TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9877 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO LE Presidente dott.ssa NA LL Giudice relatrice dott. Vincenzo Carnì Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29996/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EN RE CC, presso la quale è elettivamente domiciliata in Inveruno, Via
G. Marcora, 49 per delega allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
RICORRENTE:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso Parte_1
maschile, disponendo la rettifica del sesso anagrafico da femminile, a maschile e del prenome da a ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la Parte_1 Per_1
correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal femminile al maschile e del prenome da a Parte_1 Per_1
Accertare il diritto della parte ricorrente a sottoporsi agli interventi di riassegnazione chirurgica del sesso.
Con salvezza di spese e compensi professionali”.
pagina 2 di 8 Ragioni della decisione
1. Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c., depositato il 25 luglio 2025, Parte_1
ha chiesto al tribunale di ordinare la rettificazione di attribuzione di sesso,
[...]
disponendo che alla indicazione del sesso “femminile” venga sostituita l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome “ in sostituzione del nome Per_1
e ha chiesto inoltre di accertare il proprio diritto a sottoporsi al trattamento Parte_1
medico-chirurgico necessario per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto di essere nata a [...], e che, al momento della nascita, le è stato assegnato il genere femminile, corrispondente alle proprie caratteristiche biologiche. Successivamente, precisa, all'esito di un percorso psicologico, le è stata diagnosticata la disforia di genere. La stessa sta assumendo da lungo tempo la terapia ormonale e vive completamente la propria vita al maschile.
Sostiene che non è più procrastinabile l'emissione di un ordine all'ufficiale dello stato civile ai fini della correzione di tutti i documenti con la sostituzione del genere maschile al genere femminile e del prenome di con quello maschile di Parte_1 Per_1
2. All'udienza di prima comparizione, è stata sentita la parte ricorrente, comparsa personalmente, e la causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione.
3. Ritiene il collegio che le domande proposte da debbano essere Parte_1
accolte, per le ragioni di seguito precisate.
Dalla relazione dello psicologo prof. datata 18 novembre 2024 (doc.4), Persona_2
emerge che è possibile formulare pienamente una diagnosi di “Incongruenza di Genere” ed escludere concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano rappresentare una controindicazione agli interventi chirurgici desiderati, inficiare la capacità del periziando di esprimere un consenso informato rispetto agli stessi e
“costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine degli interventi affermativi di genere, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica
pagina 3 di 8 internazionale”.
Infatti, osserva l'esperto, “il paziente comprende la natura, la finalità e le conseguenze dei trattamenti chirurgici cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere, incluso il loro carattere radicale e irreversibile […] nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tali interventi sul suo benessere psicologico” ed è “nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali degli interventi chirurgici richiesti e della correzione anagrafica del genere”, non avendo mai mostrato alcun tipo di pentimento o interrotto volontariamente la terapia ormonale.
Pertanto, conclude il prof. “non si evidenziano elementi ostativi, sul piano Per_2
psicologico, all'intervento di mastectomia e di istero-annessiectomia”, né alla richiesta di correzione anagrafica del genere, anzi, tali interventi risultano “caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il Sig. si attribuisce e del suo diritto all'autodeterminazione, sono funzionali ad Pt_1
armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto – ogni giorno della sua vita - per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali”.
Anche dalla relazione dell'endocrinologa, dott.ssa , del 27 novembre Persona_3
2024 (doc.3), emerge che il paziente “è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). […]
È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere” rispetto al quale “non ha mai manifestato alcun ripensamento”, essendo
“perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, studentesco e affettivo”, tanto che è stato evidenziato “un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo”.
pagina 4 di 8 Dalle consulenze, sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nella parte ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso dell'udienza del 2 dicembre 2025, dalle quali emergono il disagio vissuto e i benefici del percorso intrapreso: “Sin dai tempi delle medie ho cominciato ad avvertire un disagio al quale non sapevo dare un significato;
durante la pandemia, ho avuto tempo di riflettere e ho cercato online il profilo di altri ragazzi e ragazze e solo dallo sportello trans, che ho trovato online, ho avuto le indicazioni giuste e mi sono rivolto allo psicologo e poi all'endocrinologo; effettivamente mi sono sentito subito meglio quando ho avviato questo percorso;
attualmente, all'Università, seguo la carriera alias perché sarebbe per me impossibile presentarmi come una ragazza.
Ora sono entusiasta di questa mia nuova condizione, mi sento molto più tranquillo, sicuro e rilassato;
ho capito che tanti miei problemi dipendevano dalla mancata consapevolezza che io non mi sentivo bene nei panni di una ragazza, non intendo assolutamente tornare indietro perché sto benissimo così, spero solo di risolvere il problema dell'incongruenza fra la mia persona e i miei documenti d'identità”.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità,
l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
4. Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla
pagina 5 di 8 modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/15 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato, in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da femmina a maschio. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di pagina 6 di 8 genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. Come richiesto in ricorso, al prenome “ Parte_1
va sostituito il prenome “ . Per_1
5. Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto di sottoporsi a trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale Parte_1
identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va peraltro rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato a escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso qui considerato, si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il Parte_1
compimento di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica pagina 7 di 8 l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
6. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Pt_1
(nome) nata a [...] il [...], nel senso che laddove Parte_1
è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ debba invece intendersi scritto e Parte_1
leggersi il prenome;
Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto della parte attrice a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
NA LL RO LE
pagina 8 di 8