativi)sicché l'odierna chiamata in causa non avrebbe, nella sua qualità di mero agente, assunto alcuna obbligazione a proprio carico.
Nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande avanzate da parte attrice in Contro quanto carenti di prova, allineandosi alle difese svolte dalla in merito al comportamento dell'odierna attrice, la quale avrebbe impedito il collaudo dei lavori, nonché in ordine all'intervento di manutenzione, che sarebbe stato diretto unicamente al ripristino della funzionalità dell'impermeabilizzazione delle coperture, senza alcuna finalità estetica.
Contestava inoltre, l'asserito danno da mancato godimento, in quanto non provato.
Così, dunque, concludeva la terza chiamata: “In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, Controparte_15
conseguentemente, disporne l'estromissione dal presente giudizio, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. Nel merito in via principale: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, Controparte_15
conseguentemente, in caso di mancato accoglimento della domanda di estromissione, rigettare le domande tutte formulate nei suoi confronti. Nel merito in via
7 subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via preliminare e principale, rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di previo accertamento dell'assenza di responsabilità Controparte_15
della e del rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti. Nel CP_2
merito in via di ulteriore subordine: Nella ulteriore e non creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse una responsabilità professionale della e si CP_2
ritenesse inspiegabilmente legittimata passiva della presente azione CP_15
, dichiarare l'Assicurata tenuta a risarcire parte convenuta soltanto dei danni
[...]
dalla stessa direttamente cagionati, precisamente provati e accertati e, in ogni caso, dichiarare tenuta a manlevare la per l'importo dovuto a sua CP_15 CP_2
esclusiva condotta colposa, per gli importi eccedenti la franchigia contrattuale di €
2.500,00, entro il limite di € 500.000,00, in virtù della stretta applicazione delle clausole contrattuali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
All'udienza del 25.5.2018, si costituiva in giudizio la Controparte_3
eccependo la nullità della notifica per essere stata erroneamente indicata la propria denominazione sociale e la propria sede.
Seguiva autorizzazione alla rinotifica dell'atto di citazione, con rinvio della causa all'udienza 11.12.2018.
La deduceva preliminarmente di essere titolare di una Controparte_3
polizza assicurativa globale per la responsabilità nell'esecuzione dei lavori con la sicché ne chiedeva la chiamata in garanzia. Controparte_16
Nel merito, eccepiva l'infondatezza e la indeterminatezza della domanda (anche in ordine al quantum della richiesta risarcitoria) atteso che i danni in questione sarebbero stati provocati dalla imperfetta esecuzione dei lavori precedentemente eseguiti dalla ditta Geo, incaricata dal nel 2010, e non essendovi CP_10 CP_1
prova del nesso eziologico tra i danni lamentati da parte attrice e la presenza di infiltrazioni, né della riconducibilità di dette infiltrazioni ai lavori effettuati dalla
[...]
tant'è vero che queste, per stessa ammissione di parte attrice, sarebbero CP_3
8 state risolte dai lavori di rifacimento delle coperture e delle tompagnature realizzati nel 2015 dalla predetta chiamata in causa.
La formulava, pertanto, le seguenti richieste: “1) Preliminarmente, previa CP_3
differimento dell'udienza, autorizzi la alla chiamata Controparte_3
in garanzia della 2) Rigetti la domanda attrice in quanto Controparte_16
infondata e non provata.3) In via subordinata manlevi Controparte_3
dal risarcimento dei presunti i danni provocati all'attore in quanto eventuale
[...]
obbligato al pagamento è la garante ” Controparte_16
Con atto di chiamata in garanzia del 13.6.2018, la a seguito della Controparte_2
eccezione sollevata dalla evocava in giudizio anche la Controparte_17 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_5
“In caso di accoglimento della domanda ex adverso. Condannare la
[...]
in p.l.r.p.t., con sede della Rappresentanza Controparte_18
Generale in Italia alla Via delle Posta 7, 20123 Milano, a manlevare la CP_2
di tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'emananda sentenza, in virtù di
[...]
polizza n.PI-09822716H2, con condanna di spese e competenze con attribuzione agli avvocati antistatari.”
In data 21.11.2018, si costituiva, pertanto, la , Controparte_5
rappresentando che la polizza stipulata con la in vigore al Controparte_2
momento della denuncia del sinistro, prevederebbe un massimale per ogni richiesta di risarcimento di risarcimento e in aggregato annuo pari a € 500.000,00, nonché la franchigia di € 2.500,00 per sinistro.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza delle domande avanzate da parte attrice, ribadendo le stesse eccezioni e deduzioni già formulate nelle difese svolte dalla
[...]
invocava, altresì, l'operare della decadenza di cui all'art. 1667 c.c. CP_2
La concludeva, dunque, nel modo seguente: “Nel merito in Controparte_5
via principale: Accertare l'assenza di responsabilità dell'assicurata CP_2
rigettando la domanda avanzata nei suoi confronti, anche per intervenuta prescrizione o decadenza del diritto vantato da parte attrice e, conseguentemente,
9 rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di Controparte_5
Nel merito in via subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato
[...]
accoglimento della domanda formulata in via principale, nella non creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse una responsabilità professionale dell'assicurato
[...]
accertare e dichiarare il suo effettivo grado di responsabilità per la sua CP_2
esclusiva e distinta attività professionale, dichiararla tenuta a risarcire soltanto i danni dalla stessa direttamente cagionati e provati e, in ogni caso, dichiarare
[...]
tenuta a manlevare l'assicurata Controparte_5 CP_2
per il solo importo eccedente la franchigia contrattuale di € 2.500,00, entro il limite di cui al massimale di polizza, esclusi tutti i maggiori importi determinati dalla mancata collaborazione dell'assicurata in violazione dell'art. VI, lett. b) del testo di polizza, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le spese legali e processuali.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore della scrivente che si dichiara antistataria”.
Successivamente, all'udienza del 11.12.2018., atteso il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, veniva assegnato termine per la comunicazione dell'invito alla stipulazione della stessa, la quale, riscontratasi l'impossibilità di addivenire ad un accordo, veniva definita con verbale negativo del 23.10.2019.
Il Giudice autorizzava, quindi, la a chiamare in causa la Controparte_3
per l'udienza del 27.10. 2020. Controparte_19
Si costituiva la contestando che le infiltrazioni alla proprietà Controparte_7
sarebbero state unicamente addebitabili ai precedenti lavori di Parte_1
impermeabilizzazione del lastrico solare, cui il successivo l'intervento da CP_3
avrebbe, semmai, posto rimedio, come anche ammesso dalla stessa attrice e
[...]
difettando, in ogni caso, alcuna prova in ordine alla responsabilità della sua assicurata. Contestava il quantum della richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice, nonché la mancata deduzione da parte della stessa della concreta ed effettiva indisponibilità del proprio immobile ed eccepiva, in ogni caso, l'operare della franchigia così come disciplinata dalle condizioni di polizza. Ciò premesso, così
10 concludeva la “1)dichiarare inammissibili in rito ed infondate Controparte_7
nel merito e, comunque, rigettare le domande formulate dalla sig.ra Parte_1
anche nei confronti di e per essa di 2)
[...] Controparte_3 Controparte_7
in ogni caso rigettare ogni domanda formulata nei confronti di Controparte_7
anche di manleva formulata da essa con vittoria di spese e diritti di Controparte_3
causa.”.
All'udienza del 16.11.2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 29.11.2022venivano ascoltati il teste di parte attrice, sig. , ed il teste della terza chiamata, Testimone_2 Controparte_2
sig. ; quindi, all'udienza del 7.2.2023, veniva ascoltato il teste Controparte_20
della terza chiamata in causa, Sig. ; all'udienza Controparte_2 Testimone_3
del 27.6.2023, veniva, infine, escusso il teste di parte attrice, sig. . Testimone_4
Considerata la necessità di procedere a CTU, veniva designato quale consulente tecnico l'ing. . Successivamente, ritenuta la causa matura per Persona_2
la decisione, veniva disposto rinvio all'udienza cartolare del 10.12.2024per la precisazione delle conclusioni;
quivi, il Giudice riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Ebbene, si rileva, anzitutto, che tutte le parti sono state regolarmente citate in giudizio e che si sono costituite nel rispetto dei termini processuali.
A questo punto, va, preliminarmente, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla atteso che la polizza sottoscritta dalla Controparte_4 [...]
non è stata stipulata con la stessa, bensì con la CP_2 Controparte_5
[...]
La risulta, invero, essere un mero agente che presta servizi di Controparte_4
intermediazione nel settore delle assicurazioni e che esercita l'attività di gestione stragiudiziale dei sinistri.
Di ciò si ha riscontro sia nel certificato di polizza, sia nella quietanza di premio
(entrambe depistiate in atti)dai quali può ben evincersi che la sottoscrizione sia stata
11 apposta dal rappresentante di Controparte_5
Inoltre, appare già ictu oculi evidente che tutte le pagine prestampate del certificato di polizza siano intestate ad e che nella “cover” Controparte_21
del predetto certificato figuri la seguente dicitura: “Il presente contratto di assicurazione è stipulato da per il tramite di Controparte_5
ed è sottoscritto dal Rappresentante Generale per l'Italia di Controparte_4 [...]
. Sempre nel predetto certificato, poi,è fatta Controparte_5
menzione della descrizione dell'attività svolta dalla identificata Controparte_15
quale “società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché Agente iscritto nel Registro Unico Intermediari…”Da quanto emerso, ne consegue che la nel suo differente ruolo di agente assicurativo/intermediario, non ha Controparte_4
assunto alcuna obbligazione assicurativa con la (non essendo, Controparte_2
d'altronde, essa una stessa società assicurativa)ragione per la quale non doveva essere chiamata in giudizio. Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della suddetta terza chiamata con ogni conseguenza in merito alle Controparte_15
spese, come da dispositivo.
Sempre preliminarmente, va, poi, respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dal convenuto avverso le pretese creditorie dell'attrice, in ordine ai danni CP_1
originati dai lavori di rifacimento del terrazzo del 2008 e di manutenzione delle coperture ad opera della nel 2010 e ciò in quanto - tenendo conto che la CP_22
notificazione dell'atto di citazione risale al luglio del 2016 - i fenomeni infiltrativi lamentati dall'odierna istante, pur avendo insorgenze differenti, sono stati risolti solo a seguito dei lavori del 2016, come anche accertato dalla CTU disposta nel presente giudizio ( cfr. pag. 13 della relazione tecnica redatta dall' CTU, ing. : Per_2
“Dall'analisi della documentazione in atti e dai rilievi effettuati durante i sopralluoghi si è rilevato che sono state effettuate lavorazioni dal 2016 ad oggi che hanno risolto il problema infiltrativo.”).
Non rileva, dunque, in alcun modo il fatto che alcune delle causali abbiano avuto inizio sin dal 2009, ciò in quanto il caso di specie integra un'ipotesi di illecito
12 permanente.
Nel caso delle infiltrazioni, come quello di cui trattasi, infatti, l'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene rimossa. Trattandosi di una situazione antigiuridica che continua nel tempo, il termine quinquennale di prescrizione inizia, dunque, a decorrere solo al cessare di essa.
Ed invero, mentre nel caso di illecito istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno, nel caso di illecito permanente, protraendosi il verificarsi dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa (Cass. 9318/2018 e Cass. 23763/2011).
In proposito, ricordano i Giudici della Suprema Corte che, allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo, mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano(Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 4677 del 15/02/2023).
Ciò detto, va, poi, disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., formulata dalla
, con la propria comparsa di costituzione e Controparte_5
risposta, cui aderiva la con la propria memoria ex art. 183 c.p.c 1° Controparte_2
13 termine (“…in subordine si aderisce all'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dalla ). Controparte_5
Si rileva, invero, che tale eccezione avrebbe dovuto essere sollevata dalla CP_3
quale ditta esecutrice dei lavori commissionati dal condominio convenuto,
[...]
giusto contratto di appalto tra loro stipulato in data 18.11.2014 (cfr. scrittura privata allegata alla comparsa di costituzione del condominio di a Controparte_1
46) CP_1
Si evidenzia, in proposito, che la nulla ha eccepito in merito alla Controparte_3
mancata denuncia dei vizi dell'opera, entro il termine di cui all' art. 1667 c.c., da parte del committente.
Soltanto per scrupolo, si vuole precisare che, anche a voler ritenere che la
[...]
- quale incaricata della direzione dei lavori– avesse avuto legittimazione CP_2
per proporre l'eccezione in parola, quest'ultima, essendo stata avanzata per la prima volta nella memoria ex art. 183 c.p.c 1° termine, non risulterebbe, comunque, essere stata proposta tempestivamente.
Si rammenta, in proposito, che in tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio; pertanto, la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14569 del 24/05/2024).
Appurato, dunque, che la non ha eccepito ritualmente la maturata Controparte_2
decadenza ex art. 1667 c.c., deve essere, altresì, rilevato che l'eccezione della
[...]
(compagnia assicurativa della ), sebbene Controparte_5 Controparte_2
proposta tempestivamente, non possa, in ogni caso, essere estesa anche alla sua assicurata. Il terzo chiamato in causa può, infatti, validamente sollevare, in luogo dell'assicurato che lo ha chiamato, l'eccezione di prescrizione, ma non l'eccezione di decadenza: “In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria),
l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa
14 dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente.” (Cass. civ. n.28/11/2019 n. 31071).
La dunque, non solo non ha sollevato personalmente e Controparte_2
tempestivamente l'eccezione di decadenza ma “non può neppure avvalersi dell'eccezione di decadenza sollevata dalla compagnia assicurativa." (cfr. Corte
d'Appello di Milano, Sentenza n. 2321/2022 del 01-07-2022).
Giungendo al merito, la domanda risulta fondata per quanto di ragione.
Orbene, prima di procedere all'esame delle risultanze istruttorie, deve anzitutto precisarsi che per i medesimi danni lamentati da parte attrice, oltre alla responsabilità della ditta esecutrice dei lavori , per come accertata dalle indagini CP_3
peritali, concorre sia la responsabilità del convenuto, committente dei CP_1
lavori eseguiti dalla predetta ditta, sia quella della nella qualità di Controparte_2
direttore dei lavori.
Per quanto riguarda la posizione del , esso è, invero, tenuto a rispondere CP_8
dei danni per le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà esclusiva dell'odierno istante, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'appalto dei lavori ad una ditta esterna per la manutenzione sulle parti comuni, non fa venire meno gli obblighi di custodia e vigilanza sulle stesse a carico del , quale CP_8
soggetto custode, sicché l'Ente di gestione può essere chiamato a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., al posto della ditta appaltatrice o in solido con essa.
La responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è, invero, esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una "culpa in eligendo" nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario
15 accertare se l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito. (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20619 del
30/09/2014).
Al caso di specie deve, dunque, ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 2051
c.c., ai sensi del quale: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Con specifico riferimento al condominio negli edifici, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che, la consegna del bene alla ditta appaltatrice non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza che spetta al committente(Cass. civ., Sez. III, 17/03/2021, n.
7553).
In particolare, nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata ( come nel caso di specie), non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo - nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del per via della sua funzione primaria di Controparte_23
copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie.(Cass. Sez.
2 - Ordinanza n.
11671 del 14/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15734 del 18/07/2011).
Più recentemente ancora, la Suprema Corte ha, ulteriormente, ribadito che la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore
16 imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo, esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori(Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 7553 del
17/03/2021).
A lume dei superiori richiami giurisprudenziali, dunque, indipendentemente dall'avvenuta consegna - quale area di cantiere - all'appaltatore, per l'esecuzione di lavori volti alla relativa manutenzione o ristrutturazione, il tetto (o il lastrico solare) deve considerarsi nella persistente disponibilità del , con conseguente CP_1
permanenza, in capo a quest'ultimo, delle obbligazioni connesse alla sua custodia e delle connesse responsabilità per il relativo inadempimento.
Ciò chiarito (in merito alla responsabilità del ), per quanto, invece, CP_1
concerne la responsabilità del direttore dei lavori e del progettista (nel caso di specie, per come si vedrà, in relazione ai soli danni prodottisi a seguito dei lavori condominiali sul tetto di copertura eseguiti dalla sotto la direzione della Controparte_3
la Suprema corte ha avuto modo di precisare che, in tema di Controparte_2
responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto".
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto,
17 di riferirne al committente(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020).
Il Direttore dei Lavori deve, dunque, controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Viceversa, non può andare esente da responsabilità.
Ciò debitamente premesso, si rappresenta che, nel presente giudizio, è stato ritenuto necessario procedere alla nomina di CTU, del cui elaborato peritale vanno, qui, recepite in toto le conclusioni, in quanto esse appaiono frutto di osservazioni coerenti, del tutto congrue, opportunamente circostanziate ed informate della documentazione in atti, sicché non si profila alcun ragionevole motivo per discostarsene.
Deve, anzitutto, rilevarsi che, come rappresentato dal consulente incaricato, dal sopralluogo effettuato non sono state, allo stato, riscontrate “infiltrazioni attive” provenienti dal tetto di copertura dell'appartamento, essendo stato appurato che “sono state effettuate lavorazioni dal 2016 ad oggi che hanno risolto il problema infiltrativo” Le lavorazioni effettuate sono state, nello specifico, le seguenti: a)
“sostituzione grondaia lungo il prospetto principale sulla via Cavallerizza a CP_1
(foto 1-2-3); la grondaia copre e protegge – cosa che non avveniva in precedenza – la testa della muratura perimetrale;
tale lavorazione ha risolto le infiltrazioni verificatesi nel corpo scale e pareti limitrofe (zona N, C, E, B) ; b) creazione scossalina (foto n.4) sulla testa del muro lato stanza da letto, tale lavorazione ha risolto le infiltrazioni rilevate nella camera da letto e zone limitrofe (zona S); c) applicazione guaina e sigillature ai confini delle porzioni di tetto interessati dai due diversi interventi manutentivi (foto n.5), tale lavorazione ha risolto le infiltrazioni rilevate nel ripostiglio e zone limitrofe (zona G, F, I)”
In merito, all'eliminazione dell'umidità diffusa intorno all'infisso della zona “I”, il
CTU, ha, invece, ritenuto necessario che sarebbe necessaria: “sostituzione vecchio infisso metallico;
- rimozione soglia in marmo e porzione di
18 pavimentazione/battiscopa del terrazzo;
- impermeabilizzazione sotto la soglia e risvolto sulla terrazzo / muratura con riposizionamento soglia e pavimentazione/battiscopa” , tutti interventi che non sono stati effettuati dall'odierna attrice e che, come sotto si specificherà, hanno rappresentato una concausa dei lamentati danni.
Il CTU, al fine di rispondere ai quesiti, ha, dunque, preso in esame la documentazione in atti, in particolare, ha preso a riferimento la perizia giurata del 15.4.2016 a firma dell'ing. e la relazione a firma dell'ing. del 29.3.2009 ed i rilievi Per_1 Per_3
fotografici in esse contenuti.
A questo punto, il perito, ing. , evadendo il quesito relativo all'accertamento Per_2
delle cause delle lamentate infiltrazioni, nel procedere a distinguere le predette in ragione dei diversi danni riportati all'immobile attoreo, ha così relazionato: “In riferimento ai danni nella zona identificata nella tavola 1 come zona “S” camera da letto, l'infiltrazione rilevata è compatibile con le criticità del muro che, non adeguatamente protetto sulla testa era interessato dallo scorrere dell'acqua piovana proveniente dal tetto di copertura. Dai rilievi fotografici è evidente che precedentemente ai lavori di rifacimento della copertura era presente una scossalina che fungeva con efficacia a proteggere il muro perimetrale dallo scorrimento delle acque piovane;
tale scossalina venne eliminata durante i lavori di rifacimento suddetti. Durante il sopralluogo è stato verificato che tale scossalina è stata nuovamente posizionata e non sono state accertate infiltrazioni attive”
Quanto al periodo di insorgenza delle predette infiltrazioni il consulente incaricato ha riferito che “le infiltrazioni verificate nella zona “S” siano insorte successivamente ai lavori sul tetto di copertura del 2015”.
Proseguendo oltre, il CTU ha, poi, riscontrato che “In riferimento ai danni nella zona identificata nella tavola 1 come zona N, C, E, B la causa è da attribuire alla criticità CP_1 della grondaia fornita e montata dalla , così come rappresentato nel CP_10
rilievo fotografico allegato al resoconto dei lavori compilato il 24/03/2010 dall' ing.
E' evidente, dalla foto 8 e 9 che la grondaia è sottodimensionata, costituita Tes_1
19 da parte di una tubazione in pvc all'uopo adattata in modo artigianale, e non copre completamente la muratura del fabbricato. In caso di pioggia di forte intensità
l'acqua tracimando bagnava il muro perimetrale con le conseguenti infiltrazioni riscontrate dai rilievi fotografici. Concausa in misura minore di tali danni è la cattiva sigillatura nelle giunzioni del tetto di copertura effettuata durante i lavori del
2010 dalla ditta Tecno Geo”
Di tali infiltrazioni, - verificatesi nella zona “B”; “N”, “C”, “E”- il CTU, ha individuato quale periodo di insorgenza delle infiltrazioni, quello successivo ai lavori sul tetto di copertura del 2010 ( dunque, tali infiltrazioni preesistevano già al tempo in cui venivano appaltati i lavori per il rifacimento del tetto di copertura eseguiti dalla
. Controparte_3
Procedendo nella disamina, il CTU ha, poi, esposto che :“In riferimento ai danni riscontrati nella zona identificata nella tavola 1 come zona “I” ai margini dell'infisso esterno nel vano verso il terrazzo, si ritiene che le infiltrazioni sono dovute a risalita di umidità capillare, non avendo i lavori eseguiti sul terrazzo incluso la sostituzione della soglia in marmo con impermeabilizzazione al di sotto di essa, oltre alla fatiscenza dello stesso infisso, che consente infiltrazioni nella sola zona ai margini dello stesso, in caso di pioggia battente.”
Rispetto a tali infiltrazioni, verificatesi nella zona “I” intorno all'infisso, il CTU ne ha accertato l'insorgenza in epoca successiva ai lavori di rifacimento del terrazzo del
2008, specificando, tuttavia, che concorrerebbero ad esse anche la scarsa qualità dell'infisso presente, nelle immediate vicinanze dello stesso, sicché, il consulente incaricato ( nell'evidenziare che, allo stato, non sussistono ulteriori infiltrazioni attive provenienti dalla copertura dell'appartamento) ha ritenuto che per eliminare tale sola problematica sarebbe ancora necessaria la sostituzione del vecchio infisso metallico, la rimozione della soglia in marmo e della porzione di pavimentazione/battiscopa del terrazzo, nonché l'impermeabilizzazione sotto la soglia e risvolto sulla terrazzo / muratura con riposizionamento della soglia e della pavimentazione/battiscopa.
Con riferimento a tali danni (zona “I” intorno all'infisso) si ravvisa, pertanto, un
20 concorso colpa ex art. 1227 c.c., della stessa danneggiata, essendo emersa dall'esame peritale la corresponsabilità della stessa la quale avrebbe dovuto procedere Parte_1
con gli interventi indicati dal CTU già tempo prima, in modo da evitare o, quantomeno, non aggravare gli ammaloramenti da lei lamentati.
Sul punto, va, anche, evidenziato che l'odierna attrice ha, di fatto, impedito alla CP_3
ed ai suoi operai l'accesso al suo appartamento, per cui il mancato
[...]
completamento delle rifiniture non può che esserle in qualche modo ascritto.
Tale circostanza è comprovata dalle dichiarazioni rese in corso di giudizio dai testi e , indotti dalla terza chiamata in causa, Controparte_20 Testimone_3
Controparte_2
.Invero, all'udienza del 29.11.2022, il teste, sig. , dipendente Controparte_20
della , (che ha personalmente eseguito le opere per cui è causa) Controparte_3
confermava che nel settembre del 2015, mentre erano in corso i lavori deliberati dal
, l'odierna istante manifestava la propria Controparte_1
indisponibilità a far ulteriormente accedere sui luoghi di lavoro attraverso il suo appartamento, sia l'impresa che il direttore dei lavori: “sì è vero, noi abbiamo effettuato i lavori all'esterno dell'appartamento non siamo mai entrati all'interno dell'appartamento dell'attrice. C'era un ascensore di cantiere che andava sul lastrico solare di un altro soggetto e la sig.ra non ci ha consentito Parte_1
l'accesso suoi luoghi di lavoro dal suo appartamento”; “posso solo dire che la maggior parte dei lavori erano terminati, mancavano solo i lavori di rifinitura”.
All'udienza del 7.2.2023, veniva, poi, escusso, Sig. , a Testimone_3
conoscenza dei fatti di causa per avere lavorato con la presso il CP_3 CP_1
convenuto intorno al 2015/2016, il quale ha, anch'egli, confermato: “Stavamo terminando i lavori al rientro delle ferie ma ci è stato impedito di salire sul terrazzo dalla Sig.ra È capitato una volta ma dopo non ci ha fatto più finire. Parte_1
Dovevamo completare i rifinimenti. Eravamo sulla finitura”; “I lavori sono stati sospesi da quel momento in poi. Dovevamo completare le finiture”; “Preciso che queste finiture si dovevano realizzare sul terrazzo di copertura della Sig.ra
21 . Parte_1
Proseguendo nella disamina dei vari danni lamentati dall'attrice, il CTU ha, poi, rappresentato che: “In riferimento ai danni nella zona identificata nella tavola 1 come zone G, F, la causa è da attribuire alle imperfezioni nelle zone di congiunzione della copertura (ex eternit, lavori effettuati nel 2010) posta in corrispondenza dei sottostanti danni verificatesi.”.
Tali infiltrazioni verificate nella zona “G”, “F”, sono insorte, a parere del consulente incaricato, successivamente ai lavori sul tetto di copertura del 2010;
Infine, il CTU ha rappresentato che“In merito alle cause delle “puntinature” rilevate all'intradosso dell'ambiente “I” in doghe lignee, si può affermare che sono compatibili con le operazioni di getto del massetto in estradosso così come descritto nella documentazione in atti.”
Queste ultime infiltrazioni verificatesi nella zona “I” – puntinature intradosso, a parere del Ctu, sono, invece, insorte successivamente ai lavori sul tetto di copertura del 2015.
Orbene, riassumendo, alla luce della superiore elencazione, si evince che non tutti i danni riportati all'immobile attoreo risultano avere un nesso di causalità con i lavori effettuati nel 2015 e seguiti dalla quale direttore dei lavori. Controparte_2
In sintesi, il CTU ha, infatti, riscontrato i seguenti danni: danni alla verniciatura pareti e controsoffitto dell'ambiente “G ed F”; danni ai rivestimenti in legno e alla verniciatura delle pareti negli ambienti “N, C ed E”; danni alla verniciatura delle pareti e del soffitto dell'ambiente “S”( insorti successivamente ai lavori sul tetto di copertura del 2015)danni alla verniciatura pareti e controsoffitto dell'ambiente “I”
(insorti successivamente ai lavori sul tetto di copertura del 2015).
Lo stesso C.T.U. ha, poi, ritenuto “per maggior chiarezza e nell'interesse della giustizia rielaborare il computo metrico estimativo (allegato 2) con una indicazione più precisa dei danni relativamente ai diversi periodi in cui si sono verificati” (pag.
7/19 relazione C.T.U.).
In particolare, nell'allegato n. 2(che qui si richiama) all'ultima pagina, il perito ha
22 riepilogato le diverse categorie dei danni nel modo seguente: danni causati dai lavori del 2015 per €4.004,32; danni causati dai lavori 2010 per € 2.792,82; danni causati dai lavori 2008 per € 391,63; lavori per eliminazione dei danni causati dai lavori 2008 per € 370,18; lavori per eliminazione dei danni causati dai lavori del 2015 per €
445,55, il tutto per un totale di € 8.004,50.
Deve ritenersi che tale quantificazione tenga conto della concausa individuata dal
CTU nelle condizioni di vetustà dell'infisso, relativamente alla zona “I” intorno all'infisso.
Esaminando, dunque, il superiore prospetto e distinguendo tra lavori eseguiti ante-
2015 (dalla precedente ditta ) e post-2015 (dalla sotto la CP_22 Controparte_3
direzione si ricava che gli importi riferibili a tale ultima categoria Controparte_2
sono soltanto quelli di € 4.004,32 per “Danni lavori 2015” e di € 445,55 per “Lavori per eliminazione danni lavori 2015”, che, sommati tra loro, portano alla somma di €
4.449,87.
Al pagamento della predetta somma di € 4.449,87, oltre interessi come da dispositivo, vanno, dunque, condannati in solido la la ed il Controparte_3 Controparte_2
convenuto, mentre, invece, al pagamento della restante parte, CP_8
corrispondente ad € 3.554,63, oltre interessi come da dispositivo,(relativa ai lavori precedentemente eseguiti dalla ) va condannato il solo condominio di CP_22 [...]
di Napoli. Controparte_9
Nei limiti di quanto sopra, va, dunque, accolta la domanda di parte attrice per il risarcimento dei danni dovuti alla non perfetta impermeabilizzazione delle coperture esterne e delle tompagnature esterne del fabbricato, nonché dei danni dovuti ai successivi lavori condominiali sul tetto di copertura.
Infondata e non sorretta da prova è, invece, la doglianza attorea circa gli asseriti errori progettuali ed il mancato completamento delle rifiniture previste nel capitolato dei lavori condominiali 2015, in particolare riguardo la sostituzione della grondaia prospiciente i terrazzi indicati alle lettere L e T della relazione tecnica dell'Ing.
che secondo parte attrice avrebbe dovuto avere un aspetto più consono Per_1
23 all'importanza dell'appartamento e quindi non essere realizzata tenendo conto solo dell'aspetto funzionale.
La domanda va rigettata, atteso che dall'esame della documentazione offerta, non risulta allegato alcun grafico di progetto illustrante i dettagli “estetici” dell'intervento, ma esclusivamente una relazione tecnica contenente la descrizione delle opere di manutenzione ed il computo metrico con la quantificazione i costi (cfr. relazioni tecniche a firma dell'ing. incaricato dal condominio per la Testimone_5
progettazione degli interventi alle coperture dell'edificio, allegate alle comparse di costituzione e risposta del convenuto e della . CP_1 Controparte_2
Tali interventi, per come descritti dalla documentazione in parola, sono stati debitamente approvati dall'assemblea condominiale (cfr. verbali assembleari del
17.4.2014 e del 23.9.2014, allegati alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto) con il voto favorevole della stessa ragion per cui, CP_1 Parte_1
la predetta era ben a conoscenza del tipo di intervento deliberato dall'assise condominiale.
Per quanto detto, nessun danno “estetico” può, dunque, essere attribuito al
[...]
quale progettista, stante che detti interventi hanno avuto come fine CP_2
esclusivo il ripristino della funzionalità dell'impermeabilizzazione delle coperture, senza alcun riferimento a specifiche esigenze decorative ed ornamentali.
Va, infine, accolta, sebbene in minore misura rispetto a quella richiesta, la domanda di risarcimento avanzata dall'attrice per il limitato godimento del bene.
In punto di diritto, deve essere richiamata la nota pronuncia delle Sezioni Unite del
15.11.2022, n.33645, che, in tema di prova del danno da perdita di godimento del bene, ha ammesso la prova presuntiva.
Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II
Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
La sentenza delle Sezioni Unite ha definito, altresì, la nozione di danno risarcibile in
24 presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Va, pertanto, ritenuto che nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza(Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 30791 del 02/12/2024).
Giova evidenziare che il principio enunciato dalle Sezioni Unite, riferito alla perdita della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta alla inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, come nell'ipotesi di un immobile divenuto inabitabile a causa di infiltrazioni.
Nel rammentare, dunque, che in caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile.
25 (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 39 del 7 gennaio 2021), deve, allo stesso modo, ritenersi che, nel caso di specie, la mancata disponibilità dell'immobile rappresenti fatto di per sé sufficiente a configurare un danno, in quanto l'odierna attrice risulta essere stata privata della possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di proprietà, né alcuna prova contraria è stata in alcun modo offerta dalle controparti.
Orbene, giungendo al quantum, il CTU, per la stima del c.d. danno figurativo, ha riferito che soltanto le infiltrazioni di cui all'elenco contenuto nell'elaborato peritale - ai punti 2) e 3) - hanno limitato l'utilizzo dell'armadio e ripostiglio (zona “C”, “E”) e del vano zona “G”, e che queste hanno interessato una zona complessiva dell'immobile di circa 7 mq.
Per valutare l'indennizzo, il perito incaricato, ha fatto riferimento ai valori OMI del periodo dal 2010 (epoca di sostituzione della porzione di tetto in eternit e relativa grondaia) al 2022 (epoca di sostituzione grondaia e risoluzione delle problematiche infiltrative), ricavando una media tra i due valori di 9,75 €/mq mese, effettuando il seguente calcolo:9,75 €/mq. mese x 7,00 mq. x 12 mesi x 13 anni = 10.647,00 €, cui è stato, infine, applicato un coefficiente di riduzione pari al 50% in quanto le zone interessate potevano essere parzialmente utilizzate, ottenendo, così, la somma finale
€5.323,50. Detta somma, oltre interessi come da dispositivo, appare congrua e va, dunque, riconosciuta all'attrice, a titolo di ristoro del danno figurativo.
Si precisa che al pagamento di tale importo, va condannato il solo CP_1
trattandosi di danni derivati da infiltrazioni il cui periodo di insorgenza è successivo ai lavori sul tetto di copertura del 2010 e, dunque, da infiltrazioni che preesistevano rispetto al tempo in cui venivano appaltati i lavori per il rifacimento del tetto di copertura eseguiti dalla Controparte_3
Esaurito l'esame del merito, deve, poi, rigettarsi l'eccezione sollevata dalla Arch nei confronti della relativamente alla violazione di quest'ultima Controparte_2
dell'obbligo di cui all'art. VI, lett. a), delle condizioni generali di contratto, in virtù del quale l'assicurata, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo, sarebbe stata
26 tenuta a dare agli assicuratori, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla presa di conoscenza della richiesta risarcimento a lei presentata. La Arch, invero, deduceva chela società assicurata avrebbe appreso mediante le mail del 16.4.2015del
5.12.2015, inviate dall'ing. coniuge dell'odierna attrice, le diverse Tes_1
problematiche riscontrate all'immobile attoreo a seguito dei lavori eseguiti dalla
[...]
e che ciò malgrado avrebbe denunciato il sinistro alla Controparte_3
Compagnia soltanto in data 12 .6. 2017,dunque ben oltre il termine contrattualmente pattuito.
Orbene, sebbene di tale circostanza vi sia prova documentale (docc. 4 e 5 allegati alla memoria istruttoria del convenuto), non è stata, di contro, fornita alcuna CP_1
prova del fatto che dalla mancata informativa da parte dell'assicurata, sin dalle prime segnalazioni, sia dipeso un effettivo pregiudizio all'assicuratore, sicché l'eccezione della Arch deve ritenersi infondata.
Si rammenta, invero, che, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima,
l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Cass. Sez.
3 - Ordinanza
n. 19071 del 11/07/2024). Contro Va, pertanto, accolta la richiesta di manleva da parte della nei CP_2
confronti della , fermo restando l'operare della Controparte_5
franchigia prevista dalla polizza avente certificato N. PI-09822716H2 stipulata con decorrenza dal 22.07.2016 al 22.07.2017 e rinnovo del primo certificato N. TST-
02451-000-14-F) (cfr. doc. n.1 e n. 2 allegata alla comparsa di costituzione) -
La , dunque, manlevata per il solo importo eccedente la franchigia Parte_3
27 contrattuale di € 2.500,00.
Si accoglie, infine, la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti Controparte_3
della in forza della garanzia assicurativa per come risultante Controparte_7
dalle condizioni contrattuali di cui alla polizza stipulata tra le stesse ed allegata agli atti, dalle quali non si evince la previsione di alcuna franchigia (cfr. certificato di polizza e contratto di assicurazione in allegato alla comparsa di costituzione e risposta della . Controparte_3
Per le ragioni suesposte la domanda è, per quanto di ragione, fondata e, nei limiti di cui sopra, deve, pertanto, essere accolta.
Le spese di lite sono compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico delle parti soccombenti fatta eccezione per la Controparte_4
Quanto, invece, alle spese di lite relative alla chiamata in garanzia della CP_4
queste sono poste ad esclusivo carico della in quanto la
[...] Controparte_2
carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa, ictu oculi ravvisabile, ha reso l'iniziativa del chiamante palesemente arbitraria (Ordinanza Cass. n.
23123/2019).
Le predette spese sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna in solido il
28 in persona dell'amm.re Controparte_9
p.t., nonché la in persona del suo legale rapp.te p.t. e la Controparte_2 CP_24
persona del suol legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attrice della
[...]
complessiva somma di € 4.449,87 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dalla data di verificazione del danno , sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il in persona Controparte_9
dell'amm.re p.t al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €
3.554,63 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dalla data di verificazione del danno, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna, altresì, il in Controparte_9
persona dell'amm.re p.t., al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di 5.323,50, a titolo di c.d. danno figurativo, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dalla data di verificazione del danno, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- accoglie le domanda di manleva proposta dalla nei confronti della Controparte_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in Controparte_5
persona del suo legale rapp.te p.t, a tenere indenne la in forza della Controparte_2
polizza assicurativa richiamata in motivazione e per il solo importo eccedente la franchigia contrattuale di € 2.500,00,la per quanto questa sia Controparte_2
condannata a pagare per capitale ed interessi, oltre spese ,in favore di Parte_1
;
[...]
29 - accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
e , per l'effetto, condanna quest'ultima in persona del suo legale rapp.te CP_7
p.t., a tenere indenne la in forza della polizza assicurativa richiamata Controparte_3
in motivazione per quanto questa sia condannata a pagare per capitale ed interessi, oltre spese, in favore di;
Parte_1
- compensa le spese di lite per 1/3 e, per la residua parte, condanna in solido il la e la Controparte_9 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di € 363,30, Controparte_3 Parte_1
per esborsi e della somma di € 1695,00, per compensi professionali, e il solo
Napoli al pagamento della ulteriore Controparte_25
somma di euro 1695,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2 [...]
che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e CP_4
rimb. forf come per legge;
- pone definitivamente le spese della CTU a carico delle soccombenti, solidalmente tra loro.
Così deciso in Napoli il 20.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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