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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3048/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Marco Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S.g. Bosco Angolo G. Spagnolo 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - Gamma Triburi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1093005250001623 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Barcellona pozzo di gotto e a R.T.I. IP S.p.A – Gamma Tributi
S.r.l. in data 27/4/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 1093005250001623, notificatagli in data 5/3/2025, relativa ad IMU 2018 per un importo di euro 1.467,16.
Avverso detto sollecito di pagamento, il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) nullità e/o l'illegittimità del sollecito di pagamento/ingiunzione di pagamento n. 1093005250001623 emesso dal Comune di Barcellona P.G. e dalla società Resistente_2 S.p.A. – Gamma Tributi S.r.l. perché basato sull'avviso di accertamento n. 2174 mai notificato all'odierno ricorrente;
b) nullità e/o l'illegittimità del sollecito di pagamento/ingiunzione di pagamento n. 1093005250001623 perché le somme con essa richieste sono state regolarmente pagate dall'odierno ricorrente.
c) nullità e/o l'illegittimità del sollecito di pagamento/ingiunzione di pagamento n. 1093005250001623 perché relativo all'IMU 2018, e notificato oltre il termine di prescrizione e/o decadenza previsto per legge.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che l'Imu è soggetta a termine quinquennale di prescrizione, che sarebbe spirato alla data di notifica dell'ingiunzione.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando il sollecito di pagamento gravato, con condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali (difensore antistatario).
Con memoria del 22/5/2025, si è costituita MUNICIPIA S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv.
Difensore_2 che ha articolato le seguenti difese:
a) il prodromico avviso di accertamento è stato notificato in data 8/5/2024 e mai impugnato;
b) il sollecito impugnato, per come si evince dal riscontro pec rispetto all'istanza di autotutela avanzata dal contribuente, “tiene già conto, nell'originario avviso di accertamento, dei versamenti esibiti…” (l'avviso di accertamento notificato era stato rettificato con discarico parziale);
c) quanto alla lamentata prescrizione, la società ha evidenziato la tempestività della notifica dell'accertamento considerata la normativa emergenziale covid-19 e il principio di scissione degli effetti relativo alle notifiche.
Peraltro, come già evidenziato, l'avviso di accertamento non è stato impugnato e dunque il vizio in questione non può esser utilmente addotto con riguardo al periodo precedente alla nitifica.
Dopo aver evidenziato che comunque i vizi dell'accertamento sarebbero di competenza dell'ente impositore, la società ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero di respingere il ricorso, con liquidazione delle spese secondo equità (difensore antistatario).
Con memoria in atti al 18/12/2025, il ricorrente ha rilevato che l'avviso di accertamento n. 2174 sarebbe stato notificato in data 08/05/2024 per compiuta giacenza tramite posta privata Società_2 s.r.l., società di poste private tuttavia priva di licenza autorizzativa per le notifiche degli atti giudiziari e degli avvisi di accertamento.
Infatti, anche dalla documentazione di controparte, e in particolar modo a pagina 3 dell'allegato denominato
“Licenza individuale speciale” emerge chiaramente che l'Società_2 srl ha avuto dal Ministero il rilascio della licenza individuale di Tipo B2 e cioè quella idonea alla notifica delle contravvenzioni in ambito regionale.
Pertanto il contribuente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] Avuto riguardo ai motivi di ricorso, si riscontra in atti che il prodromico avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta ordinaria.
In particolare, dall'avviso di ricevimento emerge che la raccomandata è stata recapitata per la prima volta in data 19/3/2024, alle ore 13.29.
Stante l'assenza del destinatario, l'agente postale ha proceduto ad un nuovo recapito della raccomandata il 19/3/2024 alle ora 16.29, constatando l'assenza del destinatario e rilasciando avviso di giacenza.
La notifica per compiuta giacenza si è perfezionata in data 20 aprile 2024.
Considerato che si tratta di notifica diretta per posta ordinaria, che l'agente postale ha tentato il recapito per due volte (formalità da ritenersi sostanzialmente equivalente alla seconda raccomandata di avviso) e che, stante l'assenza del destinatario anche al secondo tentativo è stato rilasciato avviso di giacenza, si ritiene che la notifica si sia utilmente perfezionata.
Quanto poi alla mancanza di licenza dell'operatore postale privato, l'eccezione non risulta puntualmente documentata, facendosi riferimento ad una stampa di una pagina, non firmata.
Peraltro sul sito istituzionale del MIMIT (https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/
ELENCO_LICENZE_INDIVIDUALI_SPECIALI_al_02_08_2024.pdf), risulta che l'operatore in questione è titolare di licenza A2 atti giudiziari – contravvenzioni, per Campania, Calabria, Sicilia.
Conseguentemente, devono ritenersi infondati il primo e il terzo motivo di ricorso, non avendo il contribuente tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento prodromico.
[2] Quanto al secondo motivo di ricorso (il contribuente ritiene di aver corrisposto il tributo), occorre premettere che il sollecito impugnato chiede il pagamento dell'IMU 2018 per un importo di euro 1.467,16 8di cui euro
984,00 a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni).
Il contribuente ha versato in atti due documenti di pagamento, uno del 17 dicembre 2018 di euro 659,00
(euro 597,00 per tributo 3918 anno 2018 ed euro 62,00 per tributo 3961 anno 2018) ed un altro 18 giugno
2018 di euro 772,00 (euro 699,00 per tributo 3918 anno 2018 ed euro 73,00 per tributo 3961 anno 2018).
Dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che il provvedimento è stato adottato limitatamente a quanto non già versato (“differenza di imposta”) e in questa sede documentato dal contribuente (in particolare detratti gli importi di euro 597,00 e di euro 699,00).
Detta evidenza era peraltro già stata comunicata dall'ente al contribuente in sede di risposta all'avanzata richiesta di provvedimenti di autotutela.
In particolare, la società, con pec del 17 aprile 2025, ha comunicato al legale del contribuente che “la comunicazione esecutiva n.1093005250001623 cui fa riferimento nell'istanza in autotutela, tiene già conto, nell'originario avviso di accertamento, dei versamenti esibiti, specificando inoltre che, il tributo identificato con il codice 3961 fa riferimento all'imposta sui servizi indivisibili comunali TASI, in vigore fino al 2019, dunque non è da considerarsi un'eccedenza di versato rispetto al tributo 3918”.
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
[3] le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
400,00, a beneficio della convenuta costituita IP PA (difensore antistatario)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3048/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Marco Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S.g. Bosco Angolo G. Spagnolo 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - Gamma Triburi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1093005250001623 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Barcellona pozzo di gotto e a R.T.I. IP S.p.A – Gamma Tributi
S.r.l. in data 27/4/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 1093005250001623, notificatagli in data 5/3/2025, relativa ad IMU 2018 per un importo di euro 1.467,16.
Avverso detto sollecito di pagamento, il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) nullità e/o l'illegittimità del sollecito di pagamento/ingiunzione di pagamento n. 1093005250001623 emesso dal Comune di Barcellona P.G. e dalla società Resistente_2 S.p.A. – Gamma Tributi S.r.l. perché basato sull'avviso di accertamento n. 2174 mai notificato all'odierno ricorrente;
b) nullità e/o l'illegittimità del sollecito di pagamento/ingiunzione di pagamento n. 1093005250001623 perché le somme con essa richieste sono state regolarmente pagate dall'odierno ricorrente.
c) nullità e/o l'illegittimità del sollecito di pagamento/ingiunzione di pagamento n. 1093005250001623 perché relativo all'IMU 2018, e notificato oltre il termine di prescrizione e/o decadenza previsto per legge.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che l'Imu è soggetta a termine quinquennale di prescrizione, che sarebbe spirato alla data di notifica dell'ingiunzione.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando il sollecito di pagamento gravato, con condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali (difensore antistatario).
Con memoria del 22/5/2025, si è costituita MUNICIPIA S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv.
Difensore_2 che ha articolato le seguenti difese:
a) il prodromico avviso di accertamento è stato notificato in data 8/5/2024 e mai impugnato;
b) il sollecito impugnato, per come si evince dal riscontro pec rispetto all'istanza di autotutela avanzata dal contribuente, “tiene già conto, nell'originario avviso di accertamento, dei versamenti esibiti…” (l'avviso di accertamento notificato era stato rettificato con discarico parziale);
c) quanto alla lamentata prescrizione, la società ha evidenziato la tempestività della notifica dell'accertamento considerata la normativa emergenziale covid-19 e il principio di scissione degli effetti relativo alle notifiche.
Peraltro, come già evidenziato, l'avviso di accertamento non è stato impugnato e dunque il vizio in questione non può esser utilmente addotto con riguardo al periodo precedente alla nitifica.
Dopo aver evidenziato che comunque i vizi dell'accertamento sarebbero di competenza dell'ente impositore, la società ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero di respingere il ricorso, con liquidazione delle spese secondo equità (difensore antistatario).
Con memoria in atti al 18/12/2025, il ricorrente ha rilevato che l'avviso di accertamento n. 2174 sarebbe stato notificato in data 08/05/2024 per compiuta giacenza tramite posta privata Società_2 s.r.l., società di poste private tuttavia priva di licenza autorizzativa per le notifiche degli atti giudiziari e degli avvisi di accertamento.
Infatti, anche dalla documentazione di controparte, e in particolar modo a pagina 3 dell'allegato denominato
“Licenza individuale speciale” emerge chiaramente che l'Società_2 srl ha avuto dal Ministero il rilascio della licenza individuale di Tipo B2 e cioè quella idonea alla notifica delle contravvenzioni in ambito regionale.
Pertanto il contribuente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] Avuto riguardo ai motivi di ricorso, si riscontra in atti che il prodromico avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta ordinaria.
In particolare, dall'avviso di ricevimento emerge che la raccomandata è stata recapitata per la prima volta in data 19/3/2024, alle ore 13.29.
Stante l'assenza del destinatario, l'agente postale ha proceduto ad un nuovo recapito della raccomandata il 19/3/2024 alle ora 16.29, constatando l'assenza del destinatario e rilasciando avviso di giacenza.
La notifica per compiuta giacenza si è perfezionata in data 20 aprile 2024.
Considerato che si tratta di notifica diretta per posta ordinaria, che l'agente postale ha tentato il recapito per due volte (formalità da ritenersi sostanzialmente equivalente alla seconda raccomandata di avviso) e che, stante l'assenza del destinatario anche al secondo tentativo è stato rilasciato avviso di giacenza, si ritiene che la notifica si sia utilmente perfezionata.
Quanto poi alla mancanza di licenza dell'operatore postale privato, l'eccezione non risulta puntualmente documentata, facendosi riferimento ad una stampa di una pagina, non firmata.
Peraltro sul sito istituzionale del MIMIT (https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/
ELENCO_LICENZE_INDIVIDUALI_SPECIALI_al_02_08_2024.pdf), risulta che l'operatore in questione è titolare di licenza A2 atti giudiziari – contravvenzioni, per Campania, Calabria, Sicilia.
Conseguentemente, devono ritenersi infondati il primo e il terzo motivo di ricorso, non avendo il contribuente tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento prodromico.
[2] Quanto al secondo motivo di ricorso (il contribuente ritiene di aver corrisposto il tributo), occorre premettere che il sollecito impugnato chiede il pagamento dell'IMU 2018 per un importo di euro 1.467,16 8di cui euro
984,00 a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni).
Il contribuente ha versato in atti due documenti di pagamento, uno del 17 dicembre 2018 di euro 659,00
(euro 597,00 per tributo 3918 anno 2018 ed euro 62,00 per tributo 3961 anno 2018) ed un altro 18 giugno
2018 di euro 772,00 (euro 699,00 per tributo 3918 anno 2018 ed euro 73,00 per tributo 3961 anno 2018).
Dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che il provvedimento è stato adottato limitatamente a quanto non già versato (“differenza di imposta”) e in questa sede documentato dal contribuente (in particolare detratti gli importi di euro 597,00 e di euro 699,00).
Detta evidenza era peraltro già stata comunicata dall'ente al contribuente in sede di risposta all'avanzata richiesta di provvedimenti di autotutela.
In particolare, la società, con pec del 17 aprile 2025, ha comunicato al legale del contribuente che “la comunicazione esecutiva n.1093005250001623 cui fa riferimento nell'istanza in autotutela, tiene già conto, nell'originario avviso di accertamento, dei versamenti esibiti, specificando inoltre che, il tributo identificato con il codice 3961 fa riferimento all'imposta sui servizi indivisibili comunali TASI, in vigore fino al 2019, dunque non è da considerarsi un'eccedenza di versato rispetto al tributo 3918”.
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
[3] le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
400,00, a beneficio della convenuta costituita IP PA (difensore antistatario)