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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/07/2025, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9704/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9704/2020 promossa da:
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elett. dom. in Milano, Corso Magenta 84, rappr. e dif. dall'Avv. BONALUME PAOLO
(cf giusta procura in atti C.F._1
ATTRICE
Contro
(cf ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIA VECCHIA OGNINA N. 149
CATANIA, rappr. e dif. dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA (cf.ADS80014130878) giusta procura in atti
CONVENUTO
e nei confronti di
(cf ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIA V. GIUFFRIDA 2/B CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.
GIACOBBE SANDRO (cf giusta procura in atti C.F._2
TERZO CHIAMATO
Con provvedimento del 21.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Catania, l' premettendo di essere divenuta titolare in virtù di Controparte_3 contratti di cessione pro soluto della somma di € 7,403.34 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società Eni S.p.A e Eni Gas e Luce, cessioni che hanno avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi. Chiedeva, pertanto, in via principale: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare
[...]
l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € 7,403.34 per sorte Parte_1 capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 29 luglio 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 1,349.08;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 211.54 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. €
200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 5 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito;
in via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
pagina 2 di 10 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...] per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte Parte_1 capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito;
in via subordinata: per
l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di Parte_1 ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Si costituiva l' il quale contestava la Controparte_4 domanda avanzata in fatto ed in diritto e chiedeva: 1) in via pregiudiziale ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' 2) in via preliminare di merito, ritenere e Controparte_4 dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti per tutto quanto esposto in narrativa;
3)nel merito rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto;
4) in subordine, nelle denegata ipotesi in cui si riconosca il credito vantato da parte attrice nei confronti dell'Istituto, dichiarare che il debitore del credito riferito in premessa sia il di e, per l'effetto, Controparte_2 CP_2 condannarlo alla ripetizione delle somme eventualmente accertate e/o liquidate per tutto quanto pagina 3 di 10 esposto in narrativa, comprensivo di rivalutazione monetaria e degli interessi come riferiti in premessa. Chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio del di al Controparte_2 CP_2 fine di essere manlevata di quanto sarebbe stata condannata a pagare per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Si costituiva il il quale contestava le domande avanzate e CP_2 Controparte_2 chiedeva: in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della chiamata in causa del terzo, con ogni consequenziale statuizione;
- accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, il difetto di legittimazione passiva di questo Ente chiamato in causa, con ogni consequenziale statuizione;
- in via preliminare, accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nei confronti di questo Ente;
- nel merito, rigettare le domande tutte promosse nei confronti di questo Ente chiamato in causa, poiché inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto sopra esposto, statuendo che nulla è dovuto, a nessun titolo, da questa parte chiamata in causa;
- in subordine, accertare e dichiarare come dovuta solo l'eventuale minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, tenendo indenne in ogni caso questa parte dal pagamento delle spese di lite per quanto esposto in parte motiva;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa, istruita documentalmente, con provvedimento del 21.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Innanzitutto, deve ritenersi infondata, l'eccezione sollevata dal Controparte_2 di nullità della domanda di chiamata in causa del terzo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 163 commi 3 e 4.cpc.
Ed invero, è appena il caso di rilevare che tale invalidità sussiste solo ove sia del tutto mancante l'esposizione dei fatti e della ragioni della domanda. Mentre, nella specie, dalla complessiva lettura dell'atto di citazione si desumono l'oggetto e la domanda, nonché le ragioni in fatto ed in diritto sottese, in particolare, con riferimento alle fatture per le prestazioni di cui è stato eccepito il mancato pagamento, nonché al soggetto che ha effettuato le prestazioni, così come alla natura di cessionario del credito rivestita dall'attrice in forza degli atti di cessione richiamati e allegati nell'atto di citazione.
Ciò posto, nel merito, i crediti oggetto del giudizio derivano dall'asserito rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra l convenuto e le società Eni S.p.A e Eni Gas e Luce, tra società CP_4 private e una pubblica amministrazione, che rientrano nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002 senza che rilevi la circostanza che ad agire sia quale cessionaria dei crediti Parte_1 vantati dall'originario creditore verso il debitore ceduto, il quale ben può opporre al cessionario, alla stregua della normativa di sistema che presiede ai contratti di cessione del credito, tutte le eccezioni che pagina 4 di 10 avrebbe potuto opporre al creditore cedente (art. 1263 cc).
Sotto il profilo della legittimazione passiva e dell'opponibilità del credito, la società attrice produce copia dei contratti di cessione dei crediti per sorte capitale, con Eni Gas e Luce s.p.a., registrati il
02.04.2019 al n. 16989 ed il 01.07.2019 al n. 5766, e notificati al debitore ceduto, rispettivamente, il
12.04.2019 ed il 08.07.2019, nonché con ENI s.p.a., registrato il 29.04.2016 n.22368, notificato al debitore ceduto il 13.05.2016.
E' appena il caso di rilevare al riguardo che l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione è soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9
L.2248/1865 ALL. E. Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.” , derogandosi dunque al principio di libertà delle forme proprio della cessione codicistica. Nel caso di specie gli atti di cessione derivano da scrittura privata autenticata da notaio, sicchè il requisito è integrato.
D'altro canto, l'ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. stabilisce, in relazione agli atti considerati nel precedente art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865
è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ……. convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto “in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima, e non
è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse pagina 5 di 10 finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (cfr. Tribunale di Catania del
17.02.2021; conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del
27/08/2014, nonché, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021).
Tuttavia, al netto del rilievo che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alle cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP - viene in soccorso della domanda attorea la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006, ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del 24/09/2007), la citata disposizione
(nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del 2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248 del 1865 (cfr.
Tribunale di Catania del 17.02.2021).
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli pagina 6 di 10 di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23 dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del
RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 3° lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
In ogni caso, non risulta provato che i contratti i cui crediti sono stati ceduti siano stati in corso all'epoca della cessione: ed è ben noto che, in ragione del riparto degli oneri probatori, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione (Cass. 2001 n.
13533).
Ne deriva, alla luce della giurisprudenza e della normativa sopra richiamata, la piena opponibilità della cessione di credito per cui è causa all' risultando in atti che ha ad oggetto Controparte_3 crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che sono stati stipulati con scrittura privata autenticata da notaio;
che sono stati notificati alla parte convenuta per come documentato.
Ancora in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
sollevata dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa di risposta, rispetto al CP_5 [...]
, in quanto infondata. Controparte_6
Invero, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di Questo Tribunale, l'art. 21 della l.
1997, n. 59 ha introdotto il principio dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole superiori, attribuendo a queste ultime personalità giuridica. Orbene, il riconoscimento dell'autonomia didattico- amministrativa e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, ed il trasferimento di funzioni e fondi, comporta che detti enti si pongono quali soggetti giuridici autonomi, laddove i dirigenti scolastici sono identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con i terzi con i quali stipulano contratti in nome e per conto dell'istituzione scolastica che essi rappresentano. L'autonomia gestionale ed amministrativa di cui dispongono le scuole superiori e l'acquisizione di risorse e mezzi necessari per il funzionamento dell'istituzione scolastica, come nel caso di specie, impedisce a tal punto di riferire detta attività negoziale ed i suoi effetti al competente onde inferire la logica conseguenza in CP_7 diritto che l'assetto normativo implica il pieno riconoscimento della legittimazione processuale in capo pagina 7 di 10 ai dirigenti scolastici nelle controversie civili sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle funzioni ad essi demandate (cfr. Tribunale di Catania del 17.02.2021). CP_ Sempre in via preliminare, viene eccepito dall' convenuto il difetto di legittimazione passiva che si vorrebbe in capo al indipendentemente dall'intestazione Controparte_2 formale delle utenze, in quanto soggetto tenuto a farsi carico degli oneri relativi al funzionamento degli
Istituti scolastici dell'istruzione di secondo grado, in virtù dell'art. 3 della Legge 23/1996 in combinato disposto con l'art. 14 L. 142/90, “Norme per l'edilizia scolastica” in base al quale spetta allo stesso il pagamento delle spese “per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”. Ed invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19956/2020), fatto proprio dalla giurisprudenza di merito di
Questa Corte d'Appello, la legge n. 23 del 1996 ha disposto il trasferimento automatico e incondizionato agli enti locali (comuni per le scuole elementari e medie, province per gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze e oneri opera ex lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il fornitore non può pretendere il pagamento delle relative spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve rivolgersi ai comuni e alle province competenti per legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle convenzioni. In virtù del superiore principio di diritto (valido anche nel presente, del tutto analogo, caso di forniture elettriche), deve dunque ritenersi essersi verificata, a norma dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali, nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato;
v. l'art. 12, comma 6, della stessa legge), un'automatica successione (non già cumulativa, bensì novativa) degli enti territoriali nella titolarità passiva delle obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento delle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento”, e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti -nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti pagina 8 di 10 territoriali. Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province, giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici, di specifici fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria (legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.). Né la sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) può essere esclusa da eventuali previsioni di regolamenti provinciali relativi alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche (cfr., Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 169/2025 pubbl. il 04/02/2025).
Infatti, tali regolamenti locali (costituenti fonti secondarie dell'ordinamento, come tali inidonee a derogare validamente alle norme legislative di rango primario;
artt. 1, 3 e 4 disp. prel. c.c.) devono limitarsi a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalle Province alle istituzioni scolastiche operanti nei relativi territori) dei fondi da destinare al concreto pagamento (anche) delle spese per le utenze elettriche, sia di conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi, e, pertanto, lungi dal trasferire (o dal potere trasferire) agli istituti scolastici la titolarità (o la contitolarità) passiva delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture, attiene semplicemente al procedimento, amministrativo e contabile, di adempimento delle medesime obbligazioni (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento)
e, tutt'al più, integra una possibile fattispecie di mera delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), di per sè non produttiva né della liberazione dell'ente delegante, né di un valido ed efficace vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori del (solo) ente locale (così, Corte d'Appello di
Catania, Sentenza n. 169/2025 pubbl. il 04/02/2025).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, consegue l'insussistenza a carico dell'
[...]
convenuto, dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi (e dei relativi accessori, CP_5 comprensivi della sanzione ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12) chiesti dalla attrice.
Ciò posto, ed in via assorbente, anche in relazione alla eccepita prescrizione, in virtù del principio della ragione più liquida, deve osservarsi che, seppur l'entità dei consumi di energia ben può ritenersi accertata sulla base dei sistemi di rilevazione automatica di NE DI SP (ente di gestione dell'impianto di distribuzione incaricato per la registrazione dei consumi) accettati dal cliente all'atto della stipula del contratto di somministrazione. Tuttavia, è appena il caso di rilevare che "nei contratti della pubblica amministrazione, la forma scritta è requisito essenziale di validità, non potendo supplire alla sua mancanza la mera esecuzione della prestazione o l'emissione di fatture, né l'invocazione del regime di salvaguardia, il quale non esime dall'osservanza delle norme sulla contrattazione pubblica" pagina 9 di 10 (cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 416/2024 del 03-04-2024; conforme, Corte d'Appello di Messina
521/23 del 12.06.2023; si veda, altresì, in un caso analogo, Cass. Civ., n.32337/23).
Sicchè, seppur, per come rilevato da parte attrice, con orientamento condivisibile, la giurisprudenza di merito rileva, in materia, che i dati risultanti dalla rilevazione automatica, unico legittimo metodo di rilevazione degli stessi, possono essere disattesi solo in presenza di un accertato difetto di funzionamento degli apparecchi di rilevazione che va specificatamente contrastato in maniera puntuale e circostanziata, non potendo l'utente trincerarsi dietro una generica contestazione senza prendere posizione sui dati risultanti dalle fatture;
tuttavia, nella specie, le fatture prodotte di per sé stesse non sono sufficienti a dare prova del credito, non essendo stati prodotti i relativi contratti di fornitura e neppure i dati sui consumi periodicamente rilevati dall'ente distributore. Sicchè, in mancanza di un contratto di fornitura, la cui forma scritta è prevista ad substantiam, e di qualsivoglia dettaglio sui consumi di energia, la parte convenuta e la terza chiamata non possono essere onerati di una contestazione puntuale e circostanziata circa l'eventuale erroneità delle singole annotazioni (si veda, al riguardo, Cass. 2022 n. 26510).
Ne consegue che la mancanza di prova a fondamento dell'azionata pretesa creditoria contrattuale determina, altresì, il rigetto della avanzata domanda di arricchimento senza causa non essendo stati provati i relativi presupposti in fatto.
Stante la soccombenza, parte attrice deve essere condannata a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte convenuta e dal terzo chiamato, che possono liquidarsi, tenuto conto del valore della controversia, tabella n.2, terzo scaglione del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, decurtata dalle fase istruttoria non espletata, pari ad euro 3.397,00 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, rigetta la domanda avanzata da , con atto di citazione notificato il 29.07.2020; Parte_1
Condanna parte attrice a rifondere le spese processuali sostenute da Controparte_4
e da che si liquidano in
[...] Controparte_2 complessivi €. 3.397,00 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 30.07.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9704/2020 promossa da:
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elett. dom. in Milano, Corso Magenta 84, rappr. e dif. dall'Avv. BONALUME PAOLO
(cf giusta procura in atti C.F._1
ATTRICE
Contro
(cf ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIA VECCHIA OGNINA N. 149
CATANIA, rappr. e dif. dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA (cf.ADS80014130878) giusta procura in atti
CONVENUTO
e nei confronti di
(cf ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIA V. GIUFFRIDA 2/B CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.
GIACOBBE SANDRO (cf giusta procura in atti C.F._2
TERZO CHIAMATO
Con provvedimento del 21.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Catania, l' premettendo di essere divenuta titolare in virtù di Controparte_3 contratti di cessione pro soluto della somma di € 7,403.34 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società Eni S.p.A e Eni Gas e Luce, cessioni che hanno avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi. Chiedeva, pertanto, in via principale: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare
[...]
l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € 7,403.34 per sorte Parte_1 capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 29 luglio 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 1,349.08;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 211.54 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. €
200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 5 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito;
in via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
pagina 2 di 10 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...] per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte Parte_1 capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito;
in via subordinata: per
l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di Parte_1 ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Si costituiva l' il quale contestava la Controparte_4 domanda avanzata in fatto ed in diritto e chiedeva: 1) in via pregiudiziale ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' 2) in via preliminare di merito, ritenere e Controparte_4 dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti per tutto quanto esposto in narrativa;
3)nel merito rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto;
4) in subordine, nelle denegata ipotesi in cui si riconosca il credito vantato da parte attrice nei confronti dell'Istituto, dichiarare che il debitore del credito riferito in premessa sia il di e, per l'effetto, Controparte_2 CP_2 condannarlo alla ripetizione delle somme eventualmente accertate e/o liquidate per tutto quanto pagina 3 di 10 esposto in narrativa, comprensivo di rivalutazione monetaria e degli interessi come riferiti in premessa. Chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio del di al Controparte_2 CP_2 fine di essere manlevata di quanto sarebbe stata condannata a pagare per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Si costituiva il il quale contestava le domande avanzate e CP_2 Controparte_2 chiedeva: in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della chiamata in causa del terzo, con ogni consequenziale statuizione;
- accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, il difetto di legittimazione passiva di questo Ente chiamato in causa, con ogni consequenziale statuizione;
- in via preliminare, accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nei confronti di questo Ente;
- nel merito, rigettare le domande tutte promosse nei confronti di questo Ente chiamato in causa, poiché inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto sopra esposto, statuendo che nulla è dovuto, a nessun titolo, da questa parte chiamata in causa;
- in subordine, accertare e dichiarare come dovuta solo l'eventuale minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, tenendo indenne in ogni caso questa parte dal pagamento delle spese di lite per quanto esposto in parte motiva;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa, istruita documentalmente, con provvedimento del 21.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Innanzitutto, deve ritenersi infondata, l'eccezione sollevata dal Controparte_2 di nullità della domanda di chiamata in causa del terzo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 163 commi 3 e 4.cpc.
Ed invero, è appena il caso di rilevare che tale invalidità sussiste solo ove sia del tutto mancante l'esposizione dei fatti e della ragioni della domanda. Mentre, nella specie, dalla complessiva lettura dell'atto di citazione si desumono l'oggetto e la domanda, nonché le ragioni in fatto ed in diritto sottese, in particolare, con riferimento alle fatture per le prestazioni di cui è stato eccepito il mancato pagamento, nonché al soggetto che ha effettuato le prestazioni, così come alla natura di cessionario del credito rivestita dall'attrice in forza degli atti di cessione richiamati e allegati nell'atto di citazione.
Ciò posto, nel merito, i crediti oggetto del giudizio derivano dall'asserito rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra l convenuto e le società Eni S.p.A e Eni Gas e Luce, tra società CP_4 private e una pubblica amministrazione, che rientrano nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002 senza che rilevi la circostanza che ad agire sia quale cessionaria dei crediti Parte_1 vantati dall'originario creditore verso il debitore ceduto, il quale ben può opporre al cessionario, alla stregua della normativa di sistema che presiede ai contratti di cessione del credito, tutte le eccezioni che pagina 4 di 10 avrebbe potuto opporre al creditore cedente (art. 1263 cc).
Sotto il profilo della legittimazione passiva e dell'opponibilità del credito, la società attrice produce copia dei contratti di cessione dei crediti per sorte capitale, con Eni Gas e Luce s.p.a., registrati il
02.04.2019 al n. 16989 ed il 01.07.2019 al n. 5766, e notificati al debitore ceduto, rispettivamente, il
12.04.2019 ed il 08.07.2019, nonché con ENI s.p.a., registrato il 29.04.2016 n.22368, notificato al debitore ceduto il 13.05.2016.
E' appena il caso di rilevare al riguardo che l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione è soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9
L.2248/1865 ALL. E. Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.” , derogandosi dunque al principio di libertà delle forme proprio della cessione codicistica. Nel caso di specie gli atti di cessione derivano da scrittura privata autenticata da notaio, sicchè il requisito è integrato.
D'altro canto, l'ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. stabilisce, in relazione agli atti considerati nel precedente art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865
è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ……. convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto “in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima, e non
è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse pagina 5 di 10 finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (cfr. Tribunale di Catania del
17.02.2021; conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del
27/08/2014, nonché, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021).
Tuttavia, al netto del rilievo che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alle cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP - viene in soccorso della domanda attorea la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006, ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del 24/09/2007), la citata disposizione
(nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del 2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248 del 1865 (cfr.
Tribunale di Catania del 17.02.2021).
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli pagina 6 di 10 di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23 dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del
RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 3° lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
In ogni caso, non risulta provato che i contratti i cui crediti sono stati ceduti siano stati in corso all'epoca della cessione: ed è ben noto che, in ragione del riparto degli oneri probatori, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione (Cass. 2001 n.
13533).
Ne deriva, alla luce della giurisprudenza e della normativa sopra richiamata, la piena opponibilità della cessione di credito per cui è causa all' risultando in atti che ha ad oggetto Controparte_3 crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che sono stati stipulati con scrittura privata autenticata da notaio;
che sono stati notificati alla parte convenuta per come documentato.
Ancora in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
sollevata dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa di risposta, rispetto al CP_5 [...]
, in quanto infondata. Controparte_6
Invero, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di Questo Tribunale, l'art. 21 della l.
1997, n. 59 ha introdotto il principio dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole superiori, attribuendo a queste ultime personalità giuridica. Orbene, il riconoscimento dell'autonomia didattico- amministrativa e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, ed il trasferimento di funzioni e fondi, comporta che detti enti si pongono quali soggetti giuridici autonomi, laddove i dirigenti scolastici sono identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con i terzi con i quali stipulano contratti in nome e per conto dell'istituzione scolastica che essi rappresentano. L'autonomia gestionale ed amministrativa di cui dispongono le scuole superiori e l'acquisizione di risorse e mezzi necessari per il funzionamento dell'istituzione scolastica, come nel caso di specie, impedisce a tal punto di riferire detta attività negoziale ed i suoi effetti al competente onde inferire la logica conseguenza in CP_7 diritto che l'assetto normativo implica il pieno riconoscimento della legittimazione processuale in capo pagina 7 di 10 ai dirigenti scolastici nelle controversie civili sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle funzioni ad essi demandate (cfr. Tribunale di Catania del 17.02.2021). CP_ Sempre in via preliminare, viene eccepito dall' convenuto il difetto di legittimazione passiva che si vorrebbe in capo al indipendentemente dall'intestazione Controparte_2 formale delle utenze, in quanto soggetto tenuto a farsi carico degli oneri relativi al funzionamento degli
Istituti scolastici dell'istruzione di secondo grado, in virtù dell'art. 3 della Legge 23/1996 in combinato disposto con l'art. 14 L. 142/90, “Norme per l'edilizia scolastica” in base al quale spetta allo stesso il pagamento delle spese “per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”. Ed invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19956/2020), fatto proprio dalla giurisprudenza di merito di
Questa Corte d'Appello, la legge n. 23 del 1996 ha disposto il trasferimento automatico e incondizionato agli enti locali (comuni per le scuole elementari e medie, province per gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze e oneri opera ex lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il fornitore non può pretendere il pagamento delle relative spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve rivolgersi ai comuni e alle province competenti per legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle convenzioni. In virtù del superiore principio di diritto (valido anche nel presente, del tutto analogo, caso di forniture elettriche), deve dunque ritenersi essersi verificata, a norma dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali, nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato;
v. l'art. 12, comma 6, della stessa legge), un'automatica successione (non già cumulativa, bensì novativa) degli enti territoriali nella titolarità passiva delle obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento delle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento”, e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti -nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti pagina 8 di 10 territoriali. Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province, giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici, di specifici fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria (legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.). Né la sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) può essere esclusa da eventuali previsioni di regolamenti provinciali relativi alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche (cfr., Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 169/2025 pubbl. il 04/02/2025).
Infatti, tali regolamenti locali (costituenti fonti secondarie dell'ordinamento, come tali inidonee a derogare validamente alle norme legislative di rango primario;
artt. 1, 3 e 4 disp. prel. c.c.) devono limitarsi a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalle Province alle istituzioni scolastiche operanti nei relativi territori) dei fondi da destinare al concreto pagamento (anche) delle spese per le utenze elettriche, sia di conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi, e, pertanto, lungi dal trasferire (o dal potere trasferire) agli istituti scolastici la titolarità (o la contitolarità) passiva delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture, attiene semplicemente al procedimento, amministrativo e contabile, di adempimento delle medesime obbligazioni (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento)
e, tutt'al più, integra una possibile fattispecie di mera delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), di per sè non produttiva né della liberazione dell'ente delegante, né di un valido ed efficace vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori del (solo) ente locale (così, Corte d'Appello di
Catania, Sentenza n. 169/2025 pubbl. il 04/02/2025).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, consegue l'insussistenza a carico dell'
[...]
convenuto, dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi (e dei relativi accessori, CP_5 comprensivi della sanzione ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12) chiesti dalla attrice.
Ciò posto, ed in via assorbente, anche in relazione alla eccepita prescrizione, in virtù del principio della ragione più liquida, deve osservarsi che, seppur l'entità dei consumi di energia ben può ritenersi accertata sulla base dei sistemi di rilevazione automatica di NE DI SP (ente di gestione dell'impianto di distribuzione incaricato per la registrazione dei consumi) accettati dal cliente all'atto della stipula del contratto di somministrazione. Tuttavia, è appena il caso di rilevare che "nei contratti della pubblica amministrazione, la forma scritta è requisito essenziale di validità, non potendo supplire alla sua mancanza la mera esecuzione della prestazione o l'emissione di fatture, né l'invocazione del regime di salvaguardia, il quale non esime dall'osservanza delle norme sulla contrattazione pubblica" pagina 9 di 10 (cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 416/2024 del 03-04-2024; conforme, Corte d'Appello di Messina
521/23 del 12.06.2023; si veda, altresì, in un caso analogo, Cass. Civ., n.32337/23).
Sicchè, seppur, per come rilevato da parte attrice, con orientamento condivisibile, la giurisprudenza di merito rileva, in materia, che i dati risultanti dalla rilevazione automatica, unico legittimo metodo di rilevazione degli stessi, possono essere disattesi solo in presenza di un accertato difetto di funzionamento degli apparecchi di rilevazione che va specificatamente contrastato in maniera puntuale e circostanziata, non potendo l'utente trincerarsi dietro una generica contestazione senza prendere posizione sui dati risultanti dalle fatture;
tuttavia, nella specie, le fatture prodotte di per sé stesse non sono sufficienti a dare prova del credito, non essendo stati prodotti i relativi contratti di fornitura e neppure i dati sui consumi periodicamente rilevati dall'ente distributore. Sicchè, in mancanza di un contratto di fornitura, la cui forma scritta è prevista ad substantiam, e di qualsivoglia dettaglio sui consumi di energia, la parte convenuta e la terza chiamata non possono essere onerati di una contestazione puntuale e circostanziata circa l'eventuale erroneità delle singole annotazioni (si veda, al riguardo, Cass. 2022 n. 26510).
Ne consegue che la mancanza di prova a fondamento dell'azionata pretesa creditoria contrattuale determina, altresì, il rigetto della avanzata domanda di arricchimento senza causa non essendo stati provati i relativi presupposti in fatto.
Stante la soccombenza, parte attrice deve essere condannata a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte convenuta e dal terzo chiamato, che possono liquidarsi, tenuto conto del valore della controversia, tabella n.2, terzo scaglione del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, decurtata dalle fase istruttoria non espletata, pari ad euro 3.397,00 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, rigetta la domanda avanzata da , con atto di citazione notificato il 29.07.2020; Parte_1
Condanna parte attrice a rifondere le spese processuali sostenute da Controparte_4
e da che si liquidano in
[...] Controparte_2 complessivi €. 3.397,00 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 30.07.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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