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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2495/2022
Il giorno 29/05/2025, nella causa iscritta al n RG 2495 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2495/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Ombrone, 12 con l'avv. LONGO BIFANO FRANCESCO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi n. 28, con l'avv. MARCHEGIANI MARCO
) l'avv. PIERALLINI LAURA e l'avv. ARCADI CLAUDIO, dai quali C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 40/2022, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Civitavecchia il 7.1.2022, con cui è stata rigettata la domanda dalla stessa proposta nei
2 di 6 confronti di di risarcimento del danno per il ritardo del volo DL6628 e DL9397 Controparte_1 dell'8.12.2018 da Milano a Calgary per via Amsterdam.
A fondamento dell'appello, ha dedotto che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di applicare la Convenzione di Montreal del 1999 in luogo del Regolamento CE n. 261/2004 ed ha pertanto insistito per l'accoglimento della domanda svolta in primo grado, con conseguente condanna della al pagamento in suo favore della somma di € 600,00 a titolo di Controparte_1 compensazione pecuniaria.
Si è costituita la eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e sostenendo, nel merito, l'inapplicabilità al caso di specie del
Regolamento CE n. 261/2004; inoltre, ha ribadito che la domanda avrebbe dovuto essere svolta nei confronti del vettore operativo Alitalia CP_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
La norma citata prevede che la motivazione dell'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (da ultimo, Cass. civ.
n. 12280 del 15/06/2016).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'atto di appello proposto da sia Parte_1 rispettoso dei predetti requisiti, laddove individua le parti della sentenza che intende impugnare, con specifico riferimento ai punti di motivazione ritenuti erronei e alle norme di legge che si assumono violate, e indica esaustivamente le ragioni dell'impugnazione, prospettando una diversa soluzione alle questioni giuridiche esaminate e una diversa ricostruzione del fatto che avrebbe condotto alla soluzione opposta rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure.
3. L'appello è fondato.
Con l'unico motivo di appello, parte appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace laddove ha ritenuto la non applicabilità al caso di specie del Regolamento CE n. 261/2004, sul
3 di 6 presupposto che la compagnia aerea convenuta è extracomunitaria;
secondo parte appellante, invece,
l'applicabilità della normativa europea discende dal disposto dell'art. 3 lett. a) del Regolamento, che definisce l'ambito di applicazione con riferimento “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del trattato CE”, quale, appunto, quello di Milano
Linate.
L'assunto è fondato, atteso che, secondo il disposto del menzionato art. 3, il Regolamento n.
261/2004 si applica nel caso di volo con partenza all'interno del territorio UE, indipendentemente dalla nazionalità del vettore e, dunque, anche se il vettore sia extracomunitario (come nel caso di specie, in cui la compagnia aerea è una società statunitense).
Diverso è il caso in cui il volo sia partito da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, per il quale la lett. b) dell'art. 3 condiziona l'applicabilità del Regolamento al fatto che il vettore operante il volo sia comunitario.
Pertanto, posto che il volo per cui è causa è partito da Milano Linate, la domanda attorea va valutata ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004.
4. Con riferimento alla questione della legittimazione passiva per le domande risarcitorie di cui si tratta, va rilevato che le normative applicabili alla materia, segnatamente la convenzione di
Montreal del 1999 e il Regolamento (CE) n. 261/2004, equiparano il ruolo del "vettore contrattuale"
– ossia la compagnia aerea con cui viene concluso il contratto di trasporto – a quello del "vettore di fatto" – ossia la compagnia che materialmente esegue il trasporto. Tale equiparazione mira a garantire la tutela del passeggero, proteggendolo da eccezioni strumentali di carenza di legittimazione sollevate dai diversi vettori aerei. Resta salva, tuttavia, la possibilità per i vettori di rivalersi nei rispettivi rapporti interni.
Nello specifico, la Convenzione di Montreal disciplina, all'articolo 30, la responsabilità dei vettori contrattuali e di fatto nei casi di trasporto eseguito da più vettori successivi;
all'articolo 39, definisce le nozioni di "vettore contrattuale" e "vettore di fatto", permettendo al passeggero di agire contro entrambi;
e all'articolo 40, stabilisce la loro responsabilità solidale nei confronti del passeggero.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004, invece, all'articolo 2(b), definisce il "vettore aereo operativo" come la compagnia aerea che effettua o intende effettuare un volo nel contesto della protezione dei diritti dei passeggeri;
all'articolo 3(5), stabilisce l'applicabilità del regolamento anche quando il volo è operato da un vettore diverso da quello con cui il passeggero ha stipulato il contratto, equiparando così la posizione del vettore contrattuale a quella del vettore di fatto;
e infine,
4 di 6 all'articolo 13, consente ai vettori di esercitare azioni di rivalsa nei rapporti interni tra di loro nel caso in cui uno dei vettori abbia versato una compensazione ai passeggeri.
Tale quadro normativo, volto alla protezione del passeggero, assicura che questi possa far valere i propri diritti nei confronti di entrambi i vettori, contrattuale e di fatto, senza essere penalizzato dalle distinzioni tra i due. Contestualmente, viene garantita ai vettori la possibilità di regolare internamente le responsabilità e le compensazioni mediante azioni di rivalsa, mantenendo l'equilibrio tra le parti coinvolte nel trasporto aereo.
Deve quindi essere affermata la legittimazione passiva di quale vettore CP_1 contrattuale.
5. Nel merito, la domanda va valutata ai sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento UE n.
261/2004 secondo cui, in caso di cancellazione del volo senza preventiva comunicazione, spetta ai passeggeri interessati la compensazione pecuniaria commisurata alla lunghezza della tratta aerea, salvo che la compagnia aerea dimostri che la cancellazione del volo “è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Il Regolamento citato all'art. 7 prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo del volo, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (si v. sentenza “Sturgeon” del 19 novembre 2009 nei procedimenti riuniti C‑402/07 e C‑432/07), che in caso di “coincidenze” si determina in base all'arrivo alla destinazione finale.
Deve quindi ritenersi che i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento n. 261/2004 quando, a causa di tali voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Secondo l'interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte in plurime occasioni,
l'onere della prova va ripartito tra le parti nel senso che: “il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando
a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma
1, del Regolamento CE n. 261 del 2004” (Cass. n. 1584 del 23/01/2018).
5 di 6 Nel caso di specie, incombeva quindi sul vettore aereo l'onere di provare che l'arrivo dei passeggeri alla destinazione finale (Calgary) era contenuto entro il limite di tre ore rispetto all'orario originariamente previsto (cioè quello di arrivo della coincidenza persa).
Tale prova non è stata fornita e, pertanto, spetta la compensazione pecuniaria che, parametrata alla distanza tra il luogo di partenza (Milano) e la destinazione finale (Calgary) ammonta ad € 600,00.
6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (fino ad € 1.101,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 40/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 7.1.2022, così decide:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta da e condanna al pagamento nei suoi confronti Parte_1 Controparte_1 della somma di € 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 873,50, di cui € 712,00 per compensi ed € 161,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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