CA
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4312/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2503/2019 pubblicata il 7.3.2019
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente AR C.F._1
domiciliato in Nocera Inferiore, via Eugenio Siciliano, 2, nello studio dell'avv. ANNUNZIATA NICOLA (c.f. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende per mandato in atti
Appellante
E Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3
Appellati contumaci
Conclusioni per l'appellante: come da atto di appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. ha proposto appello avverso la sentenza n. AR
2503/2019, con cui il tribunale di Napoli, in esito al giudizio promosso dallo stesso nei confronti della , della Pt_1 Controparte_4 [...]
(poi fallita in corso di giudizio, riassunto nei confronti Controparte_3
della curatela) e di ha così deciso: Controparte_1
A) Dichiara la nullità delle scritture private per cui è causa;
B) Condanna i convenuti , in persona del Controparte_5
legale rapp.te p.t., e in persona del Controparte_3
curatore p.t., in solido tra loro, alla restituzione in favore di AR
della complessiva somma di € 576.100,00 oltre interessi dalla
[...]
data dei rispettivi versamenti al soddisfo;
C) Condanna, altresì, i predetti convenuti al pagamento in favore dell'attore
della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale;
D) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
E) Condanna i convenuti , in persona del Controparte_5
legale rapp.te p.t., e in persona del Controparte_3
curatore o.t., in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore delle
spese di lite …;
2 F) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida …. CP_1
§ 1.1. La vicenda – per la cui più esaustiva narrazione si rimanda all'atto di appello – per quel che ancora rileva ai fini del presente giudizio di appello può essere così riassunta.
, entrato in contatto con i sigg.ri , ed i AR CP_1 CP_6
figli e , titolari della concluse un CP_1 CP_7 Controparte_3
preliminare per l'assegnazione di due appartamenti che la società
intendeva realizzare per il tramite della Soc. Coop. Edilizia Futura, nel
Comune di Marano di Napoli, per un prezzo complessivo di € 855.000,00.
§ 1.2. Gli immobili, tuttavia, non vennero mai realizzati, malgrado l'avvenuto versamento da parte dell' , con modalità varie, di € Pt_1
576.100,00.
§ 1.3. Dopo la proposizione da parte dell' di una denuncia Pt_1
all' i vennero coinvolti in un procedimento penale – con CP_8 CP_1
applicazione di misure cautelari restrittive – per gravi imputazioni
(compresa l'associazione per delinquere di stampo camorristico), in esito al quale vennero condannati in primo grado (sentenza tribunale Napoli n.
19800 del 6.10.2016) a pesanti condanne (per quel che qui rileva,
venne condannato alla pena di sedici anni di Controparte_1
reclusione).
§ 1.4. L agì quindi in giudizio innanzi al tribunale di Napoli per Pt_1
sentir dichiarare l'inefficacia e/o la revoca dell'atto di assegnazione degli immobili;
la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate;
la nullità delle scritture private intercorse con i convenuti;
la
3 condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
§ 1.5. Instaurato il contraddittorio, con la costituzione delle società
convenute e di il giudizio venne interrotto per effetto Controparte_1
dell'intervenuto fallimento della Controparte_3
Riassunto, quindi, nei confronti anche della curatela, rimasta contumace,
prodotti documenti ed espletate prove testimoniali, dato atto della mancata risposta di a rendere l'interrogatorio Controparte_1
deferitogli, la causa è stata decisa dal tribunale con il dispositivo sopra riportato.
§ 2. Il Tribunale ha, preliminarmente, ritenuto che l'attore avesse rinunciato alla domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra la Controparte_1 [...]
e la , in quanto non riproposta in sede CP_3 Controparte_4
di precisazione delle conclusioni, e, comunque, preclusa dall'intervenuto fallimento della CP_3
§ 2.1. Nel merito, a fondamento della decisione, il tribunale ha fatto ampio riferimento agli atti del procedimento penale in danno dei CP_1
da cui è risultata provata la commissione di reati di truffa, insolvenza fraudolenta, riciclaggio, evasione fiscale ed associazione di stampo camorristico. Secondo il tribunale, tali condotte, applicate alla fattispecie civilistica oggetto di causa, integravano di per sé violazione di norme imperative, idonee a determinare, ai sensi dell'art. 1418 c.c., nullità
virtuale dei contratti in tal modo conclusi.
4 § 2.2. Ulteriore motivo di nullità, poi, era ravvisabile, secondo il primo giudice, per il fatto che gli immobili oggetto delle promesse di vendita non erano mai venuti ad esistenza, tenuto anche conto dell'impossibilità
dell'oggetto a causa della mancanza di regolare concessione edilizia in considerazione della ipotizzata realizzazione dei fabbricati in area di rispetto ambientale. Da ultimo, ulteriore motivo di nullità indicato in sentenza era costituito dalla mancata prestazione della fideiussione prevista dall'art. 2 del d. lgs. 122/2015 a garanzia dell'effettiva realizzazione dell'immobile da costruire.
§ 2.3. Alla declaratoria di tali nullità, ha fatto seguito la condanna del fallimento e della alla CP_3 Controparte_5
restituzione delle somme ricevute, ammontanti a complessivi €
576.100,00, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali,
quantificati dal primo giudice in € 50.000,00, sulla scorta del turbamento e drammatico sconvolgimento della vita dell'attore, accertato sulla scorta delle prove orali raccolte, quale esito della mancata attuazione del previsto acquisto immobiliare e della truffaldina sottrazione dell'ingente somma di danaro.
§ 2.4. Il tribunale ha, però, ritenuto che fosse privo di Controparte_1
legittimazione passiva in relazione a tali pretese, non essendo risultato socio di fatto della e per aver avuto un ruolo, Parte_2
nella vicenda, di mero intermediario immobiliare. Conseguentemente,
anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, il primo giudice ha ritenuto che, a fronte della condanna in solido tra loro della
5 e del al pagamento di quelle sostenute dall'attore, CP_4 Controparte_3
quest'ultimo dovesse rifondere quelle sostenute da Controparte_1
§ 3. ha impugnato la sentenza del tribunale, AR
chiedendone la riforma relativamente alle statuizioni che hanno coinvolto la posizione di Controparte_1
§ 4. Nella contumacia di tutti gli appellati, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, con la fissazione del termine di
40 gg. per il deposito degli scritti conclusivi.
§ 5. Prima di esaminare i motivi di appello, vale la pena di sottolineare che non formano oggetto di gravame le pronunce di accertamento di nullità delle scritture intercorse tra le parti, né quelle di condanna della e del Parte_3 Controparte_3
alla restituzione delle somme incassate ed al risarcimento dei danni non patrimoniali liquidati.
§ 6. Nell'impugnare la decisione del primo giudice, l' ha, Pt_1
innanzitutto, contestato l'affermazione relativa alla rinuncia alla domanda di accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra il in proprio e quale amministratore della la stessa e la CP_1 CP_3 CP_3
, in quanto non riproposta in sede di conclusioni;
domanda CP_4
comunque, secondo il tribunale, il cui esame era precluso in quanto riservato alla competenza della sezione specializzata in materia di imprese e, ancora, inammissibile in quanto implicante accertamenti coinvolgenti una società fallita e da portare, dunque, alla cognizione del giudice fallimentare.
6 § 6.1. Secondo l'appellante, tale affermazione del primo giudice è errata,
in quanto omette di considerare, alla luce delle difese svolte dai convenuti costituiti in primo grado, il principio di non contestazione, desumibile dall'art. 115 c.p.c., oltre agli ulteriori argomenti desumibili dall'omessa risposta del all'interrogatorio formale deferitogli. CP_1
§ 6.2. Il motivo è inammissibile e, comunque, sostanzialmente, irrilevante:
da un canto, infatti, non si confronta con la premessa da cui muove il primo giudice, vale a dire la mancata riproposizione della domanda di accertamento in sede di conclusioni, così come del resto tralascia le ulteriori argomentazioni circa la competenza del tribunale delle imprese e/o del giudice fallimentare;
dall'altro, e soprattutto, si tratta di accertamento non rilevante ai fini della invocata condanna del in CP_1
solido con gli altri soggetti già condannati in primo grado, alla restituzione delle somme ricevute dall'attore ed al ristoro dei danni non patrimoniali, ciò che forma oggetto del successivo motivo di gravame.
§ 6.3. Col secondo motivo, l'appellante contesta l'affermazione del tribunale, secondo cui sarebbe privo di legittimazione Controparte_1
passiva, in quanto “non è risultato rivestire la qualità di socio di fatto della
ed appare essersi limitato a mettere in contatto le parti Parte_2
quale intermediario immobiliare” e la conseguente statuizione del capo D)
del dispositivo, con cui il tribunale ha dichiara(to) il difetto di legittimazione
passiva di . Controparte_1
§ 6.3. Il motivo è fondato. Va, innanzitutto, evidenziato che non di legittimazione, ma di titolarità del rapporto va più correttamente discusso.
7 Ebbene, gli stessi riferimenti compiuti dal tribunale alla complessa attività di indagine, prima, e dibattimentale, poi, svoltasi in sede penale,
hanno fatto emergere un ruolo di primario rilievo svolto da CP_1
nell'ambito della articolata attività finalizzata ad ottenere da
[...]
ignari acquirenti cospicui vantaggi patrimoniali con la promessa di vendita di immobili che avrebbe realizzato la Controparte_3
(società riconducibile alla famiglia per il tramite di altre società CP_1
o, come in questo caso, cooperative riconducibili ai medesimi soggetti.
Non rileva, dunque, la circostanza che non rivestisse la Controparte_1
qualità di socio, di fatto o di diritto, della : ciò che Controparte_5
conta è che, attraverso una complessa attività criminosa, tale riconosciuta in sede penale, unitamente ad altri soggetti, ed Controparte_1
avvalendosi anche della forza intimidatrice di un gruppo camorristico, sia riuscito ad ottenere dall (così come da altri numerosi acquirenti Pt_1
truffati) il versamento di quelle rilevanti somme di danaro (anche attraverso la permuta di altro immobile), della cui restituzione si tratta,
una volta accertata – stante la mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado – la nullità dei contratti e delle scritture intercorse (una almeno delle quali sottoscritta direttamente dallo stesso
. CP_1
§ 6.4. Ed allora, pare davvero estremamente riduttivo, alla luce della sentenza penale più volte citata (sostanzialmente confermata dalla Corte
d'Appello di Napoli, con sentenza 5821/2018 e divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione:
sent. 3368/2019), dell'omessa risposta all'interrogatorio formale, e della
8 contestazione del tutto generica svolta in comparsa di risposta in primo grado, qualificare il ruolo del come di un mero intermediario CP_1
immobiliare.
§ 7. A sostegno di tale condivisibile motivo di gravame, poi, l'appellante ha prodotto, nel corso del presente grado di appello, un decreto della IV
sezione penale della Corte d'Appello di Napoli che, in relazione ai beni confiscati in danno di ha ammesso il credito Persona_1
dell' derivante dalla sentenza oggetto del presente giudizio di Pt_1
impugnazione al riparto sui beni confiscati.
In realtà, tale circostanza null'altro aggiunge fini della fondatezza del gravame, dal momento che quella ammissione al pagamento del credito è
indirizzata nei confronti dei beni confiscati in danno di Persona_1
lasciando dunque impregiudicato il diverso profilo – che è l'oggetto del presente giudizio – della responsabilità di Controparte_1
§ 8. In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto da AR
, va condannato, in solido con
[...] Controparte_1 [...]
e alla Controparte_5 Controparte_3
restituzione in favore dell'appellante della complessiva somma di €
576.100,00, oltre interessi legali dalla data dei rispettivi versamenti al soddisfo, nonché al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 50.000,00.
§ 9. Conseguentemente, va accolto anche il motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio:
anche per queste, in riforma del capo F) del dispositivo della sentenza di primo grado, di condanna dell'attore al pagamento delle spese sostenute
9 da l'appellato va condannato, in solido con Controparte_1 [...]
al Parte_4 Controparte_3
pagamento delle spese come liquidate al punto E) del dispositivo della sentenza di primo grado.
§ 10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza di CP_1
e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei
[...]
parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto dello scaglione di valore in cui è ricompresa la causa (da 520.000,00 ad
1.000.000,00), e con applicazione dei valori medi per tutte le fasi, tranne quelli minimi per la fase di trattazione/istruzione, con attribuzione all'avv. Nicola Annunziata che se ne è dichiarato anticipatario.
§ 10.1. Le spese del grado vanno invece compensate nei rapporti tra l'appellante, la e la Controparte_5 Controparte_9
nei cui confronti non sono state rivolte domande in
[...]
questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
-a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in AR
totale riforma dei capi D) ed F) della sentenza impugnata del tribunale di
Napoli n. 2503/2019 pubblicata in data 07.03.2019, ed in parziale riforma dei capi B) e C) ed E) della stessa:
- 1) condanna in solido con Controparte_1 [...]
alla Controparte_10
10 restituzione in favore di della complessiva somma di AR
€ 576.100,00 oltre interessi dalla data dei rispettivi versamenti al soddisfo;
- 2) condanna in solido con Controparte_1 [...]
al pagamento in favore Controparte_10
dell'attore della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- 3) condanna i convenuti , Controparte_5 [...]
e in solo fra loro, al Controparte_3 Controparte_1
pagamento in favore dell'attore delle spese del primo grado di giudizio,
liquidate come da dispositivo della sentenza di primo grado;
- 4) condanna al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 386,33 per spese ed € 22.333,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. forf.
come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Annunziata,
dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 23.07.2025
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4312/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2503/2019 pubblicata il 7.3.2019
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente AR C.F._1
domiciliato in Nocera Inferiore, via Eugenio Siciliano, 2, nello studio dell'avv. ANNUNZIATA NICOLA (c.f. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende per mandato in atti
Appellante
E Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3
Appellati contumaci
Conclusioni per l'appellante: come da atto di appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. ha proposto appello avverso la sentenza n. AR
2503/2019, con cui il tribunale di Napoli, in esito al giudizio promosso dallo stesso nei confronti della , della Pt_1 Controparte_4 [...]
(poi fallita in corso di giudizio, riassunto nei confronti Controparte_3
della curatela) e di ha così deciso: Controparte_1
A) Dichiara la nullità delle scritture private per cui è causa;
B) Condanna i convenuti , in persona del Controparte_5
legale rapp.te p.t., e in persona del Controparte_3
curatore p.t., in solido tra loro, alla restituzione in favore di AR
della complessiva somma di € 576.100,00 oltre interessi dalla
[...]
data dei rispettivi versamenti al soddisfo;
C) Condanna, altresì, i predetti convenuti al pagamento in favore dell'attore
della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale;
D) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
E) Condanna i convenuti , in persona del Controparte_5
legale rapp.te p.t., e in persona del Controparte_3
curatore o.t., in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore delle
spese di lite …;
2 F) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida …. CP_1
§ 1.1. La vicenda – per la cui più esaustiva narrazione si rimanda all'atto di appello – per quel che ancora rileva ai fini del presente giudizio di appello può essere così riassunta.
, entrato in contatto con i sigg.ri , ed i AR CP_1 CP_6
figli e , titolari della concluse un CP_1 CP_7 Controparte_3
preliminare per l'assegnazione di due appartamenti che la società
intendeva realizzare per il tramite della Soc. Coop. Edilizia Futura, nel
Comune di Marano di Napoli, per un prezzo complessivo di € 855.000,00.
§ 1.2. Gli immobili, tuttavia, non vennero mai realizzati, malgrado l'avvenuto versamento da parte dell' , con modalità varie, di € Pt_1
576.100,00.
§ 1.3. Dopo la proposizione da parte dell' di una denuncia Pt_1
all' i vennero coinvolti in un procedimento penale – con CP_8 CP_1
applicazione di misure cautelari restrittive – per gravi imputazioni
(compresa l'associazione per delinquere di stampo camorristico), in esito al quale vennero condannati in primo grado (sentenza tribunale Napoli n.
19800 del 6.10.2016) a pesanti condanne (per quel che qui rileva,
venne condannato alla pena di sedici anni di Controparte_1
reclusione).
§ 1.4. L agì quindi in giudizio innanzi al tribunale di Napoli per Pt_1
sentir dichiarare l'inefficacia e/o la revoca dell'atto di assegnazione degli immobili;
la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate;
la nullità delle scritture private intercorse con i convenuti;
la
3 condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
§ 1.5. Instaurato il contraddittorio, con la costituzione delle società
convenute e di il giudizio venne interrotto per effetto Controparte_1
dell'intervenuto fallimento della Controparte_3
Riassunto, quindi, nei confronti anche della curatela, rimasta contumace,
prodotti documenti ed espletate prove testimoniali, dato atto della mancata risposta di a rendere l'interrogatorio Controparte_1
deferitogli, la causa è stata decisa dal tribunale con il dispositivo sopra riportato.
§ 2. Il Tribunale ha, preliminarmente, ritenuto che l'attore avesse rinunciato alla domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra la Controparte_1 [...]
e la , in quanto non riproposta in sede CP_3 Controparte_4
di precisazione delle conclusioni, e, comunque, preclusa dall'intervenuto fallimento della CP_3
§ 2.1. Nel merito, a fondamento della decisione, il tribunale ha fatto ampio riferimento agli atti del procedimento penale in danno dei CP_1
da cui è risultata provata la commissione di reati di truffa, insolvenza fraudolenta, riciclaggio, evasione fiscale ed associazione di stampo camorristico. Secondo il tribunale, tali condotte, applicate alla fattispecie civilistica oggetto di causa, integravano di per sé violazione di norme imperative, idonee a determinare, ai sensi dell'art. 1418 c.c., nullità
virtuale dei contratti in tal modo conclusi.
4 § 2.2. Ulteriore motivo di nullità, poi, era ravvisabile, secondo il primo giudice, per il fatto che gli immobili oggetto delle promesse di vendita non erano mai venuti ad esistenza, tenuto anche conto dell'impossibilità
dell'oggetto a causa della mancanza di regolare concessione edilizia in considerazione della ipotizzata realizzazione dei fabbricati in area di rispetto ambientale. Da ultimo, ulteriore motivo di nullità indicato in sentenza era costituito dalla mancata prestazione della fideiussione prevista dall'art. 2 del d. lgs. 122/2015 a garanzia dell'effettiva realizzazione dell'immobile da costruire.
§ 2.3. Alla declaratoria di tali nullità, ha fatto seguito la condanna del fallimento e della alla CP_3 Controparte_5
restituzione delle somme ricevute, ammontanti a complessivi €
576.100,00, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali,
quantificati dal primo giudice in € 50.000,00, sulla scorta del turbamento e drammatico sconvolgimento della vita dell'attore, accertato sulla scorta delle prove orali raccolte, quale esito della mancata attuazione del previsto acquisto immobiliare e della truffaldina sottrazione dell'ingente somma di danaro.
§ 2.4. Il tribunale ha, però, ritenuto che fosse privo di Controparte_1
legittimazione passiva in relazione a tali pretese, non essendo risultato socio di fatto della e per aver avuto un ruolo, Parte_2
nella vicenda, di mero intermediario immobiliare. Conseguentemente,
anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, il primo giudice ha ritenuto che, a fronte della condanna in solido tra loro della
5 e del al pagamento di quelle sostenute dall'attore, CP_4 Controparte_3
quest'ultimo dovesse rifondere quelle sostenute da Controparte_1
§ 3. ha impugnato la sentenza del tribunale, AR
chiedendone la riforma relativamente alle statuizioni che hanno coinvolto la posizione di Controparte_1
§ 4. Nella contumacia di tutti gli appellati, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, con la fissazione del termine di
40 gg. per il deposito degli scritti conclusivi.
§ 5. Prima di esaminare i motivi di appello, vale la pena di sottolineare che non formano oggetto di gravame le pronunce di accertamento di nullità delle scritture intercorse tra le parti, né quelle di condanna della e del Parte_3 Controparte_3
alla restituzione delle somme incassate ed al risarcimento dei danni non patrimoniali liquidati.
§ 6. Nell'impugnare la decisione del primo giudice, l' ha, Pt_1
innanzitutto, contestato l'affermazione relativa alla rinuncia alla domanda di accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra il in proprio e quale amministratore della la stessa e la CP_1 CP_3 CP_3
, in quanto non riproposta in sede di conclusioni;
domanda CP_4
comunque, secondo il tribunale, il cui esame era precluso in quanto riservato alla competenza della sezione specializzata in materia di imprese e, ancora, inammissibile in quanto implicante accertamenti coinvolgenti una società fallita e da portare, dunque, alla cognizione del giudice fallimentare.
6 § 6.1. Secondo l'appellante, tale affermazione del primo giudice è errata,
in quanto omette di considerare, alla luce delle difese svolte dai convenuti costituiti in primo grado, il principio di non contestazione, desumibile dall'art. 115 c.p.c., oltre agli ulteriori argomenti desumibili dall'omessa risposta del all'interrogatorio formale deferitogli. CP_1
§ 6.2. Il motivo è inammissibile e, comunque, sostanzialmente, irrilevante:
da un canto, infatti, non si confronta con la premessa da cui muove il primo giudice, vale a dire la mancata riproposizione della domanda di accertamento in sede di conclusioni, così come del resto tralascia le ulteriori argomentazioni circa la competenza del tribunale delle imprese e/o del giudice fallimentare;
dall'altro, e soprattutto, si tratta di accertamento non rilevante ai fini della invocata condanna del in CP_1
solido con gli altri soggetti già condannati in primo grado, alla restituzione delle somme ricevute dall'attore ed al ristoro dei danni non patrimoniali, ciò che forma oggetto del successivo motivo di gravame.
§ 6.3. Col secondo motivo, l'appellante contesta l'affermazione del tribunale, secondo cui sarebbe privo di legittimazione Controparte_1
passiva, in quanto “non è risultato rivestire la qualità di socio di fatto della
ed appare essersi limitato a mettere in contatto le parti Parte_2
quale intermediario immobiliare” e la conseguente statuizione del capo D)
del dispositivo, con cui il tribunale ha dichiara(to) il difetto di legittimazione
passiva di . Controparte_1
§ 6.3. Il motivo è fondato. Va, innanzitutto, evidenziato che non di legittimazione, ma di titolarità del rapporto va più correttamente discusso.
7 Ebbene, gli stessi riferimenti compiuti dal tribunale alla complessa attività di indagine, prima, e dibattimentale, poi, svoltasi in sede penale,
hanno fatto emergere un ruolo di primario rilievo svolto da CP_1
nell'ambito della articolata attività finalizzata ad ottenere da
[...]
ignari acquirenti cospicui vantaggi patrimoniali con la promessa di vendita di immobili che avrebbe realizzato la Controparte_3
(società riconducibile alla famiglia per il tramite di altre società CP_1
o, come in questo caso, cooperative riconducibili ai medesimi soggetti.
Non rileva, dunque, la circostanza che non rivestisse la Controparte_1
qualità di socio, di fatto o di diritto, della : ciò che Controparte_5
conta è che, attraverso una complessa attività criminosa, tale riconosciuta in sede penale, unitamente ad altri soggetti, ed Controparte_1
avvalendosi anche della forza intimidatrice di un gruppo camorristico, sia riuscito ad ottenere dall (così come da altri numerosi acquirenti Pt_1
truffati) il versamento di quelle rilevanti somme di danaro (anche attraverso la permuta di altro immobile), della cui restituzione si tratta,
una volta accertata – stante la mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado – la nullità dei contratti e delle scritture intercorse (una almeno delle quali sottoscritta direttamente dallo stesso
. CP_1
§ 6.4. Ed allora, pare davvero estremamente riduttivo, alla luce della sentenza penale più volte citata (sostanzialmente confermata dalla Corte
d'Appello di Napoli, con sentenza 5821/2018 e divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione:
sent. 3368/2019), dell'omessa risposta all'interrogatorio formale, e della
8 contestazione del tutto generica svolta in comparsa di risposta in primo grado, qualificare il ruolo del come di un mero intermediario CP_1
immobiliare.
§ 7. A sostegno di tale condivisibile motivo di gravame, poi, l'appellante ha prodotto, nel corso del presente grado di appello, un decreto della IV
sezione penale della Corte d'Appello di Napoli che, in relazione ai beni confiscati in danno di ha ammesso il credito Persona_1
dell' derivante dalla sentenza oggetto del presente giudizio di Pt_1
impugnazione al riparto sui beni confiscati.
In realtà, tale circostanza null'altro aggiunge fini della fondatezza del gravame, dal momento che quella ammissione al pagamento del credito è
indirizzata nei confronti dei beni confiscati in danno di Persona_1
lasciando dunque impregiudicato il diverso profilo – che è l'oggetto del presente giudizio – della responsabilità di Controparte_1
§ 8. In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto da AR
, va condannato, in solido con
[...] Controparte_1 [...]
e alla Controparte_5 Controparte_3
restituzione in favore dell'appellante della complessiva somma di €
576.100,00, oltre interessi legali dalla data dei rispettivi versamenti al soddisfo, nonché al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 50.000,00.
§ 9. Conseguentemente, va accolto anche il motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio:
anche per queste, in riforma del capo F) del dispositivo della sentenza di primo grado, di condanna dell'attore al pagamento delle spese sostenute
9 da l'appellato va condannato, in solido con Controparte_1 [...]
al Parte_4 Controparte_3
pagamento delle spese come liquidate al punto E) del dispositivo della sentenza di primo grado.
§ 10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza di CP_1
e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei
[...]
parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto dello scaglione di valore in cui è ricompresa la causa (da 520.000,00 ad
1.000.000,00), e con applicazione dei valori medi per tutte le fasi, tranne quelli minimi per la fase di trattazione/istruzione, con attribuzione all'avv. Nicola Annunziata che se ne è dichiarato anticipatario.
§ 10.1. Le spese del grado vanno invece compensate nei rapporti tra l'appellante, la e la Controparte_5 Controparte_9
nei cui confronti non sono state rivolte domande in
[...]
questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
-a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in AR
totale riforma dei capi D) ed F) della sentenza impugnata del tribunale di
Napoli n. 2503/2019 pubblicata in data 07.03.2019, ed in parziale riforma dei capi B) e C) ed E) della stessa:
- 1) condanna in solido con Controparte_1 [...]
alla Controparte_10
10 restituzione in favore di della complessiva somma di AR
€ 576.100,00 oltre interessi dalla data dei rispettivi versamenti al soddisfo;
- 2) condanna in solido con Controparte_1 [...]
al pagamento in favore Controparte_10
dell'attore della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- 3) condanna i convenuti , Controparte_5 [...]
e in solo fra loro, al Controparte_3 Controparte_1
pagamento in favore dell'attore delle spese del primo grado di giudizio,
liquidate come da dispositivo della sentenza di primo grado;
- 4) condanna al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 386,33 per spese ed € 22.333,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. forf.
come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Annunziata,
dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 23.07.2025
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
11