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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3871 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato il [...] Parte_1 C.F._1
in Bassano del Grappa (VI)
e
C.F. , nata il [...] in Parte_2 C.F._2
Casalmaggiore (CR)
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco BELLIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale disciplini l'affidamento, le modalità di permanenza, la regolamentazione dei rapporti e le pattuizioni economiche relativamente al figlio minore in base alle condizioni di cui alle seguenti conclusioni:
1) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior rilievo riguardanti la salute, l'educazione e le scelte di vita del figlio, nel rispetto delle sue inclinazioni, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata dai genitori disgiuntamente.
2) La casa famigliare sita in NO d'EZ (VI) Via Zaghi n. 44/c di proprietà esclusiva del sig. , gravata di mutuo ipotecario Parte_1
continuerà ad essere abitata dal medesimo.
3) Disporre l'affidamento del minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre sig.ra . Parte_2
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 Per_1
indicativamente: prelevando lo stesso dall'uscita dall'asilo-scuola dei giorni di martedì e giovedì con l'obbligo di riconsegnare il figlio direttamente all'asilo-scuola la mattina seguente;
inoltre terrà con sé il figlio una volta ogni 15 (quindici) giorni dal venerdì dall'uscita dall'asilo-
2 scuola e verrà riconsegnato entro le ore 19.00 di domenica nella casa della madre.
In caso di malattia del figlio durante i giorni stabiliti per il padre (ovvero)
per la madre, quest'ultimo/a potrà fargli visita presso la casa materna
(oppure) paterna, previo accordo telefonico.
5) 7 (sette) giorni continuativi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il Capodanno, si concorda già fin d'ora che Natale 2024 lo trascorrerà con la madre;
3 giorni continuativi Per_1
durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, si concorda già fin d'ora che Pasqua 2025
la trascorrerà con il padre;
15 giorni anche non consecutivi durante Per_1
le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno tenuto conto anche delle esigenze lavorative del sig. ; le Parte_1
ulteriori festività saranno trascorse dal figlio alternativamente con l'uno e l'altro genitore e, nel caso di ponte, con il genitore con cui è previsto che trascorrano il fine settimana;
il figlio passerà con la mamma il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del compleanno del medesimo e il giorno della festa del papà; in ogni caso le vacanze invernali e le altre festività saranno concordate secondo le esigenze e gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi.
6) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio il signor Per_1
verserà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese alla Parte_1
3 IG.ra , a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie già Parte_2
note, l'importo di € 300,00.= (trecento/00), annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT delle famiglie, oltre al 50% delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N., nonché quelle scolastiche e parascolastiche, quelle per le attività ludiche e sportive così come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza già noto alle parti.
7) Gli assegni familiari saranno al 100% a favore della IG.ra _2
.
[...]
8) Il IG. si impegna fin d'ora a restituire l'importo di Parte_1
€uro 6.400,00.= (seimilaquattrocento/00) dovuto all'acquisto della cucina, che verrà versato entro e non oltre il giorno 31.12.2028.
9) I ricorrenti dichiarano di essere soddisfatti dalle predette condizioni, a cui daranno esecuzione a far data dal deposito del presente ricorso.
10) I signori e si rilasciano ampia e reciproca Parte_1 _2
autorizzazione ai fini del rilascio e del rinnovo del passaporto anche a favore del figlio Per_1
11) Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024 Parte_1
e hanno chiesto la regolamentazione del
[...] Parte_2
4 regime di affidamento e mantenimento del loro figlio minore Per_1
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto anche per il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e con le note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
5 Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi Persona_1
intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, l'8.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3871 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato il [...] Parte_1 C.F._1
in Bassano del Grappa (VI)
e
C.F. , nata il [...] in Parte_2 C.F._2
Casalmaggiore (CR)
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco BELLIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale disciplini l'affidamento, le modalità di permanenza, la regolamentazione dei rapporti e le pattuizioni economiche relativamente al figlio minore in base alle condizioni di cui alle seguenti conclusioni:
1) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior rilievo riguardanti la salute, l'educazione e le scelte di vita del figlio, nel rispetto delle sue inclinazioni, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata dai genitori disgiuntamente.
2) La casa famigliare sita in NO d'EZ (VI) Via Zaghi n. 44/c di proprietà esclusiva del sig. , gravata di mutuo ipotecario Parte_1
continuerà ad essere abitata dal medesimo.
3) Disporre l'affidamento del minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre sig.ra . Parte_2
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 Per_1
indicativamente: prelevando lo stesso dall'uscita dall'asilo-scuola dei giorni di martedì e giovedì con l'obbligo di riconsegnare il figlio direttamente all'asilo-scuola la mattina seguente;
inoltre terrà con sé il figlio una volta ogni 15 (quindici) giorni dal venerdì dall'uscita dall'asilo-
2 scuola e verrà riconsegnato entro le ore 19.00 di domenica nella casa della madre.
In caso di malattia del figlio durante i giorni stabiliti per il padre (ovvero)
per la madre, quest'ultimo/a potrà fargli visita presso la casa materna
(oppure) paterna, previo accordo telefonico.
5) 7 (sette) giorni continuativi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il Capodanno, si concorda già fin d'ora che Natale 2024 lo trascorrerà con la madre;
3 giorni continuativi Per_1
durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, si concorda già fin d'ora che Pasqua 2025
la trascorrerà con il padre;
15 giorni anche non consecutivi durante Per_1
le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno tenuto conto anche delle esigenze lavorative del sig. ; le Parte_1
ulteriori festività saranno trascorse dal figlio alternativamente con l'uno e l'altro genitore e, nel caso di ponte, con il genitore con cui è previsto che trascorrano il fine settimana;
il figlio passerà con la mamma il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del compleanno del medesimo e il giorno della festa del papà; in ogni caso le vacanze invernali e le altre festività saranno concordate secondo le esigenze e gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi.
6) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio il signor Per_1
verserà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese alla Parte_1
3 IG.ra , a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie già Parte_2
note, l'importo di € 300,00.= (trecento/00), annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT delle famiglie, oltre al 50% delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N., nonché quelle scolastiche e parascolastiche, quelle per le attività ludiche e sportive così come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza già noto alle parti.
7) Gli assegni familiari saranno al 100% a favore della IG.ra _2
.
[...]
8) Il IG. si impegna fin d'ora a restituire l'importo di Parte_1
€uro 6.400,00.= (seimilaquattrocento/00) dovuto all'acquisto della cucina, che verrà versato entro e non oltre il giorno 31.12.2028.
9) I ricorrenti dichiarano di essere soddisfatti dalle predette condizioni, a cui daranno esecuzione a far data dal deposito del presente ricorso.
10) I signori e si rilasciano ampia e reciproca Parte_1 _2
autorizzazione ai fini del rilascio e del rinnovo del passaporto anche a favore del figlio Per_1
11) Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024 Parte_1
e hanno chiesto la regolamentazione del
[...] Parte_2
4 regime di affidamento e mantenimento del loro figlio minore Per_1
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto anche per il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e con le note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
5 Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi Persona_1
intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, l'8.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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